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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/05/2025, n. 4285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4285 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 31739/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del dott. Angelo Claudio Ricciardi
ha pronunciato ai sensi dell'art.6 d.lgv. n.150 del 2011 la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 31739/2021 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ), entrambi con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._1
MASSERELLI BARBARA e dell'avv. DEHO' CARLA ( VIA VISCONTI DI C.F._2
MODRONE, 15 20122 MILANO, elettivamente domiciliati in VIA VISCONTI DI MODRONE, 15
MILANO presso il difensore avv. MASSERELLI BARBARA
OPPONENTI contro
(C.F. ), rappresentato dai Controparte_1 P.IVA_2 funzionari delegati dott. e Controparte_2 Controparte_3
( ) VIA LEGNANO 23, LODI;
( C.F._3 Controparte_4 C.F._4
VIA BELLINZONA, 111 22100 COMO;
elettivamente domiciliato in VIA M. MACCHI, 7/11 20124
MILANO presso la dott.ssa Controparte_2
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno discusso e concluso come da verbale d'udienza del 23 maggio 2025
pagina 1 di 9
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale rilevato che:
(trasgressore) e (obbligato solidale) hanno Parte_2 Controparte_5
e, ai sensi dell'ar nanza ingiuntiva n. 93/21/i emessa dall' di Milano Lodi l'8 giugno 2021 e notificata ai destinatari rispettivamente Controparte_1 il 16 e il 21 giugno 2021
-con tale ordinanza è stata contestata la violazione delle seguenti disposizioni:
a) art.30, primo comma, D.lgv. n.276 del 10 settembre 2003, modificato dall'art. 1, primo comma, D.Lgv. n.8 del 2016 (distacco temporaneo di un lavoratore in assenza dei requisiti di legge)
b) art.29, primo comma, D.Lgv. n.276 del 10 settembre 2003, modificato dall'art. 1, primo comma, D.Lgv. n.8 del 2016 (contratto di appalto finalizzato alla mera somministrazione di lavoro)
-il rapporto n.10555 del 23 febbraio 2021 – richiamato a fondamento dell'ordinanza ingiuntiva – si basa sul processo verbale di accertamento e notificazione n. MI00001/2019-839-04 del 9 giugno 2020
-la fattispecie che ha determinato la contestazione degli illeciti amministrativi a e al Parte_2
, del quale il primo è Presidente, è stata così riassunta dalla difesa Controparte_5 dell' : CP_1
“… il è responsabile, a titolo di concorso ai sensi dell'art. 5 L.689/81, nella Controparte_6 violazio e la a cui era stata affidata l'esecuzione del CP_7 Controparte_8 contratto dal ricorrente e nella violazione del distacco illecito del lavoratore CP_5 CP_9
…il si era aggiudicato la commessa presso la sede operativa dell'utilizzatore Controparte_6 ed aveva affidato l'esecuzione della commessa al somministratore CP_10 Controparte_8
Dall'esame del contratto di appalto stipulato tra il opponente e la emergeva che la CP_5 CP_7
incaricata dell'esecuzione del contratto di appalto, era priva delle competenze necessarie Parte_3 alla esecuzione autonoma del contratto.
La voleva acquisire tali competenze mediante il distacco ai sensi dell'art. 30 D. Lgs. 76/2003 Controparte_8 del dipendente e socio della il quale dal 1/3/2017 al 31/10/2018 veniva Persona_1 CP_7 distaccato dalla stessa presso la sede operativa della , sita a sua volta presso la sede operativa Parte_3 della stessa CP_7
Il era consapevole dell'esistenza dell'accordo di distacco nonché dell'assenza Controparte_6 de incaricata dell'esecuzione dell'appalto in quanto aveva fornito alla Parte_3 cooperativa consorziata la consulenza tecnico-giuridica, così come emergeva dalle dichiarazioni del sig. e del sig. rispettivamente legale rappresentante e dipendente del Parte_2 Testimone_1
opponente (doc. n. 19e n. 17). CP_5
Inoltre, dall'accertamento emergeva che la valorizzazione del servizio reso nell'ambito dell'appalto veniva CP effettuata in base alle ore lavorate dai dipendenti della cooperativa .
