Ordinanza collegiale 9 gennaio 2015
Ordinanza collegiale 6 luglio 2015
Sentenza 27 gennaio 2016
Rigetto
Sentenza 25 luglio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 27/01/2016, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2016 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00262/2016 REG.PROV.COLL.
N. 02047/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di SA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2047 del 2013, proposto da:
Sele D'Oro s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Armenante e dall’avv. Ermanno Santoro, con domicilio eletto in SA, largo Plebiscito n. 6, presso l’avv. Scarpa;
contro
Comune di Eboli, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Nelso Buccella ed Ernesta Iorio, con domicilio eletto in SA, via Carmine n. 92, presso l’avv. Franco Rosa;
Società Consortile Mista per Azioni per l'Attuazione del P.I.P. del Comune di Eboli, rappresentata e difesa dagli avv. Gianfranco Scarpa e Biagio Matera, con domicilio eletto in SA, via Piave n. 1, presso l’avv. De Vita;
per la declaratoria
dell’avvenuta risoluzione ex art. 1454, comma 3, c.c. dell’atto di assegnazione in proprietà del lotto D20 in area PIP del Comune di Eboli sottoscritto in data 14.11.2007, rep. n. 4878, stante l’inadempimento dell’amministrazione comunale in ordine all’effettivo trasferimento dell’intera superficie del lotto ceduto alla società ricorrente, nonché per la condanna al risarcimento del danno conseguente alla impossibilità di realizzare il progettato impianto industriale, nella complessiva misura di € 3.249.578,18, oltre accessori
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Eboli e della Società Consortile Mista per Azioni per l'Attuazione del P.I.P. del Comune di Eboli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2016 il dott. Ezio Fedullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Espone la ricorrente società Sele d’Oro s.r.l. di essere assegnataria, quale cessionaria di ramo d’azienda della Turismo & Agriturismo s.r.l., del lotto D20 nell'ambito del P.I.P. del Comune di Eboli, in forza dell’atto di assegnazione del 14.11.2007, rep. n. 4878, ai fini della realizzazione di un “impianto produttivo consistente in un capannone industriale per la produzione, lavorazione e trasformazione di prodotti ortofrutticoli, alimentari ed affini”.
L’atto di cessione, precisa la parte ricorrente, da’ atto che “sul lotto D20 gravano proprietà demaniali, per le quali si sta procedendo al relativo frazionamento e stato di consistenza e che per i medesimi è stata avviata procedura di sdemanializzazione, all’esito della quale si provvederà al successivo trasferimento delle relative superfici” (pag. 3).
Espone altresì che in data 5 aprile 2007 la sua dante causa aveva chiesto al Comune di Eboli il rilascio di un permesso di costruire per la realizzazione, sul lotto in area P.I.P. assegnatole, del previsto opificio per la produzione, lavorazione e trasformazione di prodotti ortofrutticoli ed annessi ambienti destinati ad uffici, servizi e alloggi per il custode, e che in riscontro alla suddetta istanza il Comune di Eboli, con nota n. 33291 del 12 ottobre 2007, comunicava che dalla verifica della convenzione di trasferimento del lotto D20 “si evince che la superficie assegnata è pari a 6.685 mq, mentre da verifica urbanistica è stata fatta per la superficie urbanistica di 7.043 mq”, aggiungendo che “il sedime del capannone di progetto ricade su aree pubbliche da sdemanializzare”, sicché “prima del rilascio del permesso, occorrerà l'atto di convenzione di trasferimento terreni relativamente alle particelle in corso di sdemanializzazione e necessaria per il raggiungimento di 7.043 mq (lotto D20), superficie sulla quale è stata effettuata la verifica urbanistica e sito sul quale deve essere realizzato il capannone”.
