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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 19/05/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI TRENTO
SEZIONE SECONDA CIVILE
La Corte di Appello di TO in persona dei magistrati: dr.ssa L.Guzzo Presidente
Dr.ssa M.Tulumello Consigliere
Dr.ssa R.Fermanelli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado R.G. 105/2024 tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Bosetti Lorenzo elett. Parte_1 C.F._1
Dom Viale Bruno Buozzi 21/D 60041 Sassoferrato appellante e
(C.F. ), assistito e Controparte_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. Cisarri Angelica e dall'Avv.Delieti Paolo, elett dom. presso lo studio del secondo in
Parma stradello Marche 6 appellata
Avente ad oggetto: altri contratti atipici
In punto: riforma della sentenza del Tribunale di TO n.440/24
Causa decisa nella camera di consiglio del giorno 1.4.25 sulle seguenti
CONCLUSIONI
PARTE APPELLANTE:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni diversa istanza disattesa e reietta:NEL MERITO: accogliere il presente appello sui motivi supra tutti formulati avverso la sentenza n. 440/2024 emessa dal Tribunale di TO (Giudice: Dott.ssa Adriana De Tommaso), all'esito del procedimento rubricato pagina 1 di 24 al n. R.G. 1550/2020 emessa il 14.04.2024, pubblicata il 17.04.2024, e quindi in riforma della sentenza nella parte gravata, così provvedere:
I) accertare e dichiarare anche ex officio il difetto di titolarità di ogni asserito diritto di credito rivendicato da in capo a questa e il difetto di legittimazione attiva per i motivi espressi al § I.) del CP_1 retroesteso atto, con ogni conseguente provvedimento di rigetto dell'avversa domanda;
-fermo quanto sopra,
In via principaleII) accertare e dichiarare l'invalidità o comunque inefficacia della garanzia di cui è causa per tutti i motivi espressi nel loro sviluppo logico-giuridico ai § II, II.1., II.2, II.
3. del retroesteso atto, con ogni conseguente provvedimento, anche di rigetto di ogni avversa pretesa, ove non accolta la conclusione sub I) che precede;
In via subordinataIII) accertare e dichiarare l'invalidità o comunque inefficacia della garanzia di cui è causa per tutti i motivi espressi al § III) del retroesteso atto, con ogni conseguente provvedimento, anche di rigetto di ogni avversa pretesa, ove non accolta la conclusione sub I) che precede;
In via ulteriormente subordinataIV) accertare e dichiarare l'inefficacia e comunque estinzione della garanzia di cui è causa ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1175, 1375 c.c. e art. 2
Cost. per i motivi espressi al § IV) del retroesteso atto, con ogni conseguente provvedimento di liberazione del garante nonché di rigetto di ogni avversa pretesa, ove non accolta la conclusione sub 1) che precede.Con vittoria di spese e compensi oltre al 15% rimborso spese generali e cpa e iva come per legge del doppio grado di giudizio.In via istruttoria: il Dott. insiste per l'ammissione Parte_1 di tutti i mezzi di prova indicati nei precedenti scritti difensivi, delle eccezioni formulate nelle note di trattazione scritta e delle produzioni documentali ivi allegate.
PARTE APPELLATA:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di TO, contrariis reiectis e previa ogni più opportuna declaratoria del caso e di legge, respingere, per i motivi tutti esposti nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta, le domande formulate dall'odierno appellante nei confronti di siccome CP_1 inammissibili e/o nulle e/o illegittime e/o improponibili e/o improcedibili e/o non provate, infondate in fatto e/o in diritto, o come meglio e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 440/2024 emessa dal
Tribunale di TO, nel procedimento rubricato al n. R.G. 1550/2020. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% e oltre a I.V.A. se dovuta e C.P.A. come per legge”.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione dd. 23.6.20 conveniva in giudizio dinanzi al tribunale di TO Parte_1
la , esponendo di essersi costituito fideiussore e di aver prestato Controparte_1
pagina 2 di 24 garanzia “a semplice richiesta scritta e rimossa ogni eccezione” in relazione al pagamento degli impegni economici della derivanti dal contratto di affitto di azienda dd.21.4.17 Controparte_2
sottoscritto da tale società, quale affittuaria, con la convenuta , quale affittante (contratto in CP_1
parte modificato in data 20.12.17), ed avente ad oggetto l'azienda alberghiera “Hotel Grifone”, sito in
Madonna di Campiglio;
che tra la e la era sorta una controversia originata dal Controparte_2 CP_1
mancato pagamento del canone di affitto da parte della soc. affittuaria, determinato dal fatto erano emersi numerosi ed importanti vizi occulti dell'azienda a fronte dei quali la società affittante era rimasta del tutto inerte, tanto che la società affittuaria aveva comunicato in data 30.4.20 la risoluzione del contratto per inadempimento della società affittante;
che in relazione a tale controversia era stato instaurato giudizio arbitrale, in virtù della clausola compromissoria inserita in contratto;
che era interesse dell'attore accertare la nullità della fideiussione da lui prestata ed, in subordine, il grave inadempimento della con conseguente accertamento che egli non era tenuto a corrispondere CP_1
alcuna somma nella sua qualità di fideiussore. Esponeva che, qualificata tale garanzia come contratto autonomo di garanzia, lo stesso doveva ritenersi nullo posto che non era stato previsto alcun importo massimo garantito, ai sensi dell'art. 1938 c.c.. Sosteneva inoltre il proprio diritto a formulare l'exceptio doli con riguardo all'esecuzione del contratto di affitto d'azienda, stante il grave inadempimento della alle obbligazioni sorte in forza di tale contratto. CP_1
Chiedeva pertanto l'accertamento della nullità della fideiussione da lui prestata;
in via subordinata,
che fosse accertato di non essere tenuto a pagare alcuna somma in forza della applicazione dell'exceptio doli generalis, a fronte del grave, perdurante e prevalente inadempimento della e CP_1
comunque in relazione all'infondatezza delle pretese economiche della stessa.
La si costituiva in giudizio, esponendo che la soc. era obbliata al pagamento CP_1 CP_2
del canone di affitto per l'importo di euro 357.582,50, importo già richiesto alla stessa, con avvertimento che in difetto sarebbe stata escussa la garanzia fideiussoria prestata dall'attore quale pagina 3 di 24 legale rappresentante della soc. ; che la comunicazione con la quale la società affittante CP_2
aveva preteso la risoluzione del contratto per inadempimento era stata contestata dalla convenuta, la quale aveva invocato la risoluzione del contratto per inadempimento della società affittuaria;
che il complesso aziendale era stato restituito in data 30.5.20 in pessime condizioni ed erano risultati mancanti diversi componenti;
che effettivamente aveva attivato procedimento arbitrale nei confronti della;
che, in forza della garanzia fideiussoria prestata dall'attore, lo stesso era Controparte_2
obbligato a versare alla società convenuta l'importo di euro 453.677,80 di cui euro 357.582,50 titolo di canone residuo dovuto fino al 30.4.20 ed euro 96.095,39 a titolo di canone dovuto per il ritardo nel rilascio dell'azienda, maggiorato della penale il 25% per ogni giorno di ritardo secondo le previsioni contrattuali;
che non era configurabile alcuna nullità della garanzia prestata in quanto si trattava di negozio di garanzia che non riguardava obbligazioni future, ma obbligazioni attuali costituite dall'obbligo della società affittuaria di corrispondere il canone di affitto per l'intera durata del contratto, predeterminato nell'ammontare; che il pagamento della somma oggetto di garanzia non poteva essere rifiutata dall'attore in forza dell'exceptio doli, posto che la richiesta di pagamento della somma garantita non aveva alcun carattere fraudolento o abusivo. In via riconvenzionale, chiedeva la condanna dell'attore al pagamento della somma dovuta dalla in forza del contratto di Controparte_2
affitto d'azienda, quantificata in euro 357.582,50 per canoni di affitto dovuti fino al 30.4.20 ed euro
96.095,39 a titolo di canone o indennità di occupazione ex art. 1591 c.c. per il ritardato rilascio dell'azienda, maggiorato della penale stabilita in contratto o, in subordine, al pagamento della minor somma di giustizia, con riserva di agire in separato giudizio per ottenere il soddisfacimento di ogni altro credito nascente dalla illegittima ed unilaterale interruzione del rapporto contrattuale.
Con la prima memoria ex articolo 183 co. 6 cpc l'attore eccepiva l'annullabilità della garanzia per errore, esponendo di aver prestato la garanzia ritenendo che l'azienda affittata corrispondesse a quella descritta e che, se avesse conosciuto le effettive condizioni del complesso aziendale, non avrebbe mai pagina 4 di 24 prestato la garanzia personale;
eccepiva la liberazione del fideiussore ai sensi dell'art. 1956 c.c. in quanto la società convenuta, avendo proseguito nel rapporto di affitto, aveva aggravato la posizione del fideiussore in conseguenza del peggioramento della situazione debitoria della società garantita.
Con sentenza n. 440/2024 dd. 14.4.24 il tribunale di TO rigettava la domanda proposta da
[...]
e, in accoglimento della domanda riconvenzionale della , lo condannava al pagamento Pt_1 CP_1
in favore della stessa dell'importo di euro 301.366,26, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284 co. 4
c.c. con decorrenza dal 10.9.20 oltre al pagamento delle spese processuali.
Riteneva il tribunale che la garanzia prestata dell'attore si dovesse inequivocabilmente inquadrare nella categoria del contratto autonomo di garanzia in relazione all'inserimento della clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” sicché doveva essere escluso il carattere di accessorietà della garanzia rispetto al rapporto principale, e doveva essere esclusa per il garante la possibilità di opporre le eccezioni nascenti dal rapporto principale. Il tribunale escludeva la nullità del negozio di garanzia sul rilievo che oggetto di tale negozio era la garanzia per le obbligazioni nascenti dal contratto di affitto d'azienda sì che l'oggetto non era indeterminato ma riguardava gli obblighi che sorgevano dal contratto di affitto d'azienda e ciò anche con riguardo alle obbligazioni risarcitorie,
considerate nella garanzia, potendo le stesse essere individuate con riferimento alle violazioni degli obblighi contrattuali che facevano carico la società affittuaria. Il tribunale escludeva altresì la nullità
del negozio in relazione alla mancata indicazione di un importo massimo garantito ai sensi dell'articolo
1938 c.c., previsione che riguardava la fideiussione per obbligazioni future o condizionali, e non l'ipotesi in cui l'obbligazione successivamente rimasta inadempiuta fosse già esistente al momento della stipula del contratto, richiamando sul punto la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. n.
5423/22). Riteneva il tribunale che in ogni caso l'assunzione la garanzia era sicuramente valida con riguardo alle obbligazioni contrattuali specificatamente individuate, quale era quella di pagamento dei canoni di affitto in forza del principio generale di conservazione del negozio. Il tribunale rigettava la pagina 5 di 24 domanda proposta dall'attore di annullamento della garanzia per errore, in quanto l'attore non aveva allegato un errore sull'oggetto del contratto di garanzia, ma un errore sull'oggetto del contratto di affitto di azienda, aspetto che non potevano essere valorizzato come errore idoneo a determinare l'annullamento della garanzia, ma eventualmente solo del contratto di affitto d'azienda. Infine il tribunale riteneva infondata domanda proposta ai sensi dell'art. 1956 c.c. in quanto non si trattava di garanzia prestata per obbligazioni future ed in quanto il garante era in condizione di conoscere eventuali difficoltà economiche del debitore principale, posto che lo stesso ricopriva la carica di amministratore della soc. affittuaria, richiamando ancora sul punto giurisprudenza della Suprema Corte
(Cass. n. 3761/06). Anche con riguardo all'exceptio doli generalis, riteneva il tribunale che nella fattispecie concreta non ricorreva alcuna ipotesi di condotta abusiva o fraudolenta della società
convenuta. Quanto all'importo garantito, rilevava il tribunale che la società convenuta aveva lamentato il mancato pagamento dei canoni dovuti in relazione a fatture emesse e non saldate (euro 56.350), in relazione canoni dovuti dal 1/5/19 al 30.4.20 per euro 219.600.000, ed in relazione a quanto dovuto a titolo di canone ovvero indennità di occupazione per il mese di maggio 2020 per euro 25.416,26.
Tenuto conto del pagamento eseguito dalla per euro 109.800, il debito della stessa a Controparte_2
titolo di canoni veniva determinato in euro 301.366,26. Ritenuta non fondata la richiesta della CP_1
di pagamento di un canone o di un indennità dopo la riconsegna dell'azienda e di riconoscimento della penale per il ritardo, il debito dell'attore veniva determinato nell'importo di euro 301.366,26 importo pari ai canoni non versati, oltre interessi di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. con decorrenza dal 10.9.20,
data della domanda.
