Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 24/01/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott.ssa Anna Maria Rossi Presidente
Dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere
Dott. Giovanni Mazzei G.A. Relatore
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di Appello iscritta al n. 1617 del ruolo generale dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 19.3.2024
PROMOSSA DA con gli Avv.ti MARIO TONUCCI e GIORGIO ALTIERI ed Parte_1 elettivamente domiciliata in VIA PRINCIPESSA CLOTILDE, 7 - ROMA
-Appellante-
CONTRO
con Controparte_1 gli Avv.ti ETTORE CRIPPA e GIOVANNA PANELLI ed elettivamente domiciliato in VIALE
DANTE ALIGHIERI, 130 - PIACENZA
-Appellata-
AVVERSO la Sentenza del Tribunale di Piacenza n. 405/2022, depositata il 22/07/2022
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni
LA CORTE udita la relazione della causa fatta dal relatore G.A. dott. Giovanni Mazzei;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
- che in data 31.1.2013 lo stipulava, con un contratto di assicurazione Controparte_1 Pt_1 sulla vita, in base al quale, in caso di decesso per malattia del dott. Persona_1
l'Assicurazione avrebbe dovuto corrispondere al contraente la somma di € 400.000;
- prima della stipula, in data 22.11.2012, il dott. veniva sottoposto da ad Persona_1 Pt_1 una visita medica e gli venivano fatte alcune domande sulla sua salute e sul suo stile di vita, ed in tale occasione, il dott. riferiva di fumare cinque sigarette al giorno;
CP_1
- anche in data 23.11.2012, in sede di redazione della proposta contrattuale, al dott. veniva CP_1 richiesto di rispondere ad alcuni quesiti ed egli rispondeva, quanto alle abitudini tabagiche, di fumare dieci sigarette al giorno da venticinque anni;
- il 22.3.2017 il dott. veniva ricoverato d'urgenza presso il reparto di oncologia medica CP_1 dell'ospedale di Piacenza a seguito di una crisi epilettica e di un referto tac dal quale risultavano localizzazioni secondarie cerebrali (metastasi);
- in particolare, alle 00:55 del 23.3.2017 il dott. affermava di consumare 30/40 sigarette al CP_1 giorno da “anni” e, due ore dopo, alle 02:20, riferiva di fumare 25/30 sigarette al giorno;
- all'esito di ulteriori accertamenti, si confermava la sussistenza di un melanoma, causa delle lesioni celebrali, e il 18.7.2017 il dott. decedeva;
CP_1
- lo denunciava il sinistro, chiedendo il pagamento di € 400.000, in quanto la morte Controparte_1 era avvenuta per malattia;
- l'Assicurazione versava la minor somma di € 300.000, in ragione del fatto che il dott. CP_1 aveva reso, in data 22.11.2012 e 23.11.2012, “dichiarazioni inesatte e reticenti senza dolo o colpa grave”.
Ritenendo infondate le eccezioni proposte dalla Compagnia convenuta, lo Controparte_1 agiva giudizialmente per ottenere la parte di indennizzo non versato.
Si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda attorea, in Parte_1 ragione del fatto che il dott. in sede di stipula del contratto di assicurazione aveva rilasciato CP_1 delle dichiarazioni inesatte, e omissive, quanto alle proprie abitudini tabagiche e, pertanto, ex art. 1893 c.c., l'indennizzo versato era stato ridotto proporzionalmente alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
All'esito dell'istruttoria il Tribunale condannava a pagare allo Parte_1 [...] la somma di € 100.000, oltre interessi legali dalla domanda al saldo ed alla Controparte_1 refusione delle spese di lite.
Osservava, infatti, il primo Giudice che il codice civile contiene due apposite disposizioni a tutela dell'assicuratore nell'ipotesi in cui quest'ultimo non sia stato adeguatamente informato: si tratta dell'art. 1892 c.c., che sanziona le dichiarazioni inesatte e le reticenze rilasciate del contraente con dolo o colpa grave, e l'art. 1893 c.c., che sanziona le medesime dichiarazioni laddove sorrette dalla mera colpa lieve, tuttavia, solo nel primo caso le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, se avesse conosciuto il vero stato delle cose, possono essere anche causa di annullamento del contratto, con onere probatorio a carico dell'assicuratore, onere che la Compagnia convenuta non aveva assolto.