Pertanto, il , che provvedeva alla fatturazione del servizio in base alle ore di lavoro dei soci CP_6 lavoratori della e non in base ai rendiconti ricevuti dei pezzi lavorati dagli stessi soci Controparte_8 lavoratori, era c ssenza dei requisiti essenziali della genuinità dell'appalto ex art. 29 D. Lgs. 276/2003 …”
pagina 2 di 9 -gli opponenti hanno preliminarmente eccepito la violazione dell'art.14, secondo comma, l.n.689 del 1981, per essere stato il verbale di contestazione notificato oltre il termine di 90 giorni – che sarebbe già spirato prima della sospensione disposta a seguito della pandemia COVID -- decorrente dalla data di ultimazione dell'ispezione (1° ottobre 2019)
-le argomentazioni formulate al riguardo dagli opponenti non sono condivisibili
-innanzitutto, il momento dell'accertamento delle violazioni degli illeciti amministrativi non può identificarsi con la data di ultimazione dell'ispezione
-l'ultimo atto istruttorio compiuto dagli ispettori non risale al 1° ottobre 2019, bensì al 19 dicembre 2019, data di acquisizione dell'ulteriore documentazione richiesta alla e alla CP_10 CP_11
, pur volendo ritenere che il completamento dell'attività di accertamento corrisponda al 19 dicembre
[...]
, la sospensione dei termini nel periodo emergenziale dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 – disposta dal D.L. n.18 del 17 marzo 2020, conv. nella l.n.27 del 2020 – comporta che il termine di 90 giorni è stato rispettato
-in realtà, il momento dell'accertamento delle violazioni non può identificarsi sic et simpliciter con quello del completamento delle attività istruttorie (19 dicembre 2019), poiché esso deve ricomprendere anche l'attività di valutazione del materiale acquisito (documenti, informazioni testimoniali, ecc.) ai fini della formulazione delle contestazioni
-pertanto, la data del 9 giugno 2020 indicata nel verbale unico del 17 giugno 2020 (doc.33 opp.to) come termine di conclusione degli accertamenti è del tutto congrua rispetto alla necessaria fase prodromica di valutazione del materiale istruttorio
-al riguardo, deve richiamarsi il costante orientamento giurisprudenziale secondo il quale:
In tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'illecito, il momento dell'accertamento - in relazione al quale va collocato il "dies a quo" del termine previsto dall'art. 14, comma 2, della l. n. 689 del 1981 per la notifica degli estremi della violazione - non coincide con quello di acquisizione del fatto nella sua materialità da parte dell'autorità che ha ricevuto il rapporto, ma va individuato nella data in cui detta autorità ha completato l'attività intesa a verificare la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione; compete al giudice di merito valutare la congruità del tempo utilizzato per tale attività, in rapporto alla maggiore o minore difficoltà del caso, con apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se correttamente motivato (Cass. ord. n. 27405 del 25 ottobre 2019)
-nella specie, la pluralità delle informazioni testimoniali e documentali raccolte nonché la natura e la varietà del materiale contrattuale e fiscale analizzato per la complessiva ricostruzione degli effettivi rapporti intercorsi fra i tre soggetti coinvolti, giustifica l'identificazione del completamento dell'attività valutativa nella data del 9 giugno 2020
°°°
-gli opponenti hanno poi contestato la legittimità dell'ordinanza ingiuntiva per violazione del diritto di difesa
-hanno infatti sostenuto che le proprie istanze di audizione e di acquisizione di documenti e scritti difensivi sarebbero state disattese in sede di esame ricorso amministrativo presentato il 15 luglio 2020 al Comitato per i rapporti di lavoro ai sensi dell'art.17 D.Lgv. n.124 del 2004
-con delibera n.278 del 28 ottobre 2020 il Comitato aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso per difetto di competenza, giacché le questioni prospettate dai ricorrenti “…attengono non già a profili di sussistenza e/o qualificazione di rapporti di lavoro ex art.17 D.Lgv. n.124/2004, ma a profili relativi a contratti di appalto, alla fattispecie di interposizione illecita da pseudo-appalto e all'istituto del distacco…”
-ora, gli opponenti hanno allegato che: pagina 3 di 9 “…a fronte della richiesta pervenuta vi era l'obbligo della P.A. di ascoltare le ragioni dei richiedenti e di fornire agli stessi tutti i documenti utili a fondamento delle pretese.
È stato quindi violato il diritto di partecipazione e difesa procedimentale del privato, ed in omaggio al principio del giusto procedimento.
