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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/05/2025, n. 4565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4565 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI Xi Sezione civile
N. 14762/2022 R.G.A.C. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dr. VINCENZO PAPPALARDO ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14762 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: appello a sentenza del Giudice di Pace
(C.F. ), rapp. e dif. Parte_1 C.F._1
NAT APPELLANTE
C.F. ), in persona del r.l.p.t. CP_1 P.IVA_1
APPELLATA contumace CONCLUSIONI L'udienza di precisazione delle conclusioni si è svolta mediante deposito di note scritte cui per brevità si rinvia. SVOLGIMENTO DEL PR Con atto di citazione ritualmente notificato, , nella Parte_2 nte la responsabilità g inore conveniva in giudizio innanzi al G.d.P. di Napoli Parte_1
a nominata in epigrafe, esponendo che: aveva acquistato presso la convenuta un biglietto aereo per il volo V71634 da Napoli a Skiatos in data 05.07.2018, la cui partenza era prevista per le h. 09:05; dopo essersi imbarcata sull'aeromobile veniva invitata dal personale di bordo – che la costringeva a restituire le carte di imbarco - a scendere dall'aereo; stante il negato imbarco, era costretta pertanto ad acquistare un nuovo biglietto aereo per raggiungere la destinazione prescelta, per il costo di €.158,00; aveva sporto reclamo tramite il sito internet della Compagnia aerea, che tuttavia rifiutava l'indennizzo richiesto. Tanto premesso, ritenuto che la convenuta, stante l'inadempimento ingiustificato al contratto di trasporto, fosse tenuta al risarcimento del danno, chiedeva:
“accertare l'inadempimento contrattuale della Compagnia aerea convenuta e per l'effetto, condannare la Compagnia aerea convenuta al pagamento in favore dell'istante della somma di euro 1.000,00 a titolo di risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali o alla maggior o minor somma che il Giudice dovesse ritenere di giustizia nei limiti del valore indicato”; con vittoria di spese, con attribuzione. Nella contumacia della convenuta, dopo la trattazione, il Giudice di Pace, con sentenza n.37509/21 depositata il 15.12.2021, rigettava la domanda, ritenendo che l'attrice non avesse fornito prova adeguata di quanto da ella sostenuto. Avverso detta decisione proponeva appello (nelle Parte_1 more divenuta maggiorenne), sostenendo ch tto di una non corretta applicazione della normativa in tema di inadempimento contrattuale, e di una errata valutazione delle prove documentali acquisite. Concludeva quindi onde sentire “in accoglimento del gravame formulato, in via preliminare accertare l'inadempimento contrattuale della Compagnia aerea convenuta e per l'effetto, condannare quest'ultima al pagamento in favore dell'istante della somma di € 250,00 a titolo di compensazione pecuniaria ovvero a titolo di risarcimento danni non patrimoniali, nonché al rimborso a titolo di danno patrimoniale la somma di € 158,00 ovvero alla maggiore o minor somma che il Giudice dovesse ritenere di giustizia nei limiti di € 1.000,00”; con vittoria di spese, con attribuzione. Anche nella presente fase la compagnia aerea convenuta, pur ritualmente citata, preferiva restare contumace. Dopo la trattazione, all'odierna udienza, destinata alla discussione orale ex art.281 sexies c.p.c. e sostituita dal deposito di note scritte, la causa è stata decisa con il presente provvedimento. Motivi della decisione Preliminarmente va dichiarata la contumacia della compagnia aerea convenuta, non costituitasi ancorchè ritualmente citata. Nel merito, l'appello è in parte fondato e va accolto per quanto di ragione. Ed invero, la sentenza impugnata fonda il rigetto della domanda proposta dall'attrice appellante su di una valutazione del materiale probatorio acquisito che – sebbene in parte condivisibile – va tuttavia in questa sede integrata nei termini che seguono. Si osserva allora che la narrativa contenuta nell'atto introduttivo del precedente grado di giudizio è connotata da estrema genericità, priva com'è di elementi essenziali ai fini della ricostruzione dell'accaduto. L'attrice si è limitata infatti ad affermare di “essere stata imbarcata ed aver imbarcato il proprio bagaglio con ricevuta n. 0712589441”, per poi essere “invitata dal personale di bordo a scendere dall'aereo perché il volo era in overbooking”, precisando altresì che “il personale, senza alcuna giustificazione, costringeva l'istante a restituire le carte di imbarco e veniva letteralmente espulsa dall'aereo senza il rilascio di alcun documento attestante 1'overbooking e alcuna assistenza”. L'attrice sostiene poi di essere stata “costretta ad acquistare un nuovo biglietto aereo per
