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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 09/06/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI nella persona del Giudice designato dott. Roberto Colonnello ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta presso il Tribunale di Rieti al n. 101 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione il 9 aprile 2025
TRA
nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Giuliano Vivio del Foro di Rieti ed elett.te domiciliata presso il suo studio giusta procura speciale in calce all'atto di citazione
ATTRICE
E
nata a [...], il [...], C.F. CP_1
, C.F._2 elett.te dom.ta presso il proprio studio professionale, la quale si difende da sé ai sensi dell'art. 86 cpc
E
nato a [...], il [...], C.F. CP_2
, C.F._3
nato a [...], il [...], C.F. Controparte_3
C.F._4
nato a [...], il [...], c.f. Parte_2
, C.F._5
1 tutti elett.te dom.ti presso e nello studio dell'avv. del Foro di CP_1
Rieti che li rappresenta e difende giusta procura in atti
INTERVENIENTI sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
come da verbale dell'udienza 9 aprile 2025
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 11.01.2024 Parte_1 ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Rieti l'avv.
[...] CP_1
deducendo che con atto di opposizione ex art. 404 c.p.c.. dinanzi
[...] la Corte di Appello di Roma, richiesto per la notifica in data 13.04.2018, aveva citato, tra gli altri, che tale opposizione, rubricata Parte_3 sub r.g. 3017/2018, poi, era stata rigettata dalla adita Corte di Appello con sentenza n. 7065 del 03.11.2023; che in sede di predisposizione del ricorso per cassazione avverso la citata sentenza essa attrice si era accorta che la firma riferibile a nella procura del 30.08.2018 rilasciata Parte_3 all'avv. nel giudizio celebrato dinanzi la Corte di Appello e, CP_1 ancora, la firma riferibile a quale soggetto che aveva Controparte_3 riassunto il giudizio dinanzi la Corte a seguito dell'interruzione determinata dal decesso di e che per ciò avrebbe rilasciato in data Parte_3
22.7.2023 procura al medesimo difensore, apparivano apocrife;
che per ciò si era rivolta ad un consulente di parte che aveva redatto una perizia che aveva affermato la falsità di dette sottoscrizioni.
Ha dunque rassegnato le seguenti conclusioni:
”-Accertare e Dichiarare la falsità materiale della sottoscrizione apparentemente apposta dalla Sig. in calce alla procura Parte_3 speciale rilasciata in data 30.08.2020 ( rectius 30.08.2018) in favore del suo difensore e procuratore avv n occasione della sua costituzione CP_1 in giudizio dinanzi la Corte d'Appello di Roma nella controversia ex art. 404
C.P.C. avente il n. 3017/2018 R.G.C.;
2 -nonché Accertare e Dichiarare la falsità materiale della sottoscrizione apparentemente apposta da uno degli eredi sig. in calce Controparte_3 all'atto di prosecuzione del giudizio seguito alla morte della madr Parte_3
(23.05.2020), indicato quale “Atto di intervento volontario” con data
[...]
22.07.2023;
b) Ordinare, conseguentemente la cancellazione di tali sottoscrizioni dall'originale dei documenti impugnati;
c) Escludere i medesimi documenti qualora ritenuti contraffatti, dai rispettivi conferimenti di mandato dai più volte menzionati sigg.ri e Parte_3
, nel giudizio avviato dinanzi la Corte di Appello di Roma con Controparte_3
n. 3017/2018 di Ruolo Generale, in favore dell'avv.ta Il tutto CP_1 con vittoria di spese , compensi ed onorari da distrarsi in favore dello scrivente difensore che si dichiara antistatario”. Sono poi intervenuti volontariamente nel giudizio CP_2 CP_3
i quali si sono opposti alla domanda
[...] Parte_2 spiegata dall'attrice, facendo proprie le eccezioni e deduzioni svolte dalla convenuta e rassegnando le medesime conclusioni formulate da CP_1 questa.
2. La causa è stata istruita solo documentalmente.
3. All'udienza del 9 aprile 2025 le parti sono state invitate a discutere la causa ex art. 281 sexies cpc come novellato dal d.lgs. 149/2022 (con conseguente adottabilità della decisione in data successiva all'udienza).
4. Tanto premesso, l'azione attorea è da qualificare come querela civile di falso in via principale ed è regolata dagli artt. 221 e ss. cpc.
Norme, queste, che sono state parzialmente modificate dal D.lgs. 149/2022 con la conseguenza, tra l'altro, che la causa non deve essere più decisa dal
Tribunale in composizione collegiale (come previsto dalle norme previgenti), ma dal Tribunale in composizione monocratica (v., invero, l'art. 225, comma
1 cpc così come applicabile ratione temporis). 5. Ciò posto, deve essere preliminarmente verificata la sussistenza di quella condizione dell'azione che è rappresentata dall'interesse ad agire.
Invero, difettando tale condizione (al pari delle altre condizioni dell'azione),
è preclusa all'Autorità giudiziaria qualsiasi valutazione nel merito, imponendosi una pronuncia in rito di inammissibilità.
