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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/09/2025, n. 3419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3419 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA Presidente
2) dott.ssa Monica MONTANTE Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2843 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 promosso
DA
, nata ad [...] il [...] ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Piscitello, presso il cui studio a Palermo, via Narbone
n. 71, è elettivamente domiciliata ricorrente
E
nato a [...] il [...] ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Maria MA Salamone, presso il cui studio a Palermo, piazza Castelnuovo n. 12, è elettivamente domiciliato resistente
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 19/06/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio:
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;
• la separazione è stata pronunciata con sentenza n. 4123/2019, emessa da questo
Tribunale il 23/09/2019 e passata in giudicato;
1 • i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
2. Dall'unione coniugale sono state generate tre figlie, MA (18/04/2003), Per_1
(21/09/2004) e (01/06/2012). Per_2
a) Va premesso che con sentenza n. 2095/2022 del 12-16/05/2022 era stata pronunciata la separazione dei coniugi con addebito al resistente per comportamenti violenti (la ricorrente era stata inserita in una comunità ad indirizzo segreto ed al resistente era stata applicata la misura cautelare del divieto di avvicinamento) ed era stato previsto l'affidamento esclusivo delle minori alla madre ed il diritto di visita da parte del padre presso lo Spazio Neutro nonché
l'onere per quest'ultimo di versare alla ricorrente un assegno di € 375,00 al mese a titolo di contributo per il mantenimento delle tre figlie, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 29/05/2024, svoltasi nella contumacia del resistente, la ricorrente ha dichiarato: “io non ho alcun rapporto con mio marito. Quest'ultimo non ha allo stato alcun rapporto neppure con e er sua volontà. Essendo stato sempre assente, le mie Per_2 Per_1 figlie non vogliono più avere contatti con lui. Fino a settembre scorso incontrava il Per_2 padre, sebbene tramite video chiamata, con l'intermediazione dello Spazio Neutro di
Partinico. Gli incontri si svolgevano in videochiamata perché lui, avendo avuto ritirata la patente, diceva di non potersi recare a Partinico. Detti incontri sono stati interrotti in quanto non voleva più vedere il padre. (…) Mio marito non ha mai versato l'assegno di Per_2 mantenimento stabilito in sede di separazione. Non si fa mai sentire per avere notizie delle figlie”.
La ricorrente ha chiesto la conferma delle statuizioni della sentenza di separazione con riguardo alla figlia minore, mentre non ha formulato domanda di mantenimento per le due figlie maggiorenni, in quanto la prima coniugata e la seconda esercente attività lavorativa.
b) Con ordinanza provvisoria del 29/06/2024 è stato confermato l'affidamento esclusivo della minore alla madre, con diritto di visita da parte del padre presso lo Spazio Neutro di Per_2
Borgetto ed è stata prevista la corresponsione da parte del resistente di un assegno di € 150,00 al mese per il mantenimento della figlia minore, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo
Protocollo.
In data 19/11/2024 si è costituito il resistente, il quale ha chiesto prevedersi l'affidamento congiunto della figlia minore e la ripresa degli incontri con la stessa, previo l'eventuale l'espletamento di una ctu psicologica, nonché stabilirsi un assegno non superiore ad € 100,00
2 al mese per il mantenimento della figlia, alla luce delle precarie condizioni economiche del medesimo.
c) In data 25/02/2025 è pervenuta la relazione del Servizio sociale di Borgetto, in cui si legge:
“la minore è stata convocata a colloquio in data 20.12.2024…mostrasi inizialmente perplessa a voler rivedere il padre, ha deciso di voler riprovare con gli incontri in ambiente protetto, per non precludersi la possibilità di vedere “un padre cambiato rispetto al passato”... a colloquio ha riferito di aver rivisto il padre, ad una Per_2 cena, durante l'estate insieme alla sorella della stessa, raccontando di un incontro dai contenuti frivoli. La minore, inoltre, ha raccontato di ricevere talvolta alcuni messaggi dal padre, ai quali certe volte risponde brevemente alle domande poste dal padre…ha riferito che avrebbe riprovato ad incontrare il padre in ambiente protetto, ma se lo stesso si fosse mostrato come in passato, a suo dire “disinteressato”, avrebbe chiesto Per_2 di interrompere gli incontri.