Tuttavia, nell'ordinanza ingiunzione si legge infatti che “il trasgressore non ha fornito alcuna dichiarazione e documentazione a discarico né ha chiesto di essere sentito in merito” …”
“…il ricorso amministrativo è stato infatti dichiarato inammissibile per difetto di competenza ma non è dato sapere il motivo di tale decisione.
Il ricorso, infatti, è stato trasmesso all'unico organo indicato nel verbale nel quale non vi era traccia di nessun'altro organo diverso da quello destinatario del ricorso quale organo competente a decidere in via amministrativa.
Se invece l'inammissibilità è connessa all'art. 17 DLgs 124/2004, che viene citato nella pronuncia, in base al quale i ricorsi al comitato, avverso gli atti di accertamento dell' e degli enti previdenziali, devono CP_1 avere ad oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro, anche in questo caso non è comprensibile la delibera assunta dal Comitato.
Il verbale di accertamento era relativo a rilievi su un appalto e un distacco non ritenuti genuini con determinazione di asserite giornate di somministrazione illecita da parte dei lavoratori.
La contestazione verte quindi in tema di qualificazione dei rapporti di lavoro e pertanto non è chiaro perché il Comitato si sia pronunciato per una inammissibilità.
Orbene, se il motivo del rigetto è una asserita ed eventuale incompetenza dell'organo invocato, ciò non giustificherebbe il rigetto.
Infatti, se anche vi fosse stato un destinatario errato, il avrebbe dovuto provvedere all'inoltro CP_12 dell'atto all'organo competente per il noto principio di c ne tra organi amministrativi secondo il quale l'ufficio incompetente ha l'obbligo di trasmettere l'istanza a quello competente.
Ciò non è avvenuto o comunque non è dato sapere.
Quanto precede costituisce ulteriore motivo di nullità e/o comunque di illegittimità dell'ordinanza qui opposta …”
-in realtà, i superiori profili di illegittimità del procedimento culminato nella pronuncia dell'ordinanza ingiuntiva in esame sono infondati
-le censure attinenti alla violazione del diritto di difesa nel procedimento innanzi al Comitato per i rapporti di lavoro sono irrilevanti nella presente fattispecie
-il ricorso dell'art.17 D.Lgv. n.124 del 2004 è successivo alla pronuncia dell'ordinanza ingiuntiva e, pertanto, i motivi dedotti dalla difesa degli opponenti sono del tutto inconferenti
-quanto, poi, alla fase istruttoria culminata nell'ordinanza n.93/21/i datata 8 giugno 2020, la difesa degli opponenti non ha prodotto alcuna documentazione attestante la richiesta di audizione ex art.18 l.n.689 del 1981 da parte del e del relativo Presidente (mail, ecc.) Controparte_13
°°°
-gli opponenti hanno poi contestato la “carenza di legittimazione passiva” del Controparte_13 assumendo che:
“…l'art. 18, comma 5 bis, del D.Lgs. 276/2003, nell'individuare quali destinatari della sanzione per i casi di appalto non genuino “l'utilizzatore e il somministratore”, fa espresso riferimento all'esecuzione concreta del rapporto, imponendo di verificare le reali modalità di utilizzazione dei lavoratori.
pagina 4 di 9 “Somministratore” è il soggetto che assume i lavoratori e li adibisce all'appalto, “utilizzatore” è il soggetto a favore del quale i servizi sono eseguiti (vedasi in merito la recente sentenza Tribunale Venezia, 11/03/2019, n.147).
Nel caso di specie il , e il legale rappresentante dello stesso, non possono essere qualificati CP_6 né utilizzatori né somministratori del personale.
Essi infatti si sono limitati, nell'ambito delle funzioni consortili previste dai documenti prodotti in sede di accertamento ispettivo, a mettere in contatto e CP_10 Controparte_8 CP_ È stata poi a gestire il personale, ponendo in essere gli adempimenti di legge e contratto quali formalità di zione e di sicurezza, dando alle risorse adibite all'appalto le informazioni utili per l'espletamento del lavoro.
ha fornito il supporto previsto dallo statuto e dal Regolamento Consortile (ALL. 8 sub 3 e 11), CP_5 che si è limitato peraltro alla fase contrattuale iniziale e non alle fasi esecutive/operative dell'appalto.