Allega quindi la parte ricorrente che con il surrichiamato atto n. 4878 del 14 novembre 2007, stipulato tra la stessa ed il Comune di Eboli, premesso “che sul lotto D20 gravano proprietà demaniali, per le quali si sta procedendo al relativo frazionamento e stato di consistenza e che per i medesimi è stata avviata procedura di sdemanializzazione all’esito della quale si provvederà al successivo trasferimento in proprietà delle relative superfici”, si conveniva altresì che:
1. il Comune di Eboli “assegna in proprietà alla Sele d’Oro… il lotto D20, di mq 6.685, a destinazione industriale…contraddistinto in catasto del comune di Eboli al foglio 24 particelle 3066, 3054, 3056, 3047 e 3051”;
2. “il diritto di proprietà … si intende espressamente limitato alle previsioni e finalità del Piano degli Insediamenti Produttivi ed in particolare alla realizzazione dell’intervento descritto nei successivi articoli, nonché assoggettato ai vincoli stabiliti dal Bando di assegnazione e condizionato all’integrale rispetto degli obblighi pattuiti”;
3. “l’assegnatario si impegna a realizzare sull’area oggetto del presente atto ed in conformità alle previsioni del piano, l’impianto produttivo consistente in un capannone industriale per la produzione, lavorazione e trasformazione di prodotti ortofrutticoli, alimentari ed affini”;
4. “l’intestatario si impegna a redigere il progetto definitivo ed esecutivo nello scrupoloso rispetto della normativa di Piano e delle relative prescrizioni, e a non modificare nemmeno in parte la destinazione d’uso prevista dal Piano per il lotto assegnato”.
La società ricorrente allega ancora che in data 31.12.2008 presentava istanza di partecipazione al contratto di programma regionale ai fini dell’ottenimento del finanziamento del progettato investimento industriale, ma si vedeva costretta a rinunziare alla richiesta a causa del mancato rilascio del titolo edilizio da parte del Comune di Eboli.
Quindi, in data 6.6.2013, la società ricorrente diffidava le intimate amministrazioni a completare, entro e non oltre trenta giorni, il trasferimento delle superfici del lotto, libere da eventuali proprietà demaniali, al fine di consentire la realizzazione del progettato stabilimento industriale, sotto pena, in mancanza, di risoluzione contrattuale dell’atto di cessione in proprietà: l’atto di diffida, tuttavia, non è mai stato riscontrato né il Comune di Eboli ha ancora completato il trasferimento del lotto assegnatole, impedendo con il suo inadempimento di realizzare l’investimento industriale in vista del quale essa aveva acquistato il lotto in area P.I.P. e facendole perdere anche la chance di accedere al finanziamento previsto dal contratto di programma ex l.r. n. 2/2007.
Lamenta inoltre che il Comune di Eboli e la delegata Società Consortile, le quali hanno avocato a sé l’iniziativa del procedimento di sdemanializzazione, senza mai consentire all’istante di parteciparvi, pur essendo colposamente inadempimenti agli obblighi contrattuali assunti, hanno utilizzato la minaccia della decadenza dell’assegnazione per costringere la ricorrente al pagamento degli oneri consortili, in aperta violazione degli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., ponendo in essere un comportamento che integra la fattispecie dell’”abuso del diritto”.
Quindi, sul presupposto dell’intervenuta risoluzione dell’atto di assegnazione, essendo trascorsi oltre sei anni dalla stipula dell’atto di cessione e ben otto dall’avvio del procedimento di sdemanializzazione, la società Sele d’Oro agisce davanti a questo Tribunale per ottenere:
1. la declaratoria della avvenuta risoluzione ex art. 1454, co. 3, cod. civ. dell'atto di assegnazione in proprietà del lotto D20 in area P.I.P. del Comune di Eboli, sottoscritto in data 14 novembre 2007, rep. n. 4878, stante l'inadempimento dell'amministrazione comunale in ordine all'effettivo trasferimento dell'intera superficie del lotto ceduto alla ricorrente, anche a seguito della diffida in data 2 giugno 2013;
2. la condanna al risarcimento del danno subito a causa dell'illegittimo e colposo comportamento delle intimate P.A. e della conseguente impossibilità di realizzare il progettato impianto industriale o comunque di utilizzare il lotto P.I.P., quantificando il risarcimento in complessivi € 3.249.578,18, atteso che “ad oggi, nonostante i numerosi solleciti, il Comune di Eboli non ha completato il trasferimento del lotto in favore della ricorrente e ciò ha impedito la realizzazione dell'investimento industriale previsto e la perdita del richiesto finanziamento regionale”.