A seguito dell'acquisizione del consenso della minore .. l'equipe..ha concordato con gli stessi la data del primo incontro per il giorno 13.01.2025 dalle ore 17.00 alle ore 18.00 presso i locali della sede di Partinico ubicata in via Kennedy n. 26”
Si riporta il contenuto della relazione della Cooperativa Amanthea:
“tra la minore e il sig. sono stati svolti n. 2 incontri in modalità da remoto, nello specifico tramite Per_2 Pt_2 videochiamata, a seguito di richiesta avanzata dal sig.re in quanto impossibilitato a presentarsi presso la Pt_2 sede adibita agli incontri. Gli incontri, vuoi per un motivo vuoi per un altro, non sono avvenuti regolarmente a cadenza settimanale, così comesi era stabilito con le parti, e hanno avuto una durata di circa un quarto d'ora ciascuna a causa delle difficoltà della minore a sostenere i predetti incontri.
Durante gli incontri appare chiara e significativa la modalità ralazionale e comunicativa presente nella relazione duale: sembra per certi versi esigua, a tratti minimale, caratterizzata esclusivamente da domande semplici da parte del padre sig.re a la quale risponde chiudendo la comunicazione in breve Pt_2 Per_2 tempo. Ciò che caratterizza questi incontri virtuali è che seguono sempre lo stesso andamento. Le domande vertono su cosa ha mangiato, su come sta il nipotino, su come va a scuola. Per_2 appare evasiva, disturbata da tali attenzioni, risponde alle domande non intensificando la Per_2 comunicazione ma soffermandosi brevemente alle risposte delle domande poste dal padre. L'interazione fra i due è caratterizzata esclusivamente da sguardi fugaci.
Nell'ultimo incontro la minore, accompagnata dalla madre si presenta in sede qualche minuto prima Pt_1 dell'orario stabilito riferendo all'equipe scrivente il suo disagio nel vedere il padre. Invitata la minore a parlare del suo stato d'animo, comunica all'equipe la sofferenza e il totale disinteresse nel rapportarsi con il padre, con il quale riferisce di non avere alcun dialogo e che pertanto non trova motivazioni valide per proseguire gli incontri. Fa presente, inoltre, che ciò lo avrebbe comunicato direttamente al padre nel secondo e ultimo incontro. Di fronte alla proposta di concedersi la possibilità di provare a continuare gli incontri, la minore afferma categoricamente di non volerlo più vedere.
Si avvia la videochiamata. Nel corso dell'incontro il padre chiede sempre le abituali domande a alle Per_2 quali la minore, con un tono amareggiato, fornisce risposte molto brevi, continuando però a interloquire con il padre con lo sguardo basso. Quando ad un certo punto, alla domanda del padre “cosa c'è, devi dirmi qualcosa?” improvvisamente, con un tono di voce basso e lo sguardo abbassato blocca la parola del Per_2 padre dicendo “non voglio più continuare a vederti perché non ha senso, non ho nulla da dirti ogni volta…”. Il
3 padre di contro risponde “devi essere convinta tu, l'importante che sei tranquilla, devi decidere tu!”. Di fatti
l'incontro si conclude dopo pochi minuti con la volontà esternata dalla bambina chiedendo di andare dalla madre.
In quella circostanza, l'equipe precisa al signor che, a seguito di quanto riferito da bisogna Pt_2 Per_2 rispettare il volere della bambina e che, pertanto, non ci sono le condizioni per continuare gli incontri tra lui e la figlia.
Alla luce di ciò, al fine di garantire il supremo benessere della minore, nonostante i diversi tentativi messi in atto dall'equipe al fine di ottemperare al proprio mandato, il servizio non può garantire il proseguo degli incontri tanto più obbligare la minore nello svolgere gli incontri”.
d) Ritiene il Tribunale di dover confermare il regime di affidamento esclusivo della figlia minore alla madre, alla luce dei trascorsi esistenti tra le parti a seguito delle querele sporte dalla ricorrente, del disinteresse manifestato dal resistente rispetto alle esigenze di vita della figlia minore (dimostrato dal mancato pagamento dell'assegno), della volontà manifestata dalla minore, oramai tredicenne, rispetto agli incontri con il padre ed, infine, dello stesso comportamento tenuto dal resistente nel presente procedimento rispetto agli incontri protetti con la figlia.
