Ordinanza cautelare 11 settembre 2025
Sentenza 23 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 23/03/2026, n. 1963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1963 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01963/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03430/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3430 del 2025, proposto da
LI ZA, rappresentato e difeso dall'avvocato Ivana Nicolo', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del decreto emesso in data 06.05.2025 di revoca del nulla osta rilasciato al sig. Nisita Michele, in favore del lavoratore ZA LI, avente n. prot. n. P-NA/L/Q/2023/382130.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2026 il dott. RO MP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente otteneva in data 4 febbraio 2024 dalla Prefettura di Napoli nulla osta per motivi di lavoro da svolgersi alle dipendenze del sig. Nisita, così facendo ingresso nel territorio nazionale.
1.1. Perdurando, nondimeno, la inerzia della Amministrazione nella convocazione delle parti per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, il ricorrente, stante la indisponibilità del primigenio datore, iniziava una nuova attività lavorativa presso diverso datore di lavoro.
1.2. Al fine, veniva emanato il provvedimento di revoca del nulla osta, stante la mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno con il primigenio datore.
1.3. Avverso tale ultimo provvedimento insorgeva il ricorrente avanti questo TAR, a mezzi di gravame deducendo plurimi vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, in particolare rimarcando: i) la omessa, rituale, comunicazione degli atti procedimentali, con la correlata pretermissione delle guarentigie procedimentali e la violazione del principio del contraddittorio; ii) mancata valorizzazione della nuova attività lavorativa iniziata dal ricorrente prima della emanazione del provvedimento di revoca, intervenuto peraltro a distanza considerevole dalla adozione del primigenio nulla osta.
1.4. Si costituiva l’intimata Amministrazione, instando per il rigetto del ricorso, e la causa, al fine, veniva introitata per la decisione all’esito della udienza pubblica del 4 febbraio 2026.
2. Il ricorso è fondato, siccome già delibato in sede interinale, all’esito del congiunto scrutinio dei mezzi che lo assistono, con statuizioni dalle quali non si rinviene ragione veruna per deflettere.
2.1. E, invero, positiva delibazione deve riservarsi alle censure del ricorrente, in ragione:
- dell’ingresso in Italia optimo iure effettuato da esso ricorrente in forza di nulla osta rilasciato dalla Prefettura di Napoli nel febbraio 2024;
- della inerzia serbata dalla Amministrazione, che non ha provveduto a tempestivamente convocare l’indicato datore di lavoro e il ricorrente;
- del consistente lasso temporale intercorso tra il rilascio del primigenio nulla osta e la sua revoca.
2.2. D’altra parte, siccome sopra esposto:
- il ricorrente ha fatto il suo ingresso in Italia, e ha nondimeno iniziato effettivamente una nuova attività lavorativa, sebbene con datore di lavoro diverso da quello originariamente istante per la concessione del nulla osta;
- la Amministrazione ha serbato per un lungo spatium temporis un contegno inerte, non mai provvedendo a convocare le parti per la stipulazione del contratto;
- il decorso di tale spatium temporis - quali che ne siano le ragioni- non è per certo imputabile al ricorrente che, indi e de relato , delle sfavorevoli sopravvenienze che ne possono discendere non può, ragionevolmente, essere chiamato a rispondere;
- ai fini della emanazione di un provvedimento di revoca della specie di quello impugnato, l’Autorità deve procedere a valutare l’inserimento sociale e lavorativo medio tempore maturato dallo straniero, ai fini del rilascio di un permesso ad altro titolo; di qui la necessaria valutazione da parte della Autorità della effettiva latitudine ed intensità dell’“ inserimento sociale, familiare e lavorativo ”, avendo riguardo alla durata del soggiorno in Italia, ai legami di natura familiare, ai rapporti lavorativi intercorrenti in Italia nonché alla permanenza di legami con il Paese d’origine;
- la Autorità, di contro e tenuto conto dell’inerte contegno da essa serbata per diversi mesi, appare avere irragionevolmente allocato l’alea del decorso del tempo in capo al ricorrente.
2.2.1. Non priva di significanza, indi, si appalesa la circostanza per cui, medio tempore , lo stesso ricorrente allega, e documenta, di avere effettivamente iniziato una attività lavorativa nell’aprile 2025, con la fruizione di adeguati flussi reddituali, da ultimo ancora reiterata nel gennaio 2026 (cfr., contratto e modello unilav versato in atti, proroga fino al 14 gennaio 2026, buste paga 2025 e gennaio 2026).
2.2.2. Ciò che avrebbe dovuto indurre essa Amministrazione, indi, a valutare la possibilità di consentire la sottoscrizione del contratto di soggiorno con un diverso datore di lavoro, ovvero di rilasciare un titolo per attesa occupazione, anche in conformità a quanto previsto dalle circolari del medesimo Ministero dell’Interno.
3. Le peculiari connotazioni della controversia inducono, nondimeno, a compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la gravata determinazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei signori magistrati:
TI LL, Presidente
Angela Fontana, Consigliere
RO MP, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO MP | TI LL |
IL SEGRETARIO