L’intimato Comune di Eboli, nell’opporsi all’accoglimento del ricorso, rileva che:
1. dalla mera lettura dell'atto contrattuale di trasferimento del 14.11.2007, rientrante nella categoria dei contratti ad esecuzione immediata e con effetti reali, si evince che l'ente non ha mai assunto, direttamente o indirettamente, obblighi di trasferimento delle particelle in proprietà del demanio, sottoposte ad un procedimento di sdemanializzazione tuttora in corso di definizione, rispetto ai quali possa profilarsi il contestato inadempimento, e che ha anche assolto al relativo obbligo informativo: l’art. 1 prevede infatti che “il Comune di Eboli (…) assegna in proprietà alla società Sele d’Oro s.r.l. il lotto D20, di mq. 6.685, a destinazione industriale, e contraddistinto in catasto al foglio 24 particelle 3066, 3054, 3056, 3047 e 3051”, e tale impegno è stato regolarmente adempiuto dal Comune di Eboli trasferendo la proprietà delle particelle suindicate, ricadenti nella sua piena titolarità;
2. il diniego dell'istanza di permesso di costruire trova fondamento nell'errore commesso dall'istante, che ha voluto esercitare lo jus ad aedificandum su particelle non trasferite dall'ente e di proprietà demaniale, mentre avrebbe dovuto avanzare l’istanza relativamente all’area effettivamente alienata, pari a mq. 6.685;
3. la parte ricorrente non ha provato che la differenza di mq. 385 debba ritenersi determinante ai fini della realizzazione dell’iniziativa industriale e della prestazione del consenso in relazione all’atto di trasferimento del 14.11.2007;
4. quanto alla pretesa responsabilità in contrahendo del Comune di Eboli, in relazione al trasferimento di un lotto inidoneo allo scopo per il quale era stato acquistato, la cessione delle particelle menzionate nell’atto di assegnazione del 14.11.2007 è avvenuta proprio sul presupposto della loro idoneità a rendere possibile la realizzazione del capannone industriale, nella consapevolezza della indisponibilità delle particelle di proprietà demaniale.
La Società Consortile Mista per Azioni per l’Attuazione del PIP del Comune di Eboli, a sua volta, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo mera delegata dal Comune di Eboli alle procedure di acquisizione delle aree ai fini dell’assegnazione, restando in capo al Comune la titolarità del relativo potere, opponendosi nel merito all’accoglimento del ricorso.
In data 10.1.2014 la parte ricorrente ha depositato la perizia asseverata a firma dell’arch. Francesco Avagliano, con la quale, dopo aver evidenziato che l’intervento previsto consiste di un capannone di superficie coperta pari a mq. 3.000, di una pensilina di superficie coperta pari a mq. 7,5, di posti auto coperti, per una superficie coperta complessiva di mq. 3.205,5, si afferma che le particelle demaniali (3357, 3358 e 3500) “vanno a dividere il lotto D20 in due parti, con l’effetto di una seria compromissione della potenzialità edificatoria del suddetto immobile”, avendo “l’effetto di suddividere il lotto D20 in due sottolotti” la cui rispettiva consistenza (pari a mq. 4.298 e mq. 2.465), alla luce della strumentazione urbanistica vigente nell’area P.I.P., consentirebbe la realizzazione su un lotto di un capannone di mc. 12.894,00 e nell’altro di mc. 7.395, entrambi non compatibili con le esigenze della società ricorrente; inoltre, resterebbe intercluso uno dei due sottolotti (quello di maggiori dimensioni), a meno di non prevedere un ulteriore varco di accesso, con l’ulteriore pregiudizio per le potenzialità edificatorie dell’immobile.
In pari data la parte ricorrente ha depositato la relazione asseverata a firma del rag. Antonio La Torraca, con la quale si evidenzia che l’unico motivo ostativo alla stipula del contratto di programma è rappresentato dal mancato rilascio del permesso di costruire l’opificio progettato da parte del Comune di Eboli.
Con memoria del 20.1.2014, la parte ricorrente allega che la misura indicata nella convenzione definitiva di assegnazione (mq. 6.685) si riferisce alla mera superficie catastale, mentre il lotto D20, venduto a corpo e non a misura, ha l’estensione reale di mq. 7.043.
Con la memoria di replica del 30.1.2014, la società consortile evidenzia che la natura interrata del canale irriguo non genera alcuna limitazione superficiaria, con la conseguente insussistenza del predicato ostacolo alla realizzazione dell’opificio industriale.
