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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 31/05/2025, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1293/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 1293/2025, promossa con ricorso depositato il 01/04/2025 da:
1) Parte_1
nata a [...] il [...],
cittadina: italiana, Cod. Fisc. , C.F._1
residente in [...] bis,
con gli Avv.ti Alan Andreoletti ed Elisa Mancini;
e
2) Parte_2
nato a [...] il [...],
cittadino: italiano, Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] bis,
con gli Avv.ti Alan Andreoletti ed Elisa Mancini;
pagina 1 di 8
nata a [...] il [...].
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso depositato in data 01/04/2025, richiedevano pronuncia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale inerente la prole, alle seguenti condizioni:
1. Nella casa familiare sita in Bisuschio (21050 – VA), Via Toscanini n. 24 bis, di proprietà del SI. per la quota di 9/10 e della SI.ra per la quota di 1/10, che sarà Pt_2 Pt_1
oggetto di trasferimento come si dirà infra, continuerà ad abitare il SI. con i Pt_2
mobili e gli arredi che la compongono.
2. La SI.ra trasferirà la propria residenza in Brusimpiano (21050 - VA), via Ponte Pt_1
Tresa n. 10, entro trenta giorni dal deposito del presente ricorso, asportando i propri beni ed effetti personali oltre ai mobili, elettrodomestici, suppellettili di proprietà comune, concordemente individuati tra le parti.
3. Le figlie minori e sono affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2
tempi paritari di permanenza presso gli stessi. I genitori stabiliscono di comune accordo la residenza abituale delle minori ai fini anagrafici in Bisuschio, via Toscanini n. 24 bis.
In ogni caso le minori sono da intendersi domiciliate presso entrambi i genitori, che assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse che riguardano le figlie relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni;
mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà le figlie con sé.
Tempi e modalità della permanenza delle figlie e presso ciascun genitore. Per_1 Per_2
4. frequenta il III anno della scuola primaria di Bisuschio e pratica nuoto il sabato Per_1
Per_ alla piscina Robur et Fides di Varese, oltre a due volte alla settimana presso la palestra di Bisuschio;
mentre frequenta la scuola dell'infanzia di Bisuschio, Per_2
compreso il dopo scuola, e pratica nuoto.
5. I genitori si impegnano, nel rispetto delle esigenze delle minori e considerati i rispettivi impegni lavorativi, a disciplinare i tempi di permanenza delle figlie in modo paritario presso ciascun genitore secondo le modalità che seguono:
pagina 2 di 8 e resteranno, con alternanza settimanale, quattro giorni con un genitore e Per_1 Per_2 tre con l'altro, pernottamenti ed accompagnamenti a scuola compresi, in modo da consentire ad entrambi i genitori di trascorrere un giorno del fine settimana con le figlie secondo il seguente schema:
Settimana Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
Prima Madre Padre Padre Padre Madre Madre Padre
Seconda Padre Madre Madre Madre Padre Padre Madre
Terza Madre Padre Padre Padre Madre Madre Padre
Quarta Padre Madre Madre Madre Padre Padre Madre
Si precisa che la domenica i genitori si impegnano ad accompagnare i minori presso l'abitazione dell'uno o dell'altro tra le ore 8.00 e 9.00 del mattino, mentre i restanti giorni le figlie verranno recuperate dai genitori presso le rispettive scuole.
6. In caso di trasferta lavorativa di un genitore, l'altro fornisce sin d'ora la disponibilità ad accudire le minori, restando inteso che l'eventuale ricorso all'ausilio di una baby sitter resterà a carico del genitore assente per il periodo di sua spettanza.
7. Sono fatti salvi i diversi e migliori accordi che potranno essere assunti caso per caso dai genitori di comune accordo, in deroga alle presenti disposizioni, nell'interesse delle minori e secondo la disponibilità delle parti.
8. I genitori si impegnano vicendevolmente, stante la totale assenza di conflittualità, a favorire e mantenere i rapporti tra loro e le figlie il più possibile equilibrati, continuativi e significativi in termini di qualità e quantità, assicurando alle minori la possibilità di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Festività e vacanze.
9. Le figlie trascorreranno con i genitori due settimane, anche non consecutive, di vacanza durante il periodo estivo, indicativamente individuate nelle ultime due di luglio per il pagina 3 di 8 padre e nelle prime due di agosto per la madre, da stabilirsi di comune accordo tra i genitori entro il 28 febbraio di ogni anno.
10. Le feste tradizionali saranno trascorse alternativamente con il padre e con la madre, considerando le esigenze di studio e di svago nonché i desideri delle figlie.
