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Sentenza 23 aprile 2024
Sentenza 23 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 23/04/2024, n. 591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 591 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE di APPELLO di BARI
Seconda Sezione Civile in persona dei signori magistrati
Filippo LABELLARTE presidente
Luciano GUAGLIONE consigliere
Paolo RIZZI consigliere, relatore ha pronunziato la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 414 del registro generale per gli affari contenziosi di secondo grado dell'anno 2017, posta in deliberazione sulle conclusioni delle parti all'udienza del 27 ottobre 2023 con contestuale concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
Parte_1
( ), elett.te domiciliato in Foggia, al viale Ofanto n.
[...] P.IVA_1
196/C, pressoi lo studio dell'avv. Marco Basta che lo rappresenta e difende come da procura prodotta con l'atto di riassunzione del processo interrotto;
APPELLANTE
E
( ), elett.te domiciliata in Bari, alla via CP_1 P.IVA_2
Principe Amedeo n. 334, presso lo studio dell'avv. Eleonora Ancora che la rappresenta e difende con gli avv.ti Franco Fabris e Vanessa Perazzolo come da procura per notar , rep. n. 57.172; Persona_1
APPELLATA oggetto: pagamento somme;
appello avverso la sentenza n. 1/2026, pronunciata dal Tribunale di Foggia il 23 dicembre 2015, pubblicata il 4 gennaio 2016.
Conclusioni All'udienza del 27 ottobre 2023 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni a mezzo delle note di trattazione scritta, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1/2016 del 23 dicembre 2015, pubblicata il successivo 4 gennaio 2016, il Tribunale di Foggia ha accolto l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 828/2008 del 23 ottobre CP_1
2008, con cui gli è stato ingiunto di pagare in favore della
[...]
(già Controparte_2 Controparte_3
la somma di € 353.593,32, oltre accessori, in forza della fattura
[...]
11/2008, quale saldo del corrispettivo per l'esecuzione in subappalto di lavori di impiantistica elettrica e meccanica all'interno del centro commerciale di Teramo. Org_1
Dichiarata inammissibile la querela di falso incidentale proposta dall'opponente all'udienza del 2 luglio 2015 avvero la sottoscrizione della procura alle liti conferita dalla al nuovo difensore, il Tribunale ha Pt_1 ritenuto non assolto dall'opposta l'onere di provare la spettanza delle somme ingiunte, alla luce del contratto stipulato tra le parti, della documentazione acquisita agli atti del giudizio e delle prove orali espletate.
Ha, poi, rigettato la domanda riconvenzionale della diretta CP_1
a conseguire la condanna dell'opposta al risarcimento dei danni derivati dalla difettosa e incompleta esecuzione dell'opera, perché non provata.
Infine, ha compensato le spese di lite, attesa la reciproca soccombenza delle parti, lasciando a carico della quelle della fase monitoria. Pt_1
Avverso tale decisione ha proposto appello principale la
[...]
(di seguito, per brevità, solo ). Controparte_2 Pt_1
Intervenuto il fallimento dell'appellante principale si è prodotta l'interruzione del giudizio poi riassunto dalla curatela.
pag. 2/8 Con il primo motivo di gravame, la , ancora in bonis, ha dedotto Pt_1
che il primo giudice ha erroneamente qualificato il contratto tra le parti inquadrandolo come subappalto a dispetto delle risultanze istruttorie.
Con il secondo motivo, ha lamentato che la corretta valutazione dei c.d.
“rapportini” avrebbe dovuto condurre all'accoglimento della domanda.
La ha dapprima eccepito l'inammissibilità dell'appello CP_1
principale.
Va premesso che il testo novellato dell'art. 342 c.p.c. (nella formulazione ratione temporis vigente, antecedente alla novellazione operata dal d. lvo
149/2022) impone all'appellante di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatur, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, in modo che siano idonee a determinare le modifiche della decisione censurata (cfr.
Cass. 2017/n. 13151).
