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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 09/12/2025, n. 1095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1095 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI
POTENZA Sezione Civile - Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa EP
Valestra, ha pronunciato, all'udienza di discussione del 9.12.2025, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 183/2024 R.G., avente ad oggetto “altre ipotesi” vertente
T R A
, (nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Appia, 24, c.f.: ) rappresentato e difeso, congiuntamente e C.F._1 disgiuntamente, dall'avv. Raffaella Pucciariello (c.f.:
Pec: . e dall'avv. Serena C.F._2 Email_1 Email_2 Email_3
Laurita;
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dagli avvocati Cristiano Osti, dall'Avv. FR Favari e dall'Avv.
FR NE;
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.1.2024, ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio il datore di lavoro subentrata ex art. 2112 c.c. a Controparte_1 nella titolarità dell'azienda, per ottenerne la condanna al Parte_2 pagamento della somma di € 2.718,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dovuta a titolo di premio fedeltà lavorativa. A fondamento del ricorso, il lavoratore allegava che, in forza di usi aziendali in essere presso i diversi datori di lavoro che si erano succeduti nella
1 titolarità dello stabilimento, ai lavoratori era stato corrisposto, rispettivamente allo scadere del ventesimo, trentesimo, trentacinquesimo e quarantesimo anno di attività un premio fedeltà da calcolarsi, per gli impiegati, dividendo per 30 la retribuzione maturata, detraendo da essa la somma di €22.49 e moltiplicando l'importo risultante per un moltiplicatore variabile in base alla periodicità del premio, come specificato in ricorso.
Si costituiva in giudizio l'assicurazione che, sulla base di argomentazioni inerenti al mancato assolvimento dell'onere probatorio e la natura dell'eventuale uso aziendale domandava il rigetto del ricorso.
La domanda non può essere accolta per la ragione di diritto che di seguito si espone e che rende ininfluente la prova testimoniale, pure articolata dal lavoratore, sulla esistenza dell'uso aziendale, il cui onere probatorio, in base alle coordinate generali era a suo carico. (sul punto ex plurimis Cass. 22751/2004) Peraltro, detta prova testimoniale non è stata ammessa né espletata. Il lavoratore sostiene che la cessionaria, nel trasferimento di ramo di azienda, stante la successione negli obblighi anche retributivi nei confronti dei dipendenti del cedente, sarebbe stata obbligata a rispettarne anche gli usi aziendali e le obbligazioni retributive connesse, avendo l'uso aziendale pari efficacia rispetto al contratto aziendale. L'allegazione di diritto sulla quale si articola la domanda attore, tuttavia , non è condivisibile. Ed infatti, in caso di trasferimento del ramo di azienda, pure assumendo che l'uso aziendale abbia la stessa efficacia della contrattazione aziendale (sul tema Cass. n. 17481/2009) ebbene esso risulterebbe sostituito da eventuali e diverse contrattazioni della cessionaria, aventi pari dimensione aziendale. (cfr. ex plurimis Cass. n. 1840/2019). La società resistente, che è subentrata alla cedente in una situazione di grave crisi di impresa, ha stipulato con le OO.SS. nel 2015 , ovvero immediatamente dopo il subentro nel ramo di azienda, un contratto di solidarietà difensivo, in forza del quale, al fine di evitare licenziamenti collettivi, ha mantenuto i rapporti di lavoro in essere, con riduzione oraria a 40 ore settimanali, prevedendo e concordando, nell'accordo, che la retribuzione spettante sarebbe stata determinata facendo riferimento al solo CCNL Metalmeccanica, con pagamento di alcuni emolumenti aggiuntivi, tra i quali non rientra – né poteva rientrare stante la crisi di impresa – il “premio fedeltà”.
(nella lista dei lavoratori eccedentari e ricompresi nel contratto di solidarietà compare anche il ricorrente) Come correttamente rimarca la resistente, il lavoratore avrebbe, in astratto maturato il diritto al premio nella vigenza dell'accordo di solidarietà, stipulato il 17.10.2015 e ripetutamente prorogato, nel perdurare della crisi aziendale. Infine, si osserva come i contratti di solidarietà siano anch' essi contratti collettivi di dimensione aziendale, finalizzati ad evitare riduzioni del personale, operanti nei confronti di tutti i lavoratori interessati relativamente ai
2 quali viene determinato il trattamento retributivo ( a carico della parte datoriale) , nel periodo della vigenza dell'accordo. ( cfr. Cass. n. 24706/2007) Conclusivamente, si ritiene che, quandanche volesse riconoscersi l'uso aziendale, esso con la cessione del ramo di azienda e la contrattazione sopravvenuta, di fatto non era più vincolante. Il ricorso va allora rigettato. La novità della questione e la circostanza che la giurisprudenza citata in materia di sopravvivenza degli usi aziendali in caso di trasferimento di azienda è successiva rispetto al deposito del ricorso, legittimano la compensazione integrale, tra le parti, delle spese di lite.
P. Q. M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
con ricorso depositato il 19.1.2024, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa,
[...] così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese tra le parti.