€.158,00”, ed altresì di aver sporto “reclamo formale tramite il sito internet della Compagnia aerea”. Tale estremamente sintetica esposizione, nella quale i fatti non trovano una precisa collocazione temporale, è di difficile coordinamento con la altrettanto scarna produzione documentale. In proposito, appare corretta la censura contenuta nella sentenza impugnata, ove giustamente si sottolinea che la produzione attorea è connotata dalla presenza di “fotocopie non chiare né leggibili”. Senonchè, la difficoltà di ricostruirne il contenuto non consente di affermare che i documenti esibiti dall'attrice siano del tutto privi di valenza probatoria, trattandosi pur sempre di copie ritualmente prodotte;
ben avrebbe potuto peraltro il Giudice di prime cure, ove lo avesse ritenuto necessario, invitare la parte a produrre gli originali (o copie di migliore qualità) dei documenti malamente riprodotti. D'altro canto, come meglio in appresso si dirà, ancorchè di difficile lettura, la produzione attorea restituisce tutti gli elementi necessari al fine di definire la controversia, anche in ragione di quanto giustamente sottolineato dalla difesa dell'appellante in punto di onere probatorio. E' noto, infatti, che, nei contratti a prestazioni sinallagmatiche, la parte adempiente che agisca nei confronti della controparte inadempiente può limitarsi alla mera allegazione dell'altrui inadempimento, essendo il debitore convenuto gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa costituito dall'avvenuto adempimento. Va poi considerato che la condotta processuale della compagnia aerea convenuta, rimasta contumace in entrambi i gradi di giudizio, da valutarsi negativamente ex art.116 c.p.c., rappresenta ulteriore elemento a conforto della domanda attorea. ciò non comporta, come parrebbe opinare la difesa della una assoluta relevatio ab onere probandi, non potendo chi Pt_1 imersi dal provare i fatti costitutivi della domanda, come imposto dall'art.2697 c.c., correttamente richiamato dal giudice di prime cure. Sotto questo profilo, va ancora una volta ribadito che la produzione attorea si palesa disorganica e in parte lacunosa. Ed invero, la prova dell'acquisto dei titoli di viaggio, rel 'odierna appellante ma anche alla di lei madre Parte_2
è affidata ad un documento, intitolato “Il mio via
[...]
evince che il volo, su cui l'attrice sostiene esserle stato negato l'imbarco, sarebbe dovuto decollare alle ore 9:05 del 5 luglio 2018 dall'aeroporto di Napoli, per atterrare a Skiatos alle ore 11:40. Il medesimo documento reca un “codice di Prenotazione” (5WMFR0) ma non attesta l'avvenuto pagamento del prezzo del biglietto. L'ulteriore documento, denominato “compravendita di servizi turistici”, è invero una fotocopia quasi del tutto inintelligibile, ma in ogni caso, per quanto è dato comprendere, esso attesta un avvenuto acquisto di servizi turistici presso la “CTS” per un importo complessivo che parrebbe essere di €.335,00, senza che vi sia alcun elemento che lo colleghi in via univoca al documento di cui si è detto in precedenza. Vi sono, tuttavia, le riproduzioni fotografiche delle ricevute attestanti o dei bagagli, le quali (rectius quella relativa a ) – pur nella difficoltà di lettura dovuta Parte_2 alla qualit dispositivo adoperato per digitalizzare le relative immagini – recano l'indicazione del numero del volo (V7-1634) e della data di imbarco (5 luglio 2018). In definitiva, quindi, ad onta della scadente qualità delle riproduzioni fotografiche, dal coacervo di tali documenti può ritenersi provato l'acquisto del titolo di viaggio da parte dell'appellante (vi è la conferma di prenotazione, la prova di un esborso pecuniario, e la ricevuta di imbarco dei bagagli), mentre la circostanza – negativa – del mancato imbarco, alla stregua dell'opinione giurisprudenziale prevalente, può essere meramente allegata dal passeggero che, in quanto contraente adempiente, agisca, come nella specie, per il risarcimento del danno. In riforma dell'impugnata sentenza, la domanda della va Pt_1 quindi accolta per quanto di ragione. Circa il quantum indennitario / risarcitorio, risulta in questi casi ed ai sensi di legge (art. 4, comma 3 del Regolamento CE n. 261/2004 che