In altri termini, l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze che ad essa si contrappongano, mirando ad incrinarne il fondamento logico-giuridico, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contesti le ragioni addotte dal primo giudice (cfr. Cass. 2019/n. 3194).
È pure possibile, poi, che l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, possa sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi,
a condizione tuttavia che ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cass. 2022/n. 20123; Cass. 2020/n. 23781).
pag. 3/8 Naturalmente, tenuto conto dell'ampiezza e della complessità della motivazione che si intende contestare.
Senza, però, che l'atto debba rivestire una forma vincolata o sacramentale o, come talvolta si sostiene, senza che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado;
tanto, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. 2017/n. 27199, pronunciata a
Sezioni Unite;
Cass. 2018/n. 13535).
Alla luce delle trascritte coordinate ermeneutiche, l'appello principale deve essere dichiarato inammissibile, in quanto redatto in aperto contrasto con i principi in precedenza esposti, atteso che si sostanzia in una generica censura senza veicolare una specifica critica alla decisione assunta dal
Tribunale in ordine a tali specifici aspetti della lite.
In altri termini, l'appellante, di fatto, non ha offerto un chiaro ragionamento controfattuale idoneo ad esprimere le ragioni di dissenso rispetto al percorso argomentativo adottato dal primo giudice, sì da evidenziare la idoneità di tali ragioni a sostenere le modifiche della sentenza impugnata (cfr. Corte di Appello di Bari, sezione seconda, sentenza n.
1517/2022, pubblicata il 14 ottobre 2022, che si richiama anche ai fini dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c).
Come accennato in precedenza, il primo giudice, esaminato il contratto stipulato tra le parti -individuato nell'offerta del 6 giugno 2007, accettata dall'opponente il 7 luglio 2007- ha ricavato le obbligazioni assunte dalle parti. In particolare, che la avrebbe dovuto accollarsi la sola CP_1
“parte di utensileria soggetta a consumi”, che l'attività era stata affidata a su base oraria di € 24 /h fissa ed onnicomprensiva “per un minimo Pt_1 di 10 ore al giorno dal lunedì al sabato” e, infine, che “settimanalmente doveva essere compilato e convalidato con timbro e firma dell'appaltatore il documento cartaceo di rilevamento presenze, con relativa dichiarazione
pag. 4/8 di avvenuto svolgimento delle lavorazioni e di buona esecuzione degli stessi, con previsione di pagamento a mezzo di ricevute bancarie a 60 gg. fm df”.
Quindi, ha rilevato che la fatturazione del corrispettivo da parte di Pt_1 doveva essere preceduta dall'emissione di un certificato di pagamento che consentisse alla sua committente di accertare in contraddittorio l'entità e la bontà dei lavori in economia.
L'opposta, però, nel corso del giudizio di è limitata a produrre unicamente un registro presenze non convalidato con timbro e firma dell'appaltatore e recante le solo firme di un dipendente (quindi, idoneo per il Pt_1
Tribunale a dimostrare la fondatezza della pretesa della società ricorrente) oltre a dei “rapportini” giornalieri di lavoro “che, lungi dall'avere il valore di confessione stragiudiziale assunto dalla difesa dell'opposta, pure non forniscono adeguata dimostrazione né dell'esecuzione degli asseriti lavori in economia da dicembre 2007 a gennaio 2008, né del numero di ore straordinarie lavorate”.
In relazione a tale ultimo elemento, la sentenza gravata osserva che i rapportini in esame coprono solo una parte dell'importo ingiunto, sono per lo più privi di sottoscrizione o recanti firme riconducibili a maestranze dell'opponente presenti all'interno del cantiere e non a soggetti con potere di rappresentanza della e deputati alla verifica in CP_1
contraddittorio delle opere eseguite, come prescritto dal contratto.