3 Ora, la querela di falso, al pari di tutte le azioni, non si sottrae alla regola della necessarietà dell'interesse ad agire. La ragione di fondo è in ciò:
l'Autorità giudiziaria è preposta alla tutela dei diritti e, dunque, intanto può essere ammissibilmente proposta dinanzi ad essa un'azione con cui si instauri un procedimento contenzioso in quanto vi sia un diritto che, ove non violato, sia almeno posto in contestazione dalla controparte.
Ha spiegato bene tali superiori principi su cui poggia la condizione dell'azione in esame la Suprema Corte allorquando, mutatis mutandis, si è occupata di un'azione in cui era stato richiesto l'accertamento dell'autenticità di un'opera d'arte: “in ragione del generale principio per cui la tutela giurisdizionale civile
è tutela di diritti, onde i fatti storici possono essere accertati solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non in sé considerati, non è ammissibile l'azione di mero accertamento rivolta ad ottenere la pronuncia di autenticità dell'opera d'arte, al fine di rimuovere un'incertezza, di carattere solo fattuale, sulla qualità intrinseca della cosa oggetto del diritto di proprietà” (cfr. Cass. civ., sent. 3231/2025). Un accertamento del genere, per essere oggetto di una domanda ammissibilmente proponibile all'Autorità giudiziaria dovrebbe essere, ad es., funzionale a ricostruire una qualità di una res oggetto di una compravendita nell'ambito di una controversia tra acquirente e venditore ove sia stata dedotta la responsabilità del venditore.
Per questo parte della dottrina, nell'esaminare l'azione per cui è processo
(querela di falso in via principale), che è una particolare azione di accertamento, quand'anche l'ha voluta ricondurre ad un “giudizio a contenuto oggettivo”, ha sostenuto che qui l'interesse è rappresentato dalla pur sempre ineludibile “necessità del ricorso all'autorità giurisdizionale per eliminare l'efficacia probatoria del documento”. Nella visione carneluttiana che si evince dai noti studi in tema di teoria generale del falso l'accertamento del falso è consentito principaliter se “le manifestazioni siano tali da stabilire l'interesse ad agendum”. La giurisprudenza, dal proprio canto, ha specificato che l'interesse ad agire deve individuarsi nella necessità di conseguire una certezza quanto alla falsità o genuinità dello scritto nei confronti di chiunque abbia mostrato di volersi concretamente avvalere di esso (in particolare, nel senso che
4 l'interesse ad agire nella querela di falso è “da riguardare in funzione del risultato concreto di contrastare l'altrui intendimento di avvalersi dello scritto, facendo in modo che a questo sia sottratta l'efficacia che l'ordinamento gli attribuisce”, cfr. in motivazione, Cass., 3 agosto 2017, n. 19413, che ribadisce le precedenti Cass. 27 luglio 1992, n. 9013, e Cass. 8 febbraio 1967, n. 330).
Ora, le considerazioni che precedono consentono di escludere che l'azione in esame sia sorretta dal necessario interesse ad agire, quale che sia l'accezione di esso (del resto, le diverse descrizioni di tale condizione dell'azione per come si atteggia specificamente nell'azione di querela di falso in via principale, lungi dall'essere tra loro incompatibili o anche solo divergenti, valorizzano maggiormente un aspetto piuttosto che un altro del medesimo istituto, convergendo in ogni caso sulla tesi della inimmaginabilità nel nostro ordinamento giuridico della possibilità giuridica di proporre tale azione prescindendo da un interesse).
E invero, sono state querelate di falso la firma apparentemente apposta da in calce alla procura speciale rilasciata in data 30.08.2020 Parte_3 in favore del suo difensore e procuratore avv. in occasione CP_1 della sua costituzione in giudizio dinanzi la Corte d'Appello di Roma nella controversia ex art. 404 cpc avente il n. 3017/2018 di R.G. e la firma apposta da in calce alla procura rilasciata in favore del medesimo Controparte_3 difensore, nel medesimo giudizio, il 22.07.2023 ai fini della al prosecuzione della stessa causa – cui egli ha dato impulso unitamente agli altri eredi della
- a seguito del decesso della madre Pt_3 Parte_3
Si tratta, dunque, delle firme contenute nelle procure riferibili ai soggetti che nel giudizio sopra menzionato rivestivano, l'una, la qualità di convenuta originaria e, l'altro (unitamente, si ripete, ad altri eredi della convenuta che era deceduta nel corso del giudizio), la qualità di convenuto costituitosi
(insieme ad altri) in prosecuzione.
Tali riassunti dati di fatto sono rilevanti per le ragioni che seguono.
Nel caso di specie il chiesto accertamento della falsità o meno delle sottoscrizioni si risolverebbe, evidentemente, in una verifica fine a se stessa che non è funzionale all'affermazione o alla reintegrazione di alcun diritto dell'attrice suppostamente violato oppure contestato. Verifica che, come
5 tale, non dà conto dell'interesse ad agire la cui necesssrietà è stata superiormente illustrata.
