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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 17/04/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
Nr. 1093/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PALMI
Sezione civile
In esito alla riserva assunta a seguito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127ter
c.p.c. in sostituzione dell'udienza di giorno 24.01.2025, si dà atto che tutte le parti hanno depositato, nel termine assegnato, le note a trattazione scritta, ragione per cui può ritenersi rispettato il principio del contraddittorio;
con le predette note le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa, insistendo nei rispettivi atti e verbali di causa.
Il Tribunale rilevato che la procedura di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. si è ritualmente perfezionata, all'esito decide la causa come da seguente sentenza.
Nr.1093/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PALMI
Sezione civile
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1093 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 proposta da:
( ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Massimo Maiorana;
OPPOSTA
E
CF: ), rappresentato e difeso da sé stesso;
Controparte_1 C.F._2
OPPONENTE
OGGETTO: opposizione avverso pignoramento
CONCLUSIONI: come da note depositate in sostituzione dell'udienza del 24.01.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, introduceva, Controparte_2 dinnanzi a questo Ufficio, il giudizio di merito relativo all'opposizione a pignoramento proposta, dinnanzi al g.e., da Controparte_1
In particolare, dinnanzi al g.e., aveva chiesto l'annullamento del Controparte_1 pignoramento presso terzi del 09.11.2022 di cui al codice identificativo del Fascicolo n.
94/2022/16588 – Codice identificativo della procedura esecutiva n. 094 84 2022 00001635 001.
A fondamento della sua opposizione, aveva dedotto: Controparte_1
a) la nullità del pignoramento per vizi della procedura esecutiva, avendo Controparte_2
utilizzato le forme del pignoramento presso terzi ex art. artt. 72 Bis e 48 bis DPR
[...]
n.602/1973 per eseguire, in realtà, un pignoramento presso sé stessa;
b) la nullità e/o comunque la declaratoria di inefficacia del pignoramento per violazione dell'art. 50 DPR 29 Settembre n. 602/73 per omessa notifica delle cartelle esattoriali e delle intimazioni sottese al pignoramento.
All'esito della fase sommaria dinnanzi al g.e., la procedura esecutiva era stata sospesa.
, già costituitasi dinnanzi al g.e., riassumeva, quindi, la causa Controparte_2 nel merito dinnanzi a questo giudice e insisteva nella legittimità della procedura esecutiva. si costituiva anche nella presente fase del giudizio e insisteva nelle Controparte_1 conclusioni rassegnate con la propria opposizione.
La causa veniva istruita in via documentale.
Infine, con le note depositate in sostituzione dell'udienza del 24.01.2025, le parti precisavano le conclusioni e discutevano la causa, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
2. L'opposizione è parzialmente fondata e deve essere accolta per quanto di seguito esposto.
2.1. In primo luogo, deve evidenziarsi la legittimità della procedura ex art. 72 bis DPR
602/1973 attivata da . Controparte_2
Ed infatti, ferma restando la necessità che nel pignoramento presso terzi vi sia diversità tra la posizione del creditore esecutante e del terzo pignorato e ferma restando la legittimità dell'autonoma procedura del pignoramento presso sè stessi, nel caso in esame Controparte_2
non è il creditore esecutante in senso stretto di nessuno dei crediti posti a fondamento
[...] del pignoramento, risultando mero agente procedente e non Controparte_2 creditore esecutante effettivo (ente impositore, che, per tutti i crediti azionati, risulta essere
[...]
). Parte_1
Considerato, dunque, che il creditore esecutante ( ) è un soggetto diverso Parte_1 da nessun vizio si può riscontrare nella circostanza che sia stato Controparte_2 eseguito il pignoramento nei confronti del terzo , debitor CP_2 Parte_1 debitoris.
La coincidenza tra i due soggetti della procedura è solo formale, ma non sostanziale. Il che non consente di qualificare l'esecuzione come viziata.
2.2. La censura relativa alla nullità e/o inefficacia del pignoramento per violazione dell'art. 50 DPR 29 Settembre n. 602/73 per omessa notifica delle cartelle esattoriali e delle intimazioni sottese al pignoramento è, invece, parzialmente fondata.
2
Sul punto, deve evidenziarsi che, in corso di causa, ha circoscritto la Controparte_1 contestazione all'avviso di accertamento nr. TD7010300765/2020 (€ 21.621,27), all'intimazione nr. 09420229000376478 (€ 243.541,06) e all'intimazione nr. 942022 9003326404 (€ 20.993,65), in quanto unici atti presupposti che risultano non notificati alla luce della complessiva produzione documentale di parte opposta.