Con la relazione tecnica a firma dell’ing. IA Nobile, depositata dalla società consortile in data 15.5.2014, viene dedotto che il Comune di Eboli considera, ai fini del rilascio del permesso di costruire, l’intera superficie del lotto assegnato pari a mq. 7.043, compresa quindi la parte demaniale (viene citato a titolo di esempio il lotto D24, sul quale la ditta assegnataria ha realizzato due costruzioni, una di maggiore consistenza sull’area libera più estesa e l’altra sull’area meno estesa, fra le quali esistono e risultano libere da costruzioni le stesse aree demaniali che attraversano il lotto D20).
Con l’ordinanza n. 60 del 9.1.2015, il Tribunale ha disposto incombenti istruttori, consistenti nell’acquisizione agli atti del presente giudizio “degli elaborati progettuali preliminari, siglati dalle parti e conservati agli atti di ufficio”, relativi all’impianto produttivo da realizzare sul lotto D20 in area P.I.P. del Comune di Eboli, e che, ai sensi dell’art. 4 dell’atto di assegnazione in proprietà del lotto medesimo in favore della odierna ricorrente, ne costituiscono parte integrante e sostanziale, sebbene materialmente non allegati alla scrittura.
L’incombente è stato eseguito in data 10.2.2015 dal Comune di Eboli.
Con la successiva ordinanza n. 1493 del 6.7.2015, il Tribunale ha disposto ulteriori incombenti istruttori, ordinando in particolare all’Agenzia del Demanio, Direzione Regionale di Napoli, di trasmettere una “dettagliata e documentata relazione intesa a chiarire le ragioni per le quali il procedimento di sdemanializzazione interessante le particelle demaniali comprese nel P.I.P. del Comune di Eboli, di cui all’istanza della Società Consortile Mista per Azioni per l’Attuazione del Piano degli Insediamenti Produttivi del Comune di Eboli del 10.10.2005, con particolare riguardo a quelle interessanti il lotto D20 (foglio 24, p.lle 3357, 3358 e 3500), non si sia ancora concluso così come quelle della durata del relativo procedimento, nei suoi singoli segmenti costitutivi, precisando se la stessa sia eventualmente derivata da ritardi, negligenze, inefficienze ed errori imputabili ai soggetti pubblici e privati coinvolti nel procedimento, anche fornendo precise indicazioni in ordine al termine di prevista conclusione dello stesso ed alle eventuali ragioni che attualmente ne impediscono la definizione”.
In esecuzione della suddetta ordinanza, l’organo incaricato ha trasmesso, in data 2.12.2015, una relazione chiarificatrice.
Il ricorso quindi, all’udienza odierna e dopo la discussione delle parti, è stato trattenuto dal collegio per la decisione di merito.
DIRITTO
Con il ricorso in esame, la ditta ricorrente, assegnataria in forza dell’atto rep. n. 4878 del 14.11.2007 del lotto D20 nell’ambito del P.I.P. del Comune di Eboli ai fini della realizzazione di un “impianto produttivo consistente in un capannone industriale per la produzione, lavorazione e trasformazione di prodotti ortofrutticoli, alimentari ed affini”, lamenta che le amministrazioni intimate (Comune di Eboli e Società Consortile Mista per Azioni per l’Attuazione del P.I.P. del Comune di Eboli) si sono rese inadempimenti all’obbligo di completare il trasferimento del lotto mediante l’assegnazione dell’area di proprietà demaniale necessaria ai fini della realizzazione dell’insediamento industriale, chiedendo conseguentemente la declaratoria della risoluzione dell’atto di assegnazione e la condanna delle suddette amministrazioni al risarcimento del danno, dal momento che, mediante il loro comportamento, hanno inciso sulla chance di conseguimento del previsto finanziamento, funzionale alla realizzazione dell’intervento.
Tanto sinteticamente premesso, deve in primo luogo esaminarsi, per respingerla, l’eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dalla Società Consortile Mista per Azioni per l’Attuazione del P.I.P. del Comune di Eboli: basti considerare che, avendo essa curato la procedura di sdemanializzazione, come si evince dalla nota comunale prot. n. 28131 del 21.7.2011, e derivando il mancato trasferimento alla ricorrente delle particelle demaniali dalla perdurante pendenza di siffatta procedura, non può escludersi a priori , salve le pertinenti valutazioni di merito, la sua posizione di soggetto passivo a fronte dell’azione di responsabilità risarcitoria esperita, unitamente a quella risolutoria, dalla parte ricorrente.
