TAR
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, sentenza 10/12/2025, n. 2732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2732 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00555/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 10/12/2025
N. 02732 /2025 REG.PROV.COLL. N. 00555/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 555 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Girolamo Rubino e Calogero Ubaldo Marino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico eletto in Palermo, via G. Oberdan n. 5;
contro
Ministero dell'Interno, Prefettura di Agrigento in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile 182;
per l'annullamento N. 00555/2024 REG.RIC.
- del provvedimento della Prefettura di Agrigento prot. n. -OMISSIS-del 07.03.2024, notificato al ricorrente il 08.03.2024, recante l'adozione dell'interdittiva antimafia ai sensi degli art. 84 e 91 del d.lgs. 159/2011;
- del provvedimento della Prefettura di Agrigento prot. n. -OMISSIS-del 12.03.2024, recante la cancellazione della ditta dall'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa cd. “White List”, istituita presso la Prefettura di Agrigento;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura di
Agrigento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 il dott. ES IE
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. - Con ricorso notificato e depositato il 24 aprile 2024 il ricorrente, titolare dell'omonima ditta avente sede in -OMISSIS-, operante nel settore degli autotrasporti, ha chiesto l'annullamento, previa sospensiva, dei provvedimenti della Prefettura di
Agrigento n. -OMISSIS-del 07.03.2024 (recante l'adozione dell'interdittiva antimafia ai sensi degli art. 84 e 91 del d.lgs. 159/2011) e n. -OMISSIS-del 12.03.2024, (recante la cancellazione dall'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa cd. “White List”), articolando la seguente censura:
1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 27, 41, 97 DELLA
COSTITUZIONE; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 83,
84, 88 e 91, 92, 92 bis e 94 DEL D.LGS. 159/2011; VIOLAZIONE E FALSA N. 00555/2024 REG.RIC.
APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. 241/90; ECCESSO DI POTERE PER
DIFETTO E CARENZA DI MOTIVAZIONE, DIFETTO D'ISTRUTTORIA,
DIFETTO DEI PRESUPPOSTI ED ILLOGICITA', TRAVISAMENTO DEI FATTI
VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA', INGIUSTIZIA
MANIFESTA.
Deduce in particolare che gli elementi indicati nei provvedimenti impugnati non comproverebbero un quadro indiziario sufficiente a sostenere il rischio di tentativi di infiltrazione mafiosa; la Prefettura resistente avrebbe preso in considerazione sempre i medesimi elementi di una precedente informativa del 2011, datati e privi di attualità, relativi a vicende passate del fratello del ricorrente, ignorando tuttavia, quale nuova circostanza, che tale soggetto avrebbe avviato un rinnovato percorso di vita all'insegna del rispetto della legalità.
2. – Si sono costituiti il Ministero dell'Interno e la Prefettura di Agrigento i quali hanno depositato documenti nonché una memoria con la quale hanno insistito per il rigetto del ricorso.
3. - Con ordinanza cautelare n. 251 del 29/05/2024 (confermata dall'ordinanza del
CGA n. 263 del 22/07/2024), la domanda cautelare di parte ricorrente è stata respinta.
4. - Alla pubblica udienza del 2 dicembre 2025, la causa è stata posta in decisione.
5. - Il ricorso è infondato alla stregua di quanto appreso specificato.
Come costantemente ritenuto dalla giurisprudenza anche del Consiglio di Stato, “…la verifica della legittimità dell'informativa deve essere effettuata sulla base di una valutazione unitaria degli elementi e dei fatti che, visti nel loro complesso, possono costituire una ipotesi ragionevole e probabile di permeabilità della singola impresa ad ingerenze della criminalità organizzata di stampo mafioso sulla base della regola causale del “più probabile che non”, integrata da dati di comune esperienza, evincibili dall'osservazione dei fenomeni sociali (quale è quello mafioso), e che risente della estraneità al sistema delle informazioni antimafia di qualsiasi logica N. 00555/2024 REG.RIC.
penalistica di certezza probatoria raggiunta al di là del ragionevole dubbio (Cons.
St., sez. III, 18 aprile 2018, n. 2343).
Ai fini dell'adozione dell'interdittiva occorre, da un lato, non già provare
l'intervenuta infiltrazione mafiosa, bensì soltanto la sussistenza di elementi sintomatico-presuntivi dai quali – secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale – sia deducibile il pericolo di ingerenza da parte della criminalità organizzata; d'altro lato, detti elementi vanno considerati in modo unitario, e non atomistico, cosicché ciascuno di essi acquisti valenza nella sua connessione con gli altri (Cons. St., sez. III, 18 aprile 2018, n. 2343).
