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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 19/09/2025, n. 660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 660 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di TO
Contenzioso Ordinario CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Giuliana Segna ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2658/2022 R.G. promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio degli avv. GRILLO GIOVANNI Parte_1 C.F._1
e , elettivamente domiciliato in VIA SPARTACO 2 20135 MILANO, presso il difensore avv. GRILLO
GIOVANNI
ATTORE
contro
:
quale rappresentante della C.F. ), con il Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. MENGHINI STEFANO e elettivamente domiciliato in BASTIONI DI PORTA
NUOVA 19 20121 MILANO presso lo studio dell'avv. MENGHINI STEFANO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
ATTORE OPPONENTE: In via preliminare - revocare il decreto ingiuntivo n. 572/22 - r.g. 1837/22 in quanto emesso in carenza dei requisiti di cui agli articoli 633 e 634 c.p.c.;
NEL MERITO: in via principale e previa ogni più opportuna declaratoria del caso anche in merito all'insussistenza del credito e sua inesistente cessione, alla carenza di legittimazione attiva dell'opposta, alla non autenticità delle sottoscrizioni del comparente siccome apposte nel doc. 1 di parte opposta alle pagine nn. 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
pagina 1 di 10 34,35, 36, 37, 38, 39, 42, 46,48,50,54, 58 e 60, nonché con riferimento al disconoscimento della conformità di tutte le fotocopie in punto prodotte dalla ricorrente, come pure con riferimento all'inesistenza degli accordi ivi menzionati e del credito azionato in decreto, il tutto per le ragioni di cui in atti:
* accertare e dichiarare infondato e comunque di nessun effetto giuridico il decreto ingiuntivo n.
572/22 - r.g. 1837/22 emesso dal Tribunale di TO in data 23.08.2022, con conseguente revoca dello stesso, che dovrà pertanto essere dichiarato nullo e inefficace ed improduttivo di qualsivoglia effetto giuridico;
* accertare e dichiarare pertanto che nulla è dovuto dall'odierno opponente in favore della CP_2
per le causali di cui al decreto ingiuntivo, o per qualsivoglia altro titolo, ragione e/o causa;
[...]
in subordine e nella denegata e non creduta riferibilità dei contratti/documenti sub doc. 1 al comparente e previa ogni più opportuna declaratoria del caso anche in merito all'intervenuta prescrizione del credito sia quanto al capitale che agli interessi, alla nullità delle clausole vessatorie di cui al punto X in citazione e loro inoperatività, all'insussistente cessione del credito in favore di e sua carente legittimazione attiva, per le ragioni di cui in atti: CP_2
* accertare e dichiarare comunque infondato ed inefficace il decreto ingiuntivo n. 572/22 - r.g. 1837/22 del Tribunale di TO, con conseguente revoca dello stesso, che dovrà pertanto essere dichiarato nullo ed improduttivo di qualsivoglia effetto;
* accertare e dichiarare che nulla è pertanto dovuto dal comparente in favore della Controparte_2 per le causali di cui al decreto ingiuntivo, o per qualsiasi altro titolo o ragione;
In via di estremo subordine nella non creduta ipotesi di rigetto dell'odierna opposizione, e previa ogni più opportuna declaratoria del caso: ridurre al minimo gli importi di cui l'esponente fosse eventualmente ritenuto debitore in favore di anche alla luce dell'intervenuta prescrizione CP_2 totale e/o parziale del credito capitale e degli interessi richiesti da controparte.
IN VIA ISTRUTTORIA A) Ammettersi occorrendo e senza con ciò voler assumere oneri probatori che non competono, prova per interpello e testi sui capitoli di prova già articolati nella memoria 183 co. 6 n
2 del 09.06.2023 che si ritrascrivono qui di seguito: 1) vero che i documenti prodotti da controparte sub doc 1 a rammostrarsi - ovverosia contratto di mutuo 09.05.2007 e relativi allegati, contratto di finanziamento del 22.09.2011 e relativi allegati, contratto 16.01.1967 e relative condizioni, contratto
02.05.1983 n. 619243 ed autorizzazione 29.02.1972 - sono stati sottoscritti tra la Banca di TO e
ZA spa e soggetto estraneo all'odierno attore;
2) vero che le sottoscrizioni contenute nel doc. 1 di controparte ed apposte alle pagine nn.
3,4,6,8,9,10,12,13,14,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,42,46,48,50, 54, 58 pagina 2 di 10 e 60 a rammostrarsi sono state apposte da soggetto diverso dal sig. 3) vero che le Parte_1 firme contenute nel doc. 1 di controparte ed apposte alle pagine nn.
3,4,6,8,9,10,12,13,14,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,42,46,48,50, 54, 58
e 60 che si esibiscono, sono apocrife;
4) vero che nella primavera 2018 ha acquistato i CP_2 crediti degli Istituti SA NP spa, Cassa di Risparmio del Veneto spa, Banco di Napoli spa,
Cassa di Risparmio di Bologna spa, Banca CR Firenze spa, Mediocredito Italiano spa, Cassa dei
Risparmi di Forlì e della Romagna spa, Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia e Cassa di
Risparmio del Friuli Venezia Giulia spa, con esclusione di quelli vantati dalla Banca di TO e di
ZA; 5) vero che in caso di accesso su internet digitando: https://www.intesasanpaolo.com/it/common/footer/operazionicessione.html#:~:text=alienazione%20de
i%2
0rapporti.I%20debitori%20ceduti%20interessati%20a%20ricevere%20i%20dati%20indicativi%20dei,
%3° %20cessione2022_2%40intesasanpaolo.com. risulta ad oggi quanto meglio riportato nei docc. da
2a a 2c che si rammostrano;
6) vero che il comparente ha avuto residenza e dimora in via Besta n. 17 a
Cagliari dal gennaio 2012 al 19.11.2014, come da doc. 3 a rammostrarsi;
7) vero che dal 4.11.2011 al
20.11.2014 parte attrice ha vissuto unicamente in Cagliari, via Besta n. 17; 8) vero che nel periodo sub
7 il sig. svolgeva quotidianamente attività lavorativa presso il Cinema Multisala Cineworld sito Pt_1 in Cagliari, via Monastir n. 128, quale addetto alle sale;
9) vero che nel periodo di cui punti 6 e 7 il comparente ha vissuto a Cagliari con la moglie;
10) vero che in data 19 novembre 2014 il sig. Pt_1 ha cessato l'attività sub 8 e si è trasferito a TO, via Gorizia n. 73 ove risiede a tutt'oggi come da doc. 3 che si esibisce al teste. Per interpello: sui capitoli da 1 a 5. Si indicano quali testi: -- sig.ra via Gorizia n. 73 - TO, su tutti i capitoli;
-- sig.ra c/o Testimone_1 Testimone_2
Filmax srl, via S. Francesco Assisi n.