Avverso tale sentenza ha proposto appello, articolando motivi di impugnazione di Parte_1
seguito esaminati.
La si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
Con ordinanza dd. 6.6.24 è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'impugnata sentenza.
pagina 6 di 24 Quindi la causa, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe precisate nei termini di cui all'art 189
cpc, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 11.3.24 e decisa nella camera di consiglio del
1.4.25.
* * * *
Con il primo motivo di impugnazione viene lamentata la violazione dell'articolo 112 c.p.c. per avere omesso il giudice di primo grado di pronunciarsi sul difetto di titolarità del diritto fatto valere in giudizio dalla e sul difetto di legittimazione ad agire, che avrebbero dovuto essere sollevati CP_1
d'ufficio dal giudice in considerazione del fatto che i crediti derivanti da contratto di affitto di azienda intercorso tra la e la erano stati da quest'ultima ceduti nel 2017 al Controparte_2 CP_1 CP_3
come esposto dall'appellante della memoria di replica ex articolo 190 c.p.c., facendo richiamo al
[...]
CP_ documento 19 pag. 22 punto 48 prodotto dalla soc. in occasione della sua costituzione in giudizio
(costituito dalla prima memoria della depositata nel giudizio arbitrale) e come emergeva dal CP_1
lodo arbitrale di data 23.9.23, che aveva definito il giudizio arbitrale, laddove a pagina 3 primo capoverso si dava atto dell'intervenuta cessione dell'asserito credito derivante dal contratto di affitto di azienda.
Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante deduce la violazione e la falsa applicazione articolo 81 c.p.c. in combinato disposto con l'articolo 183 comma 3 c.p.c. avendo il tribunale riconosciuto in favore della un credito di cui la stessa non era titolare e quindi in difetto di una CP_1
condizione dell'azione. Ciò sempre sul rilievo che il credito era stato ceduto ad un terzo prima della proposizione della domanda di condanna al pagamento proposta dalla nei confronti CP_1
dell'appellante. Pertanto il tribunale non avrebbe potuto decidere sulla domande di accertamento di qualsivoglia credito della e tanto mento sulle sue domande di condanna al pagamento, ma, CP_1
essendo emerso che il diritto azionato in giudizio era di un terzo, il tribunale avrebbe dovuto rigettare le domande proposte dalla , rilevando la carenza della titolarità del diritto in capo alla stessa, che CP_1
pagina 7 di 24 può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo. Sostiene l'appellante che la questione è
rilevante anche in relazione alla exceptio doli sollevata dall'appellante posto che la aveva agito CP_1
in malafede per un diritto che non le spettava, essendo evidente la sussistenza di una condotta abusiva.
Con il terzo motivo di impugnazione l'appellante deduce l'erroneità dell'impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 1325 cc e dell'art. 1346 cc in rapporto con il contratto di garanzia autonoma e la falsa applicazione degli artt. 1936 e segg. cc, l'omessa pronuncia e la motivazione contraddittoria in violazione dell'art. 132 n. 4 cc.
In particolare l'appellante sostiene che erroneamente il tribunale abbia ritenuto valida ed efficace la garanzia da lui prestata pur in assenza del requisito essenziale dell'importo predeterminato o dell'importo massimo pagabile oggetto di garanzia autonoma. Sostiene l'appellante che, una volta qualificato il contratto oggetto di causa come contratto autonomo di garanzia e non come contratto di fideiussione, erroneamente il tribunale, in base una evidente confusione tra elemento dell'oggetto del contratto e l'elemento della sua causa, ha omesso di individuare la causa concreta, ovvero la funzione pratica del contratto autonomo di garanzia;
ha individuato l'oggetto della prestazione di garante in quella del debitore principale di cui al contratto base, assimilando la garanzia autonoma a quella accessoria di fideiussore;
ha svilito il significato dell'autonomia della prestazione in quanto la clausola di pagamento a prima richiesta senza eccezione non esaurisce significato sostanziale dell'autonomia della prestazione oggetto del contratto autonomo di garanzia. Il tribunale avrebbe creato un negozio tipico astratto totalmente illecito perché non meritevole di tutela nel nostro ordinamento ai sensi dell'articolo 1322 comma 2 c.c.. L'appellante sostiene che l'indicazione dell'importo da pagare o dell'importo massimo pagabile oggetto di garanzia costituisca elemento essenziale del contratto atipico in esame, in difetto del quale lo stesso è nullo ai sensi degli artt. 1325 e 1418 c.c.; sostiene che l'obbligo di pagamento di una somma predeterminata di denaro sia il primo degli elementi essenziali del contratto autonomo di garanzia e ciò in quanto la predeterminazione dell'importo all'importo pagina 8 di 24 massimo pagabile da parte di un soggetto titolo di garanzia è un elemento che afferisce a tutti contratti di garanzia conosciuti al sistema. Tale conclusione sarebbe desumibile anche dalla previsione dell'articolo 1938 c.c. che depone nel senso che nel nostro ordinamento non può validamente esistere una garanzia senza predeterminazione dell'importo del limite dell'importo massimo entro il quale il garante è obbligato verso altro soggetto. Deduce l'appellante che nel nostro ordinamento non può
validamente esistere una garanzia senza predeterminazione del limite dell'importo massimo e ciò in forza del principio secondo cui nessuno può impegnare il proprio patrimonio senza indicazione o limitazione, al momento del rilascio della garanzia, del relativo importo, ostandovi disposizioni generali di ordine pubblico in tema di responsabilità patrimoniale di cui agli artt.2740 e segg. c.c.
Sostiene l'appellante che tali principi devono ritenersi applicabili anche il contratto autonomo di garanzia tenuto conto della sua natura e causa-funzione che è quella di individuare un soggetto obbligato al pagamento di determinate somme di denaro a favore beneficiario al verificarsi dell'evento inadempimento o inesatto adempimento del debitore al pagamento di un “indennizzo” in CP_4
modo tempestivo, incondizionato e astratto rispetto alla prestazione del debitore così da poter assimilare la prestazione del garante autonomo in favore del beneficiario ad un deposito cauzionale di denaro posticipato, di cui la garanzia autonoma costituisce un'alternativa creata nella prassi degli affari commerciali per non immobilizzare nell'immediato ingenti capitali, rinviando il pagamento della somma di denaro oggetto di garanzia autonoma al momento dell'escussione della garanzia. Il contratto di autonomo di garanzia andrebbe assimilato all'accettazione di una tratta o a un titolo di credito irrevocabile ed incondizionato ovvero ad un credito documentario irrevocabile. Alla luce di tale descritta funzione pratica del contratto autonomo di garanzia deriva che oggetto della garanzia consiste nell'esecuzione di una prestazione lato senso indennitaria diversa dalla prestazione alla quale è tenuto il debitore in forza del contratto base, oggetto che non può ricavarsi da quest'ultimo in quanto la garanzia autonoma è ontologicamente e per definizione del tutto distaccata da tale contratto. Pertanto se la pagina 9 di 24 funzione pratica del contratto autonomo di garanzia consiste nel creare un'obbligazione autonoma del soggetto garante in forza del negozio concluso con il beneficiario che si atteggia come un'obbligazione sostitutiva di quella del debitore da adempiere in modo incondizionato e completamente astratto a semplice ordine di pagamento dell'indennizzo/ somma di denaro oggetto di garanzia e se il contratto autonomo di garanzia è assimilabile ad un deposito cauzionale e non ha alcuna funzione e causa assicurativa, da ciò deriva l'essenzialità del requisito della predeterminazione dell'importo da pagare o dell'importo massimo pagabile. Diversamente opinando, il contratto autonomo di garanzia si trasformerebbe in un contratto di assicurazione di responsabilità o peggio in un contratto aleatorio astratto che tuttavia può essere concluso solo da soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 1903 cc e che svolgono questo tipo di attività professionalmente.
Sostiene l'appellante, quanto alla possibilità di poter ricavare la determinazione dell'importo da pagare o dell'importo massimo pagabile per relationem, che in tal caso sia necessaria l'indicazione di criteri oggettivi e prestabiliti e che il riferimento avvenga ad atti o fatti esterni al rapporto di base, pena il venir meno dell'autonomia che contraddistingue il contratto autonomo di garanzia. Sostiene
l'appellante che se si ammettesse che il termine della relatio sia da individuare nel rapporto base si finirebbe per assimilare la garanzia autonoma a quella accessoria. Sostiene conseguentemente l'appellante che l'oggetto della garanzia autonoma deve risultare contrattualmente stabilito direttamente nel contratto autonomo o in atti o fatti esterni rapporto base. In virtù di tale conclusione sostiene l'appellante che qualora non esista nel contratto di garanzia autonoma alcuna predeterminazione della somma di denaro o dell'importo massimo pagabile oggetto di garanzia autonoma e non si faccia riferimento a parametri di determinabilità rimandando ad elementi esterni al rapporto base, il contratto deve ritenersi nullo in quanto difetta del suo oggetto. Diversamente opinando dovrebbe essere ammessa la possibilità per il garante di opporre tutte le eccezioni relative al rapporto base incidenti sulla prestazione di garanzia.
pagina 10 di 24 Sostiene ancora l'appellante che il tribunale abbia errato nel ritenere che la garanzia riguardava le obbligazioni nascenti dal contratto di affitto di azienda, avendo così creato un “personale” prodotto atipico di garanzia autonoma che fuoriesce dal perimetro delineato dalla prassi commerciale, dalla dottrina tradizionale e dalla Corte di Cassazione, radicalmente immeritevole di tutela ai sensi dell'articolo 1322 co. 2 cc.
Sostiene l'appellante: “Questo in quanto in sostanza, per il Tribunale, il Dott. avrebbe prestato Pt_1
una garanzia personale astratta, oltre che illimitata (nell'importo e nella durata), senza corrispettivo
alcuno, il cui contenuto si integra con il contenuto del contratto-base, che lo renderebbe in ragione
delle obbligazioni del debitore così determinato pur in assenza di accessorietà, essendogli però
precluso, pur gravando su di lui le stesse obbligazioni del debitore, di sollevare eccezioni di qualsiasi
tipo afferenti il rapporto- base, che costituisce un tutt'uno con la garanzia autonoma.
Altrimenti detto, il Dott. avrebbe prestato una sorta di (super)cambiale in bianco senza limiti di Pt_1
importo e di tempo, in forza della quale deve incondizionatamente pagare, senza nulla opporre, per di
più a soggetto che nella specie, non è neppure titolare del credito”.
Con il quarto motivo di impugnazione l'appellante lamenta l'erroneità dell'impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 1938 c.c. in combinato disposto con gli artt. 2740 e segg. cc.
Lamenta l'appellante che erroneamente il tribunale abbia omesso di valutare le questioni sottoposte al suo esame alla luce della ratio sottesa alla disposizione dell'art. 1938 cc, in combinato disposto con l'art. 2740 c.c. limitandosi alla semplice trasposizione di quanto affermato dalla Corte di Cassazione
con pronuncia n. 5423/22. Al riguardo sostiene l'appellante che l'art. 1938 cc esprime un principio di ordine pubblico e di portata generale secondo cui nel nostro ordinamento non può validamente esiste una fideiussione senza predeterminazione ex ante dell'importo o del limite dell'importo massimo entro il quale il garante sia obbligato verso un altro soggetto, creditore del debitore principale, in quanto ciò
pagina 11 di 24 determinerebbe anche la violazione del principio di ordine pubblico sotteso alle disposizioni generali di cui all'art. 2740 cc.
Con il quinto motivo di impugnazione l'appellante lamenta la violazione e la falsa applicazione dell'articolo 1419 cc per avere il tribunale applicato al caso in esame il principio di conservazione del contratto di cui all'art. 1419 c.c., salvando la garanzia autonoma per l'obbligazione di pagamento dei canoni, sganciate da quelle indistinte del risarcimento del danno. Il tribunale, in violazione delle previsioni di cui agli artt. 1938 cc e 2740 cc, non ha ritenuto la nullità radicale della garanzia derivante dal divieto di rilascio di garanzie senza predeterminazione dell'importo o importo massimo pagabile,
ricavabile dalle richiamate norme, mancata previsione dalla quale deve derivare la nullità della garanzia senza possibilità di applicazione dell'articolo 1419 c.c.. Ciò anche in considerazione del principio costantemente affermato dalla Suprema Corte secondo cui gli atti contrari a norme imperative dirette a tutelare interessi di carattere generale (nel caso di specie il disposto degli articoli 2740 e 1938
c.c.) sono affetti da nullità radicale.