Ciò che connota la regola probatoria del “più probabile che non” non è un diverso procedimento logico, ma la (minore) forza dimostrativa dell'inferenza logica, sicché, in definitiva, l'interprete è sempre vincolato a sviluppare un'argomentazione rigorosa sul piano metodologico, “ancorché sia sufficiente accertare che l'ipotesi intorno a quel fatto sia più probabile di tutte le altre messe insieme, ossia rappresenti il 50% +
1 di possibilità, ovvero, con formulazione più appropriata, la c.d. probabilità cruciale” (Cons. St., sez. III, 26 settembre 2017, n. 4483).
Come ribadito dalla Sezione (27 dicembre 2019, n. 8883, riprendendo un ormai consolidato orientamento del giudice di appello), l'informazione antimafia implica una valutazione discrezionale da parte dell'autorità prefettizia in ordine al pericolo di infiltrazione mafiosa, capace di condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa.
Tale pericolo deve essere valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipico dell'accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale, e quindi fondato su prove, ma implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, sì da far ritenere “più probabile che non”, appunto, il pericolo di infiltrazione mafiosa. N. 00555/2024 REG.RIC.
Ha aggiunto la Sezione (n. 8883 del 2019) che lo stesso legislatore – art. 84, comma
3, d.lgs. n. 159 del 2011 – ha riconosciuto quale elemento fondante l'informazione antimafia la sussistenza di “eventuali tentativi” di infiltrazione mafiosa “tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate”. Eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa e tendenza di questi ad influenzare la gestione dell'impresa sono nozioni che delineano una fattispecie di pericolo, propria del diritto della prevenzione, finalizzato, appunto, a prevenire un evento che, per la stessa scelta del legislatore, non necessariamente è attuale, o inveratosi, ma anche solo potenziale, purché desumibile da elementi non meramente immaginari o aleatori…” (cfr.
Consiglio di Stato, Sez. III, 25 novembre 2021, n. 7890).
Per quanto attiene agli elementi indiziari, deve rammentarsi che i dati e i fatti valorizzati dal Prefetto devono essere valutati non atomisticamente, ma in chiave unitaria, al fine di valutare l'esistenza o meno di un pericolo di permeabilità della struttura imprenditoriale a possibili tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata, secondo la valutazione di tipo induttivo che la norma attributiva rimette al potere cautelare dell'amministrazione; e, d'altro canto, non è necessario che la
Prefettura fornisca la “effettiva prova” del condizionamento, per quanto sopra rilevato dalla costante giurisprudenza (v. in tal senso, Consiglio di Stato, Sez. III, 5 gennaio
2024, n. 193; C.G.A. Sez. giurisd., 18 settembre 2023, n. 593).
Con riferimento ai legami familiari e ai rapporti di parentela o affinità, è stato rilevato che:
- il rapporto parentale riveste rilevanza ai fini dell'emanazione dell'informazione antimafia solo laddove lo stesso “…per la sua natura, intensità o per altre caratteristiche concrete, lasci ritenere, per la logica del “più probabile che non”, che
l'impresa abbia una conduzione collettiva e una regìa familiare (di diritto o di fatto, alla quale non risultino estranei detti soggetti) ovvero che le decisioni sulla sua attività possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla mafia attraverso la N. 00555/2024 REG.RIC.
famiglia, o da un affiliato alla mafia mediante il contatto col proprio congiunto…”
(v. Consiglio di Stato, Sez. III, 13 aprile 2018, n. 2231);
- i rapporti di parentela non rilevano ex se, “ma quale elemento indiziante che, valutato nella prospettiva unitaria del quadro fattuale complessivo da cui desumere o meno il pericolo di infiltrazione, legittima il giudizio prognostico ritenuto nel provvedimento impugnato, che risulta pertanto conforme al paradigma normativo” (cfr. Consiglio di
Stato, Sez. III, 5 gennaio 2024, n. 193).
Nel caso di specie, dai rapporti informativi delle Forze di Polizia, è emerso tra l'altro che il ricorrente, oltre ad essere fratello di un esponente di spicco della consorteria criminale operante nel territorio comunale di -OMISSIS- (condannato per gravi reati riconducibili alla criminalità organizzata), risulta avere frequentazioni con soggetti pregiudicati del luogo di residenza e delle zone limitrofe; inoltre l'impresa individuale del ricorrente è stata già attinta da un'informazione antimafia interdittiva n. 0027215 emessa dalla resistente Prefettura il 15/07/2011, rimasta indenne dal sindacato giurisdizionale, proprio sul presupposto dei legami con il predetto fratello.