8 - TO, su tutti i capitoli;
-- dr. c/o Filmax Testimone_3 srl, via S. Francesco Assisi n.
8 - TO, su tutti i capitoli;
-- dr. via Pozzolina n. 11 - Testimone_4
Varena (TN), su tutti i capitoli.
B) Nella denegata ipotesi di ammissione delle prove come articolate da controparte, ammettere l'odierno opponente a prova contraria con i testi sopra indicati.
C) Ammettersi, occorrendo, CTU volta a valutare nel rispetto delle normative vigenti la congruità degli interessi applicati da controparte in forza dei pretesi contratti di cui è lite
D) Disporsi la rinnovazione della C.T.U. con altro perito di oggettiva e comprovata competenza risultando la stessa nulla ed inutilizzabile e come tale del tutto inidonea al raggiungimento delle finalità per cui era stata disposta, il tutto per le ragioni evidenziate nelle note alla bozza di CTU del 10.05.2024 siccome allegate dal perito alla propria relazione, da intendersi qui richiamate e parte integrante del pagina 3 di 10 presente atto. In ogni caso con vittoria di spese e di compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, cpa e iva.
CONVENUTA OPPOSTA: in tesi: rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dal Sig.
e con essa rigettare tutte le domande ed eccezioni dal medesimo formulate, in quanto Parte_1 infondate in fatto e/o in diritto per tutti i motivi dedotti in giudizio, per l'effetto confermando il decreto ingiuntivo n. 572/2022 (R.G. n. 1837/2022) emesso dal Tribunale di TO in favore di
[...]
come rappresentata da contro il Sig. dichiarandolo CP_2 Controparte_1 Parte_1 esecutivo;
in ipotesi subordinata e denegata di accoglimento parziale dell'opposizione, salvo gravame: condannare il Sig. al pagamento in favore di come Parte_1 Controparte_2 rappresentata da e come sopra domiciliata, della diversa somma per capitale ed Controparte_1 interessi ritenuta di giustizia all'esito del presente giudizio.
Con vittoria di spese e compensi ed oneri accessori in rivalsa. In via istruttoria la comparente si riporta integralmente alle repliche ed opposizioni di cui alla propria memoria ex art. 183 comma 6^ n. 3 c.p.c. in atti.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione dd. 28.10.2022 ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n.57222 in forza del quale era stato condannato a corrispondere alla la Controparte_2 somma di € 48.008,03, oltre ad interessi e spese, in forza del rapporto di c/c n.00001/0000/10619262 e ai rapporti di prestito personale nn. 00506/6000/58041790 –0056/6000/58001519.
Ha asserito di non aver mai sottoscritto i contratti prodotti da controparte sub doc.1 (contratto di mutuo per € 30.000,00 del 9.5.2007 n. 10619262 ed allegati;
contratto di finanziamento per € 27.500,00 del
22.9.2011 ed allegati;
contratto del 16.1.1967 e relative condizioni;
-contratto del 2.5.1983 n. 619243; autorizzazione 29.2.1972; contratto di apertura credito consumatore del 21.6.2010) e di non aver mai ricevuto i relativi importi.
Ha, altresì, disconosciuto la conformità delle copie all'originale.
Ha affermato che i crediti in oggetto non erano indicati nell'estratto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
(prodotto sub C da controparte) ed ha eccepito il difetto di legittimazione attiva di controparte.
Ha eccepito la prescrizione dei diritti vantati dalla convenuta ed ha precisato che la comunicazione inviata dalla Banca di TO e ZA nell'agosto 2013 non aveva efficacia interruttiva in quanto l'attore non era residente nell'indirizzo ivi indicato.
pagina 4 di 10 Ha, in ogni caso, eccepito la prescrizione degli interessi ed ha contestato il quantum richiesto da controparte. Ha eccepito la nullità di alcune clausole dei contratti, in quanto vessatorie;
ha affermato che non era stata fornita prova scritta idonea all'emissione del decreto ingiuntivo.
Ha chiesto, pertanto, che il decreto ingiuntivo fosse revocato e che fosse accertato che nulla era dovuto;
in via subordinata ha chiesto che l'importo fosse ridotto per le ragioni dedotte.
Con comparsa dd. 10.3.2023 si è costituita la , quale rappresentante della Controparte_1 CP_2 asserendo che il disconoscimento delle sottoscrizioni era inammissibile in quanto generico.
[...]
Ha asserito che il credito non si era prescritto in quanto il finanziamento era scaduto nel 2016 e dalla sua scadenza decorreva il termine di prescrizione decennale.
Ha affermato che le controparte si era limitata ad una elencazione delle clausole ritenute vessatorie e che la clausola sulla mora non poteva rientrare in questa categoria.
Ha chiesto, pertanto, che l'opposizione fosse respinta.
***
Con il ricorso per decreto ingiuntivo, oggetto dell'odierna opposizione, la , quale Controparte_1 procuratrice di ha agito per ottenere il pagamento degli importi derivanti ai seguenti Controparte_2 contratti (intercorsi tra la Banca di TO e ZA spa e l'odierno attore): contratto di conto corrente dd.
2.5.1983 nr. 00001/0000/10619262 - posizione di sofferenza N.
9501/00000127 contratto di prestito personale nr. 00506/6000/58041790 (dd. 9.5.2007) concesso originariamente per €
30.000,00 a titolo di capitale;
contratto di prestito personale nr. 00506/6000/58001519. (dd. 22.9.2011), concesso originariamente per
€ 27.500,00 a titolo di capitale.
In relazione a tali rapporti ha chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo per complessivi € 48.008,03
(senza specificare i singoli importi richiesti con riferimento ad ogni rapporto negoziale).
Nella comparsa di costituzione, parte convenuta ha così specificato le sue pretese : € 746,27 quale saldo passivo del c/c n. 10619262 alla data del 28/06/2022; € 1.938,77 per rate insolute, oltre ad interessi moratori per il mutuo chirografario n. 00506/6000/58001519 del 09/05/2007; € 32.957,00 per rate, oltre ad interessi moratori, per il mutuo chirografario n. 00506/6000/58041790 del 22/09/2011.