Nel merito, ritiene il Tribunale di affrontare preliminarmente la questione concernente l’effettiva necessità per la parte ricorrente di disporre dell’area di proprietà demaniale ai fini della realizzazione dell’investimento programmato.
Al quesito deve darsi, ad avviso del Tribunale, risposta affermativa.
Dagli “elaborati grafici preliminari” dello stabilimento industriale, costituenti “parte integrante e sostanziale” dell’atto di assegnazione rep. n. 4878 del 14.11.2007 (cfr. artt. 4 e 5), di cui il Tribunale ha disposto l’acquisizione agli atti del giudizio, si evince infatti (cfr., in particolare, la planimetria di progetto) che il capannone industriale non sarebbe stato realizzabile senza impegnare l’area corrispondente alle particelle demaniali: ciò in considerazione della peculiare ubicazione di queste ultime all’interno del lotto, andando esse a dividerlo in due sottolotti di minori dimensioni (cfr., in tal senso, le perizie asseverate a firma dell’arch. Francesco Avagliano, prodotte dalla parte ricorrente in data 10.1.2014 ed in data 23.4.2015).
Da questo punto di vista, non appare risolutiva la deduzione tecnica dell’ng. IA Nobile, contenuta nella relazione depositata dalla società intimata in data 15.5.2014, secondo cui il Comune di Eboli considera ai fini del rilascio del permesso di costruire “l’intera superficie del lotto assegnato”, compresa quindi la parte demaniale.
In primo luogo, deve rilevarsi che, per stessa ammissione del redattore della relazione tecnica, la realizzazione dell’insediamento industriale, nell’ambito di lotti caratterizzati, come quello di pertinenza della parte ricorrente, dall’attraversamento dell’area demaniale, comporta il ricorso ad “opportune scelte progettuali”, consistenti nella suddivisione dell’intervento in due costruzioni: ebbene, non è dimostrato che siffatta opzione, oltre ad implicare la rivisitazione delle scelte progettuali poste a fondamento dell’atto di assegnazione ed in ordine alle quali si era quindi formato il legittimo affidamento del soggetto assegnatario, sebbene adatta per un caseificio (menzionato nell’esempio fatto dal tecnico), fosse compatibile con la specifica destinazione dello stabilimento industriale progettato dalla parte ricorrente.
Invero, le parti resistenti non hanno puntualmente confutato le deduzioni attoree, intese ad evidenziare l’inidoneità, ai fini della realizzazione dell’iniziativa industriale perseguita, della scelta progettuale, imposta dalla conformazione dei due sottolotti derivanti dalla presenza delle particelle demaniali, di suddividere l’unico capannone progettato in due capannoni di minori dimensioni.
Inoltre, la tesi secondo cui il Comune di Eboli, in sede di rilascio del permesso di costruire, “considera l’intera superficie del lotto assegnato pari a mq. 7043”, è smentita dalla stessa nota comunale n. 33291 del 12 ottobre 2007, emessa in riscontro all’istanza di permesso di costruire della parte ricorrente, con la quale si comunicava che dalla verifica della convenzione di trasferimento del lotto D20 “si evince che la superficie assegnata è pari a 6.685 mq, mentre la verifica urbanistica è stata fatta per la superficie urbanistica di 7.043 mq”, aggiungendo che “il sedime del capannone di progetto ricade su aree pubbliche da sdemanializzare”, sicché “prima del rilascio del permesso, occorrerà l'atto di convenzione di trasferimento terreni relativamente alle particelle in corso di sdemanializzazione e necessaria per il raggiungimento di 7.043 mq (lotto D20), superficie sulla quale è stata effettuata la verifica urbanistica e sito sul quale deve essere realizzato il capannone”.
Accertata la necessità per la parte ricorrente di disporre della superficie demaniale ai fini della realizzazione dello stabilimento industriale, occorre procedere alla ricostruzione della volontà contrattuale al riguardo consacrata nell’atto di assegnazione del 14.11.2007, verificando in particolare se sia predicabile l’obbligo delle parti resistenti di procedere al completamento del trasferimento del lotto D20, previa sdemanializzazione dell’area di proprietà demaniale.
Ritiene il Tribunale che un obbligo siffatto, sebbene non espressamente contemplato dal contratto, sia evincibile dal suo complessivo contenuto e dal comportamento tenuto successivamente dalle parti ( ex art. 1362, comma 2, c.c.: “per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto”).