Invero, il supposto mancato conferimento della procura al difensore da parte del convenuto (in ciò sostanziandosi, invero, l'effetto della supposta apocrifia che parte attrice chiede di accertare), comporta semplicemente che le domande e le eccezioni comunque svolte nel corso del processo debbano considerarsi inammissibili e i documenti eventualmente depositati debbano valutarsi inutilizzabili. In altri termini, in caso di inesistenza della procura e, quindi, di difetto di ius postulandi del difensore, il convenuto è da considerarsi a tutti gli effetti alla stregua di un contumace (cfr. Cassazione civile sez. I, 06/12/2021, n. 38735: “la falsità materiale della procura alle liti non è riconducibile ad alcuna delle ipotesi disciplinate dall'art. 182 c.p.c., in quanto comporta l'invalidità assoluta, rilevabile anche d'ufficio, di un elemento indispensabile per la formazione fenomenica dell'atto introduttivo del giudizio, che incide sulla validità dell'instaurazione del rapporto processuale, impedendo la produzione di qualsiasi effetto giuridico, senza alcuna possibilità di sanatoria”). In linea generale, quindi, l'inesistenza della procura del convenuto non comporta alcuna nullità degli atti del giudizio né, conseguentemente, alcuna nullità – e tantomeno inesistenza – della sentenza che lo definisce, al pari di una qualsiasi sentenza emessa in un qualsiasi giudizio contumaciale (con la conseguenza, allora, che è infondata la tesi attorea, esplicitata nella memoria ex art. 171 ter, n. 1 cpc, con cui si cerca di individuare l'interesse ad agire della qui proposta azione, sostenendo che “l'eventuale accertamento della inesistenza dei mandati professionali falsamente spesi dall'Avv er patrocinare la causa in favore della convenuta opposta CP_1
e del suo successore processuale, seppure in vesti di parti convenute, integrerebbe non sono una aperta violazione del diritto di difesa della stessa parte opponente per essere stata indotta in errore, sviata e negativamente condizionata nel poter predisporre al meglio le proprie spese processuali e così poter tutelare appieno i propri diritti , ma integrerebbe altresì, una fattispecie di falso ideologico commesso da avvocato che avrebbe falsamente attestato l'autenticità della sottoscrizione della procura ad litem
6 apposta in sua presenza in ciò configurandosi una ipotesi di revocazione anche ai sensi dell'art. 395 n. 1 C.P.C...”). Diverso sarebbe se, invece, ad essere inesistente fosse la procura rilasciata dall'attore, atteso che in tal caso non vi sarebbe alcuna domanda validamente proposta e che sia introduttiva – quale iniziale atto di impulso del processo – di un valido rapporto processuale su cui il giudice debba pronunciarsi nel merito.
Dunque: in termini generali la costituzione o la contumacia del convenuto in un giudizio in cui la domanda attorea è rigettata non incidono sulla regolarità del giudizio.
In ordine, invece, al merito della decisione che definisce il giudizio, va detto che se l'Organo giudicante ritiene inammissibile la domanda attorea, oppure infondata per non esser provati i fatti costitutivi del diritto fatto valere o perché i fatti non sono sussumibili in alcuna fattispecie giuridica, si versa in un'ipotesi in cui la costituzione del convenuto o la sua contumacia sono irrilevanti in quanto deve presumersi che una decisione conforme al dato normativo sarebbe stata adottata dal giudice anche senza il contributo processuale fornito dalle argomentazioni difensive di parte convenuta.
Diverso ancora è il caso in cui, invece, il thema decidendum sia stato inciso dall'attività difensiva del convenuto e la decisione di rigetto sia stata assunta in ragione della fondatezza delle eccezioni o delle domande spiegate da questo (si pensi alla formulazione di una fondata eccezione di prescrizione in un primo grado di giudizio;
si pensi, ancora, alla proposizione di un appello incidentale che venga accolto): in tali casi, la costituzione o la contumacia del convenuto si ripercuote sulla definizione del thema decidendum e quindi sulla decisione, e in tal caso, allora, potrebbe configurarsi l'interesse ad agire nella querela civile di falso tesa ad accertare la supposta aprocrifia della sottoscrizione della procura.
Il che, però, non è possibile appurarlo nel caso di specie: nessuna parte ha prodotto la sentenza emessa dalla Corte di Appello a definizione del giudizio in cui la convenuta originaria si è (o, secondo i sospetti Parte_3 attorei per i quali non avrebbe conferito la procura al difensore, non si è) costituita e in cui, a seguito del suo decesso, si è (o, Persona_1 secondo i sospetti attorei per i quali non avrebbe conferito la procura al
7 difensore, non si è) costituito in prosecuzione. Per ciò è stato possibile solo ricostruire, in difetto della sua produzione e sulla base di quanto allegato dall'attrice e non contestato dalla convenuta e dagli intervenuti (art. 115
c.pc.) che tale sentenza era la n. 7075 depositata 03.11.2023, e che ha rigettato la domanda di Parte_1
Nulla è dato sapere, quindi, di eventuali accoglimenti di eventuali appelli incidentali proposti dai convenuti, né se le ragioni della decisione si siano conformate al thema decidendum delineato dalle allegazioni dei convenuti;
né se tale sentenza contenesse ulteriori statuizioni oltre quella di rigetto della domanda attorea, l'adozione delle quali sia dipesa, in ipotesi, dalla costituzione dei convenuti.