Con la presente opposizione l'attore ha, in primo luogo, disconosciuto la conformità all'originale delle copie di tutti i documenti prodotti dalla convenuta.
Tale disconoscimento deve essere ritenuto inefficace in quanto è stato effettuato in modo del tutto generico, senza indicazione specifica degli elementi presenti nelle copie che si reputano difformi rispetto agli originali (sentenza n. 27633 del 30/10/2018: “La contestazione della conformità pagina 5 di 10 all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso
l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto inefficace il disconoscimento della conformità all'originale della copia fotostatica della notificazione in forma esecutiva della sentenza impugnata operato attraverso la mera contestazione della "conformità della fotocopia prodotta all'originale")”.
L'attore opponete, inoltre, ha disconosciuto tutte le sottoscrizioni (oltre trenta sottoscrizioni) apposte sui documenti prodotti con il decreto ingiuntivo sub n.2 (costituenti i vari contratti di conto corrente e di finanziamento e relativi allegati).
In corso di causa è stata assunta una ctu e si è disposto l'accertamento della autografia delle firme risultanti sui contratti in questione (che erano presenti in originale). Si rimanda per relationem a quanto indicato dalla dott.ssa nella perizia dd.8.4.2024. Per_1
In particolare il ctu ha accertato che “Sono pertanto autografe: le due firme X1/1 – X1/2 apposte su contratto di conto corrente di corrispondenza datato “13.1.67” (Doc. 1), le tre firme X2/1 – X2/2 –
X2/3 su contratto di mutuo chirografario datato “9.5.2007” (Doc. 2), le tre firme X3/1 – X3/2 –
X3/3 su contratto di Apertura di credito consumatori N. 00001/0000/10619262 n° 1/2010 del
21/06/2010 (Doc. 3), le tre firme X4/1 – X4/2 – X4/3 su contratto di finanziamento per € 27.500,00 del 22/09/2011 (Doc. 4)”.
Pertanto, i contratti di prestito personale nr. 00506/6000/58041790 (dd. 9.5.2007) e nr.
00506/6000/58001519. (dd. 22.9.2011) risultano essere stati regolarmente stipulati dal Pt_2
Per quanto riguarda il contratto di conto corrente dd.
2.5.1983 nr. 00001/0000/10619262 il ctu ha evidenziato di non essere stato in grado di svolgere un accertamento in quanto tale contratto è stato prodotto solo in copia e non in originale.
Tuttavia, sussistono elementi sufficienti per far ritenere che anche tale contratto sia stato sottoscritto dall'attore e che il conto corrente in questione gli fosse riferibile;
in primo luogo si evidenzia che nei contratti di finanziamento (indubbiamente conclusi dal era stato espressamente previsto che Pt_1
l'importo concesso a titolo di mutuo fosse versato sul conto corrente in questione, intestato proprio al
Risulta, altresì, prodotta la contabile (doc.1 fascicolo monitorio) relativa all'erogazione delle Pt_1 somme mutuate (che risultano accreditate su tale conto corrente).
Non è certo pensabile che il (per tanti anni e dopo aver sottoscritto i contratti di finanziamento) Pt_1 non abbia mai sollevato alcunchè in merito alla mancata o errata erogazione delle somme mutuate.
pagina 6 di 10 Inoltre i relativi versamenti risultano anche dagli estratti del conto corrente bancario, prodotti dalla convenuta sub doc.16 e 17.
Non ultimo, va evidenziata la condotta dell'attore il quale ha disconosciuto oltre trenta firme apposte sui documenti prodotti da controparte con il ricorso ingiuntivo (e, con riferimento a quelle oggetto di verificazione, il disconoscimento è risultato del tutto infondato).
I contratti in questione, pertanto, sono riferibili all'odierno attore.
Infondato è, altresì, l'eccepito difetto di legittimazione attiva della . CP_2
In particolare, ha asserito che nella cessione in blocco effettuata in favore di Parte_3
e risultante dalla Gazzetta Ufficiale del 5.5.2018 (alle A opposto) non vi sarebbe CP_2 menzionata la Banca di TO e ZA spa.
Parte convenuta ha depositato (doc.8) l'atto di fusione per incorporazione dd. 10.7.2015 intercorso tra
SA NP spa e la BT spa. risulta tra gli istituti bancari cedenti e i crediti Controparte_3 oggetto di causa rientrano nella tipologia di crediti oggetto di cessione (“tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) dei Cedenti derivanti, per ciascuno di essi, da contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche e sorti nel periodo compreso, per ciascuno dei Cedenti, tra il 1° gennaio 1955 e il 31 dicembre 2017 e qualificati come attività finanziare deteriorate”).
, inoltre, con dichiarazione prodotta sub doc.11, ha confermato che i crediti oggetto di Controparte_3 causa rientrano nell'atto di cessione.
ha, altresì, eccepito la prescrizione dei crediti. Parte_3
Va, al riguardo, precisato che (ordinanza n. 4232 del 10/02/2023) “nel contratto di mutuo, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.”.
La convenuta ha prodotto la lettera di messa in mora (doc.2 fascicolo ingiunzione), asserendo che la stessa costituirebbe un valido atto interruttivo.
Tale missiva risulta notificata a per compiuta giacenza, in data 9.8.2013, Parte_1 all'indirizzo di TO, Via Gorizia n.73. Il convenuto ha affermato che, all'epoca, lo stesso non risiedeva più presso tale indirizzo ed ha prodotto, a comprova di tale asserzione, il certificato storico di residenza (doc.3).
pagina 7 di 10 Va, in primo luogo, evidenziato che (sentenza n. 11077 del 26/07/2002) “nel caso in cui la notificazione sia fatta a mezzo posta e l'agente postale l'esegua nelle forme indicate dall'art. 8, secondo e terzo comma, legge n. 890 del 1982, per non avere rinvenuto nell'indirizzo indicato il destinatario della notificazione e per non aver potuto consegnare il plico ad altra persona legittimata a riceverlo, la circostanza che in quel luogo si trovino la residenza effettiva o la dimora o il domicilio del destinatario è coperta da una mera presunzione, che può essere superata con qualsiasi mezzo di prova da chi contesti la ritualità della notificazione, dovendo escludersi che all'uopo sia richiesta la proposizione della querela di falso”.