Nello specifico, il resistente ha chiesto che gli incontri si svolgessero da remoto, giustificando tale richiesta con una generica impossibilita di recarsi a Partinico;
non essendo, tuttavia, emerse circostanze gravi ed oggettive tali da impedire la partecipazione personale agli incontri (il resistente, invero, vive ad Altofonte e risulta essere in buone condizioni di salute), il fatto che il resistente non abbia avvertito la necessità di incontrare personalmente la figlia, approfittando del mandato ricevuto dai Servizi da parte del Tribunale, dimostra l'incapacità del medesimo di impegnarsi concretamente per recuperare la relazione genitoriale ed è sintomatico di un atteggiamento di lassismo e noncuranza, che poco si attaglia con la previsione di un regime di affido congiunto.
Ritiene, pertanto, il Collegio che debba rimanere affidata in via esclusiva alla madre, Per_2 trattandosi di un regime che risulta più rispondente alla tutela degli interessi della minore.
Eventuali incontri con il padre dovranno avvenire previo consenso della figlia, oramai matura e capace di discernimento, sull'accordo delle parti ovvero con l'intermediazione dello Spazio
Neutro.
3. Passando al contributo per il mantenimento della minore, deve rammentarsi che, a seguito della separazione o del divorzio tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza;
il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili
4 al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, all'opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione;
il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, profes-sionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali.
Dal raffronto tra le posizioni reddituali delle parti, emerge quanto segue.
All'udienza del 29/05/2024 (classe 1985) ha dichiarato: “vivo in una casa in Parte_1 locazione per cui pago un canne mensile di 250,00 euro. Fino a dicembre scorso percepivo il reddito di cittadinanza di circa euro 800,00 al mese. Da un paio di mesi ho iniziato a lavorare come addetta alle pulizie presso una signora e guadagno 400,00 euro al mese.
Percepisco, altresì, l'intero assegno unico per le mie figlie pari ad euro 290,00 al mese. Non ho altri redditi. Il mio compagno lavora saltuariamente come traslocatore”.
Ha allegato certificazione dell'Agenzia delle Entrate attestante la mancata percezione di redditi negli anni di imposta 2020 e 2021 e la percezione di un reddito esente di € 12.255,29 nell'anno d'imposta 2022.
La ricorrente ha lamentato il mancato versamento dell'assegno di mantenimento da parte del resistente ed ha dedotto di avergli notificato un atto di precetto dell'importo di € 9.800,84 per il recupero delle somme non versate da aprile 2019 ad aprile 2021.
(classe 1975) ha dedotto di essere disoccupato e di aver lavorato come Parte_3 restauratore di marmo sino al 2018; ha depositato l'intimazione di sfratto per morosità notificatagli in relazione al magazzino dove svolgeva la propria attività di artigianato;
non ha prodotto alcuna documentazione reddituale.
Avuto riguardo alle emergenze sopra elencate ed in considerazione dei parametri minimi per il mantenimento di un figlio minore e tenuto conto in ogni caso della capacità lavorativa del resistente, va confermato l'assegno minimo di € 150,00 al mese a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore, oltre al 50% delle spese extra assegno da disciplinarsi secondo il protocollo del Tribunale di Palermo del 02/07/2019.
L'esito e la natura della lite consiglia la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
5 1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto ad Altofonte (PA) il 20/06/2003 da , nata ad [...] il [...] ( ) e Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...] ). Parte_3 C.F._2
2) Dispone l'affidamento esclusivo alla madre della figlia minore nata a [...] in Per_2 data 01/06/2012, con diritto di visita da parte del padre secondo quanto indicato in parte motiva.
3) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a l'assegno di € Parte_3 Parte_1
150,00 al mese a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, oltre al
50% delle spese straordinarie secondo Protocollo.
4) Compensa le spese di lite tra le parti.
5) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/00 (atto di matrimonio iscritto nel registro dello stato civile del Comune di Altofonte al n. 3, parte
I, dell'anno 2003).