11. Precisamente, per quanto riguarda le festività natalizie, le minori trascorreranno con la madre la Vigilia e con il padre il giorno di Natale, mentre i restanti giorni saranno equamente suddivisi tra i genitori.
12. Con riferimento alle festività pasquali le figlie trascorreranno alternativamente con il padre il giorno di Pasqua e con la madre il lunedì dell'Angelo.
13. Anche con riferimento a vacanze e festività sono fatti salvi i diversi e migliori accordi che potranno essere assunti caso per caso dai genitori di comune accordo, in deroga alle presenti disposizioni, nell'interesse delle minori e secondo la disponibilità delle parti.
Mantenimento delle figlie.
14. Considerata la vicinanza dei luoghi di residenza dei SIg.ri e (circa 10 km Pt_1 Pt_2 percorribili in meno di 15 minuti d'automobile), i tempi e le modalità della presenza delle figlie presso ciascuno dei genitori, l'assoluta mancanza di conflittualità, le condizioni economiche e patrimoniali dei coniugi, nonché la disciplina degli assegni familiari e delle spese straordinarie di cui infra, i genitori provvederanno direttamente al mantenimento ordinario delle figlie, non ritenendo necessario provvedere alla corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità ex art. 337 ter, IV comma, c.c..
15. I ricorrenti convengono che le figlie rimarranno fiscalmente a carico del padre che continuerà a percepire gli assegni familiari, attualmente pari a € 400,00 mensili;
tali assegni verranno integralmente stornati dal SI. in favore della SI.ra Pt_2 Pt_1
mediante bonifico bancario da effettuarsi entro il 25 di ogni mese.
16. Le spese straordinarie, tenuto conto delle attuali condizioni economiche dei ricorrenti e della disciplina del mantenimento ordinario, saranno poste a carico del SI. nella Pt_2 misura dell'80% e della SI.ra per il restante 20%. Tra tali spese, che dovranno Pt_1
essere previamente concordate e comunque documentate (fatti salvi i motivi di urgenza), si annoverano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, richiamate comunque integralmente le linee guida del Tribunale di Varese del 1.2.2018: a) le spese mediche pagina 4 di 8 straordinarie non coperte dal SSN (oculista, dentista etc etc), ovvero visite specialistiche, interventi chirurgici, particolari terapie;
b) le rette e tasse scolastiche, corsi di specializzazione, libri di testo, cancelleria di inizio anno, gite scolastiche, corsi musicali, ivi compreso l'acquisto del relativo strumento;
c) corsi ed attività sportive, compreso l'acquisto di abbigliamento specialistico ed attrezzature;
d) centri ricreativi estivi
Restano comunque a carico del padre nella misura sopra indicata, pur se annoverate tra le spese ordinarie, la mensa scolastica/buoni pasto, l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, i medicinali da banco, le spese di cancelleria scolastica e le eventuali spese di trasporto urbano da e verso la scuola.
17. I genitori esprimono reciproco assenso al rilascio e rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per le figlie minori, convenendo espressamente che ciascun genitore potrà condurre i figli minori all'estero per periodi di vacanza o altri motivi concordati, previa comunicazione all'altro genitore con preavviso non inferiore a trenta giorni.
Condizioni economico patrimoniali dei ricorrenti.
18. Il SI. è assunto alle dipendenze di di Mendrisio (CH), mentre Pt_2 Controparte_1
la SI.ra è titolare di impresa individuale in Caslano (CH), e le rispettive Pt_1
condizioni reddituali sono comprovate dalle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni disponibili che si allegano al presente atto (docc. 07, 08, 09, 10, 11, 12).
19. Ai fini della regolamentazione e definizione dei rapporti patrimoniali tra i ricorrenti, la
SI.ra si obbliga a trasferire al SI. che accetta, la quota di 1/10 di Pt_1 Pt_2 proprietà dell'immobile, e relative pertinenze, sito in Bisuschio, via Arturo Toscanini n.
24 bis, acquistato dai ricorrenti con atto a rogito Notaio Dott. di Persona_4
Arcisate in data 29.3.2016 (doc. 13) repertorio n. 48614 – raccolta n. 40510 (registrato a
Varese al n. 8866 Serie 1T in data 4.4.2016 e trascritto all'Ufficio dei Registri
Immobiliari di Varese il 4.4.2016 ai numeri 5271/3645), identificato come segue:
fabbricato di civile abitazione sito in Comune Amministrativo e Censuario di Bisuschio alla via Toscanini n. 24 bis, composto da quattro locali al piano terra, con annessi locale tecnico ed autorimessa al piano seminterrato, oltre area a giardino di pertinenza, il tutto attualmente censito nel Catasto Fabbricati e Terreni di detto Comune come segue:
pagina 5 di 8 Comune di Bisuschio – Foglio 8 – mappale n. 4099 sub 5, via Arturo Toscanini n. 24 bis, piano S1-T, categoria A/2, classe 4, vani 7, superficie catastale totale mq 132, rendita catastale € 542,28 (abitazione);
Comune di Bisuschio – Foglio 8 - mappale 4099, sub 3, via Arturo Toscanini n. 24 bis, piano S1, categoria c/6, classe 2, mq 35, superficie catastale totale mq 44, rendita catastale € 45,19 (autorimessa);
Catasto Terreni Bisuschio, foglio di mappa 8, foglio logico 9, mappale 5197, seminativo, classe 3, are 1, centiare 10, reddito dominicale € 0,54, reddito agrario € 0,37.