Ciò è confermato proprio dalla dichiarazione del Sig. riferita nel verbale ispettivo …” Testimone_1
-in realtà, dall'esame della documentazione contrattuale e delle dichiarazioni rese da e da Parte_2
rispettivamente legale rappresentante e dipendente del e il Testimone_1 CP_5 ha fornito un rilevante contributo causale alla dissimulazione della somministrazione Controparte_13 di manodopera mediante il contratto di sub-appalto con la CP_14
-al riguardo, la difesa dell'opposta ha formulato le seguenti condivisibili osservazioni:
“…in merito si fa rilevare che il è responsabile, a titolo di concorso ai sensi Controparte_6 dell'art. 5 L.689/81, nella violazione dell'appalto illecito tra la e la a cui era stata CP_7 Controparte_8 affidata l'esecuzione del contratto dal ricorrente olaz co illecito del CP_5 lavoratore CP_9
…il si era aggiudicato la commessa presso la sede operativa dell'utilizzatore Controparte_6 ed aveva affidato l'esecuzione della commessa al somministratore CP_10 Controparte_8
Dall'esame del contratto di appalto stipulato tra il opponente e la emergeva che la CP_5 CP_7
incaricata dell'esecuzione del contratto di appalto, era priva delle competenze necessarie Parte_3 alla esecuzione autonoma del contratto.
La voleva acquisire tali competenze mediante il distacco ai sensi dell'art. 30 D. Lgs. Controparte_8
276 dipendente e socio della il quale dal 1/3/2017 al Persona_1 CP_7 31/10/2018 veniva distaccato dalla stessa presso la sede operativa della , sita a sua volta Parte_3 presso la sede operativa della stessa CP_7
Il era consapevole dell'esistenza dell'accordo di distacco nonché dell'assenza Controparte_6 de incaricata dell'esecuzione dell'appalto in quanto aveva fornito alla Parte_3 cooperativa consorziata la consulenza tecnico-giuridica, così come emergeva dalle dichiarazioni del sig. e del sig. rispettivamente legale rappresentante e dipendente del Parte_2 Testimone_1
opponente (doc. n. 19 e n. 17). CP_5
Inoltre, dall'accertamento emergeva che la valorizzazione del servizio reso nell'ambito dell'appalto veniva CP effettuata in base alle ore lavorate dai dipendenti della cooperativa .
Pertanto, il , che provvedeva alla fatturazione del servizio in base alle ore di lavoro dei soci CP_6 lavoratori della e non in base ai rendiconti ricevuti dei pezzi lavorati dagli stessi soci Controparte_8 lavoratori, era c ssenza dei requisiti essenziali della genuinità dell'appalto ex art. 29 D. Lgs. 276/2003 …”
-il dato documentale della fatturazione, da parte del (“sub-appaltante”), non sulla Controparte_13 base del lavoro svolto dalla (“sub-appaltatrice”), bensì sulla base delle ore di lavoro dei soci di CP_14 pagina 5 di 9 quest'ultima, attesta in termini inequivocabili – nel complessivo e variegato contesto probatorio sopra tratteggiato -- l'effettiva natura dei rapporti contrattuali complessivamente intercorsi fra i tre soggetti e l'assenza di un effettivo contratto d'appalto
°°°
-le superiori affermazioni attengono già al merito dell'opposizione
-le doglianze formulate dagli opponenti riguardano, in particolare, l'irrilevanza del fatto che l'attività lavorativa fosse stata espletata presso la sede della committente e con i macchinari di proprietà CP_7 di quest'ultima
-gli altri profili di contestazione attengono poi all'infondatezza del fatto che i dipendenti di avessero CP_15 lavorato all'interno del ciclo produttivo della committente, che il personale di svolgesse CP_7 mansioni promiscue con quello della e sotto le direttive e secondo i turni st mittente, CP_14 che il personale di non avesse le necessarie competenze tecniche, che il non avesse CP_14 CP_5 rischio di impresa perché retribuito ad ore anziché a risultato
-gli opponenti hanno infine sostenuto la piena legittimità del disacco di della Persona_1 CP_7 presso la CP_16
, è sufficiente richiamare al riguardo le analitiche considerazioni formulate dalla difesa dell'opposta, le
[...]
i trovano piena conferma nelle dichiarazioni testimoniali e dell'ampia documentazione acquisiti nel corso degli accertamenti ispettivi
“…i soci lavoratori della avevano lavorato esclusivamente presso la sede operativa della Controparte_8 [...] in forza di un contratto di appalto stipulato in data 4/2/2017 tra la stessa ed il CP_7 CP_7 che, a sua volta, aveva incaricato dell'esecuzione dell'appalto Controparte_6 Controparte_8 con lettera di incarico della stessa data.