Le evidenziate carenze probatorie non sono state neppure colmate dalle deposizioni dei testi che, al contrario, hanno dimostrato che vi furono contestazioni verbali da parte dei responsabili di cantiere dell'opponente, circostanza che sconfessa la rilevanza probatoria che avrebbe voluto Pt_1
attribuire ai rapportini, senza nulla aggiungere circa la prova della pattuizione di un maggior corrispettivo per il lavoro straordinario notturno e festivo, previsto senza alcuna distinzione dal contratto, nonché circa il noleggio delle attrezzature.
In sostanza, il primo giudice, all'esito di una disamina approfondita dell'intero materiale probatorio nel contesto del rapporto negoziale tra le pag. 5/8 parti, ha spiegato dettagliatamente il motivo per cui la domanda azionata monitoriamente, atteso il contenuto dell'opposizione, è risultata indimostrata.
A fronte di tanto, , in termini connotati da assoluta genericità, si è Pt_1
limitata a dolersi del fatto che il Tribunale ha errato nel qualificare subappalto il rapporto stipulato, omettendo del tutto di spiegare perché
l'asserita circostanza secondo cui avrebbe gestito direttamente il CP_1
lavoro (la cui fonte di prova non ha per nulla indicato) avrebbe comportato il rigetto, anche solo parziale, dell'opposizione.
Ha, poi, altrettanto genericamente affidato ad un generico rinvio alle risultanze probatorie la dimostrazione della fondatezza del gravame.
Di tenore simile sono gli argomenti spesi a sostegno del secondo motivo di appello, risolti nella mera deduzione del fatto che, secondo l'istante, la controllava i lavori eseguiti dalla tramite i rapportini che CP_1 Pt_1 venivano rimessi “ai soggetti muniti di poteri di rappresentanza”. Anche in tal caso con un generico rinvio alle prove assunte.
In sintesi e in conclusione, risulta del tutto evidente come l'appellante, tramite il gravame, non ha veicolato al giudice di secondo alcuna critica specifica al ragionamento operato dal Tribunale, omettendo del tutto di spiegarne l'erroneità attraverso un ragionamento capace di svelarne gli errori di valutazione, imperniati sugli elementi probatori prodotti dalle parti.
Così, ha operato un mero dissenso dalla decisione che, per quanto innanzi esposto, conduce alla pronuncia di inammissibilità dell'appello.
La aveva, anche essa, proposto appello incidentale CP_1
sollecitando la revisione della sentenza impugnata che ha rigettato la propria domanda riconvenzionale.
L'appello non deve essere esaminato posto che la società, a seguito del fallimento della , ha precisato che la domanda avrebbe dovuto essere Pt_1
intesa come eccezione riconvenzionale (o eccezione di inadempimento)
pag. 6/8 destinata a contrastare la domanda dell'appellante principale e, quindi, da esaminare solo in caso di suo accoglimento.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione dei valori medi della tariffa, per controversie di valore compreso tra € 260.001,00 e 520.000,00, come aggiornati dal d.m. 55/2014.
Quelle del primo grado restano regolate dalla sentenza impugnata, anche alla luce del fatto che la sollecitazione dell'esame dei motivi di appello incidentale subordinatamente all'accoglimento di quello principale porta a non ritenere incisa l'affermata soccombenza reciproca, che ha giustificato la decisione di compensare le spese di lite.
Il rigetto dell'appello comporta l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione. Non anche a carico dell'appellante incidentale, il cui gravame è risultato assorbito dal rigetto di quello principale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dalla poi Controparte_2 Parte_1
, avverso sentenza n. 1/2016 pronunciata dal Tribunale di Foggia il
[...]
23 dicembre 2015, pubblicata il successivo 4 gennaio 2016, rigettata ogni diversa istanza, così provvede:
• Dichiara l'appello principale inammissibile;
• Condanna il fallimento Controparte_2
alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio
[...] in favore di che liquida in € 14.239,00 per compenso di CP_1
avvocato, tutte oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e
CPA come per legge;
pag. 7/8 • Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater DPR 2002/n. 115 nel testo inserito dall'art. 1, comma
17 L. 2012/n. 228, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello, addì 19 aprile 2024
IL CONSIGLIERE estensore IL PRESIDENTE
Paolo RIZZI Filippo LABELLARTE
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE di APPELLO di BARI
Seconda Sezione Civile in persona dei signori magistrati
Filippo LABELLARTE presidente
Luciano GUAGLIONE consigliere
Paolo RIZZI consigliere, relatore ha pronunziato la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 414 del registro generale per gli affari contenziosi di secondo grado dell'anno 2017, posta in deliberazione sulle conclusioni delle parti all'udienza del 27 ottobre 2023 con contestuale concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
Parte_1
( ), elett.te domiciliato in Foggia, al viale Ofanto n.
