Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 09/06/2025, n. 708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 708 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
RG. n. 758/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA nelle persone dei magistrati: dott. Marcello BRUNO, Presidente dott.ssa Valeria ALBINO, Consigliere relatore dott. Lorenzo Pietro FABRIS, Consigliere riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa d'appello contro la sentenza n. 533/2024 del 20/02/2024 del Tribunale di
Genova, promossa da:
(C.F. e P. IVA: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Piccini, in forza di procura allegata all'atto di appello, presso il quale è elettivamente domiciliata in Genova, via
C. Roccatagliata Ceccardi 4/35
APPELLANTE contro
(C.F.: ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1 dall'Avv. Alberto Zoboli, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, presso il quale è elettivamente domiciliato in Genova, via Fieschi, n. 10/11
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, previo ogni accertamento e declaratoria meglio visti, in via principale e nel merito, accogliere per i motivi esposti in atti il proposto appello e, per
l'effetto, in riforma della sentenza menzionata in epigrafe, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si ripropongono:
1
previa eventuale ammissione delle istanze istruttorie formulate in memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. nn. 2 e 3 non ancora ammesse da intendersi qui riproposte integralmente;
in via di subordine denegato: accogliere il quarto e subordinato motivo di appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza menzionata in epigrafe, disporre l'integrale compensazione fra le parti delle spese del giudizio di primo grado;
in ogni caso: con vittoria delle spese del presente grado di giudizio”.
PER L'APPELLATO
“Confermare la sentenza impugnata e rigettare l'appello proposto, con vittoria di spese e compensi, oltre generali al 15%, cpa ed iva come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in data 29/12/2021, citava in giudizio, dinnanzi Controparte_1 al Tribunale di Genova, al fine di sentir accertare l'acquisto della Parte_1
piena proprietà per usucapione del posto auto sito in Genova, via Tevere, innanzi al civico
2 – NCEU Comune di Genova, sez. PEG, foglio 45, mappale 960, sub. 6, posto auto n. 5.
L'attrice esponeva che al fine di evitare l'ingresso e, soprattutto, il parcheggio di terzi nei primi anni ottanta del secolo scorso alcuni condomini dei palazzi che si affacciano sulla via hanno fatto dividere e segnare i posti auto e che chi ne prese possesso lo mantenne, anche inserendo un dissuasore di parcheggio quando si fosse allontanato. Ella era nipote ed erede universale di che aveva preso possesso del posto auto sin dal 1981, Persona_1
utilizzandolo, collocandovi e sostituendo il paletto dissuasore. Nel 1997, deceduto il marito, le aveva ceduto il possesso del posto auto e nel 2003, deceduta la zia, ella Persona_1 aveva ereditato l'appartamento della stessa. Ella quindi aveva cumulato il possesso ex art. 1146 c.c. dal 1981, possesso che si era manifestato mediante l'utilizzo pacifico, pubblico e continuo del posto auto e la collocazione (e sostituzione) di apposito paletto dissuasore di parcheggio.
Si costituiva nel giudizio contestando la ricostruzione fattuale e Parte_1 giuridica effettuata dall'attrice e chiedendo il rigetto della relativa domanda. In particolare deduceva che l'intervento di tracciamento e numerazione dei posti auto con installazione di dissuasore di sosta su ciascuno di essi fu effettuata, nel corso dell'anno 1988, dalla ditta
2 Ares S.r.l., in concomitanza con il rifacimento del sedime in asfalto e su incarico dei Sigg.ri e ed all'epoca proprietari dell'area ove Parte_2 Pt_3 Persona_2 insistono detti posti auto e danti causa dell'odierna comparente. Deduceva che l'attrice non era entrata nel possesso del posto auto per effetto della successione ereditaria da
[...]
, avvenuta nel 2003, ma in ragione di un ipotizzato atto negoziale del 1997, non Per_3 allegato, né provato dalla parte. Contestava la sussistenza dei presupposti per l'acquisto della proprietà per usucapione e la genericità della domanda complementare.
Assunte prove orali e documentali, il Tribunale, in accoglimento della domanda, dichiarava l'acquisto per intervenuta usucapione in capo all'attrice della proprietà del posto auto sito in
Genere via Tevere n. 5; rigettava la domanda di usucapione formulata dall'attrice diretta ad accertare e dichiarare ogni diritto, servitù e comproprietà, in particolare quella sullo spazio comune di accesso e manovra individuato con mapp. 966 sub. 1 del fg. 45 in quanto indeterminata. Infine condannava la convenuta al pagamento delle spese processuali in favore dell'attrice.