Con riferimento a tali legami la valutazione in ordine al pericolo di infiltrazione è stata rapportata all'ambito territoriale nel quale opera il fratello del ricorrente e all'inerenza del settore imprenditoriale dello stesso al novero delle attività maggiormente esposte al rischio di ingerenza mafiosa, nonché alle recenti e frequenti visite del suddetto fratello nel Comune di -OMISSIS-.
A fronte di tale valutazione, connotata come è noto da ampia discrezionalità, il
Collegio ritiene di confermare quanto già statuito in sede cautelare in ordine al fatto che “il mero decorso del tempo non è idoneo, da solo, a dequotare il valore indiziante degli elementi di fatto valutati dalla Prefettura nella precedente interdittiva”
(ordinanza del CGA n. 263 del 22/07/2024); va infatti richiamata la giurisprudenza del Consiglio di Stato, la quale “…è ferma nell'affermare che l'interdittiva antimafia può essere legittimamente fondata anche su fatti che sono risalenti nel tempo, purché N. 00555/2024 REG.RIC.
dall'analisi complessiva delle vicende esaminate emerga, comunque, un quadro indiziario che sia idoneo a giustificare il necessario giudizio di attualità e di concretezza del pericolo di infiltrazione mafiosa (Cons. Stato, sez. V, 11 aprile 2022,
n. 2712, id. 6 giugno 2022, n. 4616)…” (Consiglio di Stato, Sez. III, 27 giugno 2024,
n. 5688).
Del tutto correttamente, pertanto, dall'analisi dei suesposti elementi, la Prefettura resistente ha riscontrato la sussistenza di uno “spaccato” parentale particolarmente intenso e pregnante, espressivo di quella tipica “influenza di fatto” tale da indurre a ritenere il possibile e concreto pericolo di influenza, condizionamento e ingerenza da parte della criminalità organizzata operante nel territorio di -OMISSIS-, nelle politiche aziendali dell'impresa del ricorrente.
6. - In conclusione, il ricorso, in quanto infondato, deve essere rigettato.
7. - Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti, attesa l'ampia sfera di discrezionalità attribuita al Prefetto in materia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche e giuridiche menzionate nella suestesa sentenza. N. 00555/2024 REG.RIC.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LV IA, Presidente
ES IE, Consigliere, Estensore
Pierluigi Buonomo, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
ES IE LV IA
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati. N. 00555/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 10/12/2025
N. 02732 /2025 REG.PROV.COLL. N. 00555/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 555 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Girolamo Rubino e Calogero Ubaldo Marino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico eletto in Palermo, via G. Oberdan n. 5;
contro
Ministero dell'Interno, Prefettura di Agrigento in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile 182;
per l'annullamento N. 00555/2024 REG.RIC.
- del provvedimento della Prefettura di Agrigento prot. n. -OMISSIS-del 07.03.2024, notificato al ricorrente il 08.03.2024, recante l'adozione dell'interdittiva antimafia ai sensi degli art. 84 e 91 del d.lgs. 159/2011;
- del provvedimento della Prefettura di Agrigento prot. n. -OMISSIS-del 12.03.2024, recante la cancellazione della ditta dall'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa cd. “White List”, istituita presso la Prefettura di Agrigento;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura di
Agrigento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 il dott. ES IE
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. - Con ricorso notificato e depositato il 24 aprile 2024 il ricorrente, titolare dell'omonima ditta avente sede in -OMISSIS-, operante nel settore degli autotrasporti, ha chiesto l'annullamento, previa sospensiva, dei provvedimenti della Prefettura di
Agrigento n. -OMISSIS-del 07.03.2024 (recante l'adozione dell'interdittiva antimafia ai sensi degli art. 84 e 91 del d.lgs. 159/2011) e n. -OMISSIS-del 12.03.2024, (recante la cancellazione dall'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa cd. “White List”), articolando la seguente censura:
1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 27, 41, 97 DELLA
COSTITUZIONE; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 83,
84, 88 e 91, 92, 92 bis e 94 DEL D.LGS. 159/2011; VIOLAZIONE E FALSA N. 00555/2024 REG.RIC.
APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. 241/90; ECCESSO DI POTERE PER
DIFETTO E CARENZA DI MOTIVAZIONE, DIFETTO D'ISTRUTTORIA,
DIFETTO DEI PRESUPPOSTI ED ILLOGICITA', TRAVISAMENTO DEI FATTI
VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA', INGIUSTIZIA
MANIFESTA.
