Articolo 1 della Legge 8 novembre 1963, n. 1530
Articolo 2
Versione
12 dicembre 1963
Art. 1.
Il contributo annuo a favore dell'Istituto nazionale di economia agraria, previsto dalla legge 11 aprile 1957, n. 239 , e' elevato, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1963-64, a lire 150 milioni.
Entrata in vigore il 12 dicembre 1963