L'inizio dell'attività era previsto dall'8/2/2017 ma i lavori partivano nel mese di marzo del 2017, dopo l'avvio dell'esecuzione del contratto di distacco, datato 24/2/2017, del sig. dipendente e CP_9 socio della dalla stessa alla CP_7 CP_7 Controparte_8
Dalle dichiarazioni rese e dalla documentazione acquisita emergeva che:
1) I sigg.ri , , , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 CP dipendenti della società cooperativa , nel periodo compreso tra marzo 2017 e ottobre 2018lavoravano esclusivamente presso la sede operativa della società sita in Inveruno, alla via Rembrandt 19; CP_10
2) I suddetti lavoratori lavoravano in promiscuità con i dipendenti della società svolgendo le stesse CP_10 mansioni: magazzinaggio, stoccaggio, inventario, spessoratura, smerigliatu di tipologia meno complessa che di tipologia più complessa (anche con la macchina Fulminosa);
3) I dipendenti della e della società committente utilizzavano macchine ed attrezzature Parte_3 fornite dalla CP_7
4) Il sig. decideva le macchine che ogni lavoratore della cooperativa doveva utilizzare e CP_9 quale lavoro effettuare;
CP
5) I soci lavoratori della cooperativa ricevevano direttive sul lavoro da svolgere dai sigg.ri CP_9 e dipendenti della soc.
[...] Parte_8 CP_7
6) Le assenze dei dipendenti della venivano comunicate dai soci lavoratori ed autorizzate dai Controparte_8 responsabili di che d i di lavoro;
CP_10
CP 7) Il sig. dipendente della rilevava le presenze dei dipendenti della Parte_8 CP_7 società cooperativa e le comunicava alla stessa cooperativa;
8) L'importo delle fatture emesse dalla Sils società cooperativa era determinato in base alle ore di lavoro pagina 6 di 9 svolte dai soci lavoratori e comunicate dal sig. Parte_8
9) Un dipendente della si recava presso la sede della una volta al mese, al solo Parte_3 CP_7 fine di consegnare i prospetti paga ai soci lavoratori;
CP
10) Il sig. nel periodo in cui era distaccato presso la cooperativa , impartiva ordini e CP_9 direttive sia ai dipendenti della sia ai dipendenti della CP_7 Controparte_8
Sulla base delle predette circostanze risulta provata l'interposizione illecita da pseudo appalto ex art. 29 c. 1D.Lgs. n. 276/2003, in quanto la in qualità di appaltante, e la a sua volta CP_7 Controparte_8 subappaltatrice del avevano realizzato un appalto non genuino, avendo la Controparte_6 [...]
“illecita atori suddetti per i periodi indicati alle pagine n. 9,10 CP_8 del verbale di accertamento e notificazione del 9/6/2020 alla in violazione della normativa in CP_7 vigore, in quanto soggetto diverso dalle Agenzie di somministrazione autorizzate.
Gli elementi che contraddistinguono l'appalto genuino, in base al combinato disposto dell'art. 1655 c.c. con l'art. 29 c.1 D. Lgs. 276/2003, sono: l'organizzazione dei mezzi necessari in relazione all'esigenza dell'opera o del servizio dedotti nel contratto;
l'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto da parte dell'appaltatore; l'assunzione del rischio di impresa da parte dello stesso appaltatore.
Nella fattispecie per cui è causa la aveva utilizzato, per oltre un anno, continuativamente, i CP_7 lavoratori forniti dalla i quali erano inseriti nel ciclo produttivo della società committente;
gli Controparte_8 CP stessi soci lavoratori d utilizzavano, nell'espletamento della propria attività lavorativa, le attrezzature e i macchinari di proprietà della erano sottoposti al potere direttivo, organizzativo CP_7
e di controllo dei responsabili e dei dipendenti della CP_7
L'utilizzo dei lavoratori dipendenti della cooperativa appaltatrice da parte della risultava CP_7 indispensabile alla realizzazione dell'attività produttiva propria della società committente.
La si limitava a retribuire i lavoratori forniti alla e non esercitava alcun potere Controparte_8 CP_7 nel e realizzativa dell'appalto in quanto non era un referente della cooperativa all'interno dell'unità operativa della società committente.