Dall'esame del documento prodotto si evince che è stato residente in [...]
Gorizia n.73, dal 5.6.1985; inoltre è stato cancellato dall'Anagrafe della Popolazione residente “per emigrazione a Cagliari” in data 31.1.2012; poi è stato nuovamente iscritto presso il Comune di TO,
a partire dal 20.11.2014 (risultando residente in[...] e, dal
21.1.2019, nuovamente in Via Gorizia n.73).
Pertanto, all'epoca in cui è avvenuta la notifica del doc.2 il non era residente presso tale Pt_1 indirizzo;
del tutto irrilevante, inoltre, è la circostanza che il decreto ingiuntivo sia stato notificato all'attore opponente in Via Gorizia n.73 in quanto tale notifica è avvenuta nel settembre 2022 (epoca in cui anagraficamente l'attore era rientrato a vivere stabilmente presso tale abitazione).
Deve, pertanto, escludersi che tale documento costituisca un valido atto interruttivo della prescrizione.
Pertanto, il credito, pari ad € 1.938,77 per rate insolute, oltre ad interessi moratori, riferibile al mutuo chirografario n. 00506/6000/58001519 del 09/05/2007, deve ritenersi prescritto.
Considerato che, al contrario, il contratto dd. 22.9.2011 prevedeva, nel piano di ammortamento, il pagamento dell'ultima rata per il 2.9.2016, ne consegue che non può ritenersi che si sia maturata la prescrizione.
Analoga considerazione deve essere effettuata con riferimento al saldo del contratto di conto corrente: invero, tale contratto era a tempo indeterminato e, quindi, deve ritenersi che la revoca da parte del cessionario sia avvenuta solo con il presente decreto ingiuntivo (con la conseguenza che in tale momento è maturato il diritto alla restituzione di quanto dovuto).
La prova dell'obbligo in capo al è fondata sul contratto di mutuo e sulle contabili bancarie (che Pt_1 provano l'assunzione dell'obbligo di restituire il prestito e l'avvenuto versamento della somma concesso in mutuo); erano onere di parte attrice provare l'adempimento delle obbligazioni restitutorie assunte, ma tale prova non è stata fornita (ordinanza n. 13685 del 21/05/2019: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte pagina 8 di 10 (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”).
Con riferimento al contratto di conto corrente, la convenuta ha depositato gli estratti del conto corrente e la stampa degli ultimi movimenti, con l'indicazione del saldo risultante alla data del 28.6.2022 (doc.3 fascicolo monitorio).
Da tale documentazione risulta un credito di € 725,45.
Del tutto generica risulta, inoltre, la contestazione relativa ai “tassi man mano applicati (e/o da applicare stante la nullità delle pattuizioni contrattuali in merito), relativa decorrenza, loro eventuale capitalizzazione, periodicità del conteggio degli interessi debitori e creditori, ecc.”.
Così come priva di concreto interesse, in quanto del tutto generica, è la asserzione della nullità di numerose clausole contrattuali (riferite anche a contratti non oggetto del decreto ingiuntivo: “eccepisce inoltre la nullità delle clausole vessatorie meglio riportate nei contratti prodotti da controparte sub doc. 1 in quanto non oggetto di apposita trattativa individuale ex art 34 D. Lgs 206/2005 e/o degli artt.
1341 e 1342 cc e/o degli artt. 1469 bis – sexies del Codice Civile. E ciò vale a maggior ragione con riferimento alle clausole 6,9 e 10 del contratto 9.5.2007; a quelle n. 5,8,9,10,12 del contratto
22.9.2011; alle n. 3 e 5 del contratto di apertura di credito consumatori del 21.6.2010; alle condizioni
2,6,7,8,11,14,15,16,17,19 di cui al contratto 13.1.67; art. 11 della comunicazione / Banca di Pt_1
TO del 2.5.1983; artt. 2,7,8,9,12,15,16,17,18 e 20 delle condizioni di cui al contratto 2.5.83”) in quanto non è specificato né dedotto quale incidenza avrebbero tali pretese nullità sulla debenza dei crediti oggetto di causa.
Pertanto, per le ragioni sopra esposte, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e Parte_1 deve essere condannato a corrispondere, in forza del contratto di conto corrente dd.
2.5.1983 nr.
00001/0000/10619262, la somma di € 725,45, oltre agli interessi moratori, con decorrenza dal
28.6.2022 al saldo;
inoltre deve essere condannato a corrispondere, sulla base del contratto di prestito personale nr. 00506/6000/58001519 dd. 22.9.2011, la somma di € 32.957,00 oltre agli interessi moratori con decorrenza dal 20.9.2022 al saldo.
In considerazione del fatto che il decreto ingiuntivo è stato revocato in quanto è stato ridotto l'importo spettante alla convenuta (oltre alla fatto che il decreto ingiuntivo non era stato emesso sulla base di una formale prova scritta, non essendo tale il doc.3 e non essendo stata prodotta la dichiarazione ex art. 50
TUB) ed in considerazione del fatto che la pretesa avanzata dalla convenuta non era chiara in quanto si pagina 9 di 10 limitava a indicare un importo complessivo (e non specificato con riferimento ad ogni singolo rapporto negoziale), ne consegue che ricorrono giustificati motivi per compensare le spese di lite.
La spese della ctu, invece, sono poste a carico di parte attrice opponente in quanto tale consulenza si è resa necessaria con riferimento ad un disconoscimento che è risultato pretestuoso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. Revoca il decreto ingiuntivo n. 572/22;
2. Condanna a corrispondere alla , quale rappresentante della Parte_1 CP_1 CP_1 in forza del contratto di conto corrente dd.
2.5.1983 nr. Controparte_2
00001/0000/10619262, la somma di € 725,45, oltre agli interessi moratori, con decorrenza dal
28.6.2022 al saldo;
3. Condanna a corrispondere alla , quale rappresentante della Parte_1 Controparte_1
sulla base del contratto di prestito personale nr. 00506/6000/58001519 dd. Controparte_2
22.9.2011, la somma di € 32.957,00 oltre agli interessi moratori con decorrenza dal 20.9.2022 al saldo;
4. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
5. Pone definitivamente a carico di parte attrice opponente le spese della ctu, liquidate con decreto dd. 25.5.2024.
Così deciso in data 12/09/2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di TO.
