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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 16/09/2025, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 3582/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 07/07/2025
DA
rappresentata e difesa, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. IGNAT MIHAELA
E
( rappresentato e difeso, per mandato CP_1 C.F._2 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. ANGELICCHIO SILVIA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Scioglimento del matrimonio in applicazione della legislazione straniera
- Divorzio diretto.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … 1. Dichiarare, ai sensi della legge romena, lo scioglimento per divorzio del matrimonio celebrato a Roman - Romania il 31.05.2008, tra il SI. e la SI.ra , con atto registrato al suddetto Comune al CP_1 Parte_1 nr. 102 anno 2008 e iscritto nel Registro di Stato civile di Roman il 31.05.2008, atto n.232650 serie CE.
2. Assegnare la casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi, sita in via Giovannino Guareschi n.7 a Pomponesco (MN) alla sig.ra , ove Parte_1 vivrà con i figli minorenni ed , con tutto quanto l'arreda e Per_1 Persona_2 correda.
3. Affidare in forma condivisa i figli minorenni e ad entrambi Per_1 Persona_3 i genitori, con esercizio disgiunto della potestà genitoriale per gli atti di ordinaria amministrazione e con collocamento anagrafico presso la madre;
i genitori si impegnano a che i figli mantengano un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi;
si impegnano altresì a garantire ai minori cura, istruzione, educazione ed assistenza morale nonché a far sì che i figli conservino rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Le decisioni di maggiore interesse per i figli, in particolare quelle relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte tenendo conto delle inclinazioni e delle aspirazioni naturali degli stessi, nonché dell'ambiente di crescita dei minori, della loro migliore crescita e salute fisica e, in particolare con riferimento all'istruzione, dell'adeguatezza organizzativa, educativa e strutturale dell'istituto che frequenteranno i minori. I coniugi si impegnano a non trasferirsi all'estero ovvero a distanze che superino i 20 km con i figli senza il consenso dell'altro genitore.
4. Prevedere che il sig. a titolo di contributo indiretto per il CP_1 mantenimento dei figli, verserà alla OR , entro il giorno 15 di Parte_1 ogni mese, l'assegno di € 200,00 (€ 100,00 per ciascun figlio) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
5. Prevedere che l'assegno unico e universale per i figli a carico ex D. Lgs. 230/2021 verrà percepito ed incassato da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno.
6. Dare atto che i coniugi contribuiranno nella misura del 50 % alle spese straordinarie, secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Mantova, da intendersi approvato nel maggio 2024 e qui allegato (Doc.7).
7. Prevedere che il padre potrà tenere con sé e presso di sé i figli quando vorrà e senza limitazioni di tempo;
e comunque almeno un pomeriggio infrasettimanale dalle 19,00 di sera con cena e pernottamento e li riporterà il giorno successivo alle ore 8,00 circa direttamente a scuola / casa dalla madre durante le vacanze scolastiche;
oltre a due weekend alternati (dal venerdì sera alle ore 19,00 sino al lunedì mattina alle ore 8,00 circa quando li porterà direttamente a scuola/ casa dalla madre). Il tutto salvo eventuali diversi accordi tra i genitori ed i figli.
8. Durante le festività natalizie, i figli trascorreranno alternativamente con il padre e la madre dal 24 al 30 dicembre compresi e dal 31 dicembre al 6 gennaio compresi. Durante le festività Pasquali i minori trascorreranno Pasqua in via alternata con i genitori la S. Pasqua e il Lunedì dell'Angelo.
9. I figli trascorreranno le altre festività dell'anno (Carnevale, 25 aprile, 1° Maggio 2 giugno ecc.) ad anni alterni con ognuno dei genitori e varrà la medesima organizzazione anche per il giorno del compleanno di ognuno dei due minori. Il tutto fatti salvi diversi accordi tra i genitori ed i figli.
10. Per quanto concerne le vacanze estive, il padre potrà tenere con sé ed Per_1
non meno di tre settimane, anche non consecutive, in periodo da Persona_2 concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno. In caso di disaccordo negli anni pari decide il periodo la madre e nei dispari decide il padre. Ciascun genitore comunicherà all'altro, prima della partenza, il luogo ove trascorrerà le 2 ferie insieme ai minori, unitamente ad un recapito telefonico. In caso di disaccordo negli anni pari deciderà il periodo la madre e negli anni dispari deciderà il periodo il padre.
11. I coniugi si danno atto di svolgere attività lavorativa a tempo indeterminato e della reciproca indipendenza economica.