Deduce in particolare che gli elementi indicati nei provvedimenti impugnati non comproverebbero un quadro indiziario sufficiente a sostenere il rischio di tentativi di infiltrazione mafiosa; la Prefettura resistente avrebbe preso in considerazione sempre i medesimi elementi di una precedente informativa del 2011, datati e privi di attualità, relativi a vicende passate del fratello del ricorrente, ignorando tuttavia, quale nuova circostanza, che tale soggetto avrebbe avviato un rinnovato percorso di vita all'insegna del rispetto della legalità.
2. – Si sono costituiti il Ministero dell'Interno e la Prefettura di Agrigento i quali hanno depositato documenti nonché una memoria con la quale hanno insistito per il rigetto del ricorso.
3. - Con ordinanza cautelare n. 251 del 29/05/2024 (confermata dall'ordinanza del
CGA n. 263 del 22/07/2024), la domanda cautelare di parte ricorrente è stata respinta.
4. - Alla pubblica udienza del 2 dicembre 2025, la causa è stata posta in decisione.
5. - Il ricorso è infondato alla stregua di quanto appreso specificato.
Come costantemente ritenuto dalla giurisprudenza anche del Consiglio di Stato, “…la verifica della legittimità dell'informativa deve essere effettuata sulla base di una valutazione unitaria degli elementi e dei fatti che, visti nel loro complesso, possono costituire una ipotesi ragionevole e probabile di permeabilità della singola impresa ad ingerenze della criminalità organizzata di stampo mafioso sulla base della regola causale del “più probabile che non”, integrata da dati di comune esperienza, evincibili dall'osservazione dei fenomeni sociali (quale è quello mafioso), e che risente della estraneità al sistema delle informazioni antimafia di qualsiasi logica N. 00555/2024 REG.RIC.
penalistica di certezza probatoria raggiunta al di là del ragionevole dubbio (Cons.
St., sez. III, 18 aprile 2018, n. 2343).
Ai fini dell'adozione dell'interdittiva occorre, da un lato, non già provare
l'intervenuta infiltrazione mafiosa, bensì soltanto la sussistenza di elementi sintomatico-presuntivi dai quali – secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale – sia deducibile il pericolo di ingerenza da parte della criminalità organizzata; d'altro lato, detti elementi vanno considerati in modo unitario, e non atomistico, cosicché ciascuno di essi acquisti valenza nella sua connessione con gli altri (Cons. St., sez. III, 18 aprile 2018, n. 2343).
Ciò che connota la regola probatoria del “più probabile che non” non è un diverso procedimento logico, ma la (minore) forza dimostrativa dell'inferenza logica, sicché, in definitiva, l'interprete è sempre vincolato a sviluppare un'argomentazione rigorosa sul piano metodologico, “ancorché sia sufficiente accertare che l'ipotesi intorno a quel fatto sia più probabile di tutte le altre messe insieme, ossia rappresenti il 50% +
1 di possibilità, ovvero, con formulazione più appropriata, la c.d. probabilità cruciale” (Cons. St., sez. III, 26 settembre 2017, n. 4483).
Come ribadito dalla Sezione (27 dicembre 2019, n. 8883, riprendendo un ormai consolidato orientamento del giudice di appello), l'informazione antimafia implica una valutazione discrezionale da parte dell'autorità prefettizia in ordine al pericolo di infiltrazione mafiosa, capace di condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa.
Tale pericolo deve essere valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipico dell'accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale, e quindi fondato su prove, ma implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, sì da far ritenere “più probabile che non”, appunto, il pericolo di infiltrazione mafiosa. N. 00555/2024 REG.RIC.
Ha aggiunto la Sezione (n. 8883 del 2019) che lo stesso legislatore – art. 84, comma
3, d.lgs. n. 159 del 2011 – ha riconosciuto quale elemento fondante l'informazione antimafia la sussistenza di “eventuali tentativi” di infiltrazione mafiosa “tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate”. Eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa e tendenza di questi ad influenzare la gestione dell'impresa sono nozioni che delineano una fattispecie di pericolo, propria del diritto della prevenzione, finalizzato, appunto, a prevenire un evento che, per la stessa scelta del legislatore, non necessariamente è attuale, o inveratosi, ma anche solo potenziale, purché desumibile da elementi non meramente immaginari o aleatori…” (cfr.
Consiglio di Stato, Sez. III, 25 novembre 2021, n. 7890).
Per quanto attiene agli elementi indiziari, deve rammentarsi che i dati e i fatti valorizzati dal Prefetto devono essere valutati non atomisticamente, ma in chiave unitaria, al fine di valutare l'esistenza o meno di un pericolo di permeabilità della struttura imprenditoriale a possibili tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata, secondo la valutazione di tipo induttivo che la norma attributiva rimette al potere cautelare dell'amministrazione; e, d'altro canto, non è necessario che la
Prefettura fornisca la “effettiva prova” del condizionamento, per quanto sopra rilevato dalla costante giurisprudenza (v. in tal senso, Consiglio di Stato, Sez. III, 5 gennaio
2024, n. 193; C.G.A. Sez. giurisd., 18 settembre 2023, n. 593).