Il Giudice
Dott.ssa Giuliana Segna
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di TO
Contenzioso Ordinario CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Giuliana Segna ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2658/2022 R.G. promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio degli avv. GRILLO GIOVANNI Parte_1 C.F._1
e , elettivamente domiciliato in VIA SPARTACO 2 20135 MILANO, presso il difensore avv. GRILLO
GIOVANNI
ATTORE
contro
:
quale rappresentante della C.F. ), con il Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. MENGHINI STEFANO e elettivamente domiciliato in BASTIONI DI PORTA
NUOVA 19 20121 MILANO presso lo studio dell'avv. MENGHINI STEFANO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
ATTORE OPPONENTE: In via preliminare - revocare il decreto ingiuntivo n. 572/22 - r.g. 1837/22 in quanto emesso in carenza dei requisiti di cui agli articoli 633 e 634 c.p.c.;
NEL MERITO: in via principale e previa ogni più opportuna declaratoria del caso anche in merito all'insussistenza del credito e sua inesistente cessione, alla carenza di legittimazione attiva dell'opposta, alla non autenticità delle sottoscrizioni del comparente siccome apposte nel doc. 1 di parte opposta alle pagine nn. 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
pagina 1 di 10 34,35, 36, 37, 38, 39, 42, 46,48,50,54, 58 e 60, nonché con riferimento al disconoscimento della conformità di tutte le fotocopie in punto prodotte dalla ricorrente, come pure con riferimento all'inesistenza degli accordi ivi menzionati e del credito azionato in decreto, il tutto per le ragioni di cui in atti:
* accertare e dichiarare infondato e comunque di nessun effetto giuridico il decreto ingiuntivo n.
572/22 - r.g. 1837/22 emesso dal Tribunale di TO in data 23.08.2022, con conseguente revoca dello stesso, che dovrà pertanto essere dichiarato nullo e inefficace ed improduttivo di qualsivoglia effetto giuridico;
* accertare e dichiarare pertanto che nulla è dovuto dall'odierno opponente in favore della CP_2
per le causali di cui al decreto ingiuntivo, o per qualsivoglia altro titolo, ragione e/o causa;
[...]
in subordine e nella denegata e non creduta riferibilità dei contratti/documenti sub doc. 1 al comparente e previa ogni più opportuna declaratoria del caso anche in merito all'intervenuta prescrizione del credito sia quanto al capitale che agli interessi, alla nullità delle clausole vessatorie di cui al punto X in citazione e loro inoperatività, all'insussistente cessione del credito in favore di e sua carente legittimazione attiva, per le ragioni di cui in atti: CP_2
* accertare e dichiarare comunque infondato ed inefficace il decreto ingiuntivo n. 572/22 - r.g. 1837/22 del Tribunale di TO, con conseguente revoca dello stesso, che dovrà pertanto essere dichiarato nullo ed improduttivo di qualsivoglia effetto;
* accertare e dichiarare che nulla è pertanto dovuto dal comparente in favore della Controparte_2 per le causali di cui al decreto ingiuntivo, o per qualsiasi altro titolo o ragione;
In via di estremo subordine nella non creduta ipotesi di rigetto dell'odierna opposizione, e previa ogni più opportuna declaratoria del caso: ridurre al minimo gli importi di cui l'esponente fosse eventualmente ritenuto debitore in favore di anche alla luce dell'intervenuta prescrizione CP_2 totale e/o parziale del credito capitale e degli interessi richiesti da controparte.
IN VIA ISTRUTTORIA A) Ammettersi occorrendo e senza con ciò voler assumere oneri probatori che non competono, prova per interpello e testi sui capitoli di prova già articolati nella memoria 183 co. 6 n
2 del 09.06.2023 che si ritrascrivono qui di seguito: 1) vero che i documenti prodotti da controparte sub doc 1 a rammostrarsi - ovverosia contratto di mutuo 09.05.2007 e relativi allegati, contratto di finanziamento del 22.09.2011 e relativi allegati, contratto 16.01.1967 e relative condizioni, contratto
02.05.1983 n. 619243 ed autorizzazione 29.02.1972 - sono stati sottoscritti tra la Banca di TO e
ZA spa e soggetto estraneo all'odierno attore;
2) vero che le sottoscrizioni contenute nel doc. 1 di controparte ed apposte alle pagine nn.
3,4,6,8,9,10,12,13,14,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,42,46,48,50, 54, 58 pagina 2 di 10 e 60 a rammostrarsi sono state apposte da soggetto diverso dal sig. 3) vero che le Parte_1 firme contenute nel doc. 1 di controparte ed apposte alle pagine nn.
3,4,6,8,9,10,12,13,14,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,42,46,48,50, 54, 58
e 60 che si esibiscono, sono apocrife;
4) vero che nella primavera 2018 ha acquistato i CP_2 crediti degli Istituti SA NP spa, Cassa di Risparmio del Veneto spa, Banco di Napoli spa,
Cassa di Risparmio di Bologna spa, Banca CR Firenze spa, Mediocredito Italiano spa, Cassa dei
Risparmi di Forlì e della Romagna spa, Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia e Cassa di
Risparmio del Friuli Venezia Giulia spa, con esclusione di quelli vantati dalla Banca di TO e di
ZA; 5) vero che in caso di accesso su internet digitando: https://www.intesasanpaolo.com/it/common/footer/operazionicessione.html#:~:text=alienazione%20de
i%2
0rapporti.I%20debitori%20ceduti%20interessati%20a%20ricevere%20i%20dati%20indicativi%20dei,
%3° %20cessione2022_2%40intesasanpaolo.com. risulta ad oggi quanto meglio riportato nei docc. da
2a a 2c che si rammostrano;
6) vero che il comparente ha avuto residenza e dimora in via Besta n. 17 a
Cagliari dal gennaio 2012 al 19.11.2014, come da doc. 3 a rammostrarsi;
7) vero che dal 4.11.2011 al
20.11.2014 parte attrice ha vissuto unicamente in Cagliari, via Besta n. 17; 8) vero che nel periodo sub
7 il sig. svolgeva quotidianamente attività lavorativa presso il Cinema Multisala Cineworld sito Pt_1 in Cagliari, via Monastir n. 128, quale addetto alle sale;
9) vero che nel periodo di cui punti 6 e 7 il comparente ha vissuto a Cagliari con la moglie;
10) vero che in data 19 novembre 2014 il sig. Pt_1 ha cessato l'attività sub 8 e si è trasferito a TO, via Gorizia n. 73 ove risiede a tutt'oggi come da doc. 3 che si esibisce al teste. Per interpello: sui capitoli da 1 a 5. Si indicano quali testi: -- sig.ra via Gorizia n. 73 - TO, su tutti i capitoli;
-- sig.ra c/o Testimone_1 Testimone_2
Filmax srl, via S. Francesco Assisi n.
