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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 25/03/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
così composto:
dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice
dott. Andrea Barzellotti Giudice
riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1878 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
nata a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Eleonora Castagnola, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
nato a [...] l'[...] e residente in [...], Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Ranieri, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI
All'udienza di prima comparizione del 7.02.2025 il Giudice delegato ha formulato una proposta conciliativa che è stata accettata dalle parti e quindi ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, senza assegnazione dei termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c. per rinuncia delle parti.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 1.08.2024, tempestivamente e ritualmente notificato con pedissequo decreto di fissazione udienza, Parte_1
deduceva:
- di aver iniziato la convivenza more uxorio con il presso CP_1
l'immobile sito in Fiumicino (RM), Via Serafino Aldo Barbaro n. 3 condotto in locazione con contratto intestato a entrambi;
- che dall'unione delle parti nasceva in data Persona_1
15.11.2022;
- che nelle more della convivenza veniva meno l'unione affettiva e sentimentale tra le parti, motivo per il quale la ricorrente è stata costretta a trasferirsi in via provvisoria presso la vicina abitazione dei genitori;
- di avere invitato il a stipulare una convenzione di negoziazione CP_1
assistita al fine di tutelare l'affidamento, il collocamento e il mantenimento della minore;
- che non è stato possibile addivenire ad un accordo tra le parti.
Tanto dedotto, la ricorrente ha chiesto al Tribunale disporsi l'affidamento condiviso della figlia minore con residenza abituale presso la madre, statuirsi l'assegnazione della casa familiare presso la madre, disciplina del diritto di visita paterno e porsi a carico del un assegno di mantenimento per la CP_1
2 figlia nella misura di € 550,00 mensili, nonché il pagamento delle spese straordinarie da dividersi al 50 % tra i genitori.
Il Giudice relatore, letto il ricorso ed esaminata la documentazione complessivamente acquisita, ha fissato udienza per la comparizione delle parti ai sensi dell'art. 473 bis. 22 c.p.c.
Con memoria difensiva depositata il 20.12.24 si è costituito il il CP_1
quale ha aderito alla domanda di affidamento congiunto della figlia minore e h richiesto il rigetto delle ulteriori richieste, deducendo di essere gravato da molteplici spese e chiedendo al tribunale disporsi a suo carico un assegno mensile per il mantenimento della prole nella misura di € 150,00 mensili, con assegnazione della casa familiare in suo favore.
All'udienza tenutasi il 7.02.25 sono comparse le parti insieme ai loro difensori ed il Giudice, all'esito della discussione orale della causa, ha formulato a verbale una proposta conciliativa.
Preso atto della volontà delle parti di accettare la proposta di bonario componimento, il Giudice ha quindi riservato al Collegio la decisione.
Motivi della decisione
Il Tribunale ritiene che le condizioni proposte ed accettate dalle parti siano conformi all'interesse dei coniugi e della prole.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del presente procedimento, nonché alle ragioni della decisione e al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1878/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così provvede:
A) Dispone l'affidamento condiviso della figlia con collocamento prevalente presso l'abitazione familiare da assegnare alla madre;
B) dispone che il diritto di visita del padre, salvo diverso accordo, sia da esercitare per due pomeriggi infrasettimanali con pernottamento,
preferibilmente il martedì ed il giovedì, nonché nei weekend alternati il sabato e la domenica dalle ore 9,00 alle 18,00 – con onere da parte del resistente di comunicare i propri turni lavorativi alla madre in caso di necessità di modifica del giorno – nonchè per un periodo di 15 giorni,
anche non consecutivi, durante il periodo estivo da concordare entro il 31
maggio di ciascun anno con alternanza durante le festività civili e religiose;
ad anni alterni durante le vacanze Natalizie dal 23 al 30
dicembre un anno e dal 31 dicembre al 6 gennaio l'anno seguente e per le vacanze di Pasqua la domenica di Pasqua e l'anno seguente il lunedì
dell'Angelo. Ad anni alterni la figlia trascorrerà inoltre in modo alternato o con la mamma oppure con il papà ogni altra singola festività, quali a mero titolo di esempio i ponti primaverili, il 2 giugno, i compleanni e onomastici e le altre ricorrenze, invertendo l'anno successivo tale frequentazione per ogni singola festività;
C) dispone l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente in qualità di genitore collocatario della figlia minorenne, da cui il resistente dovrà
allontanarsi entro 90 giorni portando con sé i propri beni personali;
4 D) attribuisce mensilmente alla un assegno di euro 300,00 per il Pt_1
mantenimento della figlia da corrispondersi da parte del dal CP_1
mese di marzo 2025 al domicilio dell'avente diritto, entro i primi cinque giorni di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici dell'ISTAT relativi alle variazioni dei pressi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati;
E) prende atto della rinuncia dell'assegno unico a favore della madre da parte del padre che verrà percepito dalla al 100% quale integrazione al Pt_1
mantenimento;
F) dispone che il 50 % delle spese straordinarie vengano ripartite tra i genitori secondo le disposizioni del Protocollo in vigore presso il
Tribunale di Civitavecchia, fermo restando che fino all'inserimento della bambina all'asilo pubblico la spese per l'asilo privato su cui il padre ha già dato il consenso vada ripartita tra i genitori in quote eguali salvo la detrazione del bonus asilo;
G) dichiara integralmente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Civitavecchia, il 25 marzo 2025
Il Presidente relatore
Dott. Gianluca Gelso
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
così composto:
dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice
dott. Andrea Barzellotti Giudice
riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1878 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
nata a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Eleonora Castagnola, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
nato a [...] l'[...] e residente in [...], Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Ranieri, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI
All'udienza di prima comparizione del 7.02.2025 il Giudice delegato ha formulato una proposta conciliativa che è stata accettata dalle parti e quindi ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, senza assegnazione dei termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c. per rinuncia delle parti.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 1.08.2024, tempestivamente e ritualmente notificato con pedissequo decreto di fissazione udienza, Parte_1
deduceva:
- di aver iniziato la convivenza more uxorio con il presso CP_1
l'immobile sito in Fiumicino (RM), Via Serafino Aldo Barbaro n. 3 condotto in locazione con contratto intestato a entrambi;
- che dall'unione delle parti nasceva in data Persona_1
15.11.2022;
- che nelle more della convivenza veniva meno l'unione affettiva e sentimentale tra le parti, motivo per il quale la ricorrente è stata costretta a trasferirsi in via provvisoria presso la vicina abitazione dei genitori;
- di avere invitato il a stipulare una convenzione di negoziazione CP_1
assistita al fine di tutelare l'affidamento, il collocamento e il mantenimento della minore;
- che non è stato possibile addivenire ad un accordo tra le parti.
