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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 21/10/2025, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
AS De UC Presidente Relatore
Valeria Monti Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 3995/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 29/07/2025
DA
) rappresentata e difesa, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. CASTAGNOLI ILARIA
E
) rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso, per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. DONELLI LARA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Omologa di separazione consensuale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … 1) La casa coniugale sita a Pegognaga (MN), Via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 23, in locazione, è assegnata alla moglie, con gli arredi e i corredi ivi contenuti, che rimarranno in proprietà esclusiva della moglie
[...]
. Parte_1
2) La Sig.ra si obbliga a trasferire senza corrispettivo, nell'ambito Parte_1 della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, al Sig.
[...]
, che accetta, la proprietà dell'immobile sito in Pegognaga (Mn) CP_1 via Berlinguer n. 29, identificato all'NCEU del Comune di Pegognaga al fg. 28 mapp. 477 e 475/7 con ogni diritto, ragione, accessione, annessione, pertinenza, servitù attiva e passiva, come fino ad ora praticati, rinunciando espressamente all'iscrizione di ipoteca legale. Il trasferimento di proprietà sarà redatto da un notaio, entro trenta giorni dall'omologazione della separazione, con gli oneri a carico di entrambi i coniugi in parti uguali. Il Sig. , in Controparte_1 conseguenza della acquisita piena proprietà del bene immobile sopra individuato, sosterrà tutte le spese derivanti dall'uso e dalla proprietà del bene, di ordinaria e straordinaria gestione e manutenzione. Gli arredi ed i corredi ivi contenuti nell'abitazione rimarranno in proprietà esclusiva del marito CP_1
[...]
3) I ricorrenti dichiarano di aver così regolato ogni loro rapporto patrimoniale.
4) Le spese del presente giudizio verranno compensate integralmente tra le parti.
… (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in GA (MN) in data 05/06/1976 (con atto iscritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 3, Parte I, Ufficio 1, Anno 1976) formulavano le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) regola i rapporti economici tra le parti nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GA di annotare la
2 presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 16/10/2025.
Il Presidente
AS De UC
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
AS De UC Presidente Relatore
Valeria Monti Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 3995/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 29/07/2025
DA
) rappresentata e difesa, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. CASTAGNOLI ILARIA
E
) rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso, per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. DONELLI LARA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Omologa di separazione consensuale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … 1) La casa coniugale sita a Pegognaga (MN), Via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 23, in locazione, è assegnata alla moglie, con gli arredi e i corredi ivi contenuti, che rimarranno in proprietà esclusiva della moglie
[...]
. Parte_1
2) La Sig.ra si obbliga a trasferire senza corrispettivo, nell'ambito Parte_1 della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, al Sig.
[...]
, che accetta, la proprietà dell'immobile sito in Pegognaga (Mn) CP_1 via Berlinguer n. 29, identificato all'NCEU del Comune di Pegognaga al fg. 28 mapp. 477 e 475/7 con ogni diritto, ragione, accessione, annessione, pertinenza, servitù attiva e passiva, come fino ad ora praticati, rinunciando espressamente all'iscrizione di ipoteca legale. Il trasferimento di proprietà sarà redatto da un notaio, entro trenta giorni dall'omologazione della separazione, con gli oneri a carico di entrambi i coniugi in parti uguali. Il Sig. , in Controparte_1 conseguenza della acquisita piena proprietà del bene immobile sopra individuato, sosterrà tutte le spese derivanti dall'uso e dalla proprietà del bene, di ordinaria e straordinaria gestione e manutenzione. Gli arredi ed i corredi ivi contenuti nell'abitazione rimarranno in proprietà esclusiva del marito CP_1
[...]
3) I ricorrenti dichiarano di aver così regolato ogni loro rapporto patrimoniale.
4) Le spese del presente giudizio verranno compensate integralmente tra le parti.
… (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in GA (MN) in data 05/06/1976 (con atto iscritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 3, Parte I, Ufficio 1, Anno 1976) formulavano le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) regola i rapporti economici tra le parti nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GA di annotare la
2 presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 16/10/2025.
Il Presidente
AS De UC
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