Confini:
- dell'appartamento: mappale 5198, vano scala comune, mappale 4227, 4098, 4226, 5196,
5197, mura perimetrali;
- del locale tecnico al piano seminterrato: locale comune, mappali 4098, 4226, 5196, altre unità immobiliari;
- dell'autorimessa: vano scala comune, locale comune, altra unità immobiliare, mappali
5196, 5197, altra unità immobiliare;
- dell'area a giardino: mappali 4099/5 (in oggetto di cessione quota), 5196, 4100, 1006,
5198.
Segue la cessione della proporzionale quota di comproprietà indivisa di tutte le parti comuni, per legge e/o per destinazione di fatto, dei fabbricati, tra cui in particolare la proporzionale quota delle aree coperte e scoperte di cui ai mappali 4099 e 5198 così censite al Catasto Terreni del Comune di Bisuschio:
- foglio di mappa 8, foglio logico 9, mappale 4099, ente urbano, are 1, centiare 30, senza redditi;
- foglio di mappa 8, foglio logico 9, mappale 5198, seminativo, classe 3, are 2, centiare 20, reddito dominicale € 1,08, reddito agrario € 0,74.
Confini a corpo: mappali 4228, 4227, 4226, 5197, 4100, 4066.
Il tutto come meglio descritto nel suddetto atto notarile e relativi allegati, salvo errore e come meglio in fatto.
pagina 6 di 8 20. Le parti si impegnano a formalizzare il suddetto trasferimento di proprietà, entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza relativa al presente procedimento, presso il Notaio
Dott. con studio in Arcisate, Piazza della Repubblica n. 4, usufruendo, Persona_4 ove possibile, delle agevolazioni fiscali di cui all'art. 19 della Legge 6 marzo 1987 n. 74.
Spese e competenze notarili, ivi comprese eventuali attività prodromiche alla compravendita (es. certificazioni, adeguamenti/modifiche catastali e/o urbanistiche) saranno a carico del SI. Pt_2
21. A fronte del trasferimento di cui sopra il SI. dichiara espressamente di rimettere Pt_2 alla SI.ra , che accetta, il debito residuo di € 11.000,00 derivante da un prestito Pt_1 infruttifero concesso dal SI. alla SI.ra nell'anno 2022. Pt_2 Pt_1
22. Il SI. sempre contestualmente alla cessione delle quote in argomento, si impegna Pt_2
ad accollarsi integralmente il mutuo ipotecario acceso presso Banco Popolare – Banco
BPM dai SI.ri e per l'acquisto della casa familiare, e quindi a provvedere Pt_2 Pt_1
in via esclusiva al pagamento delle rate di mutuo, espressamente liberando la SI.ra da ogni relativa responsabilità. Pt_1
23. Il conto corrente cointestato tra i ricorrenti presso Banca Popolare di Sondrio Agenzia di
Bisuschio verrà estinto.
24. I ricorrenti convengono di mantenere entrambi la procura sui due libretti di risparmio intestati alle figlie minori, concordando che l'eventuale utilizzo di detti fondi sarà esclusivamente nell'interesse delle minori, previa richiesta e conferma scritta da parte dei genitori.
25. I ricorrenti dichiarano che la cessione immobiliare è elemento funzionale ed indispensabile alla risoluzione della crisi familiare, precisando di aver già definito, con quanto sopra esposto, ogni questione di carattere economico - patrimoniale.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c. (Visto pervenuto in data 07/04/2025).
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia richiesta. La domanda congiunta dei genitori indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici inerenti la prole.
pagina 7 di 8 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole, peraltro infradodicenne, non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) OMOLOGA per ogni effetto di legge gli accordi intercorsi fra , nata a [...]
Como (CO) il 7 marzo 1982, e , nato a [...]_2
il 2 dicembre 1977, inerenti la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale della prole nata a [...] il [...] e Persona_1 Persona_2
nata a [...] il [...], provvedendo secondo le condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
2) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 22 maggio 2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina 8 di 8