Invero, il non aveva nascosto alla Compagnia di essere fumatore, dichiarando di CP_1 fumare dieci sigarette al giorno da venticinque anni;
l'Assicurazione, dopo averlo sottoposto a visita medica, ha valutato il rischio ed aveva predisposto il contratto, siglato in data 31.1.2013.
inoltre, contestava il fatto che il - allorquando, in data 22.3.2017, venne Pt_1 CP_1 prima trasportato al Pronto Soccorso per una crisi epilettica e, successivamente, ricoverato nel reparto di Oncologia per lesioni celebrali multiple - al momento dell'ingresso nel reparto riferiva di fumare 30-40 sigarette al giorno da “anni”, mentre, dopo meno di due ore (il 23.3.2017 ore 2.20), riferiva di fumare 25-30 sigarette al giorno.
La Compagnia convenuta aveva fondato la sua contestazione di dichiarazioni inesatte ex art. 1893 c.c. su tali risposte, le quali, tuttavia, venivano fornite a distanza di più di quattro anni dalla sottoscrizione della polizza e, comunque, in uno stato confusionale (all'esito di un accesso in pronto soccorso per una crisi epilettica). Inoltre, da un'attenta lettura della cartella clinica, si poteva evincere che il dott. CP_1 aveva riferito di fumare da anni, ma non di fumare 30-40 sigarette da anni.
La Compagnia convenuta si era limitata ad invocare il contenuto della cartella clinica e la sua fede privilegiata, ma non aveva provato (né offerto di provare) che al momento della sottoscrizione del contratto il consumava un numero di sigarette diverse da quelle CP_1 dichiarate. D'altronde, non vi era alcun obbligo in capo al di comunicare all'Assicurazione CP_1 l'aumento del consumo di sigarette, né in base alle norme codicistiche (art. 1926 c.c.) né in base a specifici accordi contrattuali tra le parti. Di conseguenza, alla luce di tali considerazioni, il Tribunale riteneva che il al CP_1 momento della sottoscrizione del contratto, non avesse rilasciato dichiarazioni inesatte o reticenti quanto al consumo di sigarette, di talché l'Assicurazione doveva versare l'intero capitale assicurato in caso di evento morte conseguenza di malattia, ossia la somma di € 400.000. Avverso detta pronuncia proponeva appello insistendo per il Parte_1 rigetto della domanda attrice.
Si costituiva in giudizio lo Controparte_1 concludendo per il rigetto del gravame e la conferma
[...] dell'impugnata Sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante si duole dell'omessa valutazione della documentata ricostruzione offerta da in merito sia alle obbligazioni assunte dal contraente Pt_1 [...]
e dall'assicurato sia alle risultanze istruttorie emerse a seguito del verificarsi CP_1 CP_1 dell'evento, con particolare riferimento alla polizza, alla documentazione precontrattuale ed alle abitudini di vita dell'assicurato.
Infatti, come espressamente previsto dalla Polizza, la sottoscrizione della garanzia assicurativa era subordinata dalla Compagnia all'acquisizione di informazioni cliniche e di una visita specialistica sulla persona dell'assicurato, ovverosia la persona fisica sulla cui vita era stipulata l'assicurazione, quindi, come avrebbe dovuto riconoscere il Giudice di prime cure, la valutazione preventiva delle condizioni di salute dell' assumeva una rilevanza centrale Parte_2 nella Polizza, e ciò era riflesso nelle relative condizioni contrattuali.
La rilevanza delle dichiarazioni dell'assicurato in merito alle proprie condizioni di salute ed abitudini di vita veniva disciplinata in Polizza anche nel caso di omissioni e/o inesattezze delle stesse prevedendo che, in caso di dichiarazioni inesatte o reticenti, relative a circostanze per le quali la società non avrebbe dato il suo consenso alla conclusione del contratto, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la società stessa avrebbe potuto annullare il contratto in caso di dolo o colpa grave, ovvero, in caso di mancanza di dolo o colpa grave, avrebbe avuto diritto di recedere dal contratto stesso o di ridurre le prestazioni in proporzione alla differenza tra il premio pattuito e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
Di tali previsioni contrattuali non avrebbe tenuto conto il Giudice di prime cure, confondendo la visita medica con l'obbligo di integrale compilazione del questionario anamnestico.
