Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/04/2025, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4517/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...] il [...] (Avv. DI PISA SALVATORE); Parte_1
E
, nato a [...] il [...] (Avv. DI BENEDETTO FILIPPO); Controparte_1
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta.
Conclusioni del P.M.:Visto, nulla si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
• la separazione giudiziale tra le parti è stata pronunciata dal Tribunale di Palermo, con sentenza n. 4287/2021 dei 8-15/11/2021, passata in giudicato;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, come di seguito richiamate integralmente:
“Danno atto i coniugi di avere propri redditi personali e rinunciano reciprocamente a
il figli che abiterà prevalentemente con il padre, sarà Persona_1 assoggettato al mantenimento diretto da parte di quest'ultimo; la figlia abiterà prevalentemente con la madre ed il Persona_2
Signo si obbliga corrispondere, rebus sic stantibus, alla Sig.r Controparte_1 Parte_1 un assegno di € 150,00 mensili quale contributo al mantenimento della stessa;
le spese straordinarie sostenende per ciascuno dei figli rimarranno per intero a carico del genitore prevalentemente domiciliatario di ognuno di essi senza diritto a rivalsa alcuna, neppure pro quota, nei confronti dell'altro coniuge;
spese del giudizio interamente compensate tra le parti, dichiarando i rispettivi procuratori di rinunciare alla solidarietà professionale”.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato in Palermo, in data 28/06/2002, da , nata Parte_1
a PALERMO il 28/04/1968 e da , nato a [...] il [...], Controparte_1 trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 66, parte II, serie A, dell'anno
2002, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, il
17/04/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con fir- ma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal Giudice relatore Dott.ssa Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.