Per ciò, non risulta l'interesse ad agire a sostegno della qui proposta querela di falso, vale a dire la necessità di ottenere da questo processo un accertamento funzionale alla tutela di uno specificato interesse sostanziale che sia stato affermato leso (che in ogni caso non si identifica, come vorrebbe l'attrice, con una non meglio precisata lesione del diritto di difesa di essa controparte); vale a dire, con altri termini, l'utilità del provvedimento giudiziale richiesto rispetto alla lesione denunziata o, con altri termini ancora,
l'utilità di rimuovere gli effetti che nel caso concreto le firme asseritamente apocrife avrebbero prodotto (effetti che, come spiegato, non sono individuabili).
6. Correttamente, quindi, il Tribunale ha ritenuto di non espletare attività istruttoria nel corso del giudizio, che non avrebbe potuto che essere superflua in ragione della preclusione per il giudice di conoscere del merito dell'azione stante l'inconfigurabilità di una delle sue necessarie condizioni.
7. Ogni altra questione è assorbita.
8. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo sulla base dei valori medi stabiliti dal D.M. 55/2014 per le cause di valore indeterminabile, seguono la soccombenza.
A tal riguardo va ricordato il pacifico principio per cui “il rimborso delle spese processuali sostenute da colui che sia legittimamente intervenuto ad adiuvandum è posto, senza che occorra che la sua presenza sia stata determinante ai fini dell'esito favorevole della lite per l'adiuvato, a carico
8 della parte la cui tesi difensiva, risultata infondata, abbia determinato l'interesse all'intervento (Cassazione civile sez. III, 06/11/2024, n. 28597). Ai sensi dell'art 4, comma 2, D.M. 55/2014, essendo tutte le parti vittoriose difese da un unico avvocato, il compenso deve essere liquidato unitariamente e globalmente.
9. Infine, va ricordato il disposto dell'art. 226 cpc per cui “il tribunale, con la sentenza che rigetta la querela di falso, ordina la restituzione del documento e dispone che, a cura del cancelliere, sia fatta menzione della sentenza sull'originale o sulla copia che ne tiene luogo;
condanna inoltre la parte querelante a una pena pecuniaria non inferiore a 2 euro e non superiore a
20 euro”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o ritenuta assorbita, così provvede:
1) rigetta, in quanto inammissibili, le domande proposte da Parte_1 con cui:
[...]
- ha chiesto accertarsi e dichiararsi la falsità materiale della sottoscrizione riferibile a apposta in calce alla Parte_3 procura speciale rilasciata in data 30.08.2018 in favore dell'avv. in occasione della costituzione in giudizio della CP_1 medesima dinanzi la Corte d'Appello di Roma Parte_3 nel giudizio rubricato sub n. 3017/2018 R.G.;
- ha chiesto accertarsi e dichiararsi la falsità materiale della sottoscrizione riferibile a apposta in calce alla Controparte_3 procura rilasciata il 23.5.2020 in favore dell'avv. per CP_1 la costituzione in prosecuzione nel giudizio dinanzi la Corte
d'Appello di Roma rubricato sub n. 3017/2018 R.G;
- ha chiesto adottarsi le consequenziali statuizioni dipendenti dall'accoglimento delle domande sopra indicate;
2) ordina che sia fatta menzione della presente sentenza di rigetto delle querele di falso di cui al precedente punto 1 del dispositivo sui documenti contenenti le firme di cui al precedente punto 1 del dispositivo, come identificati e contrassegnati ai sensi dell'art. 223, comma 3 cpc all'udienza del 25.2.2025 (v. relativo verbale) e che sia effettuata copia di tali documenti
9 dopo l'apposizione di tale annotazione;
copia che quindi dovrà essere inserita nel fascicolo;
3) ordina la restituzione dei documenti originali contenenti le firme oggetto della querela di falso, come identificati e contrassegnati ai sensi dell'art. 223, comma 3 cpc all'udienza del 25.2.2025 (v. relativo verbale), alla parte che li ha prodotti in giudizio (avv. ; CP_1
4) condanna a pagare la somma di € 20,00 a titolo Parte_1 di pena pecuniaria ex art. 226 cpc;
5) condanna a rifondere a Parte_1 CP_1 [...]
le spese di lite che CP_2 Controparte_3 Parte_2 liquida in € 10.860,00 per compenso professionale oltre IVA, C.P.A., rimborso forfettario spese generali ex D.M. 55/2014.