Inoltre, lacooperativa subappaltatrice non si assumeva alcun rischio di impresa in quanto i propri dipendenti utilizzavano le attrezzature e i macchinari di proprietà del committente e non possedevano l'autonomia nell'esecuzione dell'attività prevista nel contratto di appalto.
Ancora, all'interno dell'unità produttiva della l'attività lavorativa dei dipendenti della CP_7 Con non era distinta da quella dei d stessa la quale controllava e Parte_3 CP_7 gestiva ogni fase produttiva espletata.
La giurisprudenza della Suprema Corte è concorde nel ritenere che “il divieto di intermediazione e di interposizione nelle prestazioni di lavoro, in riferimento agli appalti endo-aziendali, caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di tutte le attività, ancorché strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, opera tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore-datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo”(Cass. 28 marzo 2011 n. 7034; Cass. 9 marzo 2009 n. 5648; 30 agosto 2007 n. 18281; 5 ottobre 2002 n. 14302).
Il Tribunale di Milano, Sez. Lavoro, nella sentenza del 3/11/2017, stabiliva che “il contratto di appalto si distingue dalla somministrazione e, indirettamente, il contratto di appalto lecito da quello illecito, per il fatto che nel primo l'organizzazione dei mezzi necessari fa capo all'appaltatore. Tale organizzazione può anche risultare-tenuto conto dell'attuale evoluzione dei sistemi produttivi, che possono essere incentrati pagina 7 di 9 anche solo nella razionale gestione della forza lavoro- dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto nonché dall'assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio di impresa. L'organizzazione dei mezzi deve essere effettiva e sostanziale e può essere realizzata anche da una genuina impresa c. d. “leggera” o “dematerializzata”, in cui l'organizzazione del fattore lavoro sia prevalente sul capitale, purché idonea a soddisfare le esigenze dedotte in contratto. Di conseguenza, deve considerarsi illecito l'appalto svolto a mezzo di una prestazione di lavoro subordinato ove sia del tutto assente il tratto qualificante della direzione tecnica ed organizzativa della prestazione da parte dell'appaltatore e, di converso, ai fini della configurazione di un appalto lecito, occorre che vi sia una organizzazione di mezzi necessari da parte dell'appaltatore che comporti sia l'esercizio di potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, sia l'assunzione del rischio di impresa, con accertamento operato in concreto, con riferimento all'oggetto e al contenuto intrinseco dell'appalto, alle qualità professionali di coloro che prestano attività lavorativa, alle caratteristiche e alla specializzazione dell'impresa, alla possibilità che l'appaltatore abbia dato vita o meno, in caso di attività esplicate all'interno della azienda appaltante, ad una organizzazione lavorativa autonoma, ed abbia assunto, conla gestione dell'esecuzione e la responsabilità del risultatoil rischio di impresa relativo al servizio fornito” …”
-infine, con riferimento alla pretesa legittimità del distacco del sig. presso la cooperativa CP_9 CP_
dal 1° marzo 2017 al 31 ottobre 2018, la difesa dell'opposta ha fondatamente affermato che:
“…il sig. era dipendente della dall'anno 2004; era figlio del sig. CP_9 CP_7 [...]
era altresì socio di con il fratello ed il padre tutti e Persona_2 CP_7 Parte_8 Persona_2 dei fatti, erano me iglio di ammi sig. era Persona_2 Presidente e i due figli consiglieri delegati, come emerge dal verbale del consiglio di amministrazione del 27/9/2010. CP Ancora, il sig. era stato distaccato presso la sede operativa della cooperativa , sita, a sua CP_9 volta, presso la sede operativa della CP_7
Il distacco, la cui durata era stata prevista inizialmente per 6 mesi, si era protratto per tutta la durata del contratto di appalto stipulato tra la ed il opponente (doc. n. 41). CP_7 CP_5
Il distacco e le relative proroghe non erano stati comunicati al Centro per l'impiego, così come previsto dall'art. 4bis, comma 5, del D.Lgs. 181/2000. Con Tuttavia, la aveva esibito un contratto di distacco, sottoscritto in data 24/2/2017, nonché CP_7
l'accordo pe di 6 mesi sottoscritto il 28/8/2017(la prosecuzione oltre tali ulteriori sei mesi era avvenuta di fatto, senza accordi scritti).