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 24/07/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA Presidente
2) dott.ssa Monica MONTANTE Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2843 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 promosso
DA
, nata ad [...] il [...] ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Piscitello, presso il cui studio a Palermo, via Narbone
n. 71, è elettivamente domiciliata ricorrente
E
nato a [...] il [...] ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Maria MA Salamone, presso il cui studio a Palermo, piazza Castelnuovo n. 12, è elettivamente domiciliato resistente
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 19/06/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio:
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;
• la separazione è stata pronunciata con sentenza n. 4123/2019, emessa da questo
Tribunale il 23/09/2019 e passata in giudicato;
1 • i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
2. Dall'unione coniugale sono state generate tre figlie, MA (18/04/2003), Per_1
(21/09/2004) e (01/06/2012). Per_2
a) Va premesso che con sentenza n. 2095/2022 del 12-16/05/2022 era stata pronunciata la separazione dei coniugi con addebito al resistente per comportamenti violenti (la ricorrente era stata inserita in una comunità ad indirizzo segreto ed al resistente era stata applicata la misura cautelare del divieto di avvicinamento) ed era stato previsto l'affidamento esclusivo delle minori alla madre ed il diritto di visita da parte del padre presso lo Spazio Neutro nonché
l'onere per quest'ultimo di versare alla ricorrente un assegno di € 375,00 al mese a titolo di contributo per il mantenimento delle tre figlie, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 29/05/2024, svoltasi nella contumacia del resistente, la ricorrente ha dichiarato: “io non ho alcun rapporto con mio marito. Quest'ultimo non ha allo stato alcun rapporto neppure con e er sua volontà. Essendo stato sempre assente, le mie Per_2 Per_1 figlie non vogliono più avere contatti con lui. Fino a settembre scorso incontrava il Per_2 padre, sebbene tramite video chiamata, con l'intermediazione dello Spazio Neutro di
Partinico. Gli incontri si svolgevano in videochiamata perché lui, avendo avuto ritirata la patente, diceva di non potersi recare a Partinico. Detti incontri sono stati interrotti in quanto non voleva più vedere il padre. (…) Mio marito non ha mai versato l'assegno di Per_2 mantenimento stabilito in sede di separazione. Non si fa mai sentire per avere notizie delle figlie”.
La ricorrente ha chiesto la conferma delle statuizioni della sentenza di separazione con riguardo alla figlia minore, mentre non ha formulato domanda di mantenimento per le due figlie maggiorenni, in quanto la prima coniugata e la seconda esercente attività lavorativa.
b) Con ordinanza provvisoria del 29/06/2024 è stato confermato l'affidamento esclusivo della minore alla madre, con diritto di visita da parte del padre presso lo Spazio Neutro di Per_2
Borgetto ed è stata prevista la corresponsione da parte del resistente di un assegno di € 150,00 al mese per il mantenimento della figlia minore, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo
Protocollo.
In data 19/11/2024 si è costituito il resistente, il quale ha chiesto prevedersi l'affidamento congiunto della figlia minore e la ripresa degli incontri con la stessa, previo l'eventuale l'espletamento di una ctu psicologica, nonché stabilirsi un assegno non superiore ad € 100,00
2 al mese per il mantenimento della figlia, alla luce delle precarie condizioni economiche del medesimo.
c) In data 25/02/2025 è pervenuta la relazione del Servizio sociale di Borgetto, in cui si legge:
“la minore è stata convocata a colloquio in data 20.12.2024…mostrasi inizialmente perplessa a voler rivedere il padre, ha deciso di voler riprovare con gli incontri in ambiente protetto, per non precludersi la possibilità di vedere “un padre cambiato rispetto al passato”... a colloquio ha riferito di aver rivisto il padre, ad una Per_2 cena, durante l'estate insieme alla sorella della stessa, raccontando di un incontro dai contenuti frivoli. La minore, inoltre, ha raccontato di ricevere talvolta alcuni messaggi dal padre, ai quali certe volte risponde brevemente alle domande poste dal padre…ha riferito che avrebbe riprovato ad incontrare il padre in ambiente protetto, ma se lo stesso si fosse mostrato come in passato, a suo dire “disinteressato”, avrebbe chiesto Per_2 di interrompere gli incontri.