12. In ordine ai rapporti patrimoniali i coniugi hanno stabilito e pattuito i seguenti accordi: a) quanto al mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale in comproprietà, dal 2023 e fino alla vendita dell'immobile, le rate mensili verranno pagate da entrambi nella misura del 50% ciascuno;
b) per quanto riguarda l'immobile di proprietà dei coniugi, acquistato in regime di comunione dei beni, sito a Pomponesco (MN) in Via Giovannino Guareschi n.7, i coniugi concordano per la messa in vendita dello stesso ad agosto 2027 (dopo i cinque anni dall'acquisto) ed il ricavato della vendita sarà destinato all' estinzione del mutuo con BCC Emil NC e l'eventuale residuo del prezzo ricavato dalla vendita sarà diviso tra le parti nella misura del 50% ciascuno;
nel caso in cui uno dei proprietari pagasse la quota del rateo mutuo dell'altro, i proprietari conguaglieranno le ragioni di credito e debito al momento del ricavato del prezzo;
c) le spese di godimento e di manutenzione ordinaria per l'immobile saranno a carico della sig.ra , mentre le spese straordinarie graveranno su Parte_1 entrambe le parti, in ragione del 50% ciascuna, ritenuta la loro qualità di comproprietari dell'immobile e ogni eventuale spesa straordinaria verrà previamente sottoposta al che dovrà prestare il proprio assenso scritto. Pt_1
13. Dare atto che la trascrizione dell'emananda sentenza presso i Servizi di Stato Civile dello Stato di cittadinanza dei coniugi, Romania, sarà a cura delle parti.
14. Dare atto che, dopo lo scioglimento del matrimonio, la SI.ra Parte_1 riprenderà il suo cognome da nubile e si chiamerà invece di . Per_4 Pt_1
15. Dichiarare compensate tra le parti le spese legali, dando atto della rinuncia dei rispettivi procuratori (che a tale effetto sottoscrivono il presente ricorso) alla solidarietà ex legge professionale e pertanto ciascuna parte provvederà a pagare le spese di assistenza legale stragiudiziale e giudiziale del proprio avvocato. … (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per scioglimento del matrimonio in applicazione della legislazione straniera, le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Ciò premesso, preliminarmente, occorre evidenziare che trattasi di procedimento legittimamente rientrante nella Giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, co. 1, lett. a) Reg CE 2019/2011.
Dall'esame della documentazione in atti allegata al ricorso, emerge invero chiaramente, che i ricorrenti risultano essere cittadini di nazionalità rumena, residenti in Italia da tempo. I coniugi hanno contratto Matrimonio in Roman (ROMANIA), non trascritto in Italia.
3 La libera scelta circa la legge applicabile al procedimento per cui è causa, compiuta dai ricorrenti, consente l'applicazione al caso concreto della legge rumena. Ciò, in conformità al Reg. CE n. 1259/2010 (c.d. Roma III), che, secondo l'art. 5 comma 1 lett. c), consente agli interessati la scelta (rectius: l'applicazione) della legge dello Stato in cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo; (...)”. Normativa che si applica anche all'Italia, relativamente allo scioglimento del matrimonio, celebrato all'estero e non in Italia.
A conferma di quanto ora esposto, la Legge n.218/1995, all'art.31, inoltre, stabilisce che: ”1. La separazione personale o lo scioglimento del matrimonio sono regolati dalla legge nazionale comune dei coniugi al momento della domanda di separazione o di scioglimento del matrimonio”.
Le parti, quindi, attualmente in possesso della cittadinanza rumena per nascita, sono concordi circa la scelta della legge da applicare.
In particolare, i ricorrenti hanno chiesto l'applicazione della legge rumena, secondo cui, in caso di scioglimento del matrimonio, all'art.373 del Codice Civile della Romania si statuisce che: “Il divorzio può avvenire: a) per accordo dei coniugi, su richiesta di entrambi o di uno di essi accettata dall'altro; b) allorquando, per giustificati motivi, i rapporti tra i coniugi sono gravemente compromessi e il matrimonio non è più sostenibile;
c) su richiesta di uno dei coniugi, in seguito ad una separazione di fatto di almeno 2 anni;
d) su richiesta del coniuge il cui stato di salute rende impossibile la prosecuzione del matrimonio”; oltre a ciò, ai sensi dell'art.383 del Codice civile romeno, i coniugi possono concordare di mantenere il cognome avuto durante il matrimonio anche dopo lo scioglimento dello stesso.
Pertanto, i ricorrenti hanno congiuntamente interesse che sia dichiarato lo scioglimento del matrimonio, con l'applicazione della legge romena sul divorzio, essendo i coniugi di nazionalità romena ed essendo stato celebrato il matrimonio in Romania;
Per quanto ora esposto, si ritiene che le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non siano contrarie alla normativa italiana ed europea;
rispondano all'interesse della prole, minore d'età, della coppia;
consentano la diretta applicazione della legge rumena.
Tutto ciò premesso, rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi altresì l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in Roman (ROMANIA) in data 31/05/2008, non trascritto in Italia;
4 2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione, al diritto di visita ed al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 12/09/2025.