Con il sesto motivo di impugnazione l'appellante lamenta che il Tribunale abbia omesso il sindacato di meritevolezza del contratto atipico ai sensi dell'articolo 1322 co. 2 cc.
Sostiene l'appellante che il tribunale erroneamente non ha effettuato la valutazione di meritevolezza imposta dall'articolo 1322 co. 2 cc , omissione che avrebbe determinato anche la violazione degli artt.
132 n. 4 e 11 Cost (settimo motivo di impugnazione) nell'ipotesi in cui si ritenga che il tribunale abbia ritenuto tali rilievi assorbiti dalle argomentazioni svolte in sentenza sugli ulteriori aspetti.
Con l'ottavo motivo di impugnazione l'appellante lamenta la violazione e la falsa applicazione dell'articolo 1322 co. 2 cc in combinato disposto con l'articolo 1 del protocollo addizionale alla Cedu,
degli art. 3 co. 2 e 41 Cost. e dell'art. 2740 cc. Sostiene di appellante che ritenere valido un contratto autonomo di garanzia prestata da un operatore non professionale a tanto autorizzato (banca,
assicurazione), quale è l'appellante, pure in assenza di una predeterminazione della somma da pagare o pagina 12 di 24 dell'importo massimo pagabile, comporta la fuoriuscita dallo schema di contratto di garanzia autonoma tipizzato dalla prassi commerciale e che la Corte di Cassazione ha ritenuto meritevole di tutela ai sensi dell'articolo 1322 co. 2 cc.
Ne consegue che il tribunale avrebbe dovuto effettuare un nuovo vaglio di meritevolezza degli interessi realizzati con il contratto, vaglio omesso dal tribunale.
Il contratto di garanzia in esame non sarebbe meritevole di tutela in quanto lo stesso non è onerosa ma gratuita, mentre le garanzia autonome esaminate dalla giurisprudenza sono necessariamente onerose e prevedono quindi un corrispettivo a favore del garante che giustifica l'impegno economico da questi assunto;
in secondo luogo la garanzia in questione deve ritenersi nulla perché priva di una limitazione di un importo sicché il garante sarebbe obbligato al pagamento di un importo illimitato asservendo alla garanzia il proprio intero patrimonio presente e futuro. Ciò determinerebbe privazione della proprietà
senza causa di utilità pubblica e senza le condizioni previste dalla legge e dai principi generali pure di diritto internazionale. Sostiene l'appellante che la garanzia in esame non è meritevole di tutela alla luce delle norme della Costituzione in quanto comprime senza giustificazione la libertà di iniziativa economica del garante, asservendo l'intero suo patrimonio presente e futuro all'obbligazione di garanzia, in violazione dell'art. 2740, dell'art. 3 comma 2 della Costituzione in combinato disposto con l'articolo 41 della Costituzione e dei principi pubblici sottesi all'articolo 2740 cc.
Con il nono motivo di impugnazione l'appellante lamenta la violazione dell'articolo 112 cpc (omessa pronuncia), dell'articolo 132 n. 4 cpc e dell'articolo 111 Cost., deducendo che la motivazione dell'impugnata sentenza sia radicalmente contraddittoria e apparente.
Deduce l'appellante che la decisione impugnata sia viziata in quanto, ritenuto che la garanzia in questione si determini nell'oggetto e nel contenuto per effetto dell'osmosi con il rapporto base,
gravando sul garante le stesse obbligazioni del debitore derivanti da contratto di affitto di azienda, ne pagina 13 di 24 dovrebbe conseguire che egli sia legittimato ad opporre eccezioni di merito relative al rapporto garantito che incidono, in modo automatico, sulla garanzia.
Conseguentemente dovrebbe essere consentito al garante di eccepire non solo l'exceptio doli generalis, ma anche tutte le eccezioni nel merito relative al rapporto base, con la conseguenza che nel presente grado di appello dovranno essere esaminate tutte le questioni riguardanti l'inadempimento al contratto di affitto d'azienda imputabile alla società, dettagliatamente riproposte nell' atto di appello.
Con il decimo motivo di impugnazione l'appellante deduce la violazione dell'articolo 112 c.p.c. per omessa pronuncia circa l'escussione abusiva della garanzia in assenza di titolarità del diritto di credito,
la relazione la falsa applicazione dell'articolo 81 cpc in rapporto agli articoli 1175, 1375 cc e art. 2
Cost.
CP_
Lamenta ancora l'appellante che sia fondata l'exceptio doli per avere la società agito in giudizio per un credito di cui non era più titolare e per essere la stessa stata inadempiente agli obblighi assunti con il contratto di affitto di azienda, con conseguente legittimo rifiuto di pagamento del canone da parte la società affittuaria.
Sostiene dell'appellante che sia intervenuta anche l'estinzione dell'impegno del garante autonomo in mancanza del suo consenso alla cessione del contratto di garanzia autonoma, al quale non si applica il disposto dell'articolo 1262 co. 2 c.c. che riguarda solo le garanzie accessorie, con la conseguenza che,
in caso di cessione del credito relativo al contratto base, non vi è cessione della garanzia autonoma, in assenza di specifico consenso del garante autonomo e con la conseguenza che la cessione del diritto di credito da parte del beneficiario determina l'estinzione dell'impegno del garante autonomo.
Con l'undicesimo motivo di impugnazione, in via subordinata, viene lamentata la violazione e la falsa applicazione degli articoli 1175, 1375 cc e dell'art. 2 Cost., il travisamento dei fatti di causa in relazione agli articoli 115 e 116 c.p.c..
pagina 14 di 24 Lamenta l'appellante che il tribunale abbia travisato i fatti di causa svuotando di contenuto l' exceptio doli generalis, svilendo il significato del dovere di buona fede di cui agli artt. 1175, 1375 e art. 2
Cost. Sostiene l'appellante che nel caso di specie si è al cospetto una pretesa obbligazione da parte di un soggetto che non è titolare del diritto di pretendere il pagamento con riguardo ad una obbligazione che deve ritenersi mai sorta, e ciò sul presupposto che ogni richiesta di pagamento della soc. Sita sia indebita e non dovuta in ragione del mancato adempimento da parte della stessa dell'obbligazione essenziali gravanti sulla soc. affittante.
L'appello in esame deve essere rigettato
Il primo ed il secondo motivo di impugnazione devono essere congiuntamente esaminati, essendo ad entrambi sottesa la medesima questione costituita dalla prospettazione che, avendo la ceduto a CP_1
terzi il credito nascente dall'obbligo di pagamento del canone da parte la società affittuaria
[...]
la stessa non sarebbe più stata titolare del relativo credito e non avrebbe potuto farlo valere in CP_2
giudizio, proponendo domanda riconvenzionale.
Tali motivi di impugnazione devono essere rigettati.
Come riconosciuto dalla stessa società appellante, solo nella memoria di replica di cui all'art. 190
c.p.c. la stessa ha rilevato in primo grado il difetto di titolarità del credito fatto valere dalla società
appellata in via riconvenzionale, per essere stato lo stesso ceduto ad un istituto di credito.
Secondo la stessa prospettazione di parte appellante, che ha tardivamente prodotto solo in questo grado di giudizio il documento relativo alla comunicazione della cessione ricevuta dalla CP_2
nel 2017, mai nel corso della fase introduttiva e di trattazione del giudizio di primo grado
[...]
(introdotto nel 2019) lo stesso (amministratore della ) aveva dedotto che per effetto di Controparte_2
tale cessione la era priva di titolarità del diritto di credito. CP_1
Nel giudizio di primo grado l'odierno appellante sosteneva che il pagamento del canone non fosse dovuto in favore della società appellata non perché la stessa non fosse titolare del diritto di ottenere tale pagina 15 di 24 pagamento, ma perché la stessa era inadempiente agli obblighi nascenti dal contratto di affitto di azienda intervenuto con la . Controparte_2
Anche nella prima memoria depositata ex art. 183 co. 6 n, 1 cpc , dopo la proposizione della domanda riconvenzionale da parte della , la soc. appellante ha continuato a sostenere che i canoni non CP_5
dovevano essere versati in favore della stessa a causa dell'inadempimento agli obblighi nascenti al contratto di affitto di azienda stipulato con dalla , sostenendo altresì che i canoni erano Controparte_2
stati versati fino al marzo 2019 (a due anni dalla comunicazione della cessione del credito), epoca alla quale la società affittuaria aveva rilevato la risoluzione del contratto per inadempimento della stessa affittuaria.
Tali difese nel merito devono ritenersi incompatibili con la contestazione del difetto di titolarità dei crediti pretesi dalla . CP_5
In tale situazione deve ritenersi applicabile l'insegnamento giurisprudenziale secondo cui “ Seppure
gravi su chi agisce in giudizio per valere un diritto che afferma come proprio l'onere di allegare e
provare i fatti costitutivi, e quindi anche della titolarità attiva della situazione soggettiva dedotta in
giudizio, tale onere viene meno qualora il convenuto la riconosca o svolga difese incompatibili con la
sua negazione ovvero la contesti oltre il momento di maturazione delle preclusioni assertive o di
merito (Cass. n. 16904/18: nella specie, la S.C. in un giudizio di opposizione all'esecuzione ha ritenuto insussistente l'onere, da parte del creditore, di provare la titolarità del credito azionato in via esecutiva,
sul presupposto che il debitore ne aveva contestato i fatti costitutivi soltanto con la comparsa conclusionale)”.
Deve pertanto concludersi che, alla luce della condotta processuale tenuta dell'odierno appellante durante giudizio di primo grado (nel corso del quale lo stesso ha sempre dedotto ragioni di merito connesse all'inadempimento della odierna appellante ovvero l'avvenuto pagamento parziale dei canoni in relazione ai quali veniva fatta valere la garanzia da lui prestata per negare il diritto della a CP_1
pagina 16 di 24 richiedere l'adempimento della garanzia prestata dall'odierna appellante) deve ritenersi sia intervenuto inequivocabile riconoscimento della titolarità in capo alla medesima società dei crediti relativi ai canone di affitto dovuti dalla , che la legittimava conseguentemente ad agire nei Controparte_2
confronti del garante.
Possono essere esaminati congiuntamente anche motivi di impugnazione (3-4-6-9) con i quali l'odierno appellante nella sostanza si duole del fatto che il tribunale abbia ritenuto che la garanzia dallo stesso prestata con atto stipulato in data 21/4/17 fosse determinata ovvero determinabile quanto all'ammontare, facendo richiamo alle obbligazioni nascenti dal contratto di affitto di azienda.
Va premesso brevemente che in data 27.4.19 la e la concludevano un Controparte_2 CP_5
contratto di affitto di azienda avente per oggetto un hotel sito in Madonna di Campiglio, che prevedeva l'articolo 17 l'obbligo di prestare garanzia autonoma in favore dell'affittante da parte dell'odierno appellante, Ed in effetti in pari data lo stesso sottoscriveva distinto atto nel quale Parte_1
veniva premesso che la e la avevano stipulato un contratto di affitto d'azienda CP_1 Controparte_2
riguardante l'azienda alberghiera “Hotel Grifone” e che a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti in capo a la società affittate aveva richiesto il rilascio a proprio Controparte_2
favore di una fideiussione;
che era intenzione di costituirsi fideiussore per tutte le Parte_1
obbligazioni della società derivanti dal contratto di affitto sopra precisato. Ciò Controparte_2
premesso prestava garanzia per il pagamento degli impegni economici derivanti dal Parte_1
contratto limitatamente all'affitto dell'azienda, con la previsione che lo stesso fosse tenuto a pagare immediatamente alla soc. affittante, a semplice richiesta scritta e rimossa ogni eccezione, anche in caso di opposizione l'affittuaria, quanto dovuto in favore della per canone, Iva, spese, interessi, CP_1
risarcimento danni ed ogni altro accessorio. In tale atto era previsto (clausola d) che la società affittante era tenuta, a richiesta del fideiussore, a comunicare l'entità dell'obbligazione garantita, quale ad essa pagina 17 di 24 risultante al momento della richiesta nonchè, previo ottenimento da parte del fideiussore del consenso scritto dell'affittuaria, ulteriori informazioni concernenti l'esposizione della stessa.
E' opportuno subito evidenziare che la riconducibilità di tale impegno ad un contratto autonomo di garanzia è stato espressamente affermata dallo stesso appellante nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado ed è incontestata anche nel presente giudizio (cfr in modo espresso pag. 19
atto di appello: “in questa sede si è chiamati a verificare, in relazione all'istituto del c.d. contratto
autonomo di garanzia, in cui si inquadra il contratto oggetto di causa…”).