[...] P.IVA_1
196/C, pressoi lo studio dell'avv. Marco Basta che lo rappresenta e difende come da procura prodotta con l'atto di riassunzione del processo interrotto;
APPELLANTE
E
( ), elett.te domiciliata in Bari, alla via CP_1 P.IVA_2
Principe Amedeo n. 334, presso lo studio dell'avv. Eleonora Ancora che la rappresenta e difende con gli avv.ti Franco Fabris e Vanessa Perazzolo come da procura per notar , rep. n. 57.172; Persona_1
APPELLATA oggetto: pagamento somme;
appello avverso la sentenza n. 1/2026, pronunciata dal Tribunale di Foggia il 23 dicembre 2015, pubblicata il 4 gennaio 2016.
Conclusioni All'udienza del 27 ottobre 2023 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni a mezzo delle note di trattazione scritta, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1/2016 del 23 dicembre 2015, pubblicata il successivo 4 gennaio 2016, il Tribunale di Foggia ha accolto l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 828/2008 del 23 ottobre CP_1
2008, con cui gli è stato ingiunto di pagare in favore della
[...]
(già Controparte_2 Controparte_3
la somma di € 353.593,32, oltre accessori, in forza della fattura
[...]
11/2008, quale saldo del corrispettivo per l'esecuzione in subappalto di lavori di impiantistica elettrica e meccanica all'interno del centro commerciale di Teramo. Org_1
Dichiarata inammissibile la querela di falso incidentale proposta dall'opponente all'udienza del 2 luglio 2015 avvero la sottoscrizione della procura alle liti conferita dalla al nuovo difensore, il Tribunale ha Pt_1 ritenuto non assolto dall'opposta l'onere di provare la spettanza delle somme ingiunte, alla luce del contratto stipulato tra le parti, della documentazione acquisita agli atti del giudizio e delle prove orali espletate.
Ha, poi, rigettato la domanda riconvenzionale della diretta CP_1
a conseguire la condanna dell'opposta al risarcimento dei danni derivati dalla difettosa e incompleta esecuzione dell'opera, perché non provata.
Infine, ha compensato le spese di lite, attesa la reciproca soccombenza delle parti, lasciando a carico della quelle della fase monitoria. Pt_1
Avverso tale decisione ha proposto appello principale la
[...]
(di seguito, per brevità, solo ). Controparte_2 Pt_1
Intervenuto il fallimento dell'appellante principale si è prodotta l'interruzione del giudizio poi riassunto dalla curatela.
pag. 2/8 Con il primo motivo di gravame, la , ancora in bonis, ha dedotto Pt_1
che il primo giudice ha erroneamente qualificato il contratto tra le parti inquadrandolo come subappalto a dispetto delle risultanze istruttorie.
Con il secondo motivo, ha lamentato che la corretta valutazione dei c.d.
“rapportini” avrebbe dovuto condurre all'accoglimento della domanda.
La ha dapprima eccepito l'inammissibilità dell'appello CP_1
principale.
Va premesso che il testo novellato dell'art. 342 c.p.c. (nella formulazione ratione temporis vigente, antecedente alla novellazione operata dal d. lvo
149/2022) impone all'appellante di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatur, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, in modo che siano idonee a determinare le modifiche della decisione censurata (cfr.
Cass. 2017/n. 13151).
In altri termini, l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze che ad essa si contrappongano, mirando ad incrinarne il fondamento logico-giuridico, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contesti le ragioni addotte dal primo giudice (cfr. Cass. 2019/n. 3194).