Rieti, 8 giugno 2025
IL GIUDICE dott. Roberto Colonnello
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI nella persona del Giudice designato dott. Roberto Colonnello ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta presso il Tribunale di Rieti al n. 101 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione il 9 aprile 2025
TRA
nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Giuliano Vivio del Foro di Rieti ed elett.te domiciliata presso il suo studio giusta procura speciale in calce all'atto di citazione
ATTRICE
E
nata a [...], il [...], C.F. CP_1
, C.F._2 elett.te dom.ta presso il proprio studio professionale, la quale si difende da sé ai sensi dell'art. 86 cpc
E
nato a [...], il [...], C.F. CP_2
, C.F._3
nato a [...], il [...], C.F. Controparte_3
C.F._4
nato a [...], il [...], c.f. Parte_2
, C.F._5
1 tutti elett.te dom.ti presso e nello studio dell'avv. del Foro di CP_1
Rieti che li rappresenta e difende giusta procura in atti
INTERVENIENTI sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
come da verbale dell'udienza 9 aprile 2025
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 11.01.2024 Parte_1 ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Rieti l'avv.
[...] CP_1
deducendo che con atto di opposizione ex art. 404 c.p.c.. dinanzi
[...] la Corte di Appello di Roma, richiesto per la notifica in data 13.04.2018, aveva citato, tra gli altri, che tale opposizione, rubricata Parte_3 sub r.g. 3017/2018, poi, era stata rigettata dalla adita Corte di Appello con sentenza n. 7065 del 03.11.2023; che in sede di predisposizione del ricorso per cassazione avverso la citata sentenza essa attrice si era accorta che la firma riferibile a nella procura del 30.08.2018 rilasciata Parte_3 all'avv. nel giudizio celebrato dinanzi la Corte di Appello e, CP_1 ancora, la firma riferibile a quale soggetto che aveva Controparte_3 riassunto il giudizio dinanzi la Corte a seguito dell'interruzione determinata dal decesso di e che per ciò avrebbe rilasciato in data Parte_3
22.7.2023 procura al medesimo difensore, apparivano apocrife;
che per ciò si era rivolta ad un consulente di parte che aveva redatto una perizia che aveva affermato la falsità di dette sottoscrizioni.
Ha dunque rassegnato le seguenti conclusioni:
”-Accertare e Dichiarare la falsità materiale della sottoscrizione apparentemente apposta dalla Sig. in calce alla procura Parte_3 speciale rilasciata in data 30.08.2020 ( rectius 30.08.2018) in favore del suo difensore e procuratore avv n occasione della sua costituzione CP_1 in giudizio dinanzi la Corte d'Appello di Roma nella controversia ex art. 404
C.P.C. avente il n. 3017/2018 R.G.C.;
2 -nonché Accertare e Dichiarare la falsità materiale della sottoscrizione apparentemente apposta da uno degli eredi sig. in calce Controparte_3 all'atto di prosecuzione del giudizio seguito alla morte della madr Parte_3
(23.05.2020), indicato quale “Atto di intervento volontario” con data
[...]
22.07.2023;
b) Ordinare, conseguentemente la cancellazione di tali sottoscrizioni dall'originale dei documenti impugnati;
c) Escludere i medesimi documenti qualora ritenuti contraffatti, dai rispettivi conferimenti di mandato dai più volte menzionati sigg.ri e Parte_3
, nel giudizio avviato dinanzi la Corte di Appello di Roma con Controparte_3
n. 3017/2018 di Ruolo Generale, in favore dell'avv.ta Il tutto CP_1 con vittoria di spese , compensi ed onorari da distrarsi in favore dello scrivente difensore che si dichiara antistatario”. Sono poi intervenuti volontariamente nel giudizio CP_2 CP_3
i quali si sono opposti alla domanda
[...] Parte_2 spiegata dall'attrice, facendo proprie le eccezioni e deduzioni svolte dalla convenuta e rassegnando le medesime conclusioni formulate da CP_1 questa.
2. La causa è stata istruita solo documentalmente.
3. All'udienza del 9 aprile 2025 le parti sono state invitate a discutere la causa ex art. 281 sexies cpc come novellato dal d.lgs. 149/2022 (con conseguente adottabilità della decisione in data successiva all'udienza).
4. Tanto premesso, l'azione attorea è da qualificare come querela civile di falso in via principale ed è regolata dagli artt. 221 e ss. cpc.
Norme, queste, che sono state parzialmente modificate dal D.lgs. 149/2022 con la conseguenza, tra l'altro, che la causa non deve essere più decisa dal
Tribunale in composizione collegiale (come previsto dalle norme previgenti), ma dal Tribunale in composizione monocratica (v., invero, l'art. 225, comma
1 cpc così come applicabile ratione temporis). 5. Ciò posto, deve essere preliminarmente verificata la sussistenza di quella condizione dell'azione che è rappresentata dall'interesse ad agire.
Invero, difettando tale condizione (al pari delle altre condizioni dell'azione),
è preclusa all'Autorità giudiziaria qualsiasi valutazione nel merito, imponendosi una pronuncia in rito di inammissibilità.