Come già anticipato il tribunale ha ritenuto che l'oggetto della garanzia non fosse indeterminato, in quanto gli obblighi assunti dall'appellante erano costituiti dalla garanzia per le obbligazioni nascenti dal contratto di affitto di azienda e sono stati quindi individuati per relationem con riguardo alla violazione di tali obbligazioni.
Tale valutazione del tribunale deve essere condivisa, alla luce del tenore dell'atto di garanzia sopra riportato, che espressamente stabilisce che la garanzia riguardava il pagamento degli impegni
economici derivanti da tale contratto limitatamente all'affitto dell'azienda e che il garante era tenuto al pagamento dei crediti spettanti alla in relazione a tale contratto per quanto dovutole per canone, CP_1
Iva, spese, interessi, risarcimento danni ed ogni accessorio. Il richiamo all'operatività della garanzia con riferimento agli impegni economici derivanti dall'obbligo assunto dal garante limitatamente all'affitto dell'azienda consente di determinare l'oggetto ed il limite della garanzia, la quale non riguardava tutte le peculiari obbligazioni che facevano carico alla soc. affittuaria (nel senso che, ad esempio, il garante non era tenuto alla conservazione e gestione dell'azienda) ma il pagamento delle conseguenze di natura pecuniaria che derivavano dall'inadempimento della soc. affittante.
Proprio la differenza tra l'obbligazione del debitore principale e quella del garante caratterizza il contratto autonomo di garanzia (cfr Cass SU n.3947/10) .
pagina 18 di 24 E' stato infatti affermato che “La diversità di struttura e di effetti rispetto alla fideiussione si riflette
sulla causa concreta (in argomento, funditus, Cass. 10490/06) del Garantievertrag, la quale risulta
essere quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata
esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no:
infatti, la prestazione dovuta dal garante è qualitativamente diversa da quella dovuta dal debitore
principale, essendo (non quella di assicurare l'adempimento della prestazione dedotta in contratto ma)
semplicemente quella di assicurare la soddisfazione dell'interesse economico del beneficiario
compromesso dall'inadempimento (Cass. n. 2377/2008 cit., proprio con riguardo alle polizze
fideiussorie); per la sua indipendenza dall'obbligazione principale, esso si distingue, pertanto, dalla
fideiussione, giacché mentre il fideiussore è debitore allo stesso modo del debitore principale e si
obbliga direttamente ad adempiere, il garante si obbliga (non tanto a garantire l'adempimento, quanto
piuttosto) a tenere indenne il beneficiario dal nocumento per la mancata prestazione del debitore,
spesso con una prestazione solo equivalente e non necessariamente corrispondente a quella dovuta
(Cass. n. 27333/2005; n. 4661/2007): ne consegue, in definitiva, la sua fuoriuscita dal modello
fideiussorio, essendo il rapporto affidato per intero all'autonomia privata nei limiti fissati dall'art.
1322 c.c., comma 2 ed essendo la causa del contratto quella di coprire il rischio del beneficiario
mediante il trasferimento dello stesso sul garante.
Nessun impedimento può sussistere alla individuazione dell'oggetto del contratto per relationem con riguardo ad una previsione specificatamente individuata, posto che ai sensi dell'articolo 1346 c.c.
l'oggetto del contratto può essere anche semplicemente determinabile e nel caso di specie tale requisito viene soddisfatto mediante la limitazione dell'obbligo di garanzia rispetto agli impegni
economici , e quindi alle obbligazioni pecuniarie, nascenti dall'inadempimento della soc. affittuaria alle obbligazioni sorte in forza del contratto di affitto di azienda.
pagina 19 di 24 Non vi sono ragioni per ritenere che il collegamento finalizzato alla determinazione dell'oggetto della garanzia debba essere fatto ad elementi estranei rispetto al rapporto che dà occasione al rilascio della garanzia, posto che l'unico elemento rilevante ai sensi del sopra richiamato art. 1346 c.c. e la determinabilità, con riferimento a criteri certi, dell'oggetto del contratto.
Del resto la stessa volontà delle parti quale desumibile dal contenuto del contratto di garanzia consente di ritenere che l'accordo fosse appunto quello di determinare l'importo della garanzia avuto riguardo alle conseguenze dell'inadempimento rispetto alle obbligazioni sorte in forza contratto di affitto d'azienda, come desumibile della clausola che prevede l'obbligo per il garante di informarsi presso la società affittuaria dello svolgimento dei rapporti con la soc. affittante la quale era comunque tenuta a comunicare l'entità dell'obbligazione garantita quale risultante al momento della richiesta.
Nè risulta fondata l'argomentazione di parte appellante secondo cui, in applicazione di un principio di natura cogente ricavabile dall'art. 1938 c.c., la garanzia debba essere specificatamente limitata quanto al suo ammontare.
Al riguardo va ribadito il richiamo già effettuato dal tribunale all'insegnamento della Suprema Corte
(Cass. n. 5423/22, insegnamento peraltro consolidato cfr Cass. n. 2492/17) secondo cui “In tema di
contratto autonomo di garanzia, la necessità di prevedere l'importo massimo garantito, di cui all'art.
1938 c.c., non riguarda le obbligazioni conseguenti all'inadempimento di quella garantita, dal
momento che quest'ultime, ove a loro volta assunte ad oggetto della garanzia, non integrano
obbligazioni future, correlandosi a un'obbligazione (successivamente rimasta inadempiuta) già
esistente al momento della stipula del contratto”.
Considerato che il Legislatore ha ritenuta necessaria l'indicazione dell'importo massimo garantito solo nell'ipotesi di fideiussione per obbligazioni future o condizionali, e non per le fideiussioni per obbligazioni già esistenti al momento in cui la garanzia viene prestata, a maggior ragione tale principio pagina 20 di 24 deve valere anche per i contatti autonomi di garanzia, in relazione ai quali difetta il rapporto di accessorietà tipico della fideiussione.
Né può essere accolta la tesi difensiva di parte appellante secondo cui, ritenuta ammissibile la determinabilità dell'oggetto della garanzia attraverso il richiamo alle obbligazioni che sorgevano dal contratto di affitto intercorso tra la e la , la garanzia verrebbe snaturata per Controparte_2 CP_5
effetto di tale osmosi, con conseguente possibilità per il garante di opporre al soggetto garantito tutte le eccezioni fondate sul rapporto sottostante.
Infatti il richiamo alle obbligazioni del contratto di affitto di azienda, il cui inadempimento consente di escutere la garanzia, è funzionale esclusivamente a rendere determinabile l'oggetto della garanzia ed il richiamo alle obbligazioni nascenti da contratto di affitto di azienda non determina un'osmosi, una compenetrazione tra la garanzia e l'intero contenuto delle contratto di affitto di azienda, in mancanza di altri elementi che consentano di concludere che le parti volessero ritenere applicabile la disciplina in materia di fideiussione.
Non è possibile accogliere le deduzioni difensive di parte appellante nella parte in cui sostiene che in tal modo si determinerebbe una alterazione dello schema tipico del contratto autonomo di garanzia, con conseguente necessità di rivalutare la meritevolezza di tale contratto e di verificare la sussistenza della causa in concreto dello stesso. Ribadito che il collegamento tra il l'assunzione della garanzia e il contratto di affitto d'azienda riguarda esclusivamente l'oggetto della garanzia, e ribadito che la qualificazione del contratto di garanzia quale contratto autonomo deve ritenersi passata in giudicato, in assenza di motivi di impugnazione sul punto, l'impegno di garanzia assunto dall'appellante supera senz'altro il vaglio di meritevolezza e ha una sua causa concreta, coerentemente con quanto affermato dalla Suprema Corte (Cass.SU n.3947/10).
Con tale pronuncia, nella parte sopra riportata, viene affermato che la causa concreta del contratto autonomo di garanzia risulta essere quella di trasferire da un soggetto all'altro il rischio economico pagina 21 di 24 connesso la mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, con la finalità di assicurare la soddisfazione di interesse economico del beneficiario, compromesso nell'inadempimento; la causa del contratto è quella di coprire il rischio del beneficiario mediante il trasferimento dello stesso sul garante.
Tale funzione del contratto autonomo di garanzia sussiste anche nel caso di specie;
è stata assicurata alla società affittante la possibilità di ottenere l'immediato soddisfacimento del proprio interesse a non subire conseguenze economiche pregiudizievoli derivanti dal mancato corretto adempimento del contratto di affitto di azienda.
Il contratto di garanzia dedotto in giudizio supera il vaglio di meritevolezza ai sensi dell'art.1322 co. 2
cc, posto che attraverso lo stesso è stata tutelata l'esigenza di assicurare l'integrale soddisfacimento dell'interesse economico del beneficiario potenzialmente pregiudicato dall'inadempimento del debitore originario dando così maggiore certezza allo svolgimento dei rapporti economici.
Alla luce delle argomentazioni sovraesposte e sottolineata nuovamente la circostanza che parte appellante non ha impugnato la sentenza del tribunale di TO nella parte in cui ha qualificato il contratto quali contratto autonomo di garanzia (in conformità del resto con quanto esposto in primo grado dallo stesso appellante), deve escludersi la possibilità per il garante di opporre eccezioni fondate sul contratto sottostante di affitto di azienda intercorso tra la e la . Controparte_2 CP_5
Risultano assorbiti dalla conclusione secondo cui l'oggetto del contratto di garanzia è determinabile gli ulteriori motivi di impugnazione fondati sulla assenza del limite predeterminato dell'importo garantito ovvero dell'importo massimo esigibile.
Risultano infondati anche i motivi di impugnazione con i quali viene lamentata all'erroneità
dell'impugnata sentenza per avere il tribunale disatteso l'exceptio doli generalis.
In primo nuovo va sottolineato che costituisce eccezione nuova, in quanto mai articolata in primo grado, la prospettazione di fraudolenta escussione per aver richiesto la il pagamento di una CP_5
pagina 22 di 24 somma che non era dovuta in quanto la stessa non era più titolare del credito al quale la garanzia si riferiva, per averlo ceduto a terzi.
Quanto alle altre doglianze va ribadito quanto già esposto dal tribunale, con pronuncia conforme ai principi più volte affermati dalla Suprema Corte, secondo cui l'abusività della richiesta di garanzia deve risultare prima faccia infondata o comunque supportata da una prova cosiddetta liquida (Cass. n.
30509/19; Cass. n. 7320/12) ), insussistente nel caso in esame come indirettamente provato anche dal fatto che l'appellante chiede l'espletamento di una c.t.u. per accertare l'esistenza ed entità dei vizi che l'azienda alberghiera avrebbe presentato, richiesta incompatibile con l'esistenza di una evidenza probatoria di difficile contestazione.
Deve essere sottolineato che anche la deduzione difensiva secondo cui l'impegno del garante sarebbe estinto per effetto della cessione dei crediti per canoni ad un istituto bancario da parte della società
appellata costituisce eccezione nuova, mai proposta in primo grado.
Segue al rigetto integrale dell'appello la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite, in virtù del principio della soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo, tenuto conto dei parametri medi contenuti nel Regolamento n.147/22.
Segue altresì al rigetto dell'impugnazione proposta da l'accertamento nei confronti Parte_1
dello stesso ai sensi dell'articolo 1 comma 17 della legge numero 228/12 che ha aggiunto il comma 1
quater all'articolo 13 del testo unico di cui al DPR numero 115/02, della sussistenza dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione rigettata.
Dispone la restituzione a parte appellante, all'esito del passaggio in giudicato della presente sentenza,
del documento custodito in cassaforte, prodotto in originale da parte appellante all'udienza del 4.6.24
P. Q. M.
pagina 23 di 24 La Corte di Appello di TO, ogni diversa o contraria azione, eccezione e deduzione disattesa,
definitivamente decidendo, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 440/20 del Tribunale di Parte_1
TO;
2) condanna al rimborso in favore della , in persona del legale Parte_1 CP_1
rappresentante, delle spese di giudizio, liquidate in € 3.686,00 per la fase di studio, € 1.418,00
per la fase introduttiva, € 1.775,00 per la fase di trattazione, € 4.043,00 per la fase decisionale,
oltre a spese generali nella misura del 15%, all'I.V.A. ed al contributo C.N.A.P. nelle misure di legge, se ed in quanto dovuti;
3) ai sensi dell'articolo 13, co. 1 quater DPR n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, Parte_1
pari a quello dovuto per il reclamo;
4) dispone la restituzione a parte appellante , all'esito del passaggio in giudicato della presente sentenza, del documento custodito in cassaforte, prodotto in originale da parte appellante all'udienza del 4.6.24.