È pure possibile, poi, che l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, possa sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi,
a condizione tuttavia che ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cass. 2022/n. 20123; Cass. 2020/n. 23781).
pag. 3/8 Naturalmente, tenuto conto dell'ampiezza e della complessità della motivazione che si intende contestare.
Senza, però, che l'atto debba rivestire una forma vincolata o sacramentale o, come talvolta si sostiene, senza che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado;
tanto, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. 2017/n. 27199, pronunciata a
Sezioni Unite;
Cass. 2018/n. 13535).
Alla luce delle trascritte coordinate ermeneutiche, l'appello principale deve essere dichiarato inammissibile, in quanto redatto in aperto contrasto con i principi in precedenza esposti, atteso che si sostanzia in una generica censura senza veicolare una specifica critica alla decisione assunta dal
Tribunale in ordine a tali specifici aspetti della lite.
In altri termini, l'appellante, di fatto, non ha offerto un chiaro ragionamento controfattuale idoneo ad esprimere le ragioni di dissenso rispetto al percorso argomentativo adottato dal primo giudice, sì da evidenziare la idoneità di tali ragioni a sostenere le modifiche della sentenza impugnata (cfr. Corte di Appello di Bari, sezione seconda, sentenza n.
1517/2022, pubblicata il 14 ottobre 2022, che si richiama anche ai fini dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c).
Come accennato in precedenza, il primo giudice, esaminato il contratto stipulato tra le parti -individuato nell'offerta del 6 giugno 2007, accettata dall'opponente il 7 luglio 2007- ha ricavato le obbligazioni assunte dalle parti. In particolare, che la avrebbe dovuto accollarsi la sola CP_1
“parte di utensileria soggetta a consumi”, che l'attività era stata affidata a su base oraria di € 24 /h fissa ed onnicomprensiva “per un minimo Pt_1 di 10 ore al giorno dal lunedì al sabato” e, infine, che “settimanalmente doveva essere compilato e convalidato con timbro e firma dell'appaltatore il documento cartaceo di rilevamento presenze, con relativa dichiarazione
pag. 4/8 di avvenuto svolgimento delle lavorazioni e di buona esecuzione degli stessi, con previsione di pagamento a mezzo di ricevute bancarie a 60 gg. fm df”.
Quindi, ha rilevato che la fatturazione del corrispettivo da parte di Pt_1 doveva essere preceduta dall'emissione di un certificato di pagamento che consentisse alla sua committente di accertare in contraddittorio l'entità e la bontà dei lavori in economia.
L'opposta, però, nel corso del giudizio di è limitata a produrre unicamente un registro presenze non convalidato con timbro e firma dell'appaltatore e recante le solo firme di un dipendente (quindi, idoneo per il Pt_1
Tribunale a dimostrare la fondatezza della pretesa della società ricorrente) oltre a dei “rapportini” giornalieri di lavoro “che, lungi dall'avere il valore di confessione stragiudiziale assunto dalla difesa dell'opposta, pure non forniscono adeguata dimostrazione né dell'esecuzione degli asseriti lavori in economia da dicembre 2007 a gennaio 2008, né del numero di ore straordinarie lavorate”.
In relazione a tale ultimo elemento, la sentenza gravata osserva che i rapportini in esame coprono solo una parte dell'importo ingiunto, sono per lo più privi di sottoscrizione o recanti firme riconducibili a maestranze dell'opponente presenti all'interno del cantiere e non a soggetti con potere di rappresentanza della e deputati alla verifica in CP_1
contraddittorio delle opere eseguite, come prescritto dal contratto.
Le evidenziate carenze probatorie non sono state neppure colmate dalle deposizioni dei testi che, al contrario, hanno dimostrato che vi furono contestazioni verbali da parte dei responsabili di cantiere dell'opponente, circostanza che sconfessa la rilevanza probatoria che avrebbe voluto Pt_1
attribuire ai rapportini, senza nulla aggiungere circa la prova della pattuizione di un maggior corrispettivo per il lavoro straordinario notturno e festivo, previsto senza alcuna distinzione dal contratto, nonché circa il noleggio delle attrezzature.