8 - TO, su tutti i capitoli;
-- dr. c/o Filmax Testimone_3 srl, via S. Francesco Assisi n.
8 - TO, su tutti i capitoli;
-- dr. via Pozzolina n. 11 - Testimone_4
Varena (TN), su tutti i capitoli.
B) Nella denegata ipotesi di ammissione delle prove come articolate da controparte, ammettere l'odierno opponente a prova contraria con i testi sopra indicati.
C) Ammettersi, occorrendo, CTU volta a valutare nel rispetto delle normative vigenti la congruità degli interessi applicati da controparte in forza dei pretesi contratti di cui è lite
D) Disporsi la rinnovazione della C.T.U. con altro perito di oggettiva e comprovata competenza risultando la stessa nulla ed inutilizzabile e come tale del tutto inidonea al raggiungimento delle finalità per cui era stata disposta, il tutto per le ragioni evidenziate nelle note alla bozza di CTU del 10.05.2024 siccome allegate dal perito alla propria relazione, da intendersi qui richiamate e parte integrante del pagina 3 di 10 presente atto. In ogni caso con vittoria di spese e di compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, cpa e iva.
CONVENUTA OPPOSTA: in tesi: rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dal Sig.
e con essa rigettare tutte le domande ed eccezioni dal medesimo formulate, in quanto Parte_1 infondate in fatto e/o in diritto per tutti i motivi dedotti in giudizio, per l'effetto confermando il decreto ingiuntivo n. 572/2022 (R.G. n. 1837/2022) emesso dal Tribunale di TO in favore di
[...]
come rappresentata da contro il Sig. dichiarandolo CP_2 Controparte_1 Parte_1 esecutivo;
in ipotesi subordinata e denegata di accoglimento parziale dell'opposizione, salvo gravame: condannare il Sig. al pagamento in favore di come Parte_1 Controparte_2 rappresentata da e come sopra domiciliata, della diversa somma per capitale ed Controparte_1 interessi ritenuta di giustizia all'esito del presente giudizio.
Con vittoria di spese e compensi ed oneri accessori in rivalsa. In via istruttoria la comparente si riporta integralmente alle repliche ed opposizioni di cui alla propria memoria ex art. 183 comma 6^ n. 3 c.p.c. in atti.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione dd. 28.10.2022 ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n.57222 in forza del quale era stato condannato a corrispondere alla la Controparte_2 somma di € 48.008,03, oltre ad interessi e spese, in forza del rapporto di c/c n.00001/0000/10619262 e ai rapporti di prestito personale nn. 00506/6000/58041790 –0056/6000/58001519.
Ha asserito di non aver mai sottoscritto i contratti prodotti da controparte sub doc.1 (contratto di mutuo per € 30.000,00 del 9.5.2007 n. 10619262 ed allegati;
contratto di finanziamento per € 27.500,00 del
22.9.2011 ed allegati;
contratto del 16.1.1967 e relative condizioni;
-contratto del 2.5.1983 n. 619243; autorizzazione 29.2.1972; contratto di apertura credito consumatore del 21.6.2010) e di non aver mai ricevuto i relativi importi.
Ha, altresì, disconosciuto la conformità delle copie all'originale.
Ha affermato che i crediti in oggetto non erano indicati nell'estratto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
(prodotto sub C da controparte) ed ha eccepito il difetto di legittimazione attiva di controparte.
Ha eccepito la prescrizione dei diritti vantati dalla convenuta ed ha precisato che la comunicazione inviata dalla Banca di TO e ZA nell'agosto 2013 non aveva efficacia interruttiva in quanto l'attore non era residente nell'indirizzo ivi indicato.
pagina 4 di 10 Ha, in ogni caso, eccepito la prescrizione degli interessi ed ha contestato il quantum richiesto da controparte. Ha eccepito la nullità di alcune clausole dei contratti, in quanto vessatorie;
ha affermato che non era stata fornita prova scritta idonea all'emissione del decreto ingiuntivo.
Ha chiesto, pertanto, che il decreto ingiuntivo fosse revocato e che fosse accertato che nulla era dovuto;
in via subordinata ha chiesto che l'importo fosse ridotto per le ragioni dedotte.
Con comparsa dd. 10.3.2023 si è costituita la , quale rappresentante della Controparte_1 CP_2 asserendo che il disconoscimento delle sottoscrizioni era inammissibile in quanto generico.
[...]
Ha asserito che il credito non si era prescritto in quanto il finanziamento era scaduto nel 2016 e dalla sua scadenza decorreva il termine di prescrizione decennale.
Ha affermato che le controparte si era limitata ad una elencazione delle clausole ritenute vessatorie e che la clausola sulla mora non poteva rientrare in questa categoria.
Ha chiesto, pertanto, che l'opposizione fosse respinta.
***
Con il ricorso per decreto ingiuntivo, oggetto dell'odierna opposizione, la , quale Controparte_1 procuratrice di ha agito per ottenere il pagamento degli importi derivanti ai seguenti Controparte_2 contratti (intercorsi tra la Banca di TO e ZA spa e l'odierno attore): contratto di conto corrente dd.
2.5.1983 nr. 00001/0000/10619262 - posizione di sofferenza N.
9501/00000127 contratto di prestito personale nr. 00506/6000/58041790 (dd. 9.5.2007) concesso originariamente per €
30.000,00 a titolo di capitale;
contratto di prestito personale nr. 00506/6000/58001519. (dd. 22.9.2011), concesso originariamente per
€ 27.500,00 a titolo di capitale.
In relazione a tali rapporti ha chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo per complessivi € 48.008,03
(senza specificare i singoli importi richiesti con riferimento ad ogni rapporto negoziale).
Nella comparsa di costituzione, parte convenuta ha così specificato le sue pretese : € 746,27 quale saldo passivo del c/c n. 10619262 alla data del 28/06/2022; € 1.938,77 per rate insolute, oltre ad interessi moratori per il mutuo chirografario n. 00506/6000/58001519 del 09/05/2007; € 32.957,00 per rate, oltre ad interessi moratori, per il mutuo chirografario n. 00506/6000/58041790 del 22/09/2011.