Cosi deciso in TO, lì 1.4.25.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Renata Fermanelli) (dr.ssa Liliana Guzzo)
pagina 24 di 24
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI TRENTO
SEZIONE SECONDA CIVILE
La Corte di Appello di TO in persona dei magistrati: dr.ssa L.Guzzo Presidente
Dr.ssa M.Tulumello Consigliere
Dr.ssa R.Fermanelli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado R.G. 105/2024 tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Bosetti Lorenzo elett. Parte_1 C.F._1
Dom Viale Bruno Buozzi 21/D 60041 Sassoferrato appellante e
(C.F. ), assistito e Controparte_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. Cisarri Angelica e dall'Avv.Delieti Paolo, elett dom. presso lo studio del secondo in
Parma stradello Marche 6 appellata
Avente ad oggetto: altri contratti atipici
In punto: riforma della sentenza del Tribunale di TO n.440/24
Causa decisa nella camera di consiglio del giorno 1.4.25 sulle seguenti
CONCLUSIONI
PARTE APPELLANTE:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni diversa istanza disattesa e reietta:NEL MERITO: accogliere il presente appello sui motivi supra tutti formulati avverso la sentenza n. 440/2024 emessa dal Tribunale di TO (Giudice: Dott.ssa Adriana De Tommaso), all'esito del procedimento rubricato pagina 1 di 24 al n. R.G. 1550/2020 emessa il 14.04.2024, pubblicata il 17.04.2024, e quindi in riforma della sentenza nella parte gravata, così provvedere:
I) accertare e dichiarare anche ex officio il difetto di titolarità di ogni asserito diritto di credito rivendicato da in capo a questa e il difetto di legittimazione attiva per i motivi espressi al § I.) del CP_1 retroesteso atto, con ogni conseguente provvedimento di rigetto dell'avversa domanda;
-fermo quanto sopra,
In via principaleII) accertare e dichiarare l'invalidità o comunque inefficacia della garanzia di cui è causa per tutti i motivi espressi nel loro sviluppo logico-giuridico ai § II, II.1., II.2, II.
3. del retroesteso atto, con ogni conseguente provvedimento, anche di rigetto di ogni avversa pretesa, ove non accolta la conclusione sub I) che precede;
In via subordinataIII) accertare e dichiarare l'invalidità o comunque inefficacia della garanzia di cui è causa per tutti i motivi espressi al § III) del retroesteso atto, con ogni conseguente provvedimento, anche di rigetto di ogni avversa pretesa, ove non accolta la conclusione sub I) che precede;
In via ulteriormente subordinataIV) accertare e dichiarare l'inefficacia e comunque estinzione della garanzia di cui è causa ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1175, 1375 c.c. e art. 2
Cost. per i motivi espressi al § IV) del retroesteso atto, con ogni conseguente provvedimento di liberazione del garante nonché di rigetto di ogni avversa pretesa, ove non accolta la conclusione sub 1) che precede.Con vittoria di spese e compensi oltre al 15% rimborso spese generali e cpa e iva come per legge del doppio grado di giudizio.In via istruttoria: il Dott. insiste per l'ammissione Parte_1 di tutti i mezzi di prova indicati nei precedenti scritti difensivi, delle eccezioni formulate nelle note di trattazione scritta e delle produzioni documentali ivi allegate.
PARTE APPELLATA:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di TO, contrariis reiectis e previa ogni più opportuna declaratoria del caso e di legge, respingere, per i motivi tutti esposti nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta, le domande formulate dall'odierno appellante nei confronti di siccome CP_1 inammissibili e/o nulle e/o illegittime e/o improponibili e/o improcedibili e/o non provate, infondate in fatto e/o in diritto, o come meglio e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 440/2024 emessa dal
Tribunale di TO, nel procedimento rubricato al n. R.G. 1550/2020. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% e oltre a I.V.A. se dovuta e C.P.A. come per legge”.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione dd. 23.6.20 conveniva in giudizio dinanzi al tribunale di TO Parte_1
la , esponendo di essersi costituito fideiussore e di aver prestato Controparte_1
pagina 2 di 24 garanzia “a semplice richiesta scritta e rimossa ogni eccezione” in relazione al pagamento degli impegni economici della derivanti dal contratto di affitto di azienda dd.21.4.17 Controparte_2
sottoscritto da tale società, quale affittuaria, con la convenuta , quale affittante (contratto in CP_1
parte modificato in data 20.12.17), ed avente ad oggetto l'azienda alberghiera “Hotel Grifone”, sito in
Madonna di Campiglio;
che tra la e la era sorta una controversia originata dal Controparte_2 CP_1
mancato pagamento del canone di affitto da parte della soc. affittuaria, determinato dal fatto erano emersi numerosi ed importanti vizi occulti dell'azienda a fronte dei quali la società affittante era rimasta del tutto inerte, tanto che la società affittuaria aveva comunicato in data 30.4.20 la risoluzione del contratto per inadempimento della società affittante;
che in relazione a tale controversia era stato instaurato giudizio arbitrale, in virtù della clausola compromissoria inserita in contratto;
che era interesse dell'attore accertare la nullità della fideiussione da lui prestata ed, in subordine, il grave inadempimento della con conseguente accertamento che egli non era tenuto a corrispondere CP_1
alcuna somma nella sua qualità di fideiussore. Esponeva che, qualificata tale garanzia come contratto autonomo di garanzia, lo stesso doveva ritenersi nullo posto che non era stato previsto alcun importo massimo garantito, ai sensi dell'art. 1938 c.c.. Sosteneva inoltre il proprio diritto a formulare l'exceptio doli con riguardo all'esecuzione del contratto di affitto d'azienda, stante il grave inadempimento della alle obbligazioni sorte in forza di tale contratto. CP_1
Chiedeva pertanto l'accertamento della nullità della fideiussione da lui prestata;
in via subordinata,
che fosse accertato di non essere tenuto a pagare alcuna somma in forza della applicazione dell'exceptio doli generalis, a fronte del grave, perdurante e prevalente inadempimento della e CP_1
comunque in relazione all'infondatezza delle pretese economiche della stessa.
La si costituiva in giudizio, esponendo che la soc. era obbliata al pagamento CP_1 CP_2
del canone di affitto per l'importo di euro 357.582,50, importo già richiesto alla stessa, con avvertimento che in difetto sarebbe stata escussa la garanzia fideiussoria prestata dall'attore quale pagina 3 di 24 legale rappresentante della soc. ; che la comunicazione con la quale la società affittante CP_2
aveva preteso la risoluzione del contratto per inadempimento era stata contestata dalla convenuta, la quale aveva invocato la risoluzione del contratto per inadempimento della società affittuaria;
che il complesso aziendale era stato restituito in data 30.5.20 in pessime condizioni ed erano risultati mancanti diversi componenti;
che effettivamente aveva attivato procedimento arbitrale nei confronti della;
che, in forza della garanzia fideiussoria prestata dall'attore, lo stesso era Controparte_2
obbligato a versare alla società convenuta l'importo di euro 453.677,80 di cui euro 357.582,50 titolo di canone residuo dovuto fino al 30.4.20 ed euro 96.095,39 a titolo di canone dovuto per il ritardo nel rilascio dell'azienda, maggiorato della penale il 25% per ogni giorno di ritardo secondo le previsioni contrattuali;
che non era configurabile alcuna nullità della garanzia prestata in quanto si trattava di negozio di garanzia che non riguardava obbligazioni future, ma obbligazioni attuali costituite dall'obbligo della società affittuaria di corrispondere il canone di affitto per l'intera durata del contratto, predeterminato nell'ammontare; che il pagamento della somma oggetto di garanzia non poteva essere rifiutata dall'attore in forza dell'exceptio doli, posto che la richiesta di pagamento della somma garantita non aveva alcun carattere fraudolento o abusivo. In via riconvenzionale, chiedeva la condanna dell'attore al pagamento della somma dovuta dalla in forza del contratto di Controparte_2
affitto d'azienda, quantificata in euro 357.582,50 per canoni di affitto dovuti fino al 30.4.20 ed euro
96.095,39 a titolo di canone o indennità di occupazione ex art. 1591 c.c. per il ritardato rilascio dell'azienda, maggiorato della penale stabilita in contratto o, in subordine, al pagamento della minor somma di giustizia, con riserva di agire in separato giudizio per ottenere il soddisfacimento di ogni altro credito nascente dalla illegittima ed unilaterale interruzione del rapporto contrattuale.
Con la prima memoria ex articolo 183 co. 6 cpc l'attore eccepiva l'annullabilità della garanzia per errore, esponendo di aver prestato la garanzia ritenendo che l'azienda affittata corrispondesse a quella descritta e che, se avesse conosciuto le effettive condizioni del complesso aziendale, non avrebbe mai pagina 4 di 24 prestato la garanzia personale;
eccepiva la liberazione del fideiussore ai sensi dell'art. 1956 c.c. in quanto la società convenuta, avendo proseguito nel rapporto di affitto, aveva aggravato la posizione del fideiussore in conseguenza del peggioramento della situazione debitoria della società garantita.
Con sentenza n. 440/2024 dd. 14.4.24 il tribunale di TO rigettava la domanda proposta da
[...]
e, in accoglimento della domanda riconvenzionale della , lo condannava al pagamento Pt_1 CP_1
in favore della stessa dell'importo di euro 301.366,26, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284 co. 4
c.c. con decorrenza dal 10.9.20 oltre al pagamento delle spese processuali.
Riteneva il tribunale che la garanzia prestata dell'attore si dovesse inequivocabilmente inquadrare nella categoria del contratto autonomo di garanzia in relazione all'inserimento della clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” sicché doveva essere escluso il carattere di accessorietà della garanzia rispetto al rapporto principale, e doveva essere esclusa per il garante la possibilità di opporre le eccezioni nascenti dal rapporto principale. Il tribunale escludeva la nullità del negozio di garanzia sul rilievo che oggetto di tale negozio era la garanzia per le obbligazioni nascenti dal contratto di affitto d'azienda sì che l'oggetto non era indeterminato ma riguardava gli obblighi che sorgevano dal contratto di affitto d'azienda e ciò anche con riguardo alle obbligazioni risarcitorie,
considerate nella garanzia, potendo le stesse essere individuate con riferimento alle violazioni degli obblighi contrattuali che facevano carico la società affittuaria. Il tribunale escludeva altresì la nullità
del negozio in relazione alla mancata indicazione di un importo massimo garantito ai sensi dell'articolo
1938 c.c., previsione che riguardava la fideiussione per obbligazioni future o condizionali, e non l'ipotesi in cui l'obbligazione successivamente rimasta inadempiuta fosse già esistente al momento della stipula del contratto, richiamando sul punto la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. n.
5423/22). Riteneva il tribunale che in ogni caso l'assunzione la garanzia era sicuramente valida con riguardo alle obbligazioni contrattuali specificatamente individuate, quale era quella di pagamento dei canoni di affitto in forza del principio generale di conservazione del negozio. Il tribunale rigettava la pagina 5 di 24 domanda proposta dall'attore di annullamento della garanzia per errore, in quanto l'attore non aveva allegato un errore sull'oggetto del contratto di garanzia, ma un errore sull'oggetto del contratto di affitto di azienda, aspetto che non potevano essere valorizzato come errore idoneo a determinare l'annullamento della garanzia, ma eventualmente solo del contratto di affitto d'azienda. Infine il tribunale riteneva infondata domanda proposta ai sensi dell'art. 1956 c.c. in quanto non si trattava di garanzia prestata per obbligazioni future ed in quanto il garante era in condizione di conoscere eventuali difficoltà economiche del debitore principale, posto che lo stesso ricopriva la carica di amministratore della soc. affittuaria, richiamando ancora sul punto giurisprudenza della Suprema Corte
(Cass. n. 3761/06). Anche con riguardo all'exceptio doli generalis, riteneva il tribunale che nella fattispecie concreta non ricorreva alcuna ipotesi di condotta abusiva o fraudolenta della società
convenuta. Quanto all'importo garantito, rilevava il tribunale che la società convenuta aveva lamentato il mancato pagamento dei canoni dovuti in relazione a fatture emesse e non saldate (euro 56.350), in relazione canoni dovuti dal 1/5/19 al 30.4.20 per euro 219.600.000, ed in relazione a quanto dovuto a titolo di canone ovvero indennità di occupazione per il mese di maggio 2020 per euro 25.416,26.
Tenuto conto del pagamento eseguito dalla per euro 109.800, il debito della stessa a Controparte_2
titolo di canoni veniva determinato in euro 301.366,26. Ritenuta non fondata la richiesta della CP_1
di pagamento di un canone o di un indennità dopo la riconsegna dell'azienda e di riconoscimento della penale per il ritardo, il debito dell'attore veniva determinato nell'importo di euro 301.366,26 importo pari ai canoni non versati, oltre interessi di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. con decorrenza dal 10.9.20,
data della domanda.