Potenza, 9 dicembre 2025
Il Giudice
EP
Valestra
3
POTENZA Sezione Civile - Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa EP
Valestra, ha pronunciato, all'udienza di discussione del 9.12.2025, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 183/2024 R.G., avente ad oggetto “altre ipotesi” vertente
T R A
, (nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Appia, 24, c.f.: ) rappresentato e difeso, congiuntamente e C.F._1 disgiuntamente, dall'avv. Raffaella Pucciariello (c.f.:
Pec: . e dall'avv. Serena C.F._2 Email_1 Email_2 Email_3
Laurita;
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dagli avvocati Cristiano Osti, dall'Avv. FR Favari e dall'Avv.
FR NE;
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.1.2024, ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio il datore di lavoro subentrata ex art. 2112 c.c. a Controparte_1 nella titolarità dell'azienda, per ottenerne la condanna al Parte_2 pagamento della somma di € 2.718,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dovuta a titolo di premio fedeltà lavorativa. A fondamento del ricorso, il lavoratore allegava che, in forza di usi aziendali in essere presso i diversi datori di lavoro che si erano succeduti nella
1 titolarità dello stabilimento, ai lavoratori era stato corrisposto, rispettivamente allo scadere del ventesimo, trentesimo, trentacinquesimo e quarantesimo anno di attività un premio fedeltà da calcolarsi, per gli impiegati, dividendo per 30 la retribuzione maturata, detraendo da essa la somma di €22.49 e moltiplicando l'importo risultante per un moltiplicatore variabile in base alla periodicità del premio, come specificato in ricorso.
Si costituiva in giudizio l'assicurazione che, sulla base di argomentazioni inerenti al mancato assolvimento dell'onere probatorio e la natura dell'eventuale uso aziendale domandava il rigetto del ricorso.
La domanda non può essere accolta per la ragione di diritto che di seguito si espone e che rende ininfluente la prova testimoniale, pure articolata dal lavoratore, sulla esistenza dell'uso aziendale, il cui onere probatorio, in base alle coordinate generali era a suo carico. (sul punto ex plurimis Cass. 22751/2004) Peraltro, detta prova testimoniale non è stata ammessa né espletata. Il lavoratore sostiene che la cessionaria, nel trasferimento di ramo di azienda, stante la successione negli obblighi anche retributivi nei confronti dei dipendenti del cedente, sarebbe stata obbligata a rispettarne anche gli usi aziendali e le obbligazioni retributive connesse, avendo l'uso aziendale pari efficacia rispetto al contratto aziendale. L'allegazione di diritto sulla quale si articola la domanda attore, tuttavia , non è condivisibile. Ed infatti, in caso di trasferimento del ramo di azienda, pure assumendo che l'uso aziendale abbia la stessa efficacia della contrattazione aziendale (sul tema Cass. n. 17481/2009) ebbene esso risulterebbe sostituito da eventuali e diverse contrattazioni della cessionaria, aventi pari dimensione aziendale. (cfr. ex plurimis Cass. n. 1840/2019). La società resistente, che è subentrata alla cedente in una situazione di grave crisi di impresa, ha stipulato con le OO.SS. nel 2015 , ovvero immediatamente dopo il subentro nel ramo di azienda, un contratto di solidarietà difensivo, in forza del quale, al fine di evitare licenziamenti collettivi, ha mantenuto i rapporti di lavoro in essere, con riduzione oraria a 40 ore settimanali, prevedendo e concordando, nell'accordo, che la retribuzione spettante sarebbe stata determinata facendo riferimento al solo CCNL Metalmeccanica, con pagamento di alcuni emolumenti aggiuntivi, tra i quali non rientra – né poteva rientrare stante la crisi di impresa – il “premio fedeltà”.
(nella lista dei lavoratori eccedentari e ricompresi nel contratto di solidarietà compare anche il ricorrente) Come correttamente rimarca la resistente, il lavoratore avrebbe, in astratto maturato il diritto al premio nella vigenza dell'accordo di solidarietà, stipulato il 17.10.2015 e ripetutamente prorogato, nel perdurare della crisi aziendale. Infine, si osserva come i contratti di solidarietà siano anch' essi contratti collettivi di dimensione aziendale, finalizzati ad evitare riduzioni del personale, operanti nei confronti di tutti i lavoratori interessati relativamente ai
2 quali viene determinato il trattamento retributivo ( a carico della parte datoriale) , nel periodo della vigenza dell'accordo. ( cfr. Cass. n. 24706/2007) Conclusivamente, si ritiene che, quandanche volesse riconoscersi l'uso aziendale, esso con la cessione del ramo di azienda e la contrattazione sopravvenuta, di fatto non era più vincolante. Il ricorso va allora rigettato. La novità della questione e la circostanza che la giurisprudenza citata in materia di sopravvivenza degli usi aziendali in caso di trasferimento di azienda è successiva rispetto al deposito del ricorso, legittimano la compensazione integrale, tra le parti, delle spese di lite.
P. Q. M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
con ricorso depositato il 19.1.2024, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa,
[...] così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese tra le parti.
Potenza, 9 dicembre 2025
Il Giudice
EP
Valestra
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