Con la presente opposizione l'attore ha, in primo luogo, disconosciuto la conformità all'originale delle copie di tutti i documenti prodotti dalla convenuta.
Tale disconoscimento deve essere ritenuto inefficace in quanto è stato effettuato in modo del tutto generico, senza indicazione specifica degli elementi presenti nelle copie che si reputano difformi rispetto agli originali (sentenza n. 27633 del 30/10/2018: “La contestazione della conformità pagina 5 di 10 all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso
l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto inefficace il disconoscimento della conformità all'originale della copia fotostatica della notificazione in forma esecutiva della sentenza impugnata operato attraverso la mera contestazione della "conformità della fotocopia prodotta all'originale")”.
L'attore opponete, inoltre, ha disconosciuto tutte le sottoscrizioni (oltre trenta sottoscrizioni) apposte sui documenti prodotti con il decreto ingiuntivo sub n.2 (costituenti i vari contratti di conto corrente e di finanziamento e relativi allegati).
In corso di causa è stata assunta una ctu e si è disposto l'accertamento della autografia delle firme risultanti sui contratti in questione (che erano presenti in originale). Si rimanda per relationem a quanto indicato dalla dott.ssa nella perizia dd.8.4.2024. Per_1
In particolare il ctu ha accertato che “Sono pertanto autografe: le due firme X1/1 – X1/2 apposte su contratto di conto corrente di corrispondenza datato “13.1.67” (Doc. 1), le tre firme X2/1 – X2/2 –
X2/3 su contratto di mutuo chirografario datato “9.5.2007” (Doc. 2), le tre firme X3/1 – X3/2 –
X3/3 su contratto di Apertura di credito consumatori N. 00001/0000/10619262 n° 1/2010 del
21/06/2010 (Doc. 3), le tre firme X4/1 – X4/2 – X4/3 su contratto di finanziamento per € 27.500,00 del 22/09/2011 (Doc. 4)”.
Pertanto, i contratti di prestito personale nr. 00506/6000/58041790 (dd. 9.5.2007) e nr.
00506/6000/58001519. (dd. 22.9.2011) risultano essere stati regolarmente stipulati dal Pt_2
Per quanto riguarda il contratto di conto corrente dd.
2.5.1983 nr. 00001/0000/10619262 il ctu ha evidenziato di non essere stato in grado di svolgere un accertamento in quanto tale contratto è stato prodotto solo in copia e non in originale.
Tuttavia, sussistono elementi sufficienti per far ritenere che anche tale contratto sia stato sottoscritto dall'attore e che il conto corrente in questione gli fosse riferibile;
in primo luogo si evidenzia che nei contratti di finanziamento (indubbiamente conclusi dal era stato espressamente previsto che Pt_1
l'importo concesso a titolo di mutuo fosse versato sul conto corrente in questione, intestato proprio al
Risulta, altresì, prodotta la contabile (doc.1 fascicolo monitorio) relativa all'erogazione delle Pt_1 somme mutuate (che risultano accreditate su tale conto corrente).
Non è certo pensabile che il (per tanti anni e dopo aver sottoscritto i contratti di finanziamento) Pt_1 non abbia mai sollevato alcunchè in merito alla mancata o errata erogazione delle somme mutuate.
pagina 6 di 10 Inoltre i relativi versamenti risultano anche dagli estratti del conto corrente bancario, prodotti dalla convenuta sub doc.16 e 17.
Non ultimo, va evidenziata la condotta dell'attore il quale ha disconosciuto oltre trenta firme apposte sui documenti prodotti da controparte con il ricorso ingiuntivo (e, con riferimento a quelle oggetto di verificazione, il disconoscimento è risultato del tutto infondato).
I contratti in questione, pertanto, sono riferibili all'odierno attore.
Infondato è, altresì, l'eccepito difetto di legittimazione attiva della . CP_2
In particolare, ha asserito che nella cessione in blocco effettuata in favore di Parte_3
e risultante dalla Gazzetta Ufficiale del 5.5.2018 (alle A opposto) non vi sarebbe CP_2 menzionata la Banca di TO e ZA spa.
Parte convenuta ha depositato (doc.8) l'atto di fusione per incorporazione dd. 10.7.2015 intercorso tra
SA NP spa e la BT spa. risulta tra gli istituti bancari cedenti e i crediti Controparte_3 oggetto di causa rientrano nella tipologia di crediti oggetto di cessione (“tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) dei Cedenti derivanti, per ciascuno di essi, da contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche e sorti nel periodo compreso, per ciascuno dei Cedenti, tra il 1° gennaio 1955 e il 31 dicembre 2017 e qualificati come attività finanziare deteriorate”).
, inoltre, con dichiarazione prodotta sub doc.11, ha confermato che i crediti oggetto di Controparte_3 causa rientrano nell'atto di cessione.
ha, altresì, eccepito la prescrizione dei crediti. Parte_3
Va, al riguardo, precisato che (ordinanza n. 4232 del 10/02/2023) “nel contratto di mutuo, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.”.
La convenuta ha prodotto la lettera di messa in mora (doc.2 fascicolo ingiunzione), asserendo che la stessa costituirebbe un valido atto interruttivo.
Tale missiva risulta notificata a per compiuta giacenza, in data 9.8.2013, Parte_1 all'indirizzo di TO, Via Gorizia n.73. Il convenuto ha affermato che, all'epoca, lo stesso non risiedeva più presso tale indirizzo ed ha prodotto, a comprova di tale asserzione, il certificato storico di residenza (doc.3).
pagina 7 di 10 Va, in primo luogo, evidenziato che (sentenza n. 11077 del 26/07/2002) “nel caso in cui la notificazione sia fatta a mezzo posta e l'agente postale l'esegua nelle forme indicate dall'art. 8, secondo e terzo comma, legge n. 890 del 1982, per non avere rinvenuto nell'indirizzo indicato il destinatario della notificazione e per non aver potuto consegnare il plico ad altra persona legittimata a riceverlo, la circostanza che in quel luogo si trovino la residenza effettiva o la dimora o il domicilio del destinatario è coperta da una mera presunzione, che può essere superata con qualsiasi mezzo di prova da chi contesti la ritualità della notificazione, dovendo escludersi che all'uopo sia richiesta la proposizione della querela di falso”.
