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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 09/04/2025, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. 812 RG. 2024;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
, C.F. , Parte_1 C.F._1 parte ricorrente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dagli avv.ti Rinaldi, Miceli, Zampardi e Ganci e
, CF/p.iva , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante Parte resistente, CONTUMACE
OGGETTO: Altre ipotesi definisce il giudizio pronunciando la seguente
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato il ricorrente indicato in epigrafe ha adito questo Tribunale esponendo:
- di essere insegnante tecnico pratico inserito nella seconda fascia delle graduatorie d'Istituto e di aver stipulato col (a seguito di sentenza del CP_2
TAR Lazio resa nei confronti di altri colleghi, ma applicata in autotutela dal Cont
pure nei confronti degli insegnanti non espressamente interessati dal pronunciamento) i contratti per supplenze indicati a pag. 2 del ricorso, per circa 17 mesi complessivi di servizio;
- che la citata pronuncia del TAR è stata riformata da parte del Consiglio di Stato con la sentenza n. 5483 del 2019;
- che il dirigente dell , con decreto del 12.07.2021, Controparte_4 ha annullato il punteggio maturato dal ricorrente per i servizi prestati nei 17 mesi di cui sopra, determinando così “un notevole arretramento della posizione occupata dallo stesso nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), con conseguente compromissione della possibilità di stipulare gli stessi contratti a termine che il ricorrente aveva sempre ottenuto con il mero inserimento nella terza fascia delle graduatorie d'Istituto”. Invocando la tutela del proprio affidamento, nonché il principio di buona amministrazione, ha chiesto di “ordinare al convenuto di ripristinare il CP_1 maggior punteggio nelle graduatorie provinciali per le supplenze, pari a un incremento di punti 24, per il periodo di servizio illegittimamente negato intercorrente tra l'anno scolastico 2017/2018 e 2018/2019”. 1 L'Amministrazione resistente è rimasta contumace.
Sul contraddittorio così costituito, la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Il ricorso è fondato.
In virtù della normativa regolamentare contenuta nell'art. 7 co. 7° del DM n.640/2017 e nell'art. 6 co. 15° del DM n.50/2021 (i quali stabiliscono che possa essere considerato come “di fatto”, quindi, non computabile come punteggio, il solo servizio prestato in assenza del titolo richiesto, ovvero, in forza di dichiarazioni mendaci del lavoratore) si deve ritenere che il servizio prestato per effetto di un punteggio poi rettificato, senza colpa del lavoratore, non possa essere screditato come mero “servizio di fatto”, ma debba poter spiegare i propri effetti giuridici. In altre parole, occorre tracciare uno spartiacque tra i servizi prestati in forza di un ponteggio errato per effetto di un comportamento scorretto del dipendente (il quale ha mentito nella domanda amministrativa o non era affatto in possesso del titolo necessario) e i servizi prestati in forza di un punteggio che, sebbene sia stato poi qualificato come errato, non era scaturito da una scorrettezza del lavoratore. Mentre i primi servizi vanno considerati come “di fatto” e non producono effetti ai fini della maturazione di un successivo punteggio, i secondi devono essere computati nelle domande amministrative successive e non possono essere “declassati” a servizio “di mero fatto”. Sul punto, si sono pronunciati in questo senso pure il tribunale di Lanciano, sent. n. 82/2021, e il tribunale di Cuneo, ord. del 27.12.2021.
In applicazione di tali premesse, il ricorso va accolto.
I servizi prestati dal ricorrente negli a.a.s.s. 2017/18 e 2018/19 sono stati espletati per scelta del il quale, considerata la pronuncia emessa del Controparte_1
TAR Lazio (sent. n. 4024/18, con la quale era stata annullato l'art. 2 del D.M. n. 374/17 nella parte in cui aveva escluso “dalla possibilità di inserimento nella Il fascia delle Graduatorie di circolo e di istituto i docenti ITP”), aveva preferito scongiurare un probabile contenzioso su vasta scala. La circostanza che poi con la sentenza n. 5483 del 2019, il CdS abbia riformato la decisione del TAR non può pesare a danno dell'odierno ricorrente, né consente di ravvisare una delle ipotesi che la disciplina regolamentare contempla come “servizio di fatto”.
L'Amministrazione resistente va quindi condannata ad attribuire al ricorrente il punteggio inerente ai servizi prestati negli a.a.s.s. 2017/18 e 2018/19.
Le spese di lite vanno compensate nella misura di 1/3 in ragione della complessità della vicenda. La quota residua segue la soccombenza e va liquidata secondo i parametri del DM 55/14, tenuto conto del valore indeterminabile della domanda.
2
PQM
- Condanna il resistente ad attribuire al ricorrente il punteggio CP_1 inerente ai servizi prestati negli a.a.s.s. 2017/18 e 2018/19;
- Compensa le spese di lite condanna nella misura di 1/3 e pone a carico del
convenuto la quota residua, che liquida in complessivi € CP_1
3.500,00 oltre iva CPA, spese generali e CU.