Non rileverebbe, quindi, la circostanza che il Dott. – medico incaricato dalle Persona_2 Generali di visitare l' – avrebbe formulato allo stesso solo alcune delle domande presenti Parte_2 nel questionario anamnestico, mentre sarebbe di fondamentale importanza il fatto che l'assicurato omise di rispondere alle domande sulle abitudini tabagiche pregresse.
Fatto sta che nell'ambito del ricovero presso l'Ospedale di Piacenza il dichiarava CP_1 alle ore 00.55 del 23.03.2017 di consumare 30/40 sigarette da anni ed alle 02.20 del 24.03.2017, di consumare 25/30 sigarette al giorno.
L'impugnata Sentenza avrebbe, quindi, dovuto riconoscere che le indicazioni fornite dal in sede di sottoscrizione della polizza erano erronee, e che le abitudini tabagiche dello CP_1 stesso erano, in realtà, ben più gravi di quelle dichiarate.
Poiché, ove l'assicurando avesse correttamente dichiarato alla Compagnia l'esatto numero di sigarette fumate, avrebbe dovuto applicare un'ulteriore sovramortalità del 50% (25% per il Pt_1 numero di sigarette e 25% per l'aggravamento di rischio determinato dal fumo stesso rispetto al quadro cardiovascolare esistente e dichiarato), con incremento del premio richiesto in misura pari ad un terzo.
Con il secondo motivo l'appellante contesta l'erronea ricostruzione in diritto offerta con l'impugnata Sentenza, atteso che ha assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante in Pt_1 merito alle circostanze che l'hanno condotta ad applicare una riduzione dell'indennizzo, alla luce del disposto dell'art. 3 della Polizza, nonché dell'art. 1893 c.c. Come detto, al momento del ricovero presso l'Ospedale di Piacenza il dichiarava, CP_1 prima di consumare 30/40 sigarette da anni e, successivamente, di consumare 25/30 sigarette al giorno, e, contrariamente a quanto affermato dal Giudice di prime cure, al momento del ricovero lo stesso non era affatto in stato confusionale, in quanto, nella cartella Clinica si legge che in sede di ingresso presso l'Ospedale di Piacenza il paziente era “Vigile, orientato/a spazio/temporalmente” tanto da essere di “Umore: preoccupato” per il ricovero. Inoltre il Tribunale avrebbe fornito un'erronea interpretazione delle domande somministrate al dalla Dott.ssa e della testimonianza di quest'ultima. CP_1 Tes_1 L'interpretazione delle domande fatta dalla Dott.ssa non appare utile alle Tes_1 valutazioni mediche cui sottende, poiché il dato riferito al consumo di sigarette appare significativo solo rispetto alla storia tabagica del paziente;
in ogni caso la stessa dichiarazione non chiarisce se il avesse dichiarato di fumare 30/40 sigarette al giorno solo in quel momento e non già negli CP_1 ultimi 40 anni (in altre parole, non contraddice il chiarissimo senso delle dichiarazioni del . CP_1
La Compagnia, quindi, non si sarebbe affatto limitata a richiamare il valore fidefacente della
Cartella Clinica ma avrebbe offerto piena prova della erroneità delle dichiarazioni rese dal Dott. in sede di sottoscrizione della Polizza: il Dott. Rossi, incaricato dalle Persona_1 Pt_1 aveva sottoposto al tutte le domande presenti nel questionario anamnestico, la cui efficacia CP_1 probatoria è stata trascurata dalla Sentenza appellata. L'impugnata Sentenza sarebbe, inoltre, errata, nella parte in cui postula che fosse onere delle Generali dare prova della mancata somministrazione integrale del questionario anamnestico da parte del Dott. Rossi al Dott. senza tener conto del fatto che sul predetto questionario era CP_1 chiaramente indicato con evidenza in stampatello maiuscolo e grassetto: “SI PREGA DI DARE