In sostanza, il primo giudice, all'esito di una disamina approfondita dell'intero materiale probatorio nel contesto del rapporto negoziale tra le pag. 5/8 parti, ha spiegato dettagliatamente il motivo per cui la domanda azionata monitoriamente, atteso il contenuto dell'opposizione, è risultata indimostrata.
A fronte di tanto, , in termini connotati da assoluta genericità, si è Pt_1
limitata a dolersi del fatto che il Tribunale ha errato nel qualificare subappalto il rapporto stipulato, omettendo del tutto di spiegare perché
l'asserita circostanza secondo cui avrebbe gestito direttamente il CP_1
lavoro (la cui fonte di prova non ha per nulla indicato) avrebbe comportato il rigetto, anche solo parziale, dell'opposizione.
Ha, poi, altrettanto genericamente affidato ad un generico rinvio alle risultanze probatorie la dimostrazione della fondatezza del gravame.
Di tenore simile sono gli argomenti spesi a sostegno del secondo motivo di appello, risolti nella mera deduzione del fatto che, secondo l'istante, la controllava i lavori eseguiti dalla tramite i rapportini che CP_1 Pt_1 venivano rimessi “ai soggetti muniti di poteri di rappresentanza”. Anche in tal caso con un generico rinvio alle prove assunte.
In sintesi e in conclusione, risulta del tutto evidente come l'appellante, tramite il gravame, non ha veicolato al giudice di secondo alcuna critica specifica al ragionamento operato dal Tribunale, omettendo del tutto di spiegarne l'erroneità attraverso un ragionamento capace di svelarne gli errori di valutazione, imperniati sugli elementi probatori prodotti dalle parti.
Così, ha operato un mero dissenso dalla decisione che, per quanto innanzi esposto, conduce alla pronuncia di inammissibilità dell'appello.
La aveva, anche essa, proposto appello incidentale CP_1
sollecitando la revisione della sentenza impugnata che ha rigettato la propria domanda riconvenzionale.
L'appello non deve essere esaminato posto che la società, a seguito del fallimento della , ha precisato che la domanda avrebbe dovuto essere Pt_1
intesa come eccezione riconvenzionale (o eccezione di inadempimento)
pag. 6/8 destinata a contrastare la domanda dell'appellante principale e, quindi, da esaminare solo in caso di suo accoglimento.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione dei valori medi della tariffa, per controversie di valore compreso tra € 260.001,00 e 520.000,00, come aggiornati dal d.m. 55/2014.
Quelle del primo grado restano regolate dalla sentenza impugnata, anche alla luce del fatto che la sollecitazione dell'esame dei motivi di appello incidentale subordinatamente all'accoglimento di quello principale porta a non ritenere incisa l'affermata soccombenza reciproca, che ha giustificato la decisione di compensare le spese di lite.
Il rigetto dell'appello comporta l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione. Non anche a carico dell'appellante incidentale, il cui gravame è risultato assorbito dal rigetto di quello principale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dalla poi Controparte_2 Parte_1
, avverso sentenza n. 1/2016 pronunciata dal Tribunale di Foggia il
[...]
23 dicembre 2015, pubblicata il successivo 4 gennaio 2016, rigettata ogni diversa istanza, così provvede:
• Dichiara l'appello principale inammissibile;
• Condanna il fallimento Controparte_2
alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio
[...] in favore di che liquida in € 14.239,00 per compenso di CP_1
avvocato, tutte oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e
CPA come per legge;
pag. 7/8 • Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater DPR 2002/n. 115 nel testo inserito dall'art. 1, comma
17 L. 2012/n. 228, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello, addì 19 aprile 2024
IL CONSIGLIERE estensore IL PRESIDENTE
Paolo RIZZI Filippo LABELLARTE
pag. 8/8