A seguito dell'acquisizione del consenso della minore .. l'equipe..ha concordato con gli stessi la data del primo incontro per il giorno 13.01.2025 dalle ore 17.00 alle ore 18.00 presso i locali della sede di Partinico ubicata in via Kennedy n. 26”
Si riporta il contenuto della relazione della Cooperativa Amanthea:
“tra la minore e il sig. sono stati svolti n. 2 incontri in modalità da remoto, nello specifico tramite Per_2 Pt_2 videochiamata, a seguito di richiesta avanzata dal sig.re in quanto impossibilitato a presentarsi presso la Pt_2 sede adibita agli incontri. Gli incontri, vuoi per un motivo vuoi per un altro, non sono avvenuti regolarmente a cadenza settimanale, così comesi era stabilito con le parti, e hanno avuto una durata di circa un quarto d'ora ciascuna a causa delle difficoltà della minore a sostenere i predetti incontri.
Durante gli incontri appare chiara e significativa la modalità ralazionale e comunicativa presente nella relazione duale: sembra per certi versi esigua, a tratti minimale, caratterizzata esclusivamente da domande semplici da parte del padre sig.re a la quale risponde chiudendo la comunicazione in breve Pt_2 Per_2 tempo. Ciò che caratterizza questi incontri virtuali è che seguono sempre lo stesso andamento. Le domande vertono su cosa ha mangiato, su come sta il nipotino, su come va a scuola. Per_2 appare evasiva, disturbata da tali attenzioni, risponde alle domande non intensificando la Per_2 comunicazione ma soffermandosi brevemente alle risposte delle domande poste dal padre. L'interazione fra i due è caratterizzata esclusivamente da sguardi fugaci.
Nell'ultimo incontro la minore, accompagnata dalla madre si presenta in sede qualche minuto prima Pt_1 dell'orario stabilito riferendo all'equipe scrivente il suo disagio nel vedere il padre. Invitata la minore a parlare del suo stato d'animo, comunica all'equipe la sofferenza e il totale disinteresse nel rapportarsi con il padre, con il quale riferisce di non avere alcun dialogo e che pertanto non trova motivazioni valide per proseguire gli incontri. Fa presente, inoltre, che ciò lo avrebbe comunicato direttamente al padre nel secondo e ultimo incontro. Di fronte alla proposta di concedersi la possibilità di provare a continuare gli incontri, la minore afferma categoricamente di non volerlo più vedere.
Si avvia la videochiamata. Nel corso dell'incontro il padre chiede sempre le abituali domande a alle Per_2 quali la minore, con un tono amareggiato, fornisce risposte molto brevi, continuando però a interloquire con il padre con lo sguardo basso. Quando ad un certo punto, alla domanda del padre “cosa c'è, devi dirmi qualcosa?” improvvisamente, con un tono di voce basso e lo sguardo abbassato blocca la parola del Per_2 padre dicendo “non voglio più continuare a vederti perché non ha senso, non ho nulla da dirti ogni volta…”. Il
3 padre di contro risponde “devi essere convinta tu, l'importante che sei tranquilla, devi decidere tu!”. Di fatti
l'incontro si conclude dopo pochi minuti con la volontà esternata dalla bambina chiedendo di andare dalla madre.
In quella circostanza, l'equipe precisa al signor che, a seguito di quanto riferito da bisogna Pt_2 Per_2 rispettare il volere della bambina e che, pertanto, non ci sono le condizioni per continuare gli incontri tra lui e la figlia.
Alla luce di ciò, al fine di garantire il supremo benessere della minore, nonostante i diversi tentativi messi in atto dall'equipe al fine di ottemperare al proprio mandato, il servizio non può garantire il proseguo degli incontri tanto più obbligare la minore nello svolgere gli incontri”.
d) Ritiene il Tribunale di dover confermare il regime di affidamento esclusivo della figlia minore alla madre, alla luce dei trascorsi esistenti tra le parti a seguito delle querele sporte dalla ricorrente, del disinteresse manifestato dal resistente rispetto alle esigenze di vita della figlia minore (dimostrato dal mancato pagamento dell'assegno), della volontà manifestata dalla minore, oramai tredicenne, rispetto agli incontri con il padre ed, infine, dello stesso comportamento tenuto dal resistente nel presente procedimento rispetto agli incontri protetti con la figlia.