3 Ora, la querela di falso, al pari di tutte le azioni, non si sottrae alla regola della necessarietà dell'interesse ad agire. La ragione di fondo è in ciò:
l'Autorità giudiziaria è preposta alla tutela dei diritti e, dunque, intanto può essere ammissibilmente proposta dinanzi ad essa un'azione con cui si instauri un procedimento contenzioso in quanto vi sia un diritto che, ove non violato, sia almeno posto in contestazione dalla controparte.
Ha spiegato bene tali superiori principi su cui poggia la condizione dell'azione in esame la Suprema Corte allorquando, mutatis mutandis, si è occupata di un'azione in cui era stato richiesto l'accertamento dell'autenticità di un'opera d'arte: “in ragione del generale principio per cui la tutela giurisdizionale civile
è tutela di diritti, onde i fatti storici possono essere accertati solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non in sé considerati, non è ammissibile l'azione di mero accertamento rivolta ad ottenere la pronuncia di autenticità dell'opera d'arte, al fine di rimuovere un'incertezza, di carattere solo fattuale, sulla qualità intrinseca della cosa oggetto del diritto di proprietà” (cfr. Cass. civ., sent. 3231/2025). Un accertamento del genere, per essere oggetto di una domanda ammissibilmente proponibile all'Autorità giudiziaria dovrebbe essere, ad es., funzionale a ricostruire una qualità di una res oggetto di una compravendita nell'ambito di una controversia tra acquirente e venditore ove sia stata dedotta la responsabilità del venditore.
Per questo parte della dottrina, nell'esaminare l'azione per cui è processo
(querela di falso in via principale), che è una particolare azione di accertamento, quand'anche l'ha voluta ricondurre ad un “giudizio a contenuto oggettivo”, ha sostenuto che qui l'interesse è rappresentato dalla pur sempre ineludibile “necessità del ricorso all'autorità giurisdizionale per eliminare l'efficacia probatoria del documento”. Nella visione carneluttiana che si evince dai noti studi in tema di teoria generale del falso l'accertamento del falso è consentito principaliter se “le manifestazioni siano tali da stabilire l'interesse ad agendum”. La giurisprudenza, dal proprio canto, ha specificato che l'interesse ad agire deve individuarsi nella necessità di conseguire una certezza quanto alla falsità o genuinità dello scritto nei confronti di chiunque abbia mostrato di volersi concretamente avvalere di esso (in particolare, nel senso che
4 l'interesse ad agire nella querela di falso è “da riguardare in funzione del risultato concreto di contrastare l'altrui intendimento di avvalersi dello scritto, facendo in modo che a questo sia sottratta l'efficacia che l'ordinamento gli attribuisce”, cfr. in motivazione, Cass., 3 agosto 2017, n. 19413, che ribadisce le precedenti Cass. 27 luglio 1992, n. 9013, e Cass. 8 febbraio 1967, n. 330).
Ora, le considerazioni che precedono consentono di escludere che l'azione in esame sia sorretta dal necessario interesse ad agire, quale che sia l'accezione di esso (del resto, le diverse descrizioni di tale condizione dell'azione per come si atteggia specificamente nell'azione di querela di falso in via principale, lungi dall'essere tra loro incompatibili o anche solo divergenti, valorizzano maggiormente un aspetto piuttosto che un altro del medesimo istituto, convergendo in ogni caso sulla tesi della inimmaginabilità nel nostro ordinamento giuridico della possibilità giuridica di proporre tale azione prescindendo da un interesse).
E invero, sono state querelate di falso la firma apparentemente apposta da in calce alla procura speciale rilasciata in data 30.08.2020 Parte_3 in favore del suo difensore e procuratore avv. in occasione CP_1 della sua costituzione in giudizio dinanzi la Corte d'Appello di Roma nella controversia ex art. 404 cpc avente il n. 3017/2018 di R.G. e la firma apposta da in calce alla procura rilasciata in favore del medesimo Controparte_3 difensore, nel medesimo giudizio, il 22.07.2023 ai fini della al prosecuzione della stessa causa – cui egli ha dato impulso unitamente agli altri eredi della
- a seguito del decesso della madre Pt_3 Parte_3
Si tratta, dunque, delle firme contenute nelle procure riferibili ai soggetti che nel giudizio sopra menzionato rivestivano, l'una, la qualità di convenuta originaria e, l'altro (unitamente, si ripete, ad altri eredi della convenuta che era deceduta nel corso del giudizio), la qualità di convenuto costituitosi
(insieme ad altri) in prosecuzione.
Tali riassunti dati di fatto sono rilevanti per le ragioni che seguono.
Nel caso di specie il chiesto accertamento della falsità o meno delle sottoscrizioni si risolverebbe, evidentemente, in una verifica fine a se stessa che non è funzionale all'affermazione o alla reintegrazione di alcun diritto dell'attrice suppostamente violato oppure contestato. Verifica che, come
5 tale, non dà conto dell'interesse ad agire la cui necesssrietà è stata superiormente illustrata.