In primo luogo, infatti, oggetto dell’assegnazione è il lotto D20, avente una superficie – comprensiva dell’area di proprietà demaniale – di mq. 7.043 (cfr., in tal senso, la determina dirigenziale n. 65 del 6.9.2006, con la quale si dispone appunto l’assegnazione del lotto D 20 di superficie di mq. 7.043, e la convenzione preliminare per l’assegnazione di lotti in diritto di proprietà del 3.10.2006, il cui art. 1 prevede che “il Comune di Eboli assegna alla società Turismo ed Agricoltura s.r.l. il lotto di complessivi mq. 7.043 con la sigla D20 contraddistinto in catasto al foglio 24, facente parte della maggiore consistenza delle particelle n. 396, 587, 1183, 1381 e 1382”).
In secondo luogo, nelle premesse dell’atto di assegnazione del 14.11.2007 si precisa che “sul lotto D20 gravano proprietà demaniali, per le quali si sta procedendo al relativo frazionamento e stato di consistenza e che per i medesimi è stata avviata procedura di sdemanializzazione all’esito della quale si provvederà al successivo trasferimento in proprietà delle relative superfici”, pur limitando il trasferimento in proprietà alla superficie non interessata dalla proprietà demaniale (cfr. art. 1: “il Comune di Eboli assegna in proprietà alla società Sele d’Oro il lotto D20 di mq. 6.685 contraddistinto in catasto al foglio 24 particelle 3066, 3054, 3056, 3047 e 3051”).
Quanto invece al comportamento successivo delle parti, vengono essenzialmente in rilievo la già richiamata nota prot. n. 28131 del 21.7.2011, con la quale il Comune di Eboli, nel rappresentare alla parte ricorrente che l’attività istruttoria relativa alla procedura di sdemanializzazione, avviata nell’ottobre 2005, era stata sospesa da parte dell’Agenzia del Demanio in attesa dell’emanazione dei DPCM attuativi del “federalismo demaniale”, come comunicato dalla medesima Agenzia con nota del 20.1.2011, prot. 2661, evidenziava nel contempo che la suddetta procedura “è curata dalla società consortile mista per azioni per l’attuazione del PIP, alla quale codesta spett.le società, in qualità di assegnatario consorziato, potrà richiedere ulteriori chiarimenti ed aggiornamenti”, e la nota della società consortile mista per azioni per l’attuazione del P.I.P. del Comune di Eboli prot. n. 2012/78 dell’8.3.2012, con la quale, dopo aver evidenziato che “la pratica di sdemanializzazione, avviata sin dall’anno 2005, oltre alle notevoli difficoltà derivate dall’individuazione delle particelle oggetto della pratica, è stata esaminata con notevole ritardo dal competente Ufficio del Demanio di Roma, per il vuoto normativo generatosi a seguito del d.lvo 28.5.2010 n. 85, riguardante il federalismo demaniale” e che “la pratica, presa in carico agli Uffici dell’Agenzia del Demanio di Roma con prot. 31767/2010, attende la conclusione dell’istruttoria ed il conseguente provvedimento di “sclassifica” dei beni, dopo che il Consorzio di Bonifica in Destra Sele ed il Genio Civile di SA hanno reiterato il parere favorevole richiesto per unificare il procedimento che, nelle prime richieste, era suddiviso in più tranches”, si esprime l’avviso che, “stante l’ormai prossima soluzione della vicenda, siano poco opportuni interventi da parte di singoli soci poiché, come già accaduto in frangenti simili, si potrebbero generare confusioni e/o sovrapposizioni che causerebbero unicamente ulteriori rallentamenti della procedura”.
Dai documenti menzionati, complessivamente considerati, si evince quindi l’assunzione, da parte del Comune di Eboli e della intimata società consortile, dell’impegno di addivenire alla sdemanializzazione delle particelle demaniali in vista del successivo trasferimento delle stesse alla società ricorrente, quale presupposto per la realizzazione dell’iniziativa industriale da essa programmata, costituente l’obiettivo ultimo dell’atto di assegnazione.