Il contratto di distacco tra laD. e la indicava tra le premesse che “ CP_7 Parte_9 [...] ha stipulato un contratto di appalto con il per la gestione del CP_7 Controparte_17 agazzino sito in Inveruno”, che “è intere l'immediato, che il CP_7 proprio personale distaccato trasmetta le abilità e le competenze necessarie al personale della Parte_9
per fornire a il servizio richiesto e realizzare la fase di start-up”, e che “è i
[...] CP_7 società possedere al proprio interno le professionalità richieste in tempi ridotti”. Parte_9
Il sig. legale rapp.te della dichiarava agli Ispettori: “Proprio perché Controparte_18 Parte_3 mancano nella cooperativa specifiche competenze tecniche nel campo della conciatura delle pelli è stato avviato dal 1/3/2017 per un periodo di sei mesi il distacco del sig. al fine di trasmette le CP_9 competenze necessarie ai lavoratori” (doc. n. 15).
Il distacco è lecito quando, ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. 276/2003, “un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa”; la disposizione citata ha recepito la giurisprudenza formatasi sul punto (Cass. 15/05/2012, n. 7517, Cass. Penale 29/10/2009 n. 47006).
pagina 8 di 9 La lettera circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 28/2005 chiarisce che l'interesse del distaccante deve essere specifico, rilevante concreto e persistente, anche produttivo e di carattere non economico, ma non può mai coincidere con l'interesse lucrativo connesso alla mera somministrazione di lavoro.
La giurisprudenza della Suprema Corte precisava che la legittimità del distacco dipende dalla sussistenza di due requisiti essenziali: l'interesse organizzativo del datore di lavoro e la temporaneità del distacco (Cass. 18 agosto 2004 n. 16165; Cass. 7 giugno 2000 n. 7743).
Nella fattispecie per cui è causa, invece, il distacco non soddisfaceva un interesse del distaccante, ma del distaccatario, ossia della che, non aveva le competenze necessarie alla esecuzione Parte_3 autonoma del contratto, non possedendo al proprio interno le professionalità richieste.
Le parti, pertanto, avevano posto in essere un negozio in frode alla legge. La cooperativa appaltatrice non era in grado di adempiere al contratto di appalto, ma solamente di fornire manodopera che necessitava di essere organizzata e diretta dal committente, operazione non consentita dalla legge;
le parti superavano tale divieto attraverso il distacco del sig. . CP_9
Il distacco del sig. aveva avuto la stessa durata dell'appalto ed aveva consentito di fornire al CP_9 committente manodopera da impiegare sotto le direttive dello stesso CP_7 CP_9
Ancora, il sig. veniva individuato dai dipendenti della come il soggetto che CP_9 CP_7 forniva le direttive e gli ordini in merito al lavoro da svolgere, anche nel periodo in cui lo stesso CP_9 CP era distaccato presso la cooperativa .
Durante il distacco il sig. continuava ad operare come un dipendente della nessuna CP_9 CP_7 forma di eterodirezione sa nei confronti dello stesso da par perativa CP_9 distaccataria;
il lavoratore distaccato continuava ad espletare le proprie mansioni, comprese quelle CP_9 non rientranti nel contratto di ap lavorazioni più complesse da svolgere con la macchina CP Fulminosa) e ad occuparsi della direzione dei dipendenti della cooperativa , oltre che dei dipendenti della …” CP_7
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-in conclusione, l'opposizione proposta da e dal avverso Parte_2 Controparte_13 l'ordinanza ingiuntiva n.93 /21/i del 8 giugno 2021 è infondata e, pertanto, non merita accoglimento
-le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con applicazione dei valori previsti dalle Tabelle dei compensi con riferimento a ciascuna fase processuale effettivamente esperita
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ex art. 6 D.lgv. n. 150 del 2011 nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanza ingiuntiva n.93 /21/i del 8 giugno 2021, ogni altra domanda od eccezione rigettata, osì dispone:
1) rigetta l'opposizione proposta da e dal avverso l'ordinanza Parte_2 Controparte_13 ingiuntiva indicata in epigrafe
2) condanna gli opponenti in solido alla rifusione, in favore dell'opposto, delle spese processuali che si liquidano in complessivi € 4.000,00 per compenso, oltre a spese generali e oneri riflessi
