Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 24/06/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
CRON. N. SENTENZA N.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott.ssa Roberta NARDONE Presidente relatore
Dott. Gianluca GELSO Giudice
Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di divorzio iscritta al R.G. 231/2025 proposta in via congiunta da
(C.F: ), nata a [...] l'[...] Parte_1 C.F._1 ll'Avv.
e
(C.F: , nato a [...] il [...] CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Rossella Pietroforte.
Visto il ricorso, visti gli accordi di cessazione degli effetti civili del matrimonio intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M.; ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, anche con riferimento all'interesse dei figli;
considerato che
non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
Omologa la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto tra le parti in FIUMICINO (RM) in data 18.06.2006, trascritto nei registri di matrimonio dell'Ufficio dello Stato civile di FIUMICINO, dell'anno 2006, al N. 53, Parte II, S. A, Vol. 2 alle condizioni concordate tra le parti, ed in particolare:
B) Le parti si impegnano e si obbligano, dandosene reciprocamente atto, che la casa familiare di proprietà dei ricorrenti al 50% ciascuno, avente mutuo ipotecario cointestato tra i coniugi, sarà venduta al prezzo di mercato ed il ricavato ottenuto dalla vendita, detratto l'importo di mutuo residuo, sarà diviso tra i ricorrenti nella misura del 30% alla Sig.ra del 70% al Sig. Pt_1 CP_1
Le parti hanno ammesso che sull'immobile di co ordo tra i ricorr stato eseguito un piccolo abuso edilizio: i predetti, pertanto, nel caso in cui debba essere sanato o ripristinato lo stato dei luoghi concordano che la spesa necessaria sarà divisa tra i ricorrenti nella misura del 70% il sig. CP_1 ed il residuo 30% a carico della sig.ra I coniugi convengono che la vendita dell'unità Pt_1
C) i figli minori e , resteranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori e Per_1 Per_2 manterranno la propria residenza anagrafica presso l'abitazione materna. I figli frequenteranno liberamente i genitori nei tempi e nelle modalità da loro ritenute più idonee compatibilmente con i propri impegni di studio ed extrascolastici. Si indica il seguente prospetto, da ritenersi indicativo e flessibile e quindi modificabile di comune accordo tra i genitori nel rispetto della volontà dei figli: i minori trascorreranno, le settimane in modo alternato presso ciascun genitore, dalla domenica alle ore 19.30, quando verranno accompagnati dal genitore presso cui hanno trascorso la settimana di spettanza presso l'altro genitore, e fino alla domenica successiva alle ore 19.30 quando il genitore presso cui hanno trascorso la settimana li accompagnerà presso l'altro genitore. Nei periodi di assenza o vacanza da scuola il genitore presso cui trascorreranno la settimana prenderà i figli la domenica alle ore 19.30 e verranno ripresi dal genitore presso cui dovranno trascorrere la successiva settimana sempre la domenica alle ore 19.30. - durante il periodo natalizio e pasquale i ricorrenti si accorderanno di volta in volta sui periodi che i figli trascorreranno presso ciascun genitore, nel rispetto della volontà dei minori, garantendo comunque la regola dell'alternanza per le varie festività. - durante le vacanze estive i genitori trascorreranno con i figli due settimane consecutive da concordare entro il 30 maggio di ogni anno. - I genitori dovranno inoltre applicare la regola della generale alternanza per il compleanno di e (qualora Per_1 Per_2 non festeggiato con entrambi i genitori). In caso di occasioni particolari, come ad esempio compleanni dei genitori, la Festa del Papà o della mamma, i minori potranno stare con il genitore interessato, anche se detti eventi abbiano luogo fuori dai tempi concordati, purché siano previamente pattuiti con preavviso all'altro genitore e purché siano compatibili con le esigenze scolastiche dei figli. D) Ciascun genitore provvederà in via diretta al mantenimento dei figli nel periodo in cui li avrà collocati presso di sé senza corresponsione di assegni perequativi in favore dell'altro genitore. E) Le spese straordinarie per i figli saranno sostenute dai genitori, nella misura del 50% ciascuno, con rimborso in favore di chi le avrà anticipate. Per la natura e tipologia delle spese rimborsabili, per i tempi e modalità di accordo preventivo e rimborso si rimanda al vigente protocollo tra magistrati ed Avvocati del Tribunale di Civitavecchia. Con riguardo alle voci di spesa contenute nel Protocollo, a fronte di una richiesta scritta del genitore che propone la spesa, l'altro genitore dovrà manifestare motivato dissenso per iscritto entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta. Il silenzio sarà considerato come consenso alla spesa. F) i genitori economicamente autonomi provvederanno ciascuno al proprio mantenimento;
G) i genitori si rilasciano reciproco consenso al rilascio dei propri documenti d'identità mentre per quelli dei minori sarà sempre necessario accordo tra gli stessi.
Ordina l'annotazione come per legge. Nulla per le spese del procedimento
Così deciso in Civitavecchia, 19.06.2025
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nardone