Invero, il supposto mancato conferimento della procura al difensore da parte del convenuto (in ciò sostanziandosi, invero, l'effetto della supposta apocrifia che parte attrice chiede di accertare), comporta semplicemente che le domande e le eccezioni comunque svolte nel corso del processo debbano considerarsi inammissibili e i documenti eventualmente depositati debbano valutarsi inutilizzabili. In altri termini, in caso di inesistenza della procura e, quindi, di difetto di ius postulandi del difensore, il convenuto è da considerarsi a tutti gli effetti alla stregua di un contumace (cfr. Cassazione civile sez. I, 06/12/2021, n. 38735: “la falsità materiale della procura alle liti non è riconducibile ad alcuna delle ipotesi disciplinate dall'art. 182 c.p.c., in quanto comporta l'invalidità assoluta, rilevabile anche d'ufficio, di un elemento indispensabile per la formazione fenomenica dell'atto introduttivo del giudizio, che incide sulla validità dell'instaurazione del rapporto processuale, impedendo la produzione di qualsiasi effetto giuridico, senza alcuna possibilità di sanatoria”). In linea generale, quindi, l'inesistenza della procura del convenuto non comporta alcuna nullità degli atti del giudizio né, conseguentemente, alcuna nullità – e tantomeno inesistenza – della sentenza che lo definisce, al pari di una qualsiasi sentenza emessa in un qualsiasi giudizio contumaciale (con la conseguenza, allora, che è infondata la tesi attorea, esplicitata nella memoria ex art. 171 ter, n. 1 cpc, con cui si cerca di individuare l'interesse ad agire della qui proposta azione, sostenendo che “l'eventuale accertamento della inesistenza dei mandati professionali falsamente spesi dall'Avv er patrocinare la causa in favore della convenuta opposta CP_1
e del suo successore processuale, seppure in vesti di parti convenute, integrerebbe non sono una aperta violazione del diritto di difesa della stessa parte opponente per essere stata indotta in errore, sviata e negativamente condizionata nel poter predisporre al meglio le proprie spese processuali e così poter tutelare appieno i propri diritti , ma integrerebbe altresì, una fattispecie di falso ideologico commesso da avvocato che avrebbe falsamente attestato l'autenticità della sottoscrizione della procura ad litem
6 apposta in sua presenza in ciò configurandosi una ipotesi di revocazione anche ai sensi dell'art. 395 n. 1 C.P.C...”). Diverso sarebbe se, invece, ad essere inesistente fosse la procura rilasciata dall'attore, atteso che in tal caso non vi sarebbe alcuna domanda validamente proposta e che sia introduttiva – quale iniziale atto di impulso del processo – di un valido rapporto processuale su cui il giudice debba pronunciarsi nel merito.
Dunque: in termini generali la costituzione o la contumacia del convenuto in un giudizio in cui la domanda attorea è rigettata non incidono sulla regolarità del giudizio.
In ordine, invece, al merito della decisione che definisce il giudizio, va detto che se l'Organo giudicante ritiene inammissibile la domanda attorea, oppure infondata per non esser provati i fatti costitutivi del diritto fatto valere o perché i fatti non sono sussumibili in alcuna fattispecie giuridica, si versa in un'ipotesi in cui la costituzione del convenuto o la sua contumacia sono irrilevanti in quanto deve presumersi che una decisione conforme al dato normativo sarebbe stata adottata dal giudice anche senza il contributo processuale fornito dalle argomentazioni difensive di parte convenuta.
Diverso ancora è il caso in cui, invece, il thema decidendum sia stato inciso dall'attività difensiva del convenuto e la decisione di rigetto sia stata assunta in ragione della fondatezza delle eccezioni o delle domande spiegate da questo (si pensi alla formulazione di una fondata eccezione di prescrizione in un primo grado di giudizio;
si pensi, ancora, alla proposizione di un appello incidentale che venga accolto): in tali casi, la costituzione o la contumacia del convenuto si ripercuote sulla definizione del thema decidendum e quindi sulla decisione, e in tal caso, allora, potrebbe configurarsi l'interesse ad agire nella querela civile di falso tesa ad accertare la supposta aprocrifia della sottoscrizione della procura.
Il che, però, non è possibile appurarlo nel caso di specie: nessuna parte ha prodotto la sentenza emessa dalla Corte di Appello a definizione del giudizio in cui la convenuta originaria si è (o, secondo i sospetti Parte_3 attorei per i quali non avrebbe conferito la procura al difensore, non si è) costituita e in cui, a seguito del suo decesso, si è (o, Persona_1 secondo i sospetti attorei per i quali non avrebbe conferito la procura al
7 difensore, non si è) costituito in prosecuzione. Per ciò è stato possibile solo ricostruire, in difetto della sua produzione e sulla base di quanto allegato dall'attrice e non contestato dalla convenuta e dagli intervenuti (art. 115
c.pc.) che tale sentenza era la n. 7075 depositata 03.11.2023, e che ha rigettato la domanda di Parte_1
Nulla è dato sapere, quindi, di eventuali accoglimenti di eventuali appelli incidentali proposti dai convenuti, né se le ragioni della decisione si siano conformate al thema decidendum delineato dalle allegazioni dei convenuti;
né se tale sentenza contenesse ulteriori statuizioni oltre quella di rigetto della domanda attorea, l'adozione delle quali sia dipesa, in ipotesi, dalla costituzione dei convenuti.