RISPOSTA CHIARA ED ESAURIENTE A TUTTE LE DOMANDE DEL QUESTIONARIO. NON SARANNO RITENUTI VALIDI I REFERTI CHE RISULTINO INCOMPLETI O IMPRECISI NE' LE VISITE MEDICHE ESEGUITE DA MEDICO LEGATO ALL'ASSICURATO DA VINCOLI DI PARENTELA”. Del resto, è precipuo obbligo dell'assicurato fornire tutte le informazioni che pongano la
Compagnia di assicurazione nella condizione di ben conoscere, in senso oggettivo, e valutare tutte ed ogni informazione afferente i rischi sottostanti la polizza che si vuole emettere. Viceversa, il Dott. sia pur con condotta non giudicata dalle come Persona_1 Pt_1 dolosa o di colpa grave, non dichiarava correttamente alla Compagnia il numero di sigarette consumate al giorno e, in ogni caso, non faceva neppure un accenno alle abitudini tabagiche pregresse. Infine, in via gradata, l'appellante sostiene che è erronea la decisione nella parte in cui ritiene che l'art. 1898 c.c. non trovi applicazione nel caso di polizze vita in ragione della disposizione speciale dell'art. 1926 c.c., posto che il rapporto di specialità tra le due disposizioni normative può esistere, ed esiste, ovviamente solo in relazione ai mutamenti connessi alla attività lavorativa dell'assicurato, ma non certo ad ogni altro diverso fattore di rischio che resta governato dall'art. 1898 c.c. L'impugnazione non coglie nel segno. Il percorso logico seguito dal Tribunale - che questa Corte condivide e che l'appellante non
è riuscito ad invalidare - riposa sull'inconferenza del dato fattuale espresso al momento della sottoscrizione della polizza rispetto a quello riferito dall'assicurato all'atto del suo ricovero ospedaliero.
Invero: allorquando il sottoscrisse la polizza assicurativa dichiarò di fumare circa CP_1
10 sigarette al giorno, mentre al momento del suo ricovero dichiarò, in un primo momento, di fumarne 30-40, da anni, e, poco dopo, di fumarne 25-30.
Tuttavia, tale dato numerico va letto unitamente a quello temporale, in quanto fra la prima dichiarazione resa alle nel novembre 2012 e quelle fornite al Pronto Soccorso il 23.3.2017 Pt_1 erano trascorsi circa quattro anni e mezzo.
In assenza di riscontri probatori di segno contrario, quindi, non può in alcun modo inferirsi che nel 2013 il fumasse la stessa quantità di sigarette che ha, poi, dichiarato di fumare nel CP_1
2017 e che, di conseguenza, ebbe a mentire al momento della sottoscrizione della polizza, ben potendo essere accaduto che, nel 2013 questi fumasse effettivamente circa 10 sigarette al giorno, per poi passare, gradatamente, ad un quantitativo ben superiore con il trascorrere del tempo, tenuto anche conto che, ad un fumatore, per aumentare la quantità di sigarette, finanche a raddoppiarla, non occorre certo molto tempo, essendo più questione di circostanze “favorevoli” (stress, preoccupazioni, ecc.). In proposito va ribadito che il secondo ogni verosimiglianza non era lucido al CP_1 momento del ricovero, atteso che lo stesso arrivò al Pronto Soccorso in preda a crisi epilettiche e che venne immediatamente ricoverato presso il reparto di Oncologia per lesioni celebrali multiple, causate da un melanoma che, poi, ne provocò la morte. Il fatto che il paziente fosse “vigile e collaborante” non significa affatto che fosse anche perfettamente compus sui, essendo innegabile che il grave danno cerebrale potesse, con altissimo grado di probabilità, incidere sulla lucidità dello stesso, come confermato anche dal fatto che nel giro di un paio d'ore il indicò due diversi consumi medi giornalieri di sigarette, non avendo CP_1 alcun motivo per mentire ai medici che lo stavano soccorrendo. Del resto, la stessa dott.ssa l'oncologa che aveva formulato le domande al Tes_1 CP_1 in sede di ricovero e che è stata sentita in qualità di teste, ha spiegato che «Non si può ricavare dalla lettura della cartella il consumo di sigarette giornaliero nei vari anni in cui il soggetto ha fumato».