Tanto dedotto, la ricorrente ha chiesto al Tribunale disporsi l'affidamento condiviso della figlia minore con residenza abituale presso la madre, statuirsi l'assegnazione della casa familiare presso la madre, disciplina del diritto di visita paterno e porsi a carico del un assegno di mantenimento per la CP_1
2 figlia nella misura di € 550,00 mensili, nonché il pagamento delle spese straordinarie da dividersi al 50 % tra i genitori.
Il Giudice relatore, letto il ricorso ed esaminata la documentazione complessivamente acquisita, ha fissato udienza per la comparizione delle parti ai sensi dell'art. 473 bis. 22 c.p.c.
Con memoria difensiva depositata il 20.12.24 si è costituito il il CP_1
quale ha aderito alla domanda di affidamento congiunto della figlia minore e h richiesto il rigetto delle ulteriori richieste, deducendo di essere gravato da molteplici spese e chiedendo al tribunale disporsi a suo carico un assegno mensile per il mantenimento della prole nella misura di € 150,00 mensili, con assegnazione della casa familiare in suo favore.
All'udienza tenutasi il 7.02.25 sono comparse le parti insieme ai loro difensori ed il Giudice, all'esito della discussione orale della causa, ha formulato a verbale una proposta conciliativa.
Preso atto della volontà delle parti di accettare la proposta di bonario componimento, il Giudice ha quindi riservato al Collegio la decisione.
Motivi della decisione
Il Tribunale ritiene che le condizioni proposte ed accettate dalle parti siano conformi all'interesse dei coniugi e della prole.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del presente procedimento, nonché alle ragioni della decisione e al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1878/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così provvede:
A) Dispone l'affidamento condiviso della figlia con collocamento prevalente presso l'abitazione familiare da assegnare alla madre;
B) dispone che il diritto di visita del padre, salvo diverso accordo, sia da esercitare per due pomeriggi infrasettimanali con pernottamento,
preferibilmente il martedì ed il giovedì, nonché nei weekend alternati il sabato e la domenica dalle ore 9,00 alle 18,00 – con onere da parte del resistente di comunicare i propri turni lavorativi alla madre in caso di necessità di modifica del giorno – nonchè per un periodo di 15 giorni,
anche non consecutivi, durante il periodo estivo da concordare entro il 31
maggio di ciascun anno con alternanza durante le festività civili e religiose;
ad anni alterni durante le vacanze Natalizie dal 23 al 30
dicembre un anno e dal 31 dicembre al 6 gennaio l'anno seguente e per le vacanze di Pasqua la domenica di Pasqua e l'anno seguente il lunedì
dell'Angelo. Ad anni alterni la figlia trascorrerà inoltre in modo alternato o con la mamma oppure con il papà ogni altra singola festività, quali a mero titolo di esempio i ponti primaverili, il 2 giugno, i compleanni e onomastici e le altre ricorrenze, invertendo l'anno successivo tale frequentazione per ogni singola festività;
C) dispone l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente in qualità di genitore collocatario della figlia minorenne, da cui il resistente dovrà
allontanarsi entro 90 giorni portando con sé i propri beni personali;
4 D) attribuisce mensilmente alla un assegno di euro 300,00 per il Pt_1
mantenimento della figlia da corrispondersi da parte del dal CP_1
mese di marzo 2025 al domicilio dell'avente diritto, entro i primi cinque giorni di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici dell'ISTAT relativi alle variazioni dei pressi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati;
E) prende atto della rinuncia dell'assegno unico a favore della madre da parte del padre che verrà percepito dalla al 100% quale integrazione al Pt_1
mantenimento;
F) dispone che il 50 % delle spese straordinarie vengano ripartite tra i genitori secondo le disposizioni del Protocollo in vigore presso il
Tribunale di Civitavecchia, fermo restando che fino all'inserimento della bambina all'asilo pubblico la spese per l'asilo privato su cui il padre ha già dato il consenso vada ripartita tra i genitori in quote eguali salvo la detrazione del bonus asilo;
G) dichiara integralmente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Civitavecchia, il 25 marzo 2025
Il Presidente relatore
Dott. Gianluca Gelso
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