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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 29/03/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei SInori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2318 del ruolo generale per gli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
DE PP (VI) il 22.02.1970, rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro
Vettorazzo
e
C.F. , nata a [...] Controparte_1 C.F._2
il 25.08.1976, rappresentata e difesa dall'avvocato Serena Polo
e con l'intervento del
1 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi
Conclusioni delle parti:
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi Parte_1
e , autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del Controparte_1
reciproco rispetto e ordinare al Comune di NO del PP di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2) La casa coniugale sita in NO del PP (VI) Via Villaggio Europa
n.128, condotta in locazione con contratto intestato ad entrambi in coniugi,
resta in uso alla SI.ra , con il mobilio ed arredo ivi contenuto, Controparte_1
impegnandosi la stessa a chiedere la modifica del relativo contratto di locazione in proprio favore. Il SI. ha già provveduto Parte_1
a reperire idoneo immobile a NO del PP (VI), ove ha trasferito la propria residenza, asportando dalla casa coniugale i propri effetti personali;
3) Il figlio minore resta affidato in modo condiviso ad entrambi Persona_1
i genitori e, pur conservando la residenza con la madre, avrà collocazione paritetica presso gli stessi. , salvo diversi accordi tra i genitori che Per_1
tengano conto dei suoi impegni scolastici, sportivi ed extrascolastici,
trascorrerà quindici giorni con la madre e quindici presso il padre, dal venerdì
all'uscita da scuola al venerdì successivo sempre all'uscita da scuola.
Salvo diversi accordi tra i genitori, inoltre, trascorrerà con entrambi i Per_1
2 genitori:
• 7 giorni consecutivi durante le festività natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o l'ultimo dell'anno;
• 3 giorni durante le vacanze Pasquali comprendenti ad anni alterni il giorno di
Pasqua o di Pasquetta;
• 2 settimane durante l'estate, da concordare di volta in volta con congruo preavviso;
Il figlio inoltre, durante l'anno scolastico, continuerà la frequentazione Per_1
della nonna materna al ritorno da scuola.
4) Per effetto della collocazione paritetica nulla viene stabilito a titolo di assegno per il mantenimento a favore del figlio minore, provvedendovi direttamente il genitore presso cui si trova il minore nella settimana di competenza.
5) Il padre ha versato alla madre, contestualmente alla sottoscrizione del ricorso introduttivo, la somma di €800,00 a titolo di concorso nel mantenimento del figlio per i mesi di aprile e maggio 2024; Per_1
6) In ogni caso le spese straordinarie per il figlio minore , come Per_1
individuate e con le modalità previste dal protocollo in uso presso il Tribunale
di Vicenza, che entrambi i genitori dichiarano di aver letto e compreso, saranno divise tra i genitori nella misura del 50%;
7) I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente a chiedere la corresponsione di assegno di mantenimento;
3 8) I coniugi dichiarano di aver già definito ogni loro reciproca pretesa economica maturata in costanza di matrimonio e fino alla data del presente atto, rinunciando ad ogni azione e/o rivendicazione;
9) I coniugi si danno sin d'ora reciprocamente il consenso al rilascio e al rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento loro necessario con riferimento al figlio minore;
10) spese di lite interamente compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. conclude per l'accoglimento del
ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 24.06.2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in NO DE PP (VI)
in data 09.09.2000, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 21.01.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituite dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico
Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto
4 matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e,
pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore ed alla collocazione Per_1
paritetica dello stesso presso i genitori;
-neppure vi è motivo di disattendere la richiesta delle parti di provvedere in via diretta al mantenimento ordinario del figlio;
-le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento loro necessario con riferimento al figlio minore;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda
è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
5 Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, uniti in matrimonio in NO DE PP (VI) in data Controparte_1
09.09.2000 con atto trascritto al n. 100, parte 2, serie A, anno 2000 alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di NO DE PP (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 25.3.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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