Decreto cautelare 15 febbraio 2019
Ordinanza cautelare 28 febbraio 2019
Sentenza 20 marzo 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, ordinanza cautelare 28/02/2019, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2019 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/02/2019
N. 00034/2019 REG.PROV.CAU.
N. 00083/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 83 del 2019, proposto da
VI RE, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Occhiena, Alessandro Carlo Licci Marini, Sara Merella, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti;
contro
Comune di Tempio Pausania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppina Demuro, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti;
nei confronti
Edil Domus S.r.l., OM Radice, Comune di Santa Teresa Gallura non costituiti in giudizio;
ES HI, AT NA, rappresentati e difesi dagli avvocati Aldo Travi, Elena Travi, Marcello Vignolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Marcello Vignolo in Cagliari, piazza del Carmine n. 22;
per la declaratoria della nullità
e/o per l'annullamento,
previa adozione di opportune misure cautelari,
- dell'ordinanza dirigenziale 20 novembre 2018, n. 115, a firma del Dirigente del Settore ai Servizi al Patrimonio e al Territorio del Comune di Tempio Pausania , notificata in data 27 novembre 2018, avente a oggetto “Ordinanza di sospensione, demolizione opere e ripristino dei luoghi, su area in Loc. Masconi agro della Frazione di San Pasquale, per realizzazione lottizzazione abusiva ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. 380/2001 e degli artt. 17 e 18 della L.R. 23/85”;
- della proposta di ordinanza dirigenziale 19 novembre 2018, n. 116, a firma del Responsabile del procedimento presso il Settore ai Servizi al Patrimonio e al Territorio del Comune di Tempio Pausania, allegata al predetto provvedimento, notificata in data 27 novembre 2018, avente a oggetto “Proposta di ordinanza dirigenziale: ordinanza di sospensione, demolizione opere e ripristino dei luoghi, su area in Loc. Masconi agro della Frazione di San Pasquale, per realizzazione lottizzazione abusiva ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. 380/2001 e degli artt. 17 e 18 della L.R. 23/85”;
- del verbale di accertamento 14 dicembre 2017, prot. n. 31099, a firma dei Tecnici Comunali dell'Ufficio Edilizia Privata del Comune di Tempio Pausania, redatto a seguito di sopralluogo in località Masconi in data 5 dicembre 2017, e dei relativi allegati e risultanze;
- del verbale di accertamento 25 gennaio 2018, prot. n. 2334, a firma dei Tecnici Comunali dell'Ufficio Edilizia Privata del Comune di Tempio Pausania, redatto a seguito di sopralluogo in località Masconi in data 5 dicembre 2017, e dei relativi allegati e risultanze;
- di tutti gli atti istruttori, inclusi pareri, comunicazioni, segnalazioni, comunque denominati, relativi al procedimento de quo;
- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale, anche non cognito, e di ogni ulteriore atto successivamente adottato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Tempio Pausania e di ES HI e di AT NA;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2019 il dott. Marco Lensi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Valutata positivamente, ad un primo esame, la probabilità dell’esito favorevole del ricorso, in relazione alle censure dedotte dalla parte ricorrente, sia in considerazione del fatto che l’assetto urbanistico ed edilizio della zona – per la parte concernente l’odierna parte ricorrente - risulta determinato - sostanzialmente e per gli aspetti di maggiore rilevanza - dal rilascio di concessioni edilizie da parte della stessa Amministrazione comunale, in conformità – del resto - alla normativa all’epoca vigente per le zone agricole; sia in considerazione del fatto che non appare risultare la malafede di parte ricorrente in ordine all’acquisto degli immobili in questione;
Ritenuto che sussistano giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio relativamente alla presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), accoglie l’istanza cautelare e per l'effetto:
a) sospende l’ordinanza impugnata limitatamente all’ordine di demolizione e acquisizione al patrimonio del Comune;
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 26 febbraio 2020.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2019 con l'intervento dei magistrati:
ES Scano, Presidente
Marco Lensi, Consigliere, Estensore
Grazia Flaim, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Lensi | ES Scano |
IL SEGRETARIO