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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 05/06/2025, n. 2580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2580 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 05/06/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa Antonella Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 9886/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 09.45 è comparso l'avv. Cernigliaro per l' . Nessuno è comparso CP_1 per il ricorrente. L'avv. Cernigliaro chiede che la causa venga decisa.
Il Giudice Onorario
Preso atto di quanto sopra si ritira in camera di consiglio
*********************
Successivamente, alle ore 14.30 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Antonella
Di Maio, nella causa iscritta al n° 9886/2024 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. PARISI VALENTINA, giusta procura in atti
-ricorrente -
CONTRO
in persona Controparte_1 del suo legale rappresentante pro-tempore, con l'Avv. CIANCIMINO
ROSARIA, giusta procura in atti
-resistente-
oggetto: opposizione ATP ex art. 445bis 6° comma C.p.c. ha depositato
SENTENZA
Avente il seguente
D I S P O S I T I V O
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite, giusta dichiarazione ex art. 152 disp.att. c.p.c. in atti;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU . CP_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che con ricorso depositato in data 27/06/2024 la ricorrente in epigrafe deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile e della condizione di portatore di handicap;
- espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per l'insussistenza dei requisiti sanitari;
- parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione, chiedendo che fossero riconosciuti i diritti richiesti;
- effettuata nuova consulenza tecnica, il CTU incaricato concludeva per l'insussistenza del requisito sanitario necessario per l'attribuzione della prestazione richiesta.
La causa è stata decisa all'udienza odierna.
La domanda è infondata.
Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per l'insussistenza del requisito sanitario richiesto.
Le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti); nulla sulle spese in ragione della dichiarazione ex art. 152 disp.att. c.p.c. in atti.
Restano definitivamente a carico dell' le spese per la consulenza CP_1
tecnica di entrambe le fasi del giudizio, già separatamente liquidate.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Palermo,05/06/2025
Il Giudice Onorario Antonella Di Maio
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 05/06/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa Antonella Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 9886/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 09.45 è comparso l'avv. Cernigliaro per l' . Nessuno è comparso CP_1 per il ricorrente. L'avv. Cernigliaro chiede che la causa venga decisa.
Il Giudice Onorario
Preso atto di quanto sopra si ritira in camera di consiglio
*********************
Successivamente, alle ore 14.30 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Antonella
Di Maio, nella causa iscritta al n° 9886/2024 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. PARISI VALENTINA, giusta procura in atti
-ricorrente -
CONTRO
in persona Controparte_1 del suo legale rappresentante pro-tempore, con l'Avv. CIANCIMINO
ROSARIA, giusta procura in atti
-resistente-
oggetto: opposizione ATP ex art. 445bis 6° comma C.p.c. ha depositato
SENTENZA
Avente il seguente
D I S P O S I T I V O
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite, giusta dichiarazione ex art. 152 disp.att. c.p.c. in atti;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU . CP_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che con ricorso depositato in data 27/06/2024 la ricorrente in epigrafe deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile e della condizione di portatore di handicap;
- espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per l'insussistenza dei requisiti sanitari;
- parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione, chiedendo che fossero riconosciuti i diritti richiesti;
- effettuata nuova consulenza tecnica, il CTU incaricato concludeva per l'insussistenza del requisito sanitario necessario per l'attribuzione della prestazione richiesta.
La causa è stata decisa all'udienza odierna.
La domanda è infondata.
Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per l'insussistenza del requisito sanitario richiesto.
Le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti); nulla sulle spese in ragione della dichiarazione ex art. 152 disp.att. c.p.c. in atti.
Restano definitivamente a carico dell' le spese per la consulenza CP_1
tecnica di entrambe le fasi del giudizio, già separatamente liquidate.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Palermo,05/06/2025
Il Giudice Onorario Antonella Di Maio