Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 12/02/2025, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 4158 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice Rel.
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
C.F. , nata a [...], il11/10/1981, Parte_1 C.F._1
residente in V. 4 NOVEMBRE BARGAGLI ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. BOCCA BARBARA (C.F. ), che la rappresenta e la difende, C.F._2
come da procura in atti
RICORRENTE
Nei confronti di
, C.F. , nato a [...], il18/06/1978, residente in CP_1 C.F._3
V. CRAVARIA 63 BIS - CASALEGGIO BOIRO ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. BRUSCHI MONICA (C.F. ), che lo rappresenta e lo C.F._4
difende, come da procura in atti
CONVENUTO
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da verbale di udienza del 09.12.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto dalla signora al fine di ottenere la pronuncia di Parte_1
Vista la comparsa di risposta depositata nell'interesse del signor CP_1
Rilevato che all'udienza del 09.12.2024 le parti hanno raggiunto l'accordo di cui infra;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Bonassola il 10.10.2015 ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio in atti;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da verbale di separazione omologato in data 25.09.2020 da questo Tribunale di Genova e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse del figlio antro il 10.02.2018; Parte_2
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Bonassola il 10.10.2015 dai Signori
e Parte_1 Parte_3
[...]
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
Fermo restando il regime di affidamento condiviso del figlio minore con Persona_1
collocazione abitativa presso la madre, le parti si accordano per il seguente regime di frequentazione del figlio minore con il padre: a fine settimana alternati dal venerdì dall'uscita di scuola fino al lunedì mattina e poi, nelle altre settimane, dal venerdì' dall'uscita di scuola fino al sabato pomeriggio e/o sera e comunque prima di cena.
Con conferma di quanto già concordato in sede di separazione consensuale per le festività e per le ferie estive.
In punto economico le parti si accordano per la somma di euro 370,00 mensili quale contributo paterno per il mantenimento del figlio minore da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese in favore della signora oltre rivalutazione annuale ISTAT come di legge, oltre al 50% Parte_1
delle spese straordinarie secondo la disciplina e lo schema di cui al Verbale ex art. 47 O.G. della
Sezione Famiglia del Tribunale di Genova pubblicato sul sito del Tribunale e sul sito dell'URP degli
Uffici Giudiziari di Genova (http://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it/; https://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it/comefare.aspx?cfp_id_scheda=1681).
AU al 100% in favore della signora Parte_1
Mensa e pullmino divisi al 50% tra i genitori.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2016
Numero 6 parte II Serie C Ufficio 1) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Cis' deciso in Genova, nella camera di consiglio del 07.02.2025
Il Giudice rel. ed Est. Il Presidente
Maria Antonia Di Lazzaro Giovanni Maddaleni