Quanto poi alla corretta qualificazione giuridica del suddetto impegno, rileva il Tribunale che la connotazione pubblicistica del suo contenuto (consistente nell’attivazione e nella cura del procedimento di sdemanializzazione, in vista del trasferimento alla ricorrente delle particelle demaniali), e dello stesso atto negoziale nel quale è contemplato, induce a ricondurne la fattispecie costitutiva allo schema di cui all’art. 11 l. n. 241/1990, con la conseguente necessità di individuarne la disciplina, anche nella fase patologica, in quella desumibile dai principi dettati dal codice civile in materia di obbligazioni e contratti.
Ebbene, ritiene il Tribunale, coerentemente con il contenuto dell’impegno assunto dalle parti resistenti, che la fattispecie sia propriamente riconducibile al disposto dell’art. 1381 c.c. (“Promessa dell’obbligazione o del fatto del terzo”), ai sensi del quale “colui che ha promesso l'obbligazione o il fatto di un terzo è tenuto a indennizzare l'altro contraente, se il terzo rifiuta di obbligarsi o non compie il fatto promesso”: soluzione imposta dalla evidenziata alterità tra la controparte contrattuale della società ricorrente ed il soggetto (Agenzia del Demanio) competente a disporre la sdemanializzazione delle aree di proprietà demaniale, onde consentirne il successivo trasferimento a favore della medesima società.
In proposito, è consolidato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui “con la promessa del fatto del terzo di cui all'art. 1381 c.c., il promittente assume una prima obbligazione di facere , consistente nell'adoperarsi affinché il terzo tenga il comportamento promesso, onde soddisfare l'interesse del promissario, ed una seconda obbligazione di dare , cioè di corrispondere l'indennizzo nel caso in cui, nonostante sì sia adoperato, il terzo si rifiuti di impegnarsi. Con la conseguenza che, qualora l'obbligazione di facere non venga adempiuta e l'inesecuzione sia imputabile al promittente, ovvero venga eseguita in violazione dei doveri di correttezza e buona fede, il promissario avrà a disposizione gli ordinari rimedi contro l'inadempimento, quali la risoluzione del contratto, l'eccezione di inadempimento, l'azione di adempimento e, qualora sussista il nesso di causalità tra inadempimento ed evento dannoso, il risarcimento del danno; qualora, invece, il promittente abbia adempiuto a tale obbligazione di facere e, ciononostante, il promissario non ottenga il risultato sperato a causa del rifiuto del terzo, diverrà attuale l'altra obbligazione di dare , in virtù della quale il promittente sarà tenuto a corrispondere l'indennizzo” (Cassazione civile, Sez. II, n. 24853 del 21 novembre 2014).
Deve quindi preliminarmente verificarsi, in relazione alla domanda di parte ricorrente (intesa a lamentare l’inadempimento della parte resistente agli obblighi assunti, per farne discendere le conseguenze risolutorie e risarcitorie dedotte in ricorso), se sia configurabile la condotta inadempiente del Comune di Eboli e/o della società consortile a fronte dell’impegno di adoperarsi, secondo buona fede e correttezza, affinché l’Agenzia del Demanio portasse a compimento il procedimento di sdemanializzazione.
Come si è visto, al fine di acquisire opportuni elementi istruttori sul punto, il Tribunale ha disposto un secondo incombente istruttorio, demandando all’Agenzia del Demanio, Direzione Regionale di Napoli, di trasmettere una “dettagliata e documentata relazione intesa a chiarire le ragioni per le quali il procedimento di sdemanializzazione interessante le particelle demaniali comprese nel P.I.P. del Comune di Eboli, di cui all’istanza della Società Consortile Mista per Azioni per l’Attuazione del Piano degli Insediamenti Produttivi del Comune di Eboli del 10.10.2005, con particolare riguardo a quelle interessanti il lotto D20 (foglio 24, p.lle 3357, 3358 e 3500), non si sia ancora concluso così come quelle della durata del relativo procedimento, nei suoi singoli segmenti costitutivi, precisando se la stessa sia eventualmente derivata da ritardi, negligenze, inefficienze ed errori imputabili ai soggetti pubblici e privati coinvolti nel procedimento, anche fornendo precise indicazioni in ordine al termine di prevista conclusione dello stesso ed alle eventuali ragioni che attualmente ne impediscono la definizione”.