Avverso tale sentenza ha proposto appello, articolando motivi di impugnazione di Parte_1
seguito esaminati.
La si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
Con ordinanza dd. 6.6.24 è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'impugnata sentenza.
pagina 6 di 24 Quindi la causa, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe precisate nei termini di cui all'art 189
cpc, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 11.3.24 e decisa nella camera di consiglio del
1.4.25.
* * * *
Con il primo motivo di impugnazione viene lamentata la violazione dell'articolo 112 c.p.c. per avere omesso il giudice di primo grado di pronunciarsi sul difetto di titolarità del diritto fatto valere in giudizio dalla e sul difetto di legittimazione ad agire, che avrebbero dovuto essere sollevati CP_1
d'ufficio dal giudice in considerazione del fatto che i crediti derivanti da contratto di affitto di azienda intercorso tra la e la erano stati da quest'ultima ceduti nel 2017 al Controparte_2 CP_1 CP_3
come esposto dall'appellante della memoria di replica ex articolo 190 c.p.c., facendo richiamo al
[...]
CP_ documento 19 pag. 22 punto 48 prodotto dalla soc. in occasione della sua costituzione in giudizio
(costituito dalla prima memoria della depositata nel giudizio arbitrale) e come emergeva dal CP_1
lodo arbitrale di data 23.9.23, che aveva definito il giudizio arbitrale, laddove a pagina 3 primo capoverso si dava atto dell'intervenuta cessione dell'asserito credito derivante dal contratto di affitto di azienda.
Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante deduce la violazione e la falsa applicazione articolo 81 c.p.c. in combinato disposto con l'articolo 183 comma 3 c.p.c. avendo il tribunale riconosciuto in favore della un credito di cui la stessa non era titolare e quindi in difetto di una CP_1
condizione dell'azione. Ciò sempre sul rilievo che il credito era stato ceduto ad un terzo prima della proposizione della domanda di condanna al pagamento proposta dalla nei confronti CP_1
dell'appellante. Pertanto il tribunale non avrebbe potuto decidere sulla domande di accertamento di qualsivoglia credito della e tanto mento sulle sue domande di condanna al pagamento, ma, CP_1
essendo emerso che il diritto azionato in giudizio era di un terzo, il tribunale avrebbe dovuto rigettare le domande proposte dalla , rilevando la carenza della titolarità del diritto in capo alla stessa, che CP_1
pagina 7 di 24 può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo. Sostiene l'appellante che la questione è
rilevante anche in relazione alla exceptio doli sollevata dall'appellante posto che la aveva agito CP_1
in malafede per un diritto che non le spettava, essendo evidente la sussistenza di una condotta abusiva.
Con il terzo motivo di impugnazione l'appellante deduce l'erroneità dell'impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 1325 cc e dell'art. 1346 cc in rapporto con il contratto di garanzia autonoma e la falsa applicazione degli artt. 1936 e segg. cc, l'omessa pronuncia e la motivazione contraddittoria in violazione dell'art. 132 n. 4 cc.
In particolare l'appellante sostiene che erroneamente il tribunale abbia ritenuto valida ed efficace la garanzia da lui prestata pur in assenza del requisito essenziale dell'importo predeterminato o dell'importo massimo pagabile oggetto di garanzia autonoma. Sostiene l'appellante che, una volta qualificato il contratto oggetto di causa come contratto autonomo di garanzia e non come contratto di fideiussione, erroneamente il tribunale, in base una evidente confusione tra elemento dell'oggetto del contratto e l'elemento della sua causa, ha omesso di individuare la causa concreta, ovvero la funzione pratica del contratto autonomo di garanzia;
ha individuato l'oggetto della prestazione di garante in quella del debitore principale di cui al contratto base, assimilando la garanzia autonoma a quella accessoria di fideiussore;
ha svilito il significato dell'autonomia della prestazione in quanto la clausola di pagamento a prima richiesta senza eccezione non esaurisce significato sostanziale dell'autonomia della prestazione oggetto del contratto autonomo di garanzia. Il tribunale avrebbe creato un negozio tipico astratto totalmente illecito perché non meritevole di tutela nel nostro ordinamento ai sensi dell'articolo 1322 comma 2 c.c.. L'appellante sostiene che l'indicazione dell'importo da pagare o dell'importo massimo pagabile oggetto di garanzia costituisca elemento essenziale del contratto atipico in esame, in difetto del quale lo stesso è nullo ai sensi degli artt. 1325 e 1418 c.c.; sostiene che l'obbligo di pagamento di una somma predeterminata di denaro sia il primo degli elementi essenziali del contratto autonomo di garanzia e ciò in quanto la predeterminazione dell'importo all'importo pagina 8 di 24 massimo pagabile da parte di un soggetto titolo di garanzia è un elemento che afferisce a tutti contratti di garanzia conosciuti al sistema. Tale conclusione sarebbe desumibile anche dalla previsione dell'articolo 1938 c.c. che depone nel senso che nel nostro ordinamento non può validamente esistere una garanzia senza predeterminazione dell'importo del limite dell'importo massimo entro il quale il garante è obbligato verso altro soggetto. Deduce l'appellante che nel nostro ordinamento non può
validamente esistere una garanzia senza predeterminazione del limite dell'importo massimo e ciò in forza del principio secondo cui nessuno può impegnare il proprio patrimonio senza indicazione o limitazione, al momento del rilascio della garanzia, del relativo importo, ostandovi disposizioni generali di ordine pubblico in tema di responsabilità patrimoniale di cui agli artt.2740 e segg. c.c.
Sostiene l'appellante che tali principi devono ritenersi applicabili anche il contratto autonomo di garanzia tenuto conto della sua natura e causa-funzione che è quella di individuare un soggetto obbligato al pagamento di determinate somme di denaro a favore beneficiario al verificarsi dell'evento inadempimento o inesatto adempimento del debitore al pagamento di un “indennizzo” in CP_4
modo tempestivo, incondizionato e astratto rispetto alla prestazione del debitore così da poter assimilare la prestazione del garante autonomo in favore del beneficiario ad un deposito cauzionale di denaro posticipato, di cui la garanzia autonoma costituisce un'alternativa creata nella prassi degli affari commerciali per non immobilizzare nell'immediato ingenti capitali, rinviando il pagamento della somma di denaro oggetto di garanzia autonoma al momento dell'escussione della garanzia. Il contratto di autonomo di garanzia andrebbe assimilato all'accettazione di una tratta o a un titolo di credito irrevocabile ed incondizionato ovvero ad un credito documentario irrevocabile. Alla luce di tale descritta funzione pratica del contratto autonomo di garanzia deriva che oggetto della garanzia consiste nell'esecuzione di una prestazione lato senso indennitaria diversa dalla prestazione alla quale è tenuto il debitore in forza del contratto base, oggetto che non può ricavarsi da quest'ultimo in quanto la garanzia autonoma è ontologicamente e per definizione del tutto distaccata da tale contratto. Pertanto se la pagina 9 di 24 funzione pratica del contratto autonomo di garanzia consiste nel creare un'obbligazione autonoma del soggetto garante in forza del negozio concluso con il beneficiario che si atteggia come un'obbligazione sostitutiva di quella del debitore da adempiere in modo incondizionato e completamente astratto a semplice ordine di pagamento dell'indennizzo/ somma di denaro oggetto di garanzia e se il contratto autonomo di garanzia è assimilabile ad un deposito cauzionale e non ha alcuna funzione e causa assicurativa, da ciò deriva l'essenzialità del requisito della predeterminazione dell'importo da pagare o dell'importo massimo pagabile. Diversamente opinando, il contratto autonomo di garanzia si trasformerebbe in un contratto di assicurazione di responsabilità o peggio in un contratto aleatorio astratto che tuttavia può essere concluso solo da soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 1903 cc e che svolgono questo tipo di attività professionalmente.
Sostiene l'appellante, quanto alla possibilità di poter ricavare la determinazione dell'importo da pagare o dell'importo massimo pagabile per relationem, che in tal caso sia necessaria l'indicazione di criteri oggettivi e prestabiliti e che il riferimento avvenga ad atti o fatti esterni al rapporto di base, pena il venir meno dell'autonomia che contraddistingue il contratto autonomo di garanzia. Sostiene
l'appellante che se si ammettesse che il termine della relatio sia da individuare nel rapporto base si finirebbe per assimilare la garanzia autonoma a quella accessoria. Sostiene conseguentemente l'appellante che l'oggetto della garanzia autonoma deve risultare contrattualmente stabilito direttamente nel contratto autonomo o in atti o fatti esterni rapporto base. In virtù di tale conclusione sostiene l'appellante che qualora non esista nel contratto di garanzia autonoma alcuna predeterminazione della somma di denaro o dell'importo massimo pagabile oggetto di garanzia autonoma e non si faccia riferimento a parametri di determinabilità rimandando ad elementi esterni al rapporto base, il contratto deve ritenersi nullo in quanto difetta del suo oggetto. Diversamente opinando dovrebbe essere ammessa la possibilità per il garante di opporre tutte le eccezioni relative al rapporto base incidenti sulla prestazione di garanzia.
pagina 10 di 24 Sostiene ancora l'appellante che il tribunale abbia errato nel ritenere che la garanzia riguardava le obbligazioni nascenti dal contratto di affitto di azienda, avendo così creato un “personale” prodotto atipico di garanzia autonoma che fuoriesce dal perimetro delineato dalla prassi commerciale, dalla dottrina tradizionale e dalla Corte di Cassazione, radicalmente immeritevole di tutela ai sensi dell'articolo 1322 co. 2 cc.
Sostiene l'appellante: “Questo in quanto in sostanza, per il Tribunale, il Dott. avrebbe prestato Pt_1
una garanzia personale astratta, oltre che illimitata (nell'importo e nella durata), senza corrispettivo
alcuno, il cui contenuto si integra con il contenuto del contratto-base, che lo renderebbe in ragione
delle obbligazioni del debitore così determinato pur in assenza di accessorietà, essendogli però
precluso, pur gravando su di lui le stesse obbligazioni del debitore, di sollevare eccezioni di qualsiasi
tipo afferenti il rapporto- base, che costituisce un tutt'uno con la garanzia autonoma.
Altrimenti detto, il Dott. avrebbe prestato una sorta di (super)cambiale in bianco senza limiti di Pt_1
importo e di tempo, in forza della quale deve incondizionatamente pagare, senza nulla opporre, per di
più a soggetto che nella specie, non è neppure titolare del credito”.
Con il quarto motivo di impugnazione l'appellante lamenta l'erroneità dell'impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 1938 c.c. in combinato disposto con gli artt. 2740 e segg. cc.
Lamenta l'appellante che erroneamente il tribunale abbia omesso di valutare le questioni sottoposte al suo esame alla luce della ratio sottesa alla disposizione dell'art. 1938 cc, in combinato disposto con l'art. 2740 c.c. limitandosi alla semplice trasposizione di quanto affermato dalla Corte di Cassazione
con pronuncia n. 5423/22. Al riguardo sostiene l'appellante che l'art. 1938 cc esprime un principio di ordine pubblico e di portata generale secondo cui nel nostro ordinamento non può validamente esiste una fideiussione senza predeterminazione ex ante dell'importo o del limite dell'importo massimo entro il quale il garante sia obbligato verso un altro soggetto, creditore del debitore principale, in quanto ciò
pagina 11 di 24 determinerebbe anche la violazione del principio di ordine pubblico sotteso alle disposizioni generali di cui all'art. 2740 cc.
Con il quinto motivo di impugnazione l'appellante lamenta la violazione e la falsa applicazione dell'articolo 1419 cc per avere il tribunale applicato al caso in esame il principio di conservazione del contratto di cui all'art. 1419 c.c., salvando la garanzia autonoma per l'obbligazione di pagamento dei canoni, sganciate da quelle indistinte del risarcimento del danno. Il tribunale, in violazione delle previsioni di cui agli artt. 1938 cc e 2740 cc, non ha ritenuto la nullità radicale della garanzia derivante dal divieto di rilascio di garanzie senza predeterminazione dell'importo o importo massimo pagabile,
ricavabile dalle richiamate norme, mancata previsione dalla quale deve derivare la nullità della garanzia senza possibilità di applicazione dell'articolo 1419 c.c.. Ciò anche in considerazione del principio costantemente affermato dalla Suprema Corte secondo cui gli atti contrari a norme imperative dirette a tutelare interessi di carattere generale (nel caso di specie il disposto degli articoli 2740 e 1938
c.c.) sono affetti da nullità radicale.