recita come “In caso di negato imbarco a passeggeri non consenzienti, il vettore aereo operativo provvede immediatamente a versare una compensazione pecuniaria ai passeggeri interessati a norma dell'articolo 7 e presta loro assistenza a norma degli articoli 8 e 9”) dovuto all'utente l'indennizzo forfettario e standardizzato di euro 250,00 (cd. “compensazione pecuniaria”) previsto e disciplinato dall'art. 7, comma 1 punto a) del Regolamento CE n. 261/2004 che dispone che “Quando è fatto riferimento al presente articolo, i passeggeri interessati ricevono una compensazione pecuniaria pari a: a) 250 EUR per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500 chilometri”. L'attrice / appellante ha altresì richiesto il pagamento della somma di €.158,00, pari al costo del biglietto aereo da ella asseritamente acquistato per raggiungere la destinazione prescelta. Non risulta, tuttavia, dagli atti la prova dell'asserito esborso, essendo presente un documento, anch'esso di assai bilità, che contiene riferimento esclusivo a Parte_2
m istante, e che parrebbe attestare l'ac
[...] lla di un biglietto relativo ad un volo in data 6 Parte_2 luglio 201 rtenza alle ore 6:30 dall'aeroporto di Roma Fiumicino ed arrivo alle ore 9:25. Il documento in questione, a prescindere dalla sua difficile lettura, non costituisce quindi prova idonea dell'asserito esborso, onde la domanda, in parte qua, va disattesa. Non resta, pertanto, che accogliere entro gli anzidetti limiti l'appello e, per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di €.250,00, oltre interessi dalla domanda. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando sull'appello proposto come in narrativa, in riforma dell'impugnata sentenza, così provvede: accoglie la domanda e, per l l CP_1 pagamento, in favore di i Parte_1
€.250,00, olt condanna la alla rifusione delle spese di lite, che CP_1 liquida, con ambi i gradi di giudizio, in euro 140 per spese ed euro 570,00 per compensi, oltre spese forfettarie, IVA e CP come per legge, con attribuzione al costituito avv. Palmieri per dichiarato anticipo. Napoli, 08/05/2025 Il Giudice Dr. Vincenzo Pappalardo
N. 14762/2022 R.G.A.C. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dr. VINCENZO PAPPALARDO ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14762 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: appello a sentenza del Giudice di Pace
(C.F. ), rapp. e dif. Parte_1 C.F._1
NAT APPELLANTE
C.F. ), in persona del r.l.p.t. CP_1 P.IVA_1
APPELLATA contumace CONCLUSIONI L'udienza di precisazione delle conclusioni si è svolta mediante deposito di note scritte cui per brevità si rinvia. SVOLGIMENTO DEL PR Con atto di citazione ritualmente notificato, , nella Parte_2 nte la responsabilità g inore conveniva in giudizio innanzi al G.d.P. di Napoli Parte_1
a nominata in epigrafe, esponendo che: aveva acquistato presso la convenuta un biglietto aereo per il volo V71634 da Napoli a Skiatos in data 05.07.2018, la cui partenza era prevista per le h. 09:05; dopo essersi imbarcata sull'aeromobile veniva invitata dal personale di bordo – che la costringeva a restituire le carte di imbarco - a scendere dall'aereo; stante il negato imbarco, era costretta pertanto ad acquistare un nuovo biglietto aereo per raggiungere la destinazione prescelta, per il costo di €.158,00; aveva sporto reclamo tramite il sito internet della Compagnia aerea, che tuttavia rifiutava l'indennizzo richiesto. Tanto premesso, ritenuto che la convenuta, stante l'inadempimento ingiustificato al contratto di trasporto, fosse tenuta al risarcimento del danno, chiedeva:
“accertare l'inadempimento contrattuale della Compagnia aerea convenuta e per l'effetto, condannare la Compagnia aerea convenuta al pagamento in favore dell'istante della somma di euro 1.000,00 a titolo di risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali o alla maggior o minor somma che il Giudice dovesse ritenere di giustizia nei limiti del valore indicato”; con vittoria di spese, con attribuzione. Nella contumacia della convenuta, dopo la trattazione, il Giudice di Pace, con sentenza n.37509/21 depositata il 15.12.2021, rigettava la domanda, ritenendo che l'attrice non avesse fornito prova adeguata di quanto da ella sostenuto. Avverso detta decisione proponeva appello (nelle Parte_1 more divenuta maggiorenne), sostenendo ch tto di una non corretta applicazione della normativa in tema di inadempimento contrattuale, e di una errata valutazione delle prove documentali