Affermava il Tribunale che la parte attrice aveva provato la sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'usucapione, e quindi il possesso esclusivo del posto oggetto di controversia quanto meno dal 1997, delimitato da strisce sull'asfalto e singolarmente accatastato sin dal 1989, mentre la convenuta né aveva provato l'uso né aveva mai diffidato la attrice dal posteggiare la propria vettura nel corso degli anni. La lunga durata del CP_1 possesso dell'attrice risultava idonea a escludere la sussistenza di una mera tolleranza della convenuta. L'acquisto della disponibilità del bene – proseguiva il Tribunale - non poteva considerarsi avvenuto in modo clandestino né violento, non essendo tale ultimo requisito integrato dall'inserimento del lucchetto in un dissuasore che ne era sprovvisto, come confermato in istruttoria. Affermava che, oltre l'utilizzo del parcheggio, la presenza di un dissuasore, che l'attrice aveva provveduto a sostituire più volte, rappresentava una manifestazione sufficientemente inequivoca del possesso e dimostrava che si fosse arrogata delle licenze che solo un proprietario può rivendicare.
Avverso detta sentenza ha interposto appello chiedendone la Parte_1
riforma con rigetto di tutte le domande attoree, articolando i seguenti motivi di appello:
1.Con il primo motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto la sussistenza del requisito dell'esclusività del possesso in capo a e del presupposto dello ius excludendi alios da parte del possessore. Controparte_1
Deduceva che l'infondatezza della domanda emergeva dalla stessa prospettazione, peraltro tardivamente modificata, secondo cui l'attrice aveva conseguito il possesso collocando un
3 proprio lucchetto sul dissuasore ivi installato a cura della proprietaria, in quanto l'immobile, nonostante l'installazione di un nuovo dissuasore e tanto più in caso di semplice sostituzione del lucchetto, non impedirebbe di fatto l'utilizzo per il posteggio di veicoli a due ruote, né il transito di pedoni, e quindi un uso contemporaneo da parte di terzi. Nel caso in esame l'area di parcheggio non era stata recintata. Inconferente era il riferimento alla presenza di opere visibili e permanenti del possesso. Il Tribunale non avrebbe fatto riferimento alla effettiva esclusione dei terzi dalla fruizione del bene, riguardando l'eccezione l'idoneità dello strumento ivi installato, ossia il dissuasore ad impedire una fruizione promiscua dell'area.
2. Con il secondo motivo di appello rubricato “Fraintendimento delle emergenze istruttorie” contesta l'interpretazione delle prove testimoniali da parte del Parte_1
Tribunale. In particolare, censura l'affermazione del primo giudice per cui l'attrice avrebbe provveduto a sostituire il dissuasore più volte nel corso degli anni per mantenerlo in efficienza in quanto la causa doveva essere decisa sulla base delle allegazioni tempestive, non avendo mai allegato né provato di aver collocato e/o sostituito Controparte_1
il lucchetto del dissuasore;
il laconico riferimento ad una successiva collocazione e/o
Testi sostituzione del dissuasore era generico e riferito solo dalla teste Inoltre, la teste Tes_2 aveva negato l'utilizzo del posto auto da parte della il Tribunale aveva interpretato CP_1
la deposizione in modo non coerente con quanto riferito dalla teste, travisandone il significato.
3. Con il terzo motivo l'appellante lamenta il mancato riconoscimento da parte del Tribunale della sussistenza di una occupazione dovuta a mera tolleranza nei confronti dei condomini da parte degli originari proprietari, dovuta a cortesia. Cosicchè nella specie risulta del tutto legittimo concludere che la detenzione eventualmente appresa dall'attrice, o al limite da nascesse da tale intenzione di benevolenza e non avrebbe mai potuto Persona_1
trasformarsi in possesso in assenza di uno specifico atto di interversione. Mancherebbe, inoltre, un'interversione del possesso per potersi considerare realizzato l'acquisto per usucapione del bene.
4. Con il quarto motivo l'appellante chiede la riforma della sentenza di primo grado relativamente alla statuizione in punto di spese di lite, chiedendo quantomeno l'integrale compensazione nel caso di rigetto dell'appello.
Si è costituta nel giudizio , instando per l'integrale rigetto Controparte_1 dell'avversario gravame, precisando di aver provveduto più volte alla sostituzione del lucchetto del dissuasore e di non aver versato alcun corrispettivo per l'occupazione dello spazio in questione. L'appellata afferma che, avendo riguardo alle risultanze delle prove
4 testimoniali, era invece possibile desumere l'esclusività del suo possesso del posto auto, chiedendo, di conseguenza, la conferma della sentenza gravata.
Con ordinanza del 05/02/2025 questa Corte, concedendo i termini ex lege previsti, ha fissato udienza di rimessione della causa in decisione in data 20/05/2025, all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione collegiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi possono essere esaminati congiuntamente fra loro in quanto strettamente connessi, apparendo, in ogni caso, preliminare alla Corte l'esame del secondo motivo inerente l'esito delle prove orali ai fini della dimostrazione del possesso rivendicato dall'originaria attrice e delle modalità con cui detto possesso si è estrinsecato ai fini della prova dell'usucapione.
In primo luogo, ed in merito alla censurata da parte appellante tardività dell'allegazione attorea, a fronte della tempestiva deduzione della società appellante originaria convenuta di aver provveduto al tracciamento, numerazione dei posti auto con installazione di dissuasore di sosta su ciascuno ( poi suffragata detta deduzione dalla prova costituita dalla fattura Ares
n. 13/89 prodotta con la memoria ex art. 183. 6 comma, n. 2), osserva la Corte che se è vero che in citazione la attrice ha dedotto infondatamente che furono i condomini nei primi anni 80 a dividere e segnare i posti auto e ad inserire un dissuasore (essendo appunto emerso che a ciò hanno provveduto gli originari proprietari), tuttavia è altresì vero che in citazione è stato altresì enunciato che sia la zia dell'attrice che la stessa Persona_1
attrice collocarono nel tempo e sostituirono il paletto dissuasore (punti 5 e 7 della citazione), di tal chè, in relazione a tale iniziale allegazione, l'ulteriore affermazione dedotta in memoria ex art. 183, 6 comma, n. 2, inerente il blocco del dissuasore con il lucchetto non si tramuta in una allegazione di una diversa modalità del possesso esercitato, in quanto rivendicato pur sempre in relazione all'esteriorizzazione del possesso del posto auto mediante un dissuasore, di cui il lucchetto e la sua chiusura sono da considerarsi elementi complementari e secondari, essendo evidente che l'allegazione della apposizione e/o sostituzione del dissuasore sono da intendersi come espressivi della volontà di esternare l'impedimento all'accesso ai posti auto ai terzi, come meglio si vedrà infra, ed essendo la chiusura col lucchetto niente altro che l'espressione confermativa di tale volontà già manifestatasi con l'utilizzo effettivo del dissuasore in relazione alla sua naturale funzione.
L'assunto di parte appellante inerente l'errata interpretazione delle prove da parte del
Tribunale non merita pregio, sia pure con le precisazioni che seguono.
Testi Dalle deposizioni dei testi ( , , e è emerso che: - Tes_3 Tes_4 Tes_5 [...]
a partire dal 1997 ha utilizzato il posto auto col numero 6 “mettendo il CP_1
5 dissuasore con il lucchetto”, come riferito dalla teste , la quale ha aggiunto di aver Tes_3
sempre visto usare il posto auto in questione, nonché dal teste Controparte_1
; -ha utilizzato il posto auto con le stesse modalità della zia la quale Tes_4 Persona_1
alzava il dissuasore quando toglieva la macchina dal parcheggio e metteva un lucchetto, Testi come riferito dalla teste -ha sostituito due o tre volte il dissuasore perché erano
Testi danneggiati, come riferito dalla teste -è stata l'unica a parcheggiare salvo il caso in cui consentiva il parcheggio al figlio o al compagno dello stesso, come sempre riferito dalla Testi teste Unica deposizione contraria è quella di - conoscente di Testimone_6 [...]
legale rappresentante della società convenuta, il quale a partire dal 2006 le ha Per_2 concesso di utilizzare un posto auto avendo la madre disabile - che ha negato l'utilizzo esclusivo del posto auto da parte della affermando però che ad CP_1 Parte_4
“che è la figlia di mio marito era stato chiesto dalla signora i utilizzare il posto auto CP_1
in questione per evitare che ci parcheggiassero altri;
talvolta anche un ragazzo amico della figlia di mio marito utilizzava il posto in questione”. La Corte – a prescindere dalle considerazioni espresse dal Tribunale in ordine all'identificazione attribuita alla non Tes_2 condivisa dalla Corte, dei soggetti che parcheggiavano, ossia, secondo il Tribunale “il compagno del figlio della attrice” ed “altri amici di – rileva che invece l'esternazione CP_1 riferita dalla teste all'appellata di utilizzare il posto auto è effettivamente Tes_2 CP_1
riconducibile alla premura di conservare il possesso del posto auto, e non è tale da screditare le deposizioni univoche e coerenti fra loro dei restanti testi sopra menzionati in ordine all'utilizzo esclusivo del posto auto da parte dell'originaria attrice, all'utilizzo del dissuasore con lucchetto e alla sostituzione nel tempo del dissuasore.
In merito alla dedotta da parte appellante carenza della esclusività del possesso e dello ius excludendi alios determinata dalla chiusura col lucchetto del dissuasore e dalla sostituzione dei dissuasori, questa Corte nella sentenza n. 1225/2024 del 11/10/2024 pronunciata in vicenda analoga (relativamente a domanda di usucapione inerente diverso posto auto con diversa numerazione posto nella medesima via) ha affermato che l'allora parte che agiva ai fini dell'accertamento dell'usucapione“ ha dimostrato di aver tenuto una condotta rispondente al contenuto del diritto di proprietà, avente i caratteri della pienezza e dell'esclusività; in pratica, si è comportata come se fosse proprietaria del posto auto ed ha impedito ad altri di farne analogo uso. Tale potere si è manifestato non solo con l'utilizzo del bene da usucapire (condotta insufficiente, secondo la giurisprudenza più recente: Cass.
18528/23; Cass. 1796/2022; Cass. 6123/2020; Cass. 25498/14; ma, contra, sembrerebbero collocarsi Cass. 15446/07 e Cass. 7500/06, che affermano che la prova dell'animus
6 possidendi è desumibile in via presuntiva ex art. 1141 c.c. dall'uso del bene), ma attraverso atti idonei ad esprimere, in concreto, l'esercizio della signoria uti dominus sul bene. Una delle prerogative tipiche della proprietà è la facoltà di escludere i terzi dal godimento del bene che ne costituisce oggetto (cd. ius excludendi alios). Con riferimento a fondi agricoli ed a giardini, la giurisprudenza ha sostenuto che la più eclatante espressione del diritto di proprietà è rappresentata dalla facoltà di chiudere il fondo, ai sensi dell'art. 841 c.c., che, quindi, è l'attività che consente di dar prova del corpus del possesso (Cass. 1796/22). Tale misura risulta difficilmente compatibile con un posto auto non chiuso, a ridosso di altri, secondo quanto può evincersi dalle foto prodotte da parte appellante. Recintarlo significherebbe, infatti, correre il rischio di occupare parte degli altri posti auto e, comunque, restringerne la ampiezza, rendendo più difficile le manovre di parcheggio. Nessun proprietario di un posto auto con le caratteristiche di quello oggetto di causa, razionalmente, provvederebbe ad una simile operazione. L'uso di un dissuasore, con tanto di lucchetto e chiave, a ben vedere costituisce uno strumento di esercizio dello ius ad excludendi alios tipico della proprietà, in quanto impedisce a chiunque, ivi compreso l'intestatario, di utilizzare il posto auto secondo le sue potenzialità. Trattasi, quindi, di atti anche contro quest'ultimo, che viene estromesso dal suo impiego più pregnante del bene oggetto della domanda di usucapione”. Si richiama quindi detto precedente.
Risulta, poi, che la appellata ha talvolta consentito il godimento del posto auto al figlio e al
Testi compagno di questi (teste o ad altri (teste come sopra ricordato: dette attività Tes_2
non sono tali da impedire in assoluto qualunque impiego del posto auto, come parcheggiare un motorino o passare pedonalmente sull'area. Ma, a ben vedere, ciò non rileva, dal momento che neanche il proprietario potrebbe essere nella condizione (o avere interesse) ad impedirle. Ciò che rileva è il messaggio che, dalle condotte sopra descritte, viene pubblicamente veicolato, ossia che solo poteva decidere chi era Controparte_1 autorizzato ad usare l'area. Ciò che interessa, detto in altre parole, è che CP_1
ha, nel corso degli anni, esercitato talune facoltà tipiche della proprietà.
[...]
Infondato è altresì il terzo motivo, non essendo rinvenibili né la tolleranza dei risalenti proprietari del bene, né la detenzione da parte della appellata. Anche a tale riguardo si riportano le argomentazioni contenute nella sentenza n. 1225/2024 della Corte di Appello sopra richiamata: “Gli atti di tolleranza cui fa riferimento l'art. 1144 c.c. sono quegli atti di godimento compiuti dal soggetto non titolato con la condiscendenza del titolare del diritto reale. L'atto compiuto con l'altrui tolleranza s'identifica, quindi, con l'atto posto in essere per concessione del titolare del diritto, che esprime, con atto unilaterale, tacitamente o
7 espressamente, l'intenzione di consentire l'attività del terzo, desumibile, in modo inequivoco, dalle stesse modalità della concessione e avente la struttura di atto unilaterale. La tolleranza, quindi, presuppone una consegna del bene da parte del titolare del diritto ed una volontaria rinuncia all'esercizio dei relativi poteri, a vantaggio del soggetto tollerato (sul punto, si veda Cass. 14593/11).
Normalmente, quindi, la tolleranza discende non da un atto volontario d'apprensione da parte dell'usucapente, ma da un atto o da un fatto del proprietario - possessore (Cass.
5551/05).
Essa va, quindi, tenuta ben distinta dall'inerzia del proprietario, che è uno degli elementi costitutivi della usucapione. L'inerzia implica trascuratezza o disinteresse della propria situazione soggettiva;
la tolleranza, invece, esprime un atteggiamento di scientia e patientia del titolare del diritto e costituisce essa stessa esercizio delle facoltà del proprietario che ne concede in modo esplicito o implicito l'uso a terzi.
Da tali premesse, discende che, nella specie, non c'è mai stata l'allegazione in fatto, né la prova, ad opera della parte appellata (rectius parte appellante nella presente vicenda, nd.r.), di elementi da cui desumere la tolleranza. “
Sempre come affermato nella citata sentenza di questa stessa Sezione della Corte non c'è stata alcuna volontaria consegna da parte della società appellata e/o dagli originari soci e/o proprietari “dei posti auto ai condomini che abitavano in loco. Sono stati questi ultimi, invece, ad assumere l'iniziativa o, comunque, non c'è prova del contrario. In base al principio fissato dall'art. 2697 c.c., una volta dimostrata la sussistenza del possesso, spetta a coloro che lo contestano l'onere di provare che esso derivi da atti di tolleranza, i quali hanno fondamento nello spirito di condiscendenza, nei rapporti di amicizia o di buon vicinato ed implicano una previsione di saltuarietà e di transitorietà (Cass. 2706/19).” Ed ancora: “la tolleranza è incompatibile con un'attività protratta per lungo periodo,… quando essa non si giustifichi sulla base di rapporti di parentela ed in difetto di prova del contrario. Sul punto, la giurisprudenza ha sostenuto che “Al fine di stabilire se la relazione di fatto con il bene costituisca una situazione di possesso ovvero di semplice detenzione - dovuta a mera tolleranza di chi potrebbe opporvisi, come tale inidonea, ai sensi dell'art. 1144 c.c., a fondare la domanda di usucapione – assume rilievo la circostanza che l'attività svolta sul bene abbia avuto durata non transitoria e sia stata di non modesta entità, circostanza che assume efficacia di valore presuntivo circa l'esclusione dell'esistenza di una mera tolleranza e che non ricorre nel caso in cui la suddetta relazione di fatto si fondi su rapporti caratterizzati da vincoli particolari tra le parti, quali quelli scaturenti da un rapporto societario” (Cass.