Con il sesto motivo di impugnazione l'appellante lamenta che il Tribunale abbia omesso il sindacato di meritevolezza del contratto atipico ai sensi dell'articolo 1322 co. 2 cc.
Sostiene l'appellante che il tribunale erroneamente non ha effettuato la valutazione di meritevolezza imposta dall'articolo 1322 co. 2 cc , omissione che avrebbe determinato anche la violazione degli artt.
132 n. 4 e 11 Cost (settimo motivo di impugnazione) nell'ipotesi in cui si ritenga che il tribunale abbia ritenuto tali rilievi assorbiti dalle argomentazioni svolte in sentenza sugli ulteriori aspetti.
Con l'ottavo motivo di impugnazione l'appellante lamenta la violazione e la falsa applicazione dell'articolo 1322 co. 2 cc in combinato disposto con l'articolo 1 del protocollo addizionale alla Cedu,
degli art. 3 co. 2 e 41 Cost. e dell'art. 2740 cc. Sostiene di appellante che ritenere valido un contratto autonomo di garanzia prestata da un operatore non professionale a tanto autorizzato (banca,
assicurazione), quale è l'appellante, pure in assenza di una predeterminazione della somma da pagare o pagina 12 di 24 dell'importo massimo pagabile, comporta la fuoriuscita dallo schema di contratto di garanzia autonoma tipizzato dalla prassi commerciale e che la Corte di Cassazione ha ritenuto meritevole di tutela ai sensi dell'articolo 1322 co. 2 cc.
Ne consegue che il tribunale avrebbe dovuto effettuare un nuovo vaglio di meritevolezza degli interessi realizzati con il contratto, vaglio omesso dal tribunale.
Il contratto di garanzia in esame non sarebbe meritevole di tutela in quanto lo stesso non è onerosa ma gratuita, mentre le garanzia autonome esaminate dalla giurisprudenza sono necessariamente onerose e prevedono quindi un corrispettivo a favore del garante che giustifica l'impegno economico da questi assunto;
in secondo luogo la garanzia in questione deve ritenersi nulla perché priva di una limitazione di un importo sicché il garante sarebbe obbligato al pagamento di un importo illimitato asservendo alla garanzia il proprio intero patrimonio presente e futuro. Ciò determinerebbe privazione della proprietà
senza causa di utilità pubblica e senza le condizioni previste dalla legge e dai principi generali pure di diritto internazionale. Sostiene l'appellante che la garanzia in esame non è meritevole di tutela alla luce delle norme della Costituzione in quanto comprime senza giustificazione la libertà di iniziativa economica del garante, asservendo l'intero suo patrimonio presente e futuro all'obbligazione di garanzia, in violazione dell'art. 2740, dell'art. 3 comma 2 della Costituzione in combinato disposto con l'articolo 41 della Costituzione e dei principi pubblici sottesi all'articolo 2740 cc.
Con il nono motivo di impugnazione l'appellante lamenta la violazione dell'articolo 112 cpc (omessa pronuncia), dell'articolo 132 n. 4 cpc e dell'articolo 111 Cost., deducendo che la motivazione dell'impugnata sentenza sia radicalmente contraddittoria e apparente.
Deduce l'appellante che la decisione impugnata sia viziata in quanto, ritenuto che la garanzia in questione si determini nell'oggetto e nel contenuto per effetto dell'osmosi con il rapporto base,
gravando sul garante le stesse obbligazioni del debitore derivanti da contratto di affitto di azienda, ne pagina 13 di 24 dovrebbe conseguire che egli sia legittimato ad opporre eccezioni di merito relative al rapporto garantito che incidono, in modo automatico, sulla garanzia.
Conseguentemente dovrebbe essere consentito al garante di eccepire non solo l'exceptio doli generalis, ma anche tutte le eccezioni nel merito relative al rapporto base, con la conseguenza che nel presente grado di appello dovranno essere esaminate tutte le questioni riguardanti l'inadempimento al contratto di affitto d'azienda imputabile alla società, dettagliatamente riproposte nell' atto di appello.
Con il decimo motivo di impugnazione l'appellante deduce la violazione dell'articolo 112 c.p.c. per omessa pronuncia circa l'escussione abusiva della garanzia in assenza di titolarità del diritto di credito,
la relazione la falsa applicazione dell'articolo 81 cpc in rapporto agli articoli 1175, 1375 cc e art. 2
Cost.
CP_
Lamenta ancora l'appellante che sia fondata l'exceptio doli per avere la società agito in giudizio per un credito di cui non era più titolare e per essere la stessa stata inadempiente agli obblighi assunti con il contratto di affitto di azienda, con conseguente legittimo rifiuto di pagamento del canone da parte la società affittuaria.
Sostiene dell'appellante che sia intervenuta anche l'estinzione dell'impegno del garante autonomo in mancanza del suo consenso alla cessione del contratto di garanzia autonoma, al quale non si applica il disposto dell'articolo 1262 co. 2 c.c. che riguarda solo le garanzie accessorie, con la conseguenza che,
in caso di cessione del credito relativo al contratto base, non vi è cessione della garanzia autonoma, in assenza di specifico consenso del garante autonomo e con la conseguenza che la cessione del diritto di credito da parte del beneficiario determina l'estinzione dell'impegno del garante autonomo.
Con l'undicesimo motivo di impugnazione, in via subordinata, viene lamentata la violazione e la falsa applicazione degli articoli 1175, 1375 cc e dell'art. 2 Cost., il travisamento dei fatti di causa in relazione agli articoli 115 e 116 c.p.c..
pagina 14 di 24 Lamenta l'appellante che il tribunale abbia travisato i fatti di causa svuotando di contenuto l' exceptio doli generalis, svilendo il significato del dovere di buona fede di cui agli artt. 1175, 1375 e art. 2
Cost. Sostiene l'appellante che nel caso di specie si è al cospetto una pretesa obbligazione da parte di un soggetto che non è titolare del diritto di pretendere il pagamento con riguardo ad una obbligazione che deve ritenersi mai sorta, e ciò sul presupposto che ogni richiesta di pagamento della soc. Sita sia indebita e non dovuta in ragione del mancato adempimento da parte della stessa dell'obbligazione essenziali gravanti sulla soc. affittante.
L'appello in esame deve essere rigettato
Il primo ed il secondo motivo di impugnazione devono essere congiuntamente esaminati, essendo ad entrambi sottesa la medesima questione costituita dalla prospettazione che, avendo la ceduto a CP_1
terzi il credito nascente dall'obbligo di pagamento del canone da parte la società affittuaria
[...]
la stessa non sarebbe più stata titolare del relativo credito e non avrebbe potuto farlo valere in CP_2
giudizio, proponendo domanda riconvenzionale.
Tali motivi di impugnazione devono essere rigettati.
Come riconosciuto dalla stessa società appellante, solo nella memoria di replica di cui all'art. 190
c.p.c. la stessa ha rilevato in primo grado il difetto di titolarità del credito fatto valere dalla società
appellata in via riconvenzionale, per essere stato lo stesso ceduto ad un istituto di credito.
Secondo la stessa prospettazione di parte appellante, che ha tardivamente prodotto solo in questo grado di giudizio il documento relativo alla comunicazione della cessione ricevuta dalla CP_2
nel 2017, mai nel corso della fase introduttiva e di trattazione del giudizio di primo grado
[...]
(introdotto nel 2019) lo stesso (amministratore della ) aveva dedotto che per effetto di Controparte_2
tale cessione la era priva di titolarità del diritto di credito. CP_1
Nel giudizio di primo grado l'odierno appellante sosteneva che il pagamento del canone non fosse dovuto in favore della società appellata non perché la stessa non fosse titolare del diritto di ottenere tale pagina 15 di 24 pagamento, ma perché la stessa era inadempiente agli obblighi nascenti dal contratto di affitto di azienda intervenuto con la . Controparte_2
Anche nella prima memoria depositata ex art. 183 co. 6 n, 1 cpc , dopo la proposizione della domanda riconvenzionale da parte della , la soc. appellante ha continuato a sostenere che i canoni non CP_5
dovevano essere versati in favore della stessa a causa dell'inadempimento agli obblighi nascenti al contratto di affitto di azienda stipulato con dalla , sostenendo altresì che i canoni erano Controparte_2
stati versati fino al marzo 2019 (a due anni dalla comunicazione della cessione del credito), epoca alla quale la società affittuaria aveva rilevato la risoluzione del contratto per inadempimento della stessa affittuaria.
Tali difese nel merito devono ritenersi incompatibili con la contestazione del difetto di titolarità dei crediti pretesi dalla . CP_5
In tale situazione deve ritenersi applicabile l'insegnamento giurisprudenziale secondo cui “ Seppure
gravi su chi agisce in giudizio per valere un diritto che afferma come proprio l'onere di allegare e
provare i fatti costitutivi, e quindi anche della titolarità attiva della situazione soggettiva dedotta in
giudizio, tale onere viene meno qualora il convenuto la riconosca o svolga difese incompatibili con la
sua negazione ovvero la contesti oltre il momento di maturazione delle preclusioni assertive o di
merito (Cass. n. 16904/18: nella specie, la S.C. in un giudizio di opposizione all'esecuzione ha ritenuto insussistente l'onere, da parte del creditore, di provare la titolarità del credito azionato in via esecutiva,
sul presupposto che il debitore ne aveva contestato i fatti costitutivi soltanto con la comparsa conclusionale)”.
Deve pertanto concludersi che, alla luce della condotta processuale tenuta dell'odierno appellante durante giudizio di primo grado (nel corso del quale lo stesso ha sempre dedotto ragioni di merito connesse all'inadempimento della odierna appellante ovvero l'avvenuto pagamento parziale dei canoni in relazione ai quali veniva fatta valere la garanzia da lui prestata per negare il diritto della a CP_1
pagina 16 di 24 richiedere l'adempimento della garanzia prestata dall'odierna appellante) deve ritenersi sia intervenuto inequivocabile riconoscimento della titolarità in capo alla medesima società dei crediti relativi ai canone di affitto dovuti dalla , che la legittimava conseguentemente ad agire nei Controparte_2
confronti del garante.
Possono essere esaminati congiuntamente anche motivi di impugnazione (3-4-6-9) con i quali l'odierno appellante nella sostanza si duole del fatto che il tribunale abbia ritenuto che la garanzia dallo stesso prestata con atto stipulato in data 21/4/17 fosse determinata ovvero determinabile quanto all'ammontare, facendo richiamo alle obbligazioni nascenti dal contratto di affitto di azienda.
Va premesso brevemente che in data 27.4.19 la e la concludevano un Controparte_2 CP_5
contratto di affitto di azienda avente per oggetto un hotel sito in Madonna di Campiglio, che prevedeva l'articolo 17 l'obbligo di prestare garanzia autonoma in favore dell'affittante da parte dell'odierno appellante, Ed in effetti in pari data lo stesso sottoscriveva distinto atto nel quale Parte_1
veniva premesso che la e la avevano stipulato un contratto di affitto d'azienda CP_1 Controparte_2
riguardante l'azienda alberghiera “Hotel Grifone” e che a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti in capo a la società affittate aveva richiesto il rilascio a proprio Controparte_2
favore di una fideiussione;
che era intenzione di costituirsi fideiussore per tutte le Parte_1
obbligazioni della società derivanti dal contratto di affitto sopra precisato. Ciò Controparte_2
premesso prestava garanzia per il pagamento degli impegni economici derivanti dal Parte_1
contratto limitatamente all'affitto dell'azienda, con la previsione che lo stesso fosse tenuto a pagare immediatamente alla soc. affittante, a semplice richiesta scritta e rimossa ogni eccezione, anche in caso di opposizione l'affittuaria, quanto dovuto in favore della per canone, Iva, spese, interessi, CP_1
risarcimento danni ed ogni altro accessorio. In tale atto era previsto (clausola d) che la società affittante era tenuta, a richiesta del fideiussore, a comunicare l'entità dell'obbligazione garantita, quale ad essa pagina 17 di 24 risultante al momento della richiesta nonchè, previo ottenimento da parte del fideiussore del consenso scritto dell'affittuaria, ulteriori informazioni concernenti l'esposizione della stessa.
E' opportuno subito evidenziare che la riconducibilità di tale impegno ad un contratto autonomo di garanzia è stato espressamente affermata dallo stesso appellante nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado ed è incontestata anche nel presente giudizio (cfr in modo espresso pag. 19
atto di appello: “in questa sede si è chiamati a verificare, in relazione all'istituto del c.d. contratto
autonomo di garanzia, in cui si inquadra il contratto oggetto di causa…”).