Con riferimento ai legami familiari e ai rapporti di parentela o affinità, è stato rilevato che:
- il rapporto parentale riveste rilevanza ai fini dell'emanazione dell'informazione antimafia solo laddove lo stesso “…per la sua natura, intensità o per altre caratteristiche concrete, lasci ritenere, per la logica del “più probabile che non”, che
l'impresa abbia una conduzione collettiva e una regìa familiare (di diritto o di fatto, alla quale non risultino estranei detti soggetti) ovvero che le decisioni sulla sua attività possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla mafia attraverso la N. 00555/2024 REG.RIC.
famiglia, o da un affiliato alla mafia mediante il contatto col proprio congiunto…”
(v. Consiglio di Stato, Sez. III, 13 aprile 2018, n. 2231);
- i rapporti di parentela non rilevano ex se, “ma quale elemento indiziante che, valutato nella prospettiva unitaria del quadro fattuale complessivo da cui desumere o meno il pericolo di infiltrazione, legittima il giudizio prognostico ritenuto nel provvedimento impugnato, che risulta pertanto conforme al paradigma normativo” (cfr. Consiglio di
Stato, Sez. III, 5 gennaio 2024, n. 193).
Nel caso di specie, dai rapporti informativi delle Forze di Polizia, è emerso tra l'altro che il ricorrente, oltre ad essere fratello di un esponente di spicco della consorteria criminale operante nel territorio comunale di -OMISSIS- (condannato per gravi reati riconducibili alla criminalità organizzata), risulta avere frequentazioni con soggetti pregiudicati del luogo di residenza e delle zone limitrofe; inoltre l'impresa individuale del ricorrente è stata già attinta da un'informazione antimafia interdittiva n. 0027215 emessa dalla resistente Prefettura il 15/07/2011, rimasta indenne dal sindacato giurisdizionale, proprio sul presupposto dei legami con il predetto fratello.
Con riferimento a tali legami la valutazione in ordine al pericolo di infiltrazione è stata rapportata all'ambito territoriale nel quale opera il fratello del ricorrente e all'inerenza del settore imprenditoriale dello stesso al novero delle attività maggiormente esposte al rischio di ingerenza mafiosa, nonché alle recenti e frequenti visite del suddetto fratello nel Comune di -OMISSIS-.
A fronte di tale valutazione, connotata come è noto da ampia discrezionalità, il
Collegio ritiene di confermare quanto già statuito in sede cautelare in ordine al fatto che “il mero decorso del tempo non è idoneo, da solo, a dequotare il valore indiziante degli elementi di fatto valutati dalla Prefettura nella precedente interdittiva”
(ordinanza del CGA n. 263 del 22/07/2024); va infatti richiamata la giurisprudenza del Consiglio di Stato, la quale “…è ferma nell'affermare che l'interdittiva antimafia può essere legittimamente fondata anche su fatti che sono risalenti nel tempo, purché N. 00555/2024 REG.RIC.
dall'analisi complessiva delle vicende esaminate emerga, comunque, un quadro indiziario che sia idoneo a giustificare il necessario giudizio di attualità e di concretezza del pericolo di infiltrazione mafiosa (Cons. Stato, sez. V, 11 aprile 2022,
n. 2712, id. 6 giugno 2022, n. 4616)…” (Consiglio di Stato, Sez. III, 27 giugno 2024,
n. 5688).
Del tutto correttamente, pertanto, dall'analisi dei suesposti elementi, la Prefettura resistente ha riscontrato la sussistenza di uno “spaccato” parentale particolarmente intenso e pregnante, espressivo di quella tipica “influenza di fatto” tale da indurre a ritenere il possibile e concreto pericolo di influenza, condizionamento e ingerenza da parte della criminalità organizzata operante nel territorio di -OMISSIS-, nelle politiche aziendali dell'impresa del ricorrente.
6. - In conclusione, il ricorso, in quanto infondato, deve essere rigettato.
7. - Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti, attesa l'ampia sfera di discrezionalità attribuita al Prefetto in materia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche e giuridiche menzionate nella suestesa sentenza. N. 00555/2024 REG.RIC.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LV IA, Presidente
ES IE, Consigliere, Estensore
Pierluigi Buonomo, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
ES IE LV IA
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati. N. 00555/2024 REG.RIC.