In definitiva, neppure a livello meramente deduttivo si può ricavare, dalle dichiarazioni rese al momento del ricovero, la falsità o l'inesattezza di quelle rese dall'assicurato, ben più di quattro anni prima, in sede di stipula della polizza. Allo stesso modo risulta non provata anche l'ulteriore circostanza relativa alle, asserite, omesse risposte del a tutte le domande contenute nel questionario di CP_1 Pt_1
In proposito va precisato che al non veniva consegnato il questionario da CP_1 compilare, ma gli venivano somministrate oralmente alcune domande presenti nel documento, le cui risposte venivano trascritte dal medico delle Generali (dott. Rossi) sul predetto questionario. Poiché il questionario anamnestico veniva redatto il 22.11.2012, cioè due mesi prima della sottoscrizione della polizza, si deve necessariamente ritenere che le risposte date dal CP_1 ancorchè parziali, fossero sufficienti e soddisfacenti per la Compagnia, la quale, pur avendo avuto tutto il tempo per verificarle e valutarle, ha liberamente deciso di stipulare la polizza, di identificare il rischio e di determinare il giusto premio. Ne deriva che le informazioni di cui ai quesiti privi di risposta non erano “assolutamente essenziali” per l'Assicurazione, altrimenti questa avrebbe invitato l'assicurando ad integrare il questionario con le risposte mancanti. Infondata, infine, anche l'ultima questione relativa all'aggravamento del rischio, atteso che, pur ammettendo la rilevanza nella fattispecie dell'art. 1898 c.c., (che in effetti fa parte delle disposizioni di disciplina generale dell'assicurazione, applicabili sia all'assicurazione contro i danni che sulla vita, e quindi tendenzialmente integrata, e non esclusa, dalla disciplina speciale contenuta all'art.1926 cc, che non è incompatibile, riferendosi solo ad una tipologia di aggravamento del rischio, quella che deriva dal mutamento di attività lavorativa) che consente all'assicuratore di ridurre la somma dovuta in caso di generici mutamenti tali da aggravare il rischio, non dichiarati, nella fattispecie in esame non risulta provata la sussistenza di un aggravamento oggettivamente apprezzabile e non dichiarato.
Occorre tenere, invero, conto, da una parte, che secondo il diritto vivente (vedi tra le altre
Cass. Civ. n. 500/2000) l'aggravamento del rischio, rilevante ai sensi e per gli effetti dell'articolo
1898 cc, è integrato solo in presenza di aumento significativo delle possibilità di verificazione dell'evento previsto dal contratto di assicurazione, che presenti i caratteri della novità, e quindi non fosse prevedibile dai contraenti al momento della stipula del contratto, e della permanenza, intesa come stabilità della situazione sopravvenuta, essendo irrilevante un mutamento episodico e transitorio. Viceversa, stante le emergenze fattuali prima citate, l'aumento del consumo tabagico da parte del oltre a non essere imprevedibile, certamente non era riconducibile ad una CP_1 situazione stabile, essendo, al contrario, legato ad abitudini palesemente altalenanti, che avevano subito molteplici modificazioni nel corso degli anni.
Quanto dianzi detto, circa la sostanziale inaffidabilità delle altrettanto altalenanti dichiarazioni del dottor raccolte all'atto del ricovero nel 2017, esclude la possibilità di CP_1 costruire in termini di aggravamento un eventuale incremento delle abitudini di fumo.
Di conseguenza va confermato che non vi era alcuna norma di legge, né alcuna pattuizione contrattuale inter partes, che obbligasse il a comunicare all'Assicurazione l'eventuale e CP_1 mutevole aumento del consumo di sigarette verificatosi negli anni. L'appello non può, quindi, trovare accoglimento, con conseguente condanna dell'appellante ex art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002.
Le spese del grado seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di Controparte_1 avverso la Sentenza del Tribunale di Piacenza n. 405/2022, così dispone:
[...]
A) Rigetta l'appello e conferma l'impugnata Sentenza.
B) Condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...] delle spese del grado, che Controparte_1 liquida in complessivi € 5.000, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, come per legge. C) Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Bologna il 4.1.2025
Il Presidente
Il G.A. - Estensore
Dott. Giovanni Mazzei
Dott.ssa Anna Maria Rossi