acquisite. Concludeva quindi onde sentire “in accoglimento del gravame formulato, in via preliminare accertare l'inadempimento contrattuale della Compagnia aerea convenuta e per l'effetto, condannare quest'ultima al pagamento in favore dell'istante della somma di € 250,00 a titolo di compensazione pecuniaria ovvero a titolo di risarcimento danni non patrimoniali, nonché al rimborso a titolo di danno patrimoniale la somma di € 158,00 ovvero alla maggiore o minor somma che il Giudice dovesse ritenere di giustizia nei limiti di € 1.000,00”; con vittoria di spese, con attribuzione. Anche nella presente fase la compagnia aerea convenuta, pur ritualmente citata, preferiva restare contumace. Dopo la trattazione, all'odierna udienza, destinata alla discussione orale ex art.281 sexies c.p.c. e sostituita dal deposito di note scritte, la causa è stata decisa con il presente provvedimento. Motivi della decisione Preliminarmente va dichiarata la contumacia della compagnia aerea convenuta, non costituitasi ancorchè ritualmente citata. Nel merito, l'appello è in parte fondato e va accolto per quanto di ragione. Ed invero, la sentenza impugnata fonda il rigetto della domanda proposta dall'attrice appellante su di una valutazione del materiale probatorio acquisito che – sebbene in parte condivisibile – va tuttavia in questa sede integrata nei termini che seguono. Si osserva allora che la narrativa contenuta nell'atto introduttivo del precedente grado di giudizio è connotata da estrema genericità, priva com'è di elementi essenziali ai fini della ricostruzione dell'accaduto. L'attrice si è limitata infatti ad affermare di “essere stata imbarcata ed aver imbarcato il proprio bagaglio con ricevuta n. 0712589441”, per poi essere “invitata dal personale di bordo a scendere dall'aereo perché il volo era in overbooking”, precisando altresì che “il personale, senza alcuna giustificazione, costringeva l'istante a restituire le carte di imbarco e veniva letteralmente espulsa dall'aereo senza il rilascio di alcun documento attestante 1'overbooking e alcuna assistenza”. L'attrice sostiene poi di essere stata “costretta ad acquistare un nuovo biglietto aereo per
€.158,00”, ed altresì di aver sporto “reclamo formale tramite il sito internet della Compagnia aerea”. Tale estremamente sintetica esposizione, nella quale i fatti non trovano una precisa collocazione temporale, è di difficile coordinamento con la altrettanto scarna produzione documentale. In proposito, appare corretta la censura contenuta nella sentenza impugnata, ove giustamente si sottolinea che la produzione attorea è connotata dalla presenza di “fotocopie non chiare né leggibili”. Senonchè, la difficoltà di ricostruirne il contenuto non consente di affermare che i documenti esibiti dall'attrice siano del tutto privi di valenza probatoria, trattandosi pur sempre di copie ritualmente prodotte;
ben avrebbe potuto peraltro il Giudice di prime cure, ove lo avesse ritenuto necessario, invitare la parte a produrre gli originali (o copie di migliore qualità) dei documenti malamente riprodotti. D'altro canto, come meglio in appresso si dirà, ancorchè di difficile lettura, la produzione attorea restituisce tutti gli elementi necessari al fine di definire la controversia, anche in ragione di quanto giustamente sottolineato dalla difesa dell'appellante in punto di onere probatorio. E' noto, infatti, che, nei contratti a prestazioni sinallagmatiche, la parte adempiente che agisca nei confronti della controparte inadempiente può limitarsi alla mera allegazione dell'altrui inadempimento, essendo il debitore convenuto gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa costituito dall'avvenuto adempimento. Va poi considerato che la condotta processuale della compagnia aerea convenuta, rimasta contumace in entrambi i gradi di giudizio, da valutarsi negativamente ex art.116 c.p.c., rappresenta ulteriore elemento a conforto della domanda attorea. ciò non comporta, come parrebbe opinare la difesa della una assoluta relevatio ab onere probandi, non potendo chi Pt_1 imersi dal provare i fatti costitutivi della domanda, come imposto dall'art.2697 c.c., correttamente richiamato dal giudice di prime cure. Sotto questo profilo, va ancora una volta ribadito che la produzione attorea si palesa disorganica e in parte lacunosa. Ed invero, la prova dell'acquisto dei titoli di viaggio, rel 'odierna appellante ma anche alla di lei madre Parte_2
è affidata ad un documento, intitolato “Il mio via
[...]