Dall'esame del documento prodotto si evince che è stato residente in [...]
Gorizia n.73, dal 5.6.1985; inoltre è stato cancellato dall'Anagrafe della Popolazione residente “per emigrazione a Cagliari” in data 31.1.2012; poi è stato nuovamente iscritto presso il Comune di TO,
a partire dal 20.11.2014 (risultando residente in[...] e, dal
21.1.2019, nuovamente in Via Gorizia n.73).
Pertanto, all'epoca in cui è avvenuta la notifica del doc.2 il non era residente presso tale Pt_1 indirizzo;
del tutto irrilevante, inoltre, è la circostanza che il decreto ingiuntivo sia stato notificato all'attore opponente in Via Gorizia n.73 in quanto tale notifica è avvenuta nel settembre 2022 (epoca in cui anagraficamente l'attore era rientrato a vivere stabilmente presso tale abitazione).
Deve, pertanto, escludersi che tale documento costituisca un valido atto interruttivo della prescrizione.
Pertanto, il credito, pari ad € 1.938,77 per rate insolute, oltre ad interessi moratori, riferibile al mutuo chirografario n. 00506/6000/58001519 del 09/05/2007, deve ritenersi prescritto.
Considerato che, al contrario, il contratto dd. 22.9.2011 prevedeva, nel piano di ammortamento, il pagamento dell'ultima rata per il 2.9.2016, ne consegue che non può ritenersi che si sia maturata la prescrizione.
Analoga considerazione deve essere effettuata con riferimento al saldo del contratto di conto corrente: invero, tale contratto era a tempo indeterminato e, quindi, deve ritenersi che la revoca da parte del cessionario sia avvenuta solo con il presente decreto ingiuntivo (con la conseguenza che in tale momento è maturato il diritto alla restituzione di quanto dovuto).
La prova dell'obbligo in capo al è fondata sul contratto di mutuo e sulle contabili bancarie (che Pt_1 provano l'assunzione dell'obbligo di restituire il prestito e l'avvenuto versamento della somma concesso in mutuo); erano onere di parte attrice provare l'adempimento delle obbligazioni restitutorie assunte, ma tale prova non è stata fornita (ordinanza n. 13685 del 21/05/2019: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte pagina 8 di 10 (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”).
Con riferimento al contratto di conto corrente, la convenuta ha depositato gli estratti del conto corrente e la stampa degli ultimi movimenti, con l'indicazione del saldo risultante alla data del 28.6.2022 (doc.3 fascicolo monitorio).
Da tale documentazione risulta un credito di € 725,45.
Del tutto generica risulta, inoltre, la contestazione relativa ai “tassi man mano applicati (e/o da applicare stante la nullità delle pattuizioni contrattuali in merito), relativa decorrenza, loro eventuale capitalizzazione, periodicità del conteggio degli interessi debitori e creditori, ecc.”.
Così come priva di concreto interesse, in quanto del tutto generica, è la asserzione della nullità di numerose clausole contrattuali (riferite anche a contratti non oggetto del decreto ingiuntivo: “eccepisce inoltre la nullità delle clausole vessatorie meglio riportate nei contratti prodotti da controparte sub doc. 1 in quanto non oggetto di apposita trattativa individuale ex art 34 D. Lgs 206/2005 e/o degli artt.
1341 e 1342 cc e/o degli artt. 1469 bis – sexies del Codice Civile. E ciò vale a maggior ragione con riferimento alle clausole 6,9 e 10 del contratto 9.5.2007; a quelle n. 5,8,9,10,12 del contratto
22.9.2011; alle n. 3 e 5 del contratto di apertura di credito consumatori del 21.6.2010; alle condizioni
2,6,7,8,11,14,15,16,17,19 di cui al contratto 13.1.67; art. 11 della comunicazione / Banca di Pt_1
TO del 2.5.1983; artt. 2,7,8,9,12,15,16,17,18 e 20 delle condizioni di cui al contratto 2.5.83”) in quanto non è specificato né dedotto quale incidenza avrebbero tali pretese nullità sulla debenza dei crediti oggetto di causa.
Pertanto, per le ragioni sopra esposte, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e Parte_1 deve essere condannato a corrispondere, in forza del contratto di conto corrente dd.
2.5.1983 nr.
00001/0000/10619262, la somma di € 725,45, oltre agli interessi moratori, con decorrenza dal
28.6.2022 al saldo;
inoltre deve essere condannato a corrispondere, sulla base del contratto di prestito personale nr. 00506/6000/58001519 dd. 22.9.2011, la somma di € 32.957,00 oltre agli interessi moratori con decorrenza dal 20.9.2022 al saldo.
In considerazione del fatto che il decreto ingiuntivo è stato revocato in quanto è stato ridotto l'importo spettante alla convenuta (oltre alla fatto che il decreto ingiuntivo non era stato emesso sulla base di una formale prova scritta, non essendo tale il doc.3 e non essendo stata prodotta la dichiarazione ex art. 50
TUB) ed in considerazione del fatto che la pretesa avanzata dalla convenuta non era chiara in quanto si pagina 9 di 10 limitava a indicare un importo complessivo (e non specificato con riferimento ad ogni singolo rapporto negoziale), ne consegue che ricorrono giustificati motivi per compensare le spese di lite.
La spese della ctu, invece, sono poste a carico di parte attrice opponente in quanto tale consulenza si è resa necessaria con riferimento ad un disconoscimento che è risultato pretestuoso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. Revoca il decreto ingiuntivo n. 572/22;
2. Condanna a corrispondere alla , quale rappresentante della Parte_1 CP_1 CP_1 in forza del contratto di conto corrente dd.
2.5.1983 nr. Controparte_2
00001/0000/10619262, la somma di € 725,45, oltre agli interessi moratori, con decorrenza dal
28.6.2022 al saldo;
3. Condanna a corrispondere alla , quale rappresentante della Parte_1 Controparte_1
sulla base del contratto di prestito personale nr. 00506/6000/58001519 dd. Controparte_2
22.9.2011, la somma di € 32.957,00 oltre agli interessi moratori con decorrenza dal 20.9.2022 al saldo;
4. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
5. Pone definitivamente a carico di parte attrice opponente le spese della ctu, liquidate con decreto dd. 25.5.2024.
Così deciso in data 12/09/2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di TO.
Il Giudice
Dott.ssa Giuliana Segna
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