Decreto cautelare 11 gennaio 2022
Ordinanza cautelare 26 maggio 2022
Sentenza 9 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza cautelare 26/05/2022, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/05/2022
N. 00252/2022 REG.PROV.CAU.
N. 00034/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 34 del 2022, proposto da
ON UG, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Rodelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l. in Concordato Preventivo - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Moretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
della nota delle Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l. prot. n. Pt/PS21/376 del 22 Dicembre 2021, avente ad oggetto: “Comunicazione di ripresa in possesso del bar con rivendita tabacchi, Stazione Tricase (Le)”, con la quale è stato comunicato al ricorrente che “in data 25 Gennaio 2022 alle ore 10,30 si procederà con le operazioni di ripresa in consegna da parte di FSE dell’immobile in oggetto”, disponendo per la predetta data del 25/01/2022 lo sgombero da persone e cose del locale commerciale di che trattasi adibito a Bar con rivendita tabacchi presso la Stazione Ferroviaria di Tricase;
di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l. in Concordato Preventivo - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 25 maggio 2022 la dott.ssa Anna Abbate e uditi per le parti i difensori avv.to M. Guadalupi e avv.to M. Moretti;
Premesso che il rapporto esistente tra l’odierno ricorrente e le Ferrovie del Sud Est e Servizi Automoblistici S.r.l. sembra avere natura non strettamente privatistica di mera locazione di immobile per uso commerciale, bensì (in maniera prevalente) di concessione di servizio pubblico, alla stregua delle clausole contenute nella convenzione sottoscritta inter partes , rivelatrici del fatto che non vi è (nella specie) una mera connessione logica dovuta alla collocazione in locali destinati al servizio pubblico di trasporto ferroviario, ma una evidente e stretta connessione funzionale con il servizio pubblico di trasporto ferroviario erogato in favore dei viaggiatori, trattandosi di servizi che trovano la loro origine in un rapporto derivato tra la concessionaria FSE e un terzo soggetto di sub-affidamento (di parte delle attività oggetto della concessione del servizio pubblico perfezionata con la Regione Puglia) collegato con l’atto autoritativo di concessione (Cfr. anche: Consiglio di Stato, VI Sezione, 4/10/2013 n. 4902), rientrante nella giurisdizione esclusiva dell’adito Giudice Amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c) c.p.a.;
Ritenuta, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare del giudizio, la sussistenza del necessario fumus boni iuris del ricorso alla stregua della prima censura formulata nel ricorso incentrata sulla violazione operata con il provvedimento impugnato, dell’art. 103, comma 2, del D.L. 17/03/2020 n. 18, convertito dalla Legge 24/04/2020, n. 27 e s..mm., statuente che tutte le concessioni della P.A,. in scadenza tra il 31/01/2020 e la data della dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, ossia fino al 30/06/2022.
Ritenuto, altresì, sussistente l’allegato pregiudizio grave ed irreparabile.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza accoglie la domanda cautelare di parte ricorrente ad tempus e, per l’effetto, sospende l’efficacia della nota impugnata fino alla data del 30 Giugno 2022.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
Fissa l’udienza pubblica di merito del 24 Gennaio 2023.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Anna Abbate, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO