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Sentenza 22 agosto 2025
Sentenza 22 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 22/08/2025, n. 647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 647 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 688/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 688/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
BER iciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CONTENTO ROBERTA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
ANDR iciliato in presso il difensore avv. SCOTTO ALESSANDRA
CONVENUTO/I
Con intervento del PM sede
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Trattasi di un giudizio di separazione giudiziale in cui la domanda di separazione proposta dalla parte ricorrente e a cui la parte resistente ha aderito è stata già decisa con sentenza parziale n.975 del 2024.
pagina 1 di 5 All'esito del procedimento la parte ricorrente ha concluso come segue: “che l'Ecc.mo Tribunale adito voglia così disporre, quanto segue: Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito così disporre: 1) tenuto conto del raggiungimento della maggiore età del figlio in data Per_1
30.03.2025, il figlio potrà incontrare e stare con il padre quando lo vorrà e in ogni caso solo qualora il padre abbia concluso il percorso presso il SERD di NA (PI); 2) la sig.ra continuerà ad abitare con il figlio nella casa familiare di proprietà del sig. Pt_1 Per_1 he le viene assegnata posta in Livor primo, Via Masaccio n.8, identificata al CP_1
C.F. del Comune di Livorno Foglio 44 Part. 851 sub.606 Cat.A/2, cl.4, vani 7 unitamente al garage di pertinenza identificato al Foglio 44 Part. 851 sub.13 Cat.C/6; 3) il sig. CP_1 verserà alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contri Pt_1 mantenimento del fig ma di Euro 500,00= da rivalutarsi annualmente secondo Istat
o la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre al 70% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per il figlio, da modularsi secondo le indicazioni delle Linee Guida del CNF del 29/11/2017. Ai fini del perfezionamento dell'accordo sulla spesa straordinaria, il genitore che intende affrontare una spesa informerà l'altro genitore tramite messaggio o email, se il genitore che riceve la comunicazione nel termine di giorni 20 non avrà risposto, la spesa si intenderà approvata;
il genitore che sostiene la spesa rimetterà il relativo giustificativo all'altro genitore entro 10 giorni dall'esborso e l'altro genitore pagherà la sua quota nei successivi 10 giorni;
4) l'assegno unico spettante sarà percepito dalla signora 5) il sig. Pt_1 CP_1 verserà alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al Pt_1 mantenimento del co mma complessiva di Euro 500,00= da rivalutarsi annualmente secondo Istat, o la diversa somma ritenuta di giustizia. 6) Con vittoria dei compensi di lite a favore dello Stato anche con riguardo al subprocedimento ex art. 473 bis.15 c.p.c. totalmente accolto.”
Il resistente ha concluso come segue: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disporre la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni: 1) Premesso che il figlio in data Per_1
30.03.2025 ha raggiunto la maggiore età, mantenere la residenza del figlio presso la Per_1 casa coniugale di proprietà del sita in Livorno, Via Masaccio nata alla CP_1
2) Il figlio contrare e stare con il padre quando lo vorrà. 3) Il Pt_1 Per_1 erserà alla tro il 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del CP_1 Pt_1 figlio la somma di €400,00, da rivalutarsi annualmente secondo Istat, finchè il figlio Per_1 non micamente autosufficiente. 4) Gli assegni familiari, così come l'assegno unico o altro sostegno economico pubblico che dovesse essere introdotto per il figlio, viene versato alla
5) Le spese straordinarie per il figlio rimangono a carico dei genitori al 50% Pt_1 ciascuno, secondo le linee guida del CNF del 29.11.2017. 6) Per quanto riguarda le spese straordinarie da concordare, il genitore che intende fare una spesa deve comunicarlo all'altro genitore per iscritto (a mezzo sms, email, fax, pec) e l'altro dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro-quota al genitore che
pagina 2 di 5 ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione all'altro genitore entro un mese dall'acquisto, dovrà essere effettuata entro 20 giorni dall'esibizione della documentazione. Con vittoria di spese e compensi professionali.”.
2.Venendo a trattare delle domande relative ai provvedimenti accessori deve in primo luogo darsi atto del fatto che il figlio della coppia, affidato in via esclusiva alla madre con i provvedimenti provvisori, è divenuto maggiorenne. Tuttavia, il ragazzo è ancora studente di scuola superiore, non lavora e vive con la madre nella casa familiare, mentre non frequenta il padre, in quanto questo ultimo, sulla base di quanto emerso dalla istruttoria del subprocedimento di ordine di protezione che ha portato all'allontanamento del dalla casa CP_1 coniugale, è dedito all'uso di sostanze stupefacente, ha esposto il figlio in più occasioni a contenuti impropri e inadeguati e avuto comportamenti non lucidi e discontrollati durante la vita familiare. In ragione di ciò la medesima casa va assegnata alla ricorrente.
3. Tanto premesso dovendosi decidere in ordine al mantenimento dei figli giova ricordare che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 155 cod. civ., come sostituito dall'art. 1 legge 8 febbraio 2006, n. 54, il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti ( Cass. n. 17089 del 2013). Nel caso in esame, la ricorrente da ultimo può contare su un reddito medio mensile netto di circa € 1100,00 al mese, vive nella casa familiare di proprietà del marito, ha ereditato un immobile dalla successione del padre per cui ha percepito nell'agosto del 2023 la somma di € 17.000,00, la stessa è anche titolare di un altro immobile, che durante il processo era locato ad € 450 al mese, ma che non produceva reddito, tanto che era stata iniziata procedura di sfratto per morosità, ma che, all'esito, potrà produrre nuovo reddito;
dall'esame degli estratti conto in atti, poi, emerge che la ricorrente può contare su frequenti ricariche della carta pagina 3 di 5 collegata al conto della per alcune migliaia di euro per ciascun CP_2 accredito;
non è dato s la causale di tale accrediti, tuttavia degli stessi non si può non tenere in considerazione ai fini della determinazione della capacità reddituale effettiva della . Pt_1
Il resistente ha un reddito lordo gli ultimi anni di circa € 25.000,00, con uno stipendio che si aggira di media intorno ad € 1700,00 al mese netti, è proprietario della casa familiare dove vive la moglie con il figlio, ad oggi è ospite dei genitori, i quali partecipano anche al mantenimento diretto del nipote tenendolo presso di sé a mangiare durante la settimana. In ragione di ciò e del fatto che, però, il padre non trascorre tempo con il figlio e non partecipa al suo mantenimento diretto, va disposto un contributo al mantenimento in favore del figlio di € 400,00 al mese, oltre il 50% delle spese straordinarie;
l'assegno unico verrà percepito dalla sola . Pt_1
4. Va infine deciso in ordine al mantenimento coniuge. La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr. Cass. n. 12196 del 2017). Nel caso in esame, la domanda va respinta. La , infatti, ha un reddito di circa € 1100,00 al mese da lavoro Pt_1 dip vive nella casa coniugale di proprietà del marito, può mettere a reddito l'immobile ereditato dalla famiglia di origine, da cui prima traeva circa € 450,00 al mese, e può contare, come detto, su entrate nel conto ulteriori a quelle derivanti dal reddito da lavoro. Il ha un reddito maggiore, ma, al netto del CP_1 mantenimento di € 400 per il figl to conto che non può godere della casa di sua proprietà, ha un tenore di vita del tutto analogo a quello della moglie, anche perché è rimasto a vivere dai genitori che lo ospitano.
5. Le spese di lite del giudizio stante le ragioni della separazione, i provvedimenti adottati in via provvisoria in punto di affidamento e incontri padre figlio e di mantenimento della prole, da un lato, e di mantenimento del coniuge, dall'altro, vanno compensate per 1/3 e per la restante parte poste a carico del CP_1
pagina 4 di 5 Le spese di lite del subprocedimento di ordine di protezione vanno poste per intero a carico del CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
DISPONE CHE 1. La casa familiare resti assegnata alla ricorrente;
2. il padre verserà entro il 5 di ogni mese con decorrenza dalla introduzione del giudizio l'importo di € 400,00 oltre ISTAT a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio;
3. le spese straordinarie, concordate e documentate, saranno suddivise al 50% tra i genitori;
ai fini del perfezionamento dell'accordo sulla spesa straordinaria, il genitore che intende affrontare una spese informerà l'altro genitore tramite messaggio o mail, se il genitore che riceve la comunicazione nel termine di gg. 10 non avrà risposto, la spesa si intenderà approvata;
il genitore che sostiene la spesa rimetterà il relativo giustificativo all'altro genitore entro 15 gg dall'esborso e l'altro genitore pagherà la sua quota nei successivi 15 gg;
per spese straordinarie si intendono quelle indicate nelle Linee guida del CNF da ultimo approvate;
4. rigetta la domanda di mantenimento del coniuge della ricorrente;
compensa per 1/3 le spese di lite che liquida per complessivi € 5261, 00, oltre accessori come per legge, ponendo i residui due terzi a carico del CP_1
condanna il alla refusione delle spese di lite sostenute dalla nel CP_1 Pt_1 subprocedimento di ordine di protezione che liquida in complessivi € 1752,00 oltre accessori come per legge;
Livorno, 10/07/2025
Il Presidente
Dott. Azzurra Fodra
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 688/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
BER iciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CONTENTO ROBERTA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
ANDR iciliato in presso il difensore avv. SCOTTO ALESSANDRA
CONVENUTO/I
Con intervento del PM sede
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Trattasi di un giudizio di separazione giudiziale in cui la domanda di separazione proposta dalla parte ricorrente e a cui la parte resistente ha aderito è stata già decisa con sentenza parziale n.975 del 2024.
pagina 1 di 5 All'esito del procedimento la parte ricorrente ha concluso come segue: “che l'Ecc.mo Tribunale adito voglia così disporre, quanto segue: Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito così disporre: 1) tenuto conto del raggiungimento della maggiore età del figlio in data Per_1
30.03.2025, il figlio potrà incontrare e stare con il padre quando lo vorrà e in ogni caso solo qualora il padre abbia concluso il percorso presso il SERD di NA (PI); 2) la sig.ra continuerà ad abitare con il figlio nella casa familiare di proprietà del sig. Pt_1 Per_1 he le viene assegnata posta in Livor primo, Via Masaccio n.8, identificata al CP_1
C.F. del Comune di Livorno Foglio 44 Part. 851 sub.606 Cat.A/2, cl.4, vani 7 unitamente al garage di pertinenza identificato al Foglio 44 Part. 851 sub.13 Cat.C/6; 3) il sig. CP_1 verserà alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contri Pt_1 mantenimento del fig ma di Euro 500,00= da rivalutarsi annualmente secondo Istat
o la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre al 70% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per il figlio, da modularsi secondo le indicazioni delle Linee Guida del CNF del 29/11/2017. Ai fini del perfezionamento dell'accordo sulla spesa straordinaria, il genitore che intende affrontare una spesa informerà l'altro genitore tramite messaggio o email, se il genitore che riceve la comunicazione nel termine di giorni 20 non avrà risposto, la spesa si intenderà approvata;
il genitore che sostiene la spesa rimetterà il relativo giustificativo all'altro genitore entro 10 giorni dall'esborso e l'altro genitore pagherà la sua quota nei successivi 10 giorni;
4) l'assegno unico spettante sarà percepito dalla signora 5) il sig. Pt_1 CP_1 verserà alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al Pt_1 mantenimento del co mma complessiva di Euro 500,00= da rivalutarsi annualmente secondo Istat, o la diversa somma ritenuta di giustizia. 6) Con vittoria dei compensi di lite a favore dello Stato anche con riguardo al subprocedimento ex art. 473 bis.15 c.p.c. totalmente accolto.”
Il resistente ha concluso come segue: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disporre la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni: 1) Premesso che il figlio in data Per_1
30.03.2025 ha raggiunto la maggiore età, mantenere la residenza del figlio presso la Per_1 casa coniugale di proprietà del sita in Livorno, Via Masaccio nata alla CP_1
2) Il figlio contrare e stare con il padre quando lo vorrà. 3) Il Pt_1 Per_1 erserà alla tro il 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del CP_1 Pt_1 figlio la somma di €400,00, da rivalutarsi annualmente secondo Istat, finchè il figlio Per_1 non micamente autosufficiente. 4) Gli assegni familiari, così come l'assegno unico o altro sostegno economico pubblico che dovesse essere introdotto per il figlio, viene versato alla
5) Le spese straordinarie per il figlio rimangono a carico dei genitori al 50% Pt_1 ciascuno, secondo le linee guida del CNF del 29.11.2017. 6) Per quanto riguarda le spese straordinarie da concordare, il genitore che intende fare una spesa deve comunicarlo all'altro genitore per iscritto (a mezzo sms, email, fax, pec) e l'altro dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro-quota al genitore che
pagina 2 di 5 ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione all'altro genitore entro un mese dall'acquisto, dovrà essere effettuata entro 20 giorni dall'esibizione della documentazione. Con vittoria di spese e compensi professionali.”.
2.Venendo a trattare delle domande relative ai provvedimenti accessori deve in primo luogo darsi atto del fatto che il figlio della coppia, affidato in via esclusiva alla madre con i provvedimenti provvisori, è divenuto maggiorenne. Tuttavia, il ragazzo è ancora studente di scuola superiore, non lavora e vive con la madre nella casa familiare, mentre non frequenta il padre, in quanto questo ultimo, sulla base di quanto emerso dalla istruttoria del subprocedimento di ordine di protezione che ha portato all'allontanamento del dalla casa CP_1 coniugale, è dedito all'uso di sostanze stupefacente, ha esposto il figlio in più occasioni a contenuti impropri e inadeguati e avuto comportamenti non lucidi e discontrollati durante la vita familiare. In ragione di ciò la medesima casa va assegnata alla ricorrente.