8 17880/19). In termini analoghi, si vedano Cass. 11277/15; Cass. 18360/04, Cass. 8194/01;
Cass. 1042/98; Cass. 3712/94; Cass. 4631/90”. ”… gli atti di tolleranza, che non possono servire di fondamento all'acquisto del possesso, sono quelli che, implicando un elemento di transitorietà e saltuarietà, comportano un godimento di modesta portata, incidente molto debolmente sull'esercizio del diritto da parte dell'effettivo titolare o possessore (sul punto, si rimanda alla giurisprudenza sopra segnalata e, in particolare, a Cass. 3255/09; Cass.
13443/07; Cass. 8194/01; Cass. 4631/90).”
Nella specie, invece, l'occupazione della appellata ome sopra descritta si è tradotta CP_1 in un'occupazione permanente del posto auto, utilizzato nel pieno delle sue potenzialità.
Aggiunge la Corte nella sentenza sopra richiamata “Deve, poi, escludersi che sia configurabile un'ipotesi di detenzione. La distinzione tra possesso e detenzione non è sempre agevole.
Possessore è colui che utilizza il bene come lo terrebbe il proprietario;
non è, quindi, possessore chi dà segno di riconoscere l'altrui diritto, il quale è, al più, detentore.
Per lo più, per differenziare le due ipotesi, la giurisprudenza fa riferimento all'animus: solo il possessore intende agire come proprietario del bene.
Tuttavia, dimostrare, in un processo, qual è l'intento soggettivo di una parte è impresa ardua;
per questa ragione, si ricorre a presunzioni.
Una prima presunzione è di origine giurisprudenziale: nel caso in cui il godimento del bene si giustifichi sulla base di una convenzione intercorsa tra le parti, per stabilire se si abbia possesso idoneo all'usucapione, ovvero mera detenzione, occorre fare riferimento al contenuto del titolo che si riflette sull'elemento psicologico del soggetto stesso. Bisogna, cioè, valutare se la convenzione ha effetti reali o effetti obbligatori, in quanto solo nel primo caso il contratto è idoneo a determinare l'animus possidendi nell'indicato soggetto (Cass.
14272/17).
Su queste basi, quindi, è detentore chi esercita un potere sul bene in virtù di un titolo che fonda o è idoneo a fondare semplicemente un rapporto obbligatorio o un rapporto precario con il possessore e che non fonda un diritto reale, mentre è possessore chi ha con la cosa un rapporto di ingerenza: a) che non si fonda su alcun titolo;
b) che si fonda su un titolo che gli attribuisce un diritto reale.
Quindi, se il possesso può non basarsi su un titolo, la detenzione in senso tecnico si fonda, invece, sempre su un titolo: si tratta di un titolo idoneo a dar vita ad un rapporto di natura meramente obbligatoria o precaria.
Il possesso è una situazione di fatto;
la detenzione una situazione di diritto”.
9 Anche nel caso in esame, come in quello preso in considerazione nella sentenza della Corte di Appello sopra richiamata, posto che non c'è alcun titolo posto alla base dell'occupazione di , se non l'iniziativa individuale di quest'ultima, il potere di fatto Controparte_1 esercitato da quest'ultima non può essere qualificato come detenzione.
Ciò, del resto, è coerente con la presunzione posta dall'art. 1141, co. 1 c.c.
Da quanto precede, discende che non c'era alcuna necessità da parte dell'appellata di compiere un atto di interversione del possesso, così come, invece, sostenuto dall'appellante.
Ne consegue che l'appello non può essere accolto e che la sentenza impugnata debba essere confermata.
Neppure può trovare accoglimento l'ultimo motivo di appello inerente l'erronea condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice con richiesta di compensazione integrale anche in ragione del rigetto della domanda complementare diretta ad accertare “ogni diritto, servitù e comproprietà” in particolare sullo spazio comune mapp.966 sub 1 del fg. 45, respinta per genericità, in ragione della assoluta e prevalente soccombenza dell'appellante.
Le spese del grado liquidate in base al D.M. n. 55/2014 e secondo il medesimo scaglione applicato dal Tribunale, in assenza di contestazione, gravano sulla parte appellante.
Si ravvisano i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello contro la sentenza n. 533/2024 del
20/02/2024 del Tribunale di Genova, così provvede:
-respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
-condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite in favore Parte_5 dell'appellata , che liquida in euro 3.800,00 per compensi, oltre spese Controparte_1
forfetizzate, iva e cpa.
Si dà atto, in ragione del rigetto dell'appello, della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002.
Genova, 22/05/2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Valeria Albino Dott. Marcello Bruno
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