A fronte di tali specificazioni, : Controparte_2
a) nulla ha dedotto e provato in merito alla mancata notificazione dell'avviso di accertamento TD7010300765/2020 (€ 21.621,27), non essendo stata fornita in atti la prova documentale dell'avvenuta notifica (né essendo comunque stato contestato l'importo del credito oggetto dell'atto presupposto);
b) ha prodotto tardivamente la prova delle notifiche relative alle intimazioni nr. 0942022
9000376478 (€ 243.541,06) e nr. 094 2022 9003326404 (€ 20.993,65) soltanto con in allegato alle comparse conclusionali, quando erano ormai decorse le preclusioni istruttorie (senza istanza di rimessione in termini).
È, invece, stata provata (ed è comunque pacifica tra le parti) la regolare notifica di tutti gli ulteriori atti presupposti al pignoramento, fino alla concorrenza dell'importo di € 319.490,81, oltre interessi di mora e oneri di riscossione maturandi sino al giorno del pagamento .
In conclusione, poiché è pacifico che la mancata notifica degli atti presupposti inficia la validità formale del pignoramento, il pignoramento oggetto di impugnazione in questa sede deve ritenersi legittimo fino alla concorrenza del minor importo residuo di € 319.490,81, oltre interessi di mora e oneri di riscossione maturandi sino al giorno del pagamento (si precisa che, ovviamente,
l'accertamento sulla avvenuta notifica degli atti presupposti è, in questa sede, meramente incidentale ed esclusivamente finalizzato alla verifica dei vizi propri del pignoramento, senza alcuna verifica sul merito della pretesa tributaria;
sulla nullità del pignoramento per mancata notifica dell'intimazione di pagamento, basti ricordare che è pacifico in giurisprudenza che dal pignoramento ex art. 72-bis d.P.R. n. 602 del 1973 scaturisce un'autentica espropriazione presso terzi, sia pure in forme del tutto speciali ed in tutto riconducibili a quelle del procedimento esecutivo esattoriale, nella quale trova applicazione – in quanto non derogata dalle disposizioni speciali e nei limiti della compatibilità con queste ultime – la disciplina ordinaria del processo esecutivo;
in sostanza, l'ordine di pagamento diretto rivolto dall'agente della riscossione, ai sensi dell'art. 72 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, configura un pignoramento in forma speciale ma dà comunque luogo ad un vero e proprio processo esecutivo per espropriazione di crediti presso terzi, differenziandosi dalla procedura ordinaria essenzialmente per la possibilità del creditore di
“ordinare” direttamente al terzo il pagamento delle somme pignorate;
a tale procedura si applica, quindi (nei limiti della compatibilità), la disciplina ordinaria del processo esecutivo, secondo cui il pignoramento è valido se preceduto dalla notificazione del titolo esecutivo e del precetto, cui la cartella di pagamento e gli avvisi di accertamento sono equiparati, v., ex multis, Cass. Civ. nr.
26549/2021; Cass. Civ. n. 24235/2015; v., in particolare, quest'ultima pronuncia, dove si legge:
“Atteso che in materia di riscossione coattiva di crediti tributari, la correttezza del relativo procedimento è assicurata mediante il rispetto della sequenza procedimentale della notificazione della cartella di pagamento e se l'espropriazione non è iniziata entro un anno - della notificazione
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dell'avviso contenente l'intimazione ad adempiere previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 50, comma 2, cui segue l'atto di pignoramento, l'omissione della notifica dell'uno e/o dell'altro degli atti presupposti costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto di pignoramento col quale inizia l'espropriazione forzata (così Cass. n. 9246/15)[…]Ed invero la notificazione della cartella di pagamento assolve, nel sistema delineato dal D.P.R. n. 602/73, alla funzione riservata dall'art. 479 cod. proc. civ. alla notificazione del titolo esecutivo (che, nell'esecuzione esattoriale, è, come detto, il ruolo formato dall'ente impositore e trasmesso all ) e contemporaneamente alla funzione riservata dall'art. 480 cod. Controparte_3 proc. civ. alla notificazione del precetto…”).
3. In considerazione dell'esito della lite e della soccombenza reciproca delle parti, sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, definitivamente pronunciando sull'opposizione in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'opposizione proposta da nei confronti di Controparte_1
avverso il pignoramento presso terzi del 09.11.2022 di cui al codice Controparte_2 identificativo del Fascicolo n. 94/2022/16588 – Codice identificativo della procedura esecutiva n.
094 84 2022 00001635 001;
2) per l'effetto, dichiara la legittimità del pignoramento oggetto di causa fino alla concorrenza dell'importo di € 319.490,81, oltre interessi di mora e oneri di riscossione maturandi sino al giorno del pagamento (a fronte del pignoramento originario fino alla concorrenza della somma di €
605.646,79, oltre interessi di mora e oneri di riscossione maturandi sino al giorno del pagamento);
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Palmi in data 17 aprile 2025
La Giudice
dott.ssa Marta Speciale
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