In esecuzione della suddetta ordinanza, l’Agenzia del Demanio ha trasmesso la relazione con la quale si evidenzia che “la procedura di sdemanializzazione può definirsi formalmente conclusa”, precisando che essa determina semplicemente il passaggio del bene interessato dalla sfera demaniale a quella patrimoniale disponibile dello Stato, salva l’eventuale adozione da parte di quest’ultimo di atti di alienazione a favore di terzi, previo esperimento delle necessarie procedure di evidenza pubblica, senza tuttavia fornire esplicito riscontro alle ulteriori richieste istruttorie del Tribunale, con particolare riguardo a quelle intese a conoscere se la durata del procedimento di sdemanializzazione, nella fattispecie in esame, “sia eventualmente derivata da ritardi, negligenze, inefficienze ed errori imputabili ai soggetti pubblici e privati coinvolti nel procedimento”, ma limitandosi ad affermare che “non si rileva l’esistenza di una normativa che detti i tempi di conclusione della procedura di sdemanializzazione”.
Ebbene, deve in primo luogo osservarsi che, allo stato, la società ricorrente non ha ancora conseguito la disponibilità delle aree demaniali, necessarie per la realizzazione dello stabilimento industriale: basti considerare che, come si rileva dalla citata relazione istruttoria, il completamento della procedura di sdemanializzazione non è a tal fine sufficiente, determinando essa semplicemente il mutamento del regime giuridico del bene, la cui titolarità permane nella sfera statale (con la conseguenza che il Comune di Eboli non potrebbe ancora dirsi legittimato a disporne in favore della parte ricorrente).
Inoltre, sebbene dalla citata relazione (peraltro non del tutto esaustiva sul punto) non si evincano specifici comportamenti omissivi o comunque negligenti delle parti intimate, ritiene il Tribunale che la deduzione di parte ricorrente, con la quale si lamenta la mancata attivazione da parte delle amministrazioni intimate dei “previsti strumenti procedimentali (compresi quelli giudiziali) utili ad una celere definizione della procedura di sdemanializzazione” (cfr. pag. 6 del ricorso), sia meritevole di positiva considerazione: risulta, infatti, che né il Comune di Eboli né la resistente società consortile abbiano esperito gli strumenti di tutela consentiti dall’ordinamento, a cominciare dall’azione avverso il silenzio della p.a., al fine di accelerare il decorso del procedimento di sdemanializzazione e quello, consequenziale, di trasferimento del bene alla sfera comunale in vista della piena produzione, a favore della parte ricorrente, degli effetti traslativi previsti dal citato atto di assegnazione (azione cui, deve aggiungersi, le predette amministrazioni sarebbero state sicuramente legittimate avendo assunto la relativa iniziativa procedimentale).
Sussistono quindi i presupposti per affermare la fondatezza della domanda di parte ricorrente intesa a conseguire la risoluzione dell’atto di assegnazione rep. n. 4878 del 14.11.2007, atteso l’accertato mancato diligente assolvimento da parte delle amministrazioni intimate dell’obbligo di facere assunto ai sensi dell’art. 1381 c.c., così frustrando lo scopo dell’atto suindicato, consistente nella realizzazione dell’iniziativa industriale programmata dalla parte ricorrente, ed incorrendo nel grave inadempimento da questa lamentato.
Quanto alla domanda di condanna al risarcimento del danno, la stessa non è invece meritevole di accoglimento, dovendo osservarsi che analoghi rimedi, al fine di superare l’ empasse procedimentale all’origine del ritardo del procedimento di sdemanializzazione, avrebbero potuto essere esperiti dalla parte ricorrente, con la conseguente necessità di fare applicazione della regola decisoria di cui all’art. 30, comma 2, secondo periodo cod. proc. amm., ai sensi del quale il giudice amministrativo “esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l'ordinaria diligenza, anche attraverso l'esperimento degli strumenti di tutela previsti”.
Infine, la complessità dell’oggetto della controversia, e lo stesso esito della medesima, giustificano la compensazione delle spese di giudizio sostenute dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di SA, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 2047/2013, lo accoglie in parte e per l’effetto:
- dichiara l’intervenuta risoluzione dell’atto di assegnazione in proprietà del lotto D20 in area P.I.P. del Comune di Eboli sottoscritto in data 14.11.2007, rep. n. 4878;
- respinge la domanda di condanna al risarcimento del danno;
- compensa integralmente le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in SA nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2016 con l'intervento dei magistrati:
Amedeo Urbano, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/01/2016
IL SEGRETARIO