evince che il volo, su cui l'attrice sostiene esserle stato negato l'imbarco, sarebbe dovuto decollare alle ore 9:05 del 5 luglio 2018 dall'aeroporto di Napoli, per atterrare a Skiatos alle ore 11:40. Il medesimo documento reca un “codice di Prenotazione” (5WMFR0) ma non attesta l'avvenuto pagamento del prezzo del biglietto. L'ulteriore documento, denominato “compravendita di servizi turistici”, è invero una fotocopia quasi del tutto inintelligibile, ma in ogni caso, per quanto è dato comprendere, esso attesta un avvenuto acquisto di servizi turistici presso la “CTS” per un importo complessivo che parrebbe essere di €.335,00, senza che vi sia alcun elemento che lo colleghi in via univoca al documento di cui si è detto in precedenza. Vi sono, tuttavia, le riproduzioni fotografiche delle ricevute attestanti o dei bagagli, le quali (rectius quella relativa a ) – pur nella difficoltà di lettura dovuta Parte_2 alla qualit dispositivo adoperato per digitalizzare le relative immagini – recano l'indicazione del numero del volo (V7-1634) e della data di imbarco (5 luglio 2018). In definitiva, quindi, ad onta della scadente qualità delle riproduzioni fotografiche, dal coacervo di tali documenti può ritenersi provato l'acquisto del titolo di viaggio da parte dell'appellante (vi è la conferma di prenotazione, la prova di un esborso pecuniario, e la ricevuta di imbarco dei bagagli), mentre la circostanza – negativa – del mancato imbarco, alla stregua dell'opinione giurisprudenziale prevalente, può essere meramente allegata dal passeggero che, in quanto contraente adempiente, agisca, come nella specie, per il risarcimento del danno. In riforma dell'impugnata sentenza, la domanda della va Pt_1 quindi accolta per quanto di ragione. Circa il quantum indennitario / risarcitorio, risulta in questi casi ed ai sensi di legge (art. 4, comma 3 del Regolamento CE n. 261/2004 che recita come “In caso di negato imbarco a passeggeri non consenzienti, il vettore aereo operativo provvede immediatamente a versare una compensazione pecuniaria ai passeggeri interessati a norma dell'articolo 7 e presta loro assistenza a norma degli articoli 8 e 9”) dovuto all'utente l'indennizzo forfettario e standardizzato di euro 250,00 (cd. “compensazione pecuniaria”) previsto e disciplinato dall'art. 7, comma 1 punto a) del Regolamento CE n. 261/2004 che dispone che “Quando è fatto riferimento al presente articolo, i passeggeri interessati ricevono una compensazione pecuniaria pari a: a) 250 EUR per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500 chilometri”. L'attrice / appellante ha altresì richiesto il pagamento della somma di €.158,00, pari al costo del biglietto aereo da ella asseritamente acquistato per raggiungere la destinazione prescelta. Non risulta, tuttavia, dagli atti la prova dell'asserito esborso, essendo presente un documento, anch'esso di assai bilità, che contiene riferimento esclusivo a Parte_2
m istante, e che parrebbe attestare l'ac
[...] lla di un biglietto relativo ad un volo in data 6 Parte_2 luglio 201 rtenza alle ore 6:30 dall'aeroporto di Roma Fiumicino ed arrivo alle ore 9:25. Il documento in questione, a prescindere dalla sua difficile lettura, non costituisce quindi prova idonea dell'asserito esborso, onde la domanda, in parte qua, va disattesa. Non resta, pertanto, che accogliere entro gli anzidetti limiti l'appello e, per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di €.250,00, oltre interessi dalla domanda. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando sull'appello proposto come in narrativa, in riforma dell'impugnata sentenza, così provvede: accoglie la domanda e, per l l CP_1 pagamento, in favore di i Parte_1
€.250,00, olt condanna la alla rifusione delle spese di lite, che CP_1 liquida, con ambi i gradi di giudizio, in euro 140 per spese ed euro 570,00 per compensi, oltre spese forfettarie, IVA e CP come per legge, con attribuzione al costituito avv. Palmieri per dichiarato anticipo. Napoli, 08/05/2025 Il Giudice Dr. Vincenzo Pappalardo