Articolo 14 della Legge 25 maggio 1989, n. 190
Articolo 13Articolo 15
Versione
28 maggio 1989
Art. 14. 1. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge e' valutato a regime in lire annue 257.000 milioni.
2. Per gli anni 1989, 1990 e 1991, all'onere valutato, rispettivamente, in lire 24.100 milioni, in lire 30.100 milioni ed in lire 76.600 milioni, si provvede mediante utilizzo della proiezione per gli anni medesimi dell'accantonamento: "Revisione dei ruoli degli ufficiali ed incremento degli organici della Guardia di finanza" iscritto, ai fini del bilancio triennale 198-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989.
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 28 maggio 1989