Come già anticipato il tribunale ha ritenuto che l'oggetto della garanzia non fosse indeterminato, in quanto gli obblighi assunti dall'appellante erano costituiti dalla garanzia per le obbligazioni nascenti dal contratto di affitto di azienda e sono stati quindi individuati per relationem con riguardo alla violazione di tali obbligazioni.
Tale valutazione del tribunale deve essere condivisa, alla luce del tenore dell'atto di garanzia sopra riportato, che espressamente stabilisce che la garanzia riguardava il pagamento degli impegni
economici derivanti da tale contratto limitatamente all'affitto dell'azienda e che il garante era tenuto al pagamento dei crediti spettanti alla in relazione a tale contratto per quanto dovutole per canone, CP_1
Iva, spese, interessi, risarcimento danni ed ogni accessorio. Il richiamo all'operatività della garanzia con riferimento agli impegni economici derivanti dall'obbligo assunto dal garante limitatamente all'affitto dell'azienda consente di determinare l'oggetto ed il limite della garanzia, la quale non riguardava tutte le peculiari obbligazioni che facevano carico alla soc. affittuaria (nel senso che, ad esempio, il garante non era tenuto alla conservazione e gestione dell'azienda) ma il pagamento delle conseguenze di natura pecuniaria che derivavano dall'inadempimento della soc. affittante.
Proprio la differenza tra l'obbligazione del debitore principale e quella del garante caratterizza il contratto autonomo di garanzia (cfr Cass SU n.3947/10) .
pagina 18 di 24 E' stato infatti affermato che “La diversità di struttura e di effetti rispetto alla fideiussione si riflette
sulla causa concreta (in argomento, funditus, Cass. 10490/06) del Garantievertrag, la quale risulta
essere quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata
esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no:
infatti, la prestazione dovuta dal garante è qualitativamente diversa da quella dovuta dal debitore
principale, essendo (non quella di assicurare l'adempimento della prestazione dedotta in contratto ma)
semplicemente quella di assicurare la soddisfazione dell'interesse economico del beneficiario
compromesso dall'inadempimento (Cass. n. 2377/2008 cit., proprio con riguardo alle polizze
fideiussorie); per la sua indipendenza dall'obbligazione principale, esso si distingue, pertanto, dalla
fideiussione, giacché mentre il fideiussore è debitore allo stesso modo del debitore principale e si
obbliga direttamente ad adempiere, il garante si obbliga (non tanto a garantire l'adempimento, quanto
piuttosto) a tenere indenne il beneficiario dal nocumento per la mancata prestazione del debitore,
spesso con una prestazione solo equivalente e non necessariamente corrispondente a quella dovuta
(Cass. n. 27333/2005; n. 4661/2007): ne consegue, in definitiva, la sua fuoriuscita dal modello
fideiussorio, essendo il rapporto affidato per intero all'autonomia privata nei limiti fissati dall'art.
1322 c.c., comma 2 ed essendo la causa del contratto quella di coprire il rischio del beneficiario
mediante il trasferimento dello stesso sul garante.
Nessun impedimento può sussistere alla individuazione dell'oggetto del contratto per relationem con riguardo ad una previsione specificatamente individuata, posto che ai sensi dell'articolo 1346 c.c.
l'oggetto del contratto può essere anche semplicemente determinabile e nel caso di specie tale requisito viene soddisfatto mediante la limitazione dell'obbligo di garanzia rispetto agli impegni
economici , e quindi alle obbligazioni pecuniarie, nascenti dall'inadempimento della soc. affittuaria alle obbligazioni sorte in forza del contratto di affitto di azienda.
pagina 19 di 24 Non vi sono ragioni per ritenere che il collegamento finalizzato alla determinazione dell'oggetto della garanzia debba essere fatto ad elementi estranei rispetto al rapporto che dà occasione al rilascio della garanzia, posto che l'unico elemento rilevante ai sensi del sopra richiamato art. 1346 c.c. e la determinabilità, con riferimento a criteri certi, dell'oggetto del contratto.
Del resto la stessa volontà delle parti quale desumibile dal contenuto del contratto di garanzia consente di ritenere che l'accordo fosse appunto quello di determinare l'importo della garanzia avuto riguardo alle conseguenze dell'inadempimento rispetto alle obbligazioni sorte in forza contratto di affitto d'azienda, come desumibile della clausola che prevede l'obbligo per il garante di informarsi presso la società affittuaria dello svolgimento dei rapporti con la soc. affittante la quale era comunque tenuta a comunicare l'entità dell'obbligazione garantita quale risultante al momento della richiesta.
Nè risulta fondata l'argomentazione di parte appellante secondo cui, in applicazione di un principio di natura cogente ricavabile dall'art. 1938 c.c., la garanzia debba essere specificatamente limitata quanto al suo ammontare.
Al riguardo va ribadito il richiamo già effettuato dal tribunale all'insegnamento della Suprema Corte
(Cass. n. 5423/22, insegnamento peraltro consolidato cfr Cass. n. 2492/17) secondo cui “In tema di
contratto autonomo di garanzia, la necessità di prevedere l'importo massimo garantito, di cui all'art.
1938 c.c., non riguarda le obbligazioni conseguenti all'inadempimento di quella garantita, dal
momento che quest'ultime, ove a loro volta assunte ad oggetto della garanzia, non integrano
obbligazioni future, correlandosi a un'obbligazione (successivamente rimasta inadempiuta) già
esistente al momento della stipula del contratto”.
Considerato che il Legislatore ha ritenuta necessaria l'indicazione dell'importo massimo garantito solo nell'ipotesi di fideiussione per obbligazioni future o condizionali, e non per le fideiussioni per obbligazioni già esistenti al momento in cui la garanzia viene prestata, a maggior ragione tale principio pagina 20 di 24 deve valere anche per i contatti autonomi di garanzia, in relazione ai quali difetta il rapporto di accessorietà tipico della fideiussione.
Né può essere accolta la tesi difensiva di parte appellante secondo cui, ritenuta ammissibile la determinabilità dell'oggetto della garanzia attraverso il richiamo alle obbligazioni che sorgevano dal contratto di affitto intercorso tra la e la , la garanzia verrebbe snaturata per Controparte_2 CP_5
effetto di tale osmosi, con conseguente possibilità per il garante di opporre al soggetto garantito tutte le eccezioni fondate sul rapporto sottostante.
Infatti il richiamo alle obbligazioni del contratto di affitto di azienda, il cui inadempimento consente di escutere la garanzia, è funzionale esclusivamente a rendere determinabile l'oggetto della garanzia ed il richiamo alle obbligazioni nascenti da contratto di affitto di azienda non determina un'osmosi, una compenetrazione tra la garanzia e l'intero contenuto delle contratto di affitto di azienda, in mancanza di altri elementi che consentano di concludere che le parti volessero ritenere applicabile la disciplina in materia di fideiussione.
Non è possibile accogliere le deduzioni difensive di parte appellante nella parte in cui sostiene che in tal modo si determinerebbe una alterazione dello schema tipico del contratto autonomo di garanzia, con conseguente necessità di rivalutare la meritevolezza di tale contratto e di verificare la sussistenza della causa in concreto dello stesso. Ribadito che il collegamento tra il l'assunzione della garanzia e il contratto di affitto d'azienda riguarda esclusivamente l'oggetto della garanzia, e ribadito che la qualificazione del contratto di garanzia quale contratto autonomo deve ritenersi passata in giudicato, in assenza di motivi di impugnazione sul punto, l'impegno di garanzia assunto dall'appellante supera senz'altro il vaglio di meritevolezza e ha una sua causa concreta, coerentemente con quanto affermato dalla Suprema Corte (Cass.SU n.3947/10).
Con tale pronuncia, nella parte sopra riportata, viene affermato che la causa concreta del contratto autonomo di garanzia risulta essere quella di trasferire da un soggetto all'altro il rischio economico pagina 21 di 24 connesso la mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, con la finalità di assicurare la soddisfazione di interesse economico del beneficiario, compromesso nell'inadempimento; la causa del contratto è quella di coprire il rischio del beneficiario mediante il trasferimento dello stesso sul garante.
Tale funzione del contratto autonomo di garanzia sussiste anche nel caso di specie;
è stata assicurata alla società affittante la possibilità di ottenere l'immediato soddisfacimento del proprio interesse a non subire conseguenze economiche pregiudizievoli derivanti dal mancato corretto adempimento del contratto di affitto di azienda.
Il contratto di garanzia dedotto in giudizio supera il vaglio di meritevolezza ai sensi dell'art.1322 co. 2
cc, posto che attraverso lo stesso è stata tutelata l'esigenza di assicurare l'integrale soddisfacimento dell'interesse economico del beneficiario potenzialmente pregiudicato dall'inadempimento del debitore originario dando così maggiore certezza allo svolgimento dei rapporti economici.
Alla luce delle argomentazioni sovraesposte e sottolineata nuovamente la circostanza che parte appellante non ha impugnato la sentenza del tribunale di TO nella parte in cui ha qualificato il contratto quali contratto autonomo di garanzia (in conformità del resto con quanto esposto in primo grado dallo stesso appellante), deve escludersi la possibilità per il garante di opporre eccezioni fondate sul contratto sottostante di affitto di azienda intercorso tra la e la . Controparte_2 CP_5
Risultano assorbiti dalla conclusione secondo cui l'oggetto del contratto di garanzia è determinabile gli ulteriori motivi di impugnazione fondati sulla assenza del limite predeterminato dell'importo garantito ovvero dell'importo massimo esigibile.
Risultano infondati anche i motivi di impugnazione con i quali viene lamentata all'erroneità
dell'impugnata sentenza per avere il tribunale disatteso l'exceptio doli generalis.
In primo nuovo va sottolineato che costituisce eccezione nuova, in quanto mai articolata in primo grado, la prospettazione di fraudolenta escussione per aver richiesto la il pagamento di una CP_5
pagina 22 di 24 somma che non era dovuta in quanto la stessa non era più titolare del credito al quale la garanzia si riferiva, per averlo ceduto a terzi.
Quanto alle altre doglianze va ribadito quanto già esposto dal tribunale, con pronuncia conforme ai principi più volte affermati dalla Suprema Corte, secondo cui l'abusività della richiesta di garanzia deve risultare prima faccia infondata o comunque supportata da una prova cosiddetta liquida (Cass. n.
30509/19; Cass. n. 7320/12) ), insussistente nel caso in esame come indirettamente provato anche dal fatto che l'appellante chiede l'espletamento di una c.t.u. per accertare l'esistenza ed entità dei vizi che l'azienda alberghiera avrebbe presentato, richiesta incompatibile con l'esistenza di una evidenza probatoria di difficile contestazione.
Deve essere sottolineato che anche la deduzione difensiva secondo cui l'impegno del garante sarebbe estinto per effetto della cessione dei crediti per canoni ad un istituto bancario da parte della società
appellata costituisce eccezione nuova, mai proposta in primo grado.
Segue al rigetto integrale dell'appello la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite, in virtù del principio della soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo, tenuto conto dei parametri medi contenuti nel Regolamento n.147/22.
Segue altresì al rigetto dell'impugnazione proposta da l'accertamento nei confronti Parte_1
dello stesso ai sensi dell'articolo 1 comma 17 della legge numero 228/12 che ha aggiunto il comma 1
quater all'articolo 13 del testo unico di cui al DPR numero 115/02, della sussistenza dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione rigettata.
Dispone la restituzione a parte appellante, all'esito del passaggio in giudicato della presente sentenza,
del documento custodito in cassaforte, prodotto in originale da parte appellante all'udienza del 4.6.24
P. Q. M.
pagina 23 di 24 La Corte di Appello di TO, ogni diversa o contraria azione, eccezione e deduzione disattesa,
definitivamente decidendo, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 440/20 del Tribunale di Parte_1
TO;
2) condanna al rimborso in favore della , in persona del legale Parte_1 CP_1
rappresentante, delle spese di giudizio, liquidate in € 3.686,00 per la fase di studio, € 1.418,00
per la fase introduttiva, € 1.775,00 per la fase di trattazione, € 4.043,00 per la fase decisionale,
oltre a spese generali nella misura del 15%, all'I.V.A. ed al contributo C.N.A.P. nelle misure di legge, se ed in quanto dovuti;
3) ai sensi dell'articolo 13, co. 1 quater DPR n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, Parte_1
pari a quello dovuto per il reclamo;
4) dispone la restituzione a parte appellante , all'esito del passaggio in giudicato della presente sentenza, del documento custodito in cassaforte, prodotto in originale da parte appellante all'udienza del 4.6.24.
Cosi deciso in TO, lì 1.4.25.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Renata Fermanelli) (dr.ssa Liliana Guzzo)
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