Il Presidente
Massimo De Luca
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 3582/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 07/07/2025
DA
rappresentata e difesa, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. IGNAT MIHAELA
E
( rappresentato e difeso, per mandato CP_1 C.F._2 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. ANGELICCHIO SILVIA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Scioglimento del matrimonio in applicazione della legislazione straniera
- Divorzio diretto.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … 1. Dichiarare, ai sensi della legge romena, lo scioglimento per divorzio del matrimonio celebrato a Roman - Romania il 31.05.2008, tra il SI. e la SI.ra , con atto registrato al suddetto Comune al CP_1 Parte_1 nr. 102 anno 2008 e iscritto nel Registro di Stato civile di Roman il 31.05.2008, atto n.232650 serie CE.
2. Assegnare la casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi, sita in via Giovannino Guareschi n.7 a Pomponesco (MN) alla sig.ra , ove Parte_1 vivrà con i figli minorenni ed , con tutto quanto l'arreda e Per_1 Persona_2 correda.
3. Affidare in forma condivisa i figli minorenni e ad entrambi Per_1 Persona_3 i genitori, con esercizio disgiunto della potestà genitoriale per gli atti di ordinaria amministrazione e con collocamento anagrafico presso la madre;
i genitori si impegnano a che i figli mantengano un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi;
si impegnano altresì a garantire ai minori cura, istruzione, educazione ed assistenza morale nonché a far sì che i figli conservino rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Le decisioni di maggiore interesse per i figli, in particolare quelle relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte tenendo conto delle inclinazioni e delle aspirazioni naturali degli stessi, nonché dell'ambiente di crescita dei minori, della loro migliore crescita e salute fisica e, in particolare con riferimento all'istruzione, dell'adeguatezza organizzativa, educativa e strutturale dell'istituto che frequenteranno i minori. I coniugi si impegnano a non trasferirsi all'estero ovvero a distanze che superino i 20 km con i figli senza il consenso dell'altro genitore.
4. Prevedere che il sig. a titolo di contributo indiretto per il CP_1 mantenimento dei figli, verserà alla OR , entro il giorno 15 di Parte_1 ogni mese, l'assegno di € 200,00 (€ 100,00 per ciascun figlio) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
5. Prevedere che l'assegno unico e universale per i figli a carico ex D. Lgs. 230/2021 verrà percepito ed incassato da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno.
6. Dare atto che i coniugi contribuiranno nella misura del 50 % alle spese straordinarie, secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Mantova, da intendersi approvato nel maggio 2024 e qui allegato (Doc.7).
7. Prevedere che il padre potrà tenere con sé e presso di sé i figli quando vorrà e senza limitazioni di tempo;
e comunque almeno un pomeriggio infrasettimanale dalle 19,00 di sera con cena e pernottamento e li riporterà il giorno successivo alle ore 8,00 circa direttamente a scuola / casa dalla madre durante le vacanze scolastiche;
oltre a due weekend alternati (dal venerdì sera alle ore 19,00 sino al lunedì mattina alle ore 8,00 circa quando li porterà direttamente a scuola/ casa dalla madre). Il tutto salvo eventuali diversi accordi tra i genitori ed i figli.
8. Durante le festività natalizie, i figli trascorreranno alternativamente con il padre e la madre dal 24 al 30 dicembre compresi e dal 31 dicembre al 6 gennaio compresi. Durante le festività Pasquali i minori trascorreranno Pasqua in via alternata con i genitori la S. Pasqua e il Lunedì dell'Angelo.
9. I figli trascorreranno le altre festività dell'anno (Carnevale, 25 aprile, 1° Maggio 2 giugno ecc.) ad anni alterni con ognuno dei genitori e varrà la medesima organizzazione anche per il giorno del compleanno di ognuno dei due minori. Il tutto fatti salvi diversi accordi tra i genitori ed i figli.
10. Per quanto concerne le vacanze estive, il padre potrà tenere con sé ed Per_1
non meno di tre settimane, anche non consecutive, in periodo da Persona_2 concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno. In caso di disaccordo negli anni pari decide il periodo la madre e nei dispari decide il padre. Ciascun genitore comunicherà all'altro, prima della partenza, il luogo ove trascorrerà le 2 ferie insieme ai minori, unitamente ad un recapito telefonico. In caso di disaccordo negli anni pari deciderà il periodo la madre e negli anni dispari deciderà il periodo il padre.
11. I coniugi si danno atto di svolgere attività lavorativa a tempo indeterminato e della reciproca indipendenza economica.