3. Tanto premesso dovendosi decidere in ordine al mantenimento dei figli giova ricordare che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 155 cod. civ., come sostituito dall'art. 1 legge 8 febbraio 2006, n. 54, il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti ( Cass. n. 17089 del 2013). Nel caso in esame, la ricorrente da ultimo può contare su un reddito medio mensile netto di circa € 1100,00 al mese, vive nella casa familiare di proprietà del marito, ha ereditato un immobile dalla successione del padre per cui ha percepito nell'agosto del 2023 la somma di € 17.000,00, la stessa è anche titolare di un altro immobile, che durante il processo era locato ad € 450 al mese, ma che non produceva reddito, tanto che era stata iniziata procedura di sfratto per morosità, ma che, all'esito, potrà produrre nuovo reddito;
dall'esame degli estratti conto in atti, poi, emerge che la ricorrente può contare su frequenti ricariche della carta pagina 3 di 5 collegata al conto della per alcune migliaia di euro per ciascun CP_2 accredito;
non è dato s la causale di tale accrediti, tuttavia degli stessi non si può non tenere in considerazione ai fini della determinazione della capacità reddituale effettiva della . Pt_1
Il resistente ha un reddito lordo gli ultimi anni di circa € 25.000,00, con uno stipendio che si aggira di media intorno ad € 1700,00 al mese netti, è proprietario della casa familiare dove vive la moglie con il figlio, ad oggi è ospite dei genitori, i quali partecipano anche al mantenimento diretto del nipote tenendolo presso di sé a mangiare durante la settimana. In ragione di ciò e del fatto che, però, il padre non trascorre tempo con il figlio e non partecipa al suo mantenimento diretto, va disposto un contributo al mantenimento in favore del figlio di € 400,00 al mese, oltre il 50% delle spese straordinarie;
l'assegno unico verrà percepito dalla sola . Pt_1
4. Va infine deciso in ordine al mantenimento coniuge. La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr. Cass. n. 12196 del 2017). Nel caso in esame, la domanda va respinta. La , infatti, ha un reddito di circa € 1100,00 al mese da lavoro Pt_1 dip vive nella casa coniugale di proprietà del marito, può mettere a reddito l'immobile ereditato dalla famiglia di origine, da cui prima traeva circa € 450,00 al mese, e può contare, come detto, su entrate nel conto ulteriori a quelle derivanti dal reddito da lavoro. Il ha un reddito maggiore, ma, al netto del CP_1 mantenimento di € 400 per il figl to conto che non può godere della casa di sua proprietà, ha un tenore di vita del tutto analogo a quello della moglie, anche perché è rimasto a vivere dai genitori che lo ospitano.
5. Le spese di lite del giudizio stante le ragioni della separazione, i provvedimenti adottati in via provvisoria in punto di affidamento e incontri padre figlio e di mantenimento della prole, da un lato, e di mantenimento del coniuge, dall'altro, vanno compensate per 1/3 e per la restante parte poste a carico del CP_1
pagina 4 di 5 Le spese di lite del subprocedimento di ordine di protezione vanno poste per intero a carico del CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
DISPONE CHE 1. La casa familiare resti assegnata alla ricorrente;
2. il padre verserà entro il 5 di ogni mese con decorrenza dalla introduzione del giudizio l'importo di € 400,00 oltre ISTAT a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio;
3. le spese straordinarie, concordate e documentate, saranno suddivise al 50% tra i genitori;
ai fini del perfezionamento dell'accordo sulla spesa straordinaria, il genitore che intende affrontare una spese informerà l'altro genitore tramite messaggio o mail, se il genitore che riceve la comunicazione nel termine di gg. 10 non avrà risposto, la spesa si intenderà approvata;
il genitore che sostiene la spesa rimetterà il relativo giustificativo all'altro genitore entro 15 gg dall'esborso e l'altro genitore pagherà la sua quota nei successivi 15 gg;
per spese straordinarie si intendono quelle indicate nelle Linee guida del CNF da ultimo approvate;
4. rigetta la domanda di mantenimento del coniuge della ricorrente;
compensa per 1/3 le spese di lite che liquida per complessivi € 5261, 00, oltre accessori come per legge, ponendo i residui due terzi a carico del CP_1
condanna il alla refusione delle spese di lite sostenute dalla nel CP_1 Pt_1 subprocedimento di ordine di protezione che liquida in complessivi € 1752,00 oltre accessori come per legge;
Livorno, 10/07/2025
Il Presidente
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