Per ciò, non risulta l'interesse ad agire a sostegno della qui proposta querela di falso, vale a dire la necessità di ottenere da questo processo un accertamento funzionale alla tutela di uno specificato interesse sostanziale che sia stato affermato leso (che in ogni caso non si identifica, come vorrebbe l'attrice, con una non meglio precisata lesione del diritto di difesa di essa controparte); vale a dire, con altri termini, l'utilità del provvedimento giudiziale richiesto rispetto alla lesione denunziata o, con altri termini ancora,
l'utilità di rimuovere gli effetti che nel caso concreto le firme asseritamente apocrife avrebbero prodotto (effetti che, come spiegato, non sono individuabili).
6. Correttamente, quindi, il Tribunale ha ritenuto di non espletare attività istruttoria nel corso del giudizio, che non avrebbe potuto che essere superflua in ragione della preclusione per il giudice di conoscere del merito dell'azione stante l'inconfigurabilità di una delle sue necessarie condizioni.
7. Ogni altra questione è assorbita.
8. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo sulla base dei valori medi stabiliti dal D.M. 55/2014 per le cause di valore indeterminabile, seguono la soccombenza.
A tal riguardo va ricordato il pacifico principio per cui “il rimborso delle spese processuali sostenute da colui che sia legittimamente intervenuto ad adiuvandum è posto, senza che occorra che la sua presenza sia stata determinante ai fini dell'esito favorevole della lite per l'adiuvato, a carico
8 della parte la cui tesi difensiva, risultata infondata, abbia determinato l'interesse all'intervento (Cassazione civile sez. III, 06/11/2024, n. 28597). Ai sensi dell'art 4, comma 2, D.M. 55/2014, essendo tutte le parti vittoriose difese da un unico avvocato, il compenso deve essere liquidato unitariamente e globalmente.
9. Infine, va ricordato il disposto dell'art. 226 cpc per cui “il tribunale, con la sentenza che rigetta la querela di falso, ordina la restituzione del documento e dispone che, a cura del cancelliere, sia fatta menzione della sentenza sull'originale o sulla copia che ne tiene luogo;
condanna inoltre la parte querelante a una pena pecuniaria non inferiore a 2 euro e non superiore a
20 euro”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o ritenuta assorbita, così provvede:
1) rigetta, in quanto inammissibili, le domande proposte da Parte_1 con cui:
[...]
- ha chiesto accertarsi e dichiararsi la falsità materiale della sottoscrizione riferibile a apposta in calce alla Parte_3 procura speciale rilasciata in data 30.08.2018 in favore dell'avv. in occasione della costituzione in giudizio della CP_1 medesima dinanzi la Corte d'Appello di Roma Parte_3 nel giudizio rubricato sub n. 3017/2018 R.G.;
- ha chiesto accertarsi e dichiararsi la falsità materiale della sottoscrizione riferibile a apposta in calce alla Controparte_3 procura rilasciata il 23.5.2020 in favore dell'avv. per CP_1 la costituzione in prosecuzione nel giudizio dinanzi la Corte
d'Appello di Roma rubricato sub n. 3017/2018 R.G;
- ha chiesto adottarsi le consequenziali statuizioni dipendenti dall'accoglimento delle domande sopra indicate;
2) ordina che sia fatta menzione della presente sentenza di rigetto delle querele di falso di cui al precedente punto 1 del dispositivo sui documenti contenenti le firme di cui al precedente punto 1 del dispositivo, come identificati e contrassegnati ai sensi dell'art. 223, comma 3 cpc all'udienza del 25.2.2025 (v. relativo verbale) e che sia effettuata copia di tali documenti
9 dopo l'apposizione di tale annotazione;
copia che quindi dovrà essere inserita nel fascicolo;
3) ordina la restituzione dei documenti originali contenenti le firme oggetto della querela di falso, come identificati e contrassegnati ai sensi dell'art. 223, comma 3 cpc all'udienza del 25.2.2025 (v. relativo verbale), alla parte che li ha prodotti in giudizio (avv. ; CP_1
4) condanna a pagare la somma di € 20,00 a titolo Parte_1 di pena pecuniaria ex art. 226 cpc;
5) condanna a rifondere a Parte_1 CP_1 [...]
le spese di lite che CP_2 Controparte_3 Parte_2 liquida in € 10.860,00 per compenso professionale oltre IVA, C.P.A., rimborso forfettario spese generali ex D.M. 55/2014.
Rieti, 8 giugno 2025
IL GIUDICE dott. Roberto Colonnello
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