12. In ordine ai rapporti patrimoniali i coniugi hanno stabilito e pattuito i seguenti accordi: a) quanto al mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale in comproprietà, dal 2023 e fino alla vendita dell'immobile, le rate mensili verranno pagate da entrambi nella misura del 50% ciascuno;
b) per quanto riguarda l'immobile di proprietà dei coniugi, acquistato in regime di comunione dei beni, sito a Pomponesco (MN) in Via Giovannino Guareschi n.7, i coniugi concordano per la messa in vendita dello stesso ad agosto 2027 (dopo i cinque anni dall'acquisto) ed il ricavato della vendita sarà destinato all' estinzione del mutuo con BCC Emil NC e l'eventuale residuo del prezzo ricavato dalla vendita sarà diviso tra le parti nella misura del 50% ciascuno;
nel caso in cui uno dei proprietari pagasse la quota del rateo mutuo dell'altro, i proprietari conguaglieranno le ragioni di credito e debito al momento del ricavato del prezzo;
c) le spese di godimento e di manutenzione ordinaria per l'immobile saranno a carico della sig.ra , mentre le spese straordinarie graveranno su Parte_1 entrambe le parti, in ragione del 50% ciascuna, ritenuta la loro qualità di comproprietari dell'immobile e ogni eventuale spesa straordinaria verrà previamente sottoposta al che dovrà prestare il proprio assenso scritto. Pt_1
13. Dare atto che la trascrizione dell'emananda sentenza presso i Servizi di Stato Civile dello Stato di cittadinanza dei coniugi, Romania, sarà a cura delle parti.
14. Dare atto che, dopo lo scioglimento del matrimonio, la SI.ra Parte_1 riprenderà il suo cognome da nubile e si chiamerà invece di . Per_4 Pt_1
15. Dichiarare compensate tra le parti le spese legali, dando atto della rinuncia dei rispettivi procuratori (che a tale effetto sottoscrivono il presente ricorso) alla solidarietà ex legge professionale e pertanto ciascuna parte provvederà a pagare le spese di assistenza legale stragiudiziale e giudiziale del proprio avvocato. … (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per scioglimento del matrimonio in applicazione della legislazione straniera, le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Ciò premesso, preliminarmente, occorre evidenziare che trattasi di procedimento legittimamente rientrante nella Giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, co. 1, lett. a) Reg CE 2019/2011.
Dall'esame della documentazione in atti allegata al ricorso, emerge invero chiaramente, che i ricorrenti risultano essere cittadini di nazionalità rumena, residenti in Italia da tempo. I coniugi hanno contratto Matrimonio in Roman (ROMANIA), non trascritto in Italia.
3 La libera scelta circa la legge applicabile al procedimento per cui è causa, compiuta dai ricorrenti, consente l'applicazione al caso concreto della legge rumena. Ciò, in conformità al Reg. CE n. 1259/2010 (c.d. Roma III), che, secondo l'art. 5 comma 1 lett. c), consente agli interessati la scelta (rectius: l'applicazione) della legge dello Stato in cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo; (...)”. Normativa che si applica anche all'Italia, relativamente allo scioglimento del matrimonio, celebrato all'estero e non in Italia.
A conferma di quanto ora esposto, la Legge n.218/1995, all'art.31, inoltre, stabilisce che: ”1. La separazione personale o lo scioglimento del matrimonio sono regolati dalla legge nazionale comune dei coniugi al momento della domanda di separazione o di scioglimento del matrimonio”.
Le parti, quindi, attualmente in possesso della cittadinanza rumena per nascita, sono concordi circa la scelta della legge da applicare.
In particolare, i ricorrenti hanno chiesto l'applicazione della legge rumena, secondo cui, in caso di scioglimento del matrimonio, all'art.373 del Codice Civile della Romania si statuisce che: “Il divorzio può avvenire: a) per accordo dei coniugi, su richiesta di entrambi o di uno di essi accettata dall'altro; b) allorquando, per giustificati motivi, i rapporti tra i coniugi sono gravemente compromessi e il matrimonio non è più sostenibile;
c) su richiesta di uno dei coniugi, in seguito ad una separazione di fatto di almeno 2 anni;
d) su richiesta del coniuge il cui stato di salute rende impossibile la prosecuzione del matrimonio”; oltre a ciò, ai sensi dell'art.383 del Codice civile romeno, i coniugi possono concordare di mantenere il cognome avuto durante il matrimonio anche dopo lo scioglimento dello stesso.
Pertanto, i ricorrenti hanno congiuntamente interesse che sia dichiarato lo scioglimento del matrimonio, con l'applicazione della legge romena sul divorzio, essendo i coniugi di nazionalità romena ed essendo stato celebrato il matrimonio in Romania;
Per quanto ora esposto, si ritiene che le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non siano contrarie alla normativa italiana ed europea;
rispondano all'interesse della prole, minore d'età, della coppia;
consentano la diretta applicazione della legge rumena.
Tutto ciò premesso, rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi altresì l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in Roman (ROMANIA) in data 31/05/2008, non trascritto in Italia;
4 2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione, al diritto di visita ed al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 12/09/2025.
Il Presidente
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