Nello specifico, il resistente ha chiesto che gli incontri si svolgessero da remoto, giustificando tale richiesta con una generica impossibilita di recarsi a Partinico;
non essendo, tuttavia, emerse circostanze gravi ed oggettive tali da impedire la partecipazione personale agli incontri (il resistente, invero, vive ad Altofonte e risulta essere in buone condizioni di salute), il fatto che il resistente non abbia avvertito la necessità di incontrare personalmente la figlia, approfittando del mandato ricevuto dai Servizi da parte del Tribunale, dimostra l'incapacità del medesimo di impegnarsi concretamente per recuperare la relazione genitoriale ed è sintomatico di un atteggiamento di lassismo e noncuranza, che poco si attaglia con la previsione di un regime di affido congiunto.
Ritiene, pertanto, il Collegio che debba rimanere affidata in via esclusiva alla madre, Per_2 trattandosi di un regime che risulta più rispondente alla tutela degli interessi della minore.
Eventuali incontri con il padre dovranno avvenire previo consenso della figlia, oramai matura e capace di discernimento, sull'accordo delle parti ovvero con l'intermediazione dello Spazio
Neutro.
3. Passando al contributo per il mantenimento della minore, deve rammentarsi che, a seguito della separazione o del divorzio tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza;
il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili
4 al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, all'opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione;
il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, profes-sionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali.
Dal raffronto tra le posizioni reddituali delle parti, emerge quanto segue.
All'udienza del 29/05/2024 (classe 1985) ha dichiarato: “vivo in una casa in Parte_1 locazione per cui pago un canne mensile di 250,00 euro. Fino a dicembre scorso percepivo il reddito di cittadinanza di circa euro 800,00 al mese. Da un paio di mesi ho iniziato a lavorare come addetta alle pulizie presso una signora e guadagno 400,00 euro al mese.
Percepisco, altresì, l'intero assegno unico per le mie figlie pari ad euro 290,00 al mese. Non ho altri redditi. Il mio compagno lavora saltuariamente come traslocatore”.
Ha allegato certificazione dell'Agenzia delle Entrate attestante la mancata percezione di redditi negli anni di imposta 2020 e 2021 e la percezione di un reddito esente di € 12.255,29 nell'anno d'imposta 2022.
La ricorrente ha lamentato il mancato versamento dell'assegno di mantenimento da parte del resistente ed ha dedotto di avergli notificato un atto di precetto dell'importo di € 9.800,84 per il recupero delle somme non versate da aprile 2019 ad aprile 2021.
(classe 1975) ha dedotto di essere disoccupato e di aver lavorato come Parte_3 restauratore di marmo sino al 2018; ha depositato l'intimazione di sfratto per morosità notificatagli in relazione al magazzino dove svolgeva la propria attività di artigianato;
non ha prodotto alcuna documentazione reddituale.
Avuto riguardo alle emergenze sopra elencate ed in considerazione dei parametri minimi per il mantenimento di un figlio minore e tenuto conto in ogni caso della capacità lavorativa del resistente, va confermato l'assegno minimo di € 150,00 al mese a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore, oltre al 50% delle spese extra assegno da disciplinarsi secondo il protocollo del Tribunale di Palermo del 02/07/2019.
L'esito e la natura della lite consiglia la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
5 1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto ad Altofonte (PA) il 20/06/2003 da , nata ad [...] il [...] ( ) e Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...] ). Parte_3 C.F._2
2) Dispone l'affidamento esclusivo alla madre della figlia minore nata a [...] in Per_2 data 01/06/2012, con diritto di visita da parte del padre secondo quanto indicato in parte motiva.
3) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a l'assegno di € Parte_3 Parte_1
150,00 al mese a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, oltre al
50% delle spese straordinarie secondo Protocollo.
4) Compensa le spese di lite tra le parti.
5) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/00 (atto di matrimonio iscritto nel registro dello stato civile del Comune di Altofonte al n. 3, parte
I, dell'anno 2003).
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 24/07/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
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