Trapani, 09/04/2025 Il giudice
Mauro Petrusa
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
, C.F. , Parte_1 C.F._1 parte ricorrente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dagli avv.ti Rinaldi, Miceli, Zampardi e Ganci e
, CF/p.iva , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante Parte resistente, CONTUMACE
OGGETTO: Altre ipotesi definisce il giudizio pronunciando la seguente
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato il ricorrente indicato in epigrafe ha adito questo Tribunale esponendo:
- di essere insegnante tecnico pratico inserito nella seconda fascia delle graduatorie d'Istituto e di aver stipulato col (a seguito di sentenza del CP_2
TAR Lazio resa nei confronti di altri colleghi, ma applicata in autotutela dal Cont
pure nei confronti degli insegnanti non espressamente interessati dal pronunciamento) i contratti per supplenze indicati a pag. 2 del ricorso, per circa 17 mesi complessivi di servizio;
- che la citata pronuncia del TAR è stata riformata da parte del Consiglio di Stato con la sentenza n. 5483 del 2019;
- che il dirigente dell , con decreto del 12.07.2021, Controparte_4 ha annullato il punteggio maturato dal ricorrente per i servizi prestati nei 17 mesi di cui sopra, determinando così “un notevole arretramento della posizione occupata dallo stesso nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), con conseguente compromissione della possibilità di stipulare gli stessi contratti a termine che il ricorrente aveva sempre ottenuto con il mero inserimento nella terza fascia delle graduatorie d'Istituto”. Invocando la tutela del proprio affidamento, nonché il principio di buona amministrazione, ha chiesto di “ordinare al convenuto di ripristinare il CP_1 maggior punteggio nelle graduatorie provinciali per le supplenze, pari a un incremento di punti 24, per il periodo di servizio illegittimamente negato intercorrente tra l'anno scolastico 2017/2018 e 2018/2019”. 1 L'Amministrazione resistente è rimasta contumace.
Sul contraddittorio così costituito, la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Il ricorso è fondato.
In virtù della normativa regolamentare contenuta nell'art. 7 co. 7° del DM n.640/2017 e nell'art. 6 co. 15° del DM n.50/2021 (i quali stabiliscono che possa essere considerato come “di fatto”, quindi, non computabile come punteggio, il solo servizio prestato in assenza del titolo richiesto, ovvero, in forza di dichiarazioni mendaci del lavoratore) si deve ritenere che il servizio prestato per effetto di un punteggio poi rettificato, senza colpa del lavoratore, non possa essere screditato come mero “servizio di fatto”, ma debba poter spiegare i propri effetti giuridici. In altre parole, occorre tracciare uno spartiacque tra i servizi prestati in forza di un ponteggio errato per effetto di un comportamento scorretto del dipendente (il quale ha mentito nella domanda amministrativa o non era affatto in possesso del titolo necessario) e i servizi prestati in forza di un punteggio che, sebbene sia stato poi qualificato come errato, non era scaturito da una scorrettezza del lavoratore. Mentre i primi servizi vanno considerati come “di fatto” e non producono effetti ai fini della maturazione di un successivo punteggio, i secondi devono essere computati nelle domande amministrative successive e non possono essere “declassati” a servizio “di mero fatto”. Sul punto, si sono pronunciati in questo senso pure il tribunale di Lanciano, sent. n. 82/2021, e il tribunale di Cuneo, ord. del 27.12.2021.
In applicazione di tali premesse, il ricorso va accolto.
I servizi prestati dal ricorrente negli a.a.s.s. 2017/18 e 2018/19 sono stati espletati per scelta del il quale, considerata la pronuncia emessa del Controparte_1
TAR Lazio (sent. n. 4024/18, con la quale era stata annullato l'art. 2 del D.M. n. 374/17 nella parte in cui aveva escluso “dalla possibilità di inserimento nella Il fascia delle Graduatorie di circolo e di istituto i docenti ITP”), aveva preferito scongiurare un probabile contenzioso su vasta scala. La circostanza che poi con la sentenza n. 5483 del 2019, il CdS abbia riformato la decisione del TAR non può pesare a danno dell'odierno ricorrente, né consente di ravvisare una delle ipotesi che la disciplina regolamentare contempla come “servizio di fatto”.
L'Amministrazione resistente va quindi condannata ad attribuire al ricorrente il punteggio inerente ai servizi prestati negli a.a.s.s. 2017/18 e 2018/19.
Le spese di lite vanno compensate nella misura di 1/3 in ragione della complessità della vicenda. La quota residua segue la soccombenza e va liquidata secondo i parametri del DM 55/14, tenuto conto del valore indeterminabile della domanda.
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PQM
- Condanna il resistente ad attribuire al ricorrente il punteggio CP_1 inerente ai servizi prestati negli a.a.s.s. 2017/18 e 2018/19;
- Compensa le spese di lite condanna nella misura di 1/3 e pone a carico del
convenuto la quota residua, che liquida in complessivi € CP_1
3.500,00 oltre iva CPA, spese generali e CU.
Trapani, 09/04/2025 Il giudice
Mauro Petrusa
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