Milano, 23 maggio 2025 Il Giudice
dott. Angelo Claudio Ricciardi pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del dott. Angelo Claudio Ricciardi
ha pronunciato ai sensi dell'art.6 d.lgv. n.150 del 2011 la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 31739/2021 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ), entrambi con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._1
MASSERELLI BARBARA e dell'avv. DEHO' CARLA ( VIA VISCONTI DI C.F._2
MODRONE, 15 20122 MILANO, elettivamente domiciliati in VIA VISCONTI DI MODRONE, 15
MILANO presso il difensore avv. MASSERELLI BARBARA
OPPONENTI contro
(C.F. ), rappresentato dai Controparte_1 P.IVA_2 funzionari delegati dott. e Controparte_2 Controparte_3
( ) VIA LEGNANO 23, LODI;
( C.F._3 Controparte_4 C.F._4
VIA BELLINZONA, 111 22100 COMO;
elettivamente domiciliato in VIA M. MACCHI, 7/11 20124
MILANO presso la dott.ssa Controparte_2
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno discusso e concluso come da verbale d'udienza del 23 maggio 2025
pagina 1 di 9
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale rilevato che:
(trasgressore) e (obbligato solidale) hanno Parte_2 Controparte_5
e, ai sensi dell'ar nanza ingiuntiva n. 93/21/i emessa dall' di Milano Lodi l'8 giugno 2021 e notificata ai destinatari rispettivamente Controparte_1 il 16 e il 21 giugno 2021
-con tale ordinanza è stata contestata la violazione delle seguenti disposizioni:
a) art.30, primo comma, D.lgv. n.276 del 10 settembre 2003, modificato dall'art. 1, primo comma, D.Lgv. n.8 del 2016 (distacco temporaneo di un lavoratore in assenza dei requisiti di legge)
b) art.29, primo comma, D.Lgv. n.276 del 10 settembre 2003, modificato dall'art. 1, primo comma, D.Lgv. n.8 del 2016 (contratto di appalto finalizzato alla mera somministrazione di lavoro)
-il rapporto n.10555 del 23 febbraio 2021 – richiamato a fondamento dell'ordinanza ingiuntiva – si basa sul processo verbale di accertamento e notificazione n. MI00001/2019-839-04 del 9 giugno 2020
-la fattispecie che ha determinato la contestazione degli illeciti amministrativi a e al Parte_2
, del quale il primo è Presidente, è stata così riassunta dalla difesa Controparte_5 dell' : CP_1
“… il è responsabile, a titolo di concorso ai sensi dell'art. 5 L.689/81, nella Controparte_6 violazio e la a cui era stata affidata l'esecuzione del CP_7 Controparte_8 contratto dal ricorrente e nella violazione del distacco illecito del lavoratore CP_5 CP_9
…il si era aggiudicato la commessa presso la sede operativa dell'utilizzatore Controparte_6 ed aveva affidato l'esecuzione della commessa al somministratore CP_10 Controparte_8
Dall'esame del contratto di appalto stipulato tra il opponente e la emergeva che la CP_5 CP_7
incaricata dell'esecuzione del contratto di appalto, era priva delle competenze necessarie Parte_3 alla esecuzione autonoma del contratto.
La voleva acquisire tali competenze mediante il distacco ai sensi dell'art. 30 D. Lgs. 76/2003 Controparte_8 del dipendente e socio della il quale dal 1/3/2017 al 31/10/2018 veniva Persona_1 CP_7 distaccato dalla stessa presso la sede operativa della , sita a sua volta presso la sede operativa Parte_3 della stessa CP_7
Il era consapevole dell'esistenza dell'accordo di distacco nonché dell'assenza Controparte_6 de incaricata dell'esecuzione dell'appalto in quanto aveva fornito alla Parte_3 cooperativa consorziata la consulenza tecnico-giuridica, così come emergeva dalle dichiarazioni del sig. e del sig. rispettivamente legale rappresentante e dipendente del Parte_2 Testimone_1
opponente (doc. n. 19e n. 17). CP_5
Inoltre, dall'accertamento emergeva che la valorizzazione del servizio reso nell'ambito dell'appalto veniva CP effettuata in base alle ore lavorate dai dipendenti della cooperativa .
Pertanto, il , che provvedeva alla fatturazione del servizio in base alle ore di lavoro dei soci CP_6 lavoratori della e non in base ai rendiconti ricevuti dei pezzi lavorati dagli stessi soci Controparte_8 lavoratori, era c ssenza dei requisiti essenziali della genuinità dell'appalto ex art. 29 D. Lgs. 276/2003 …”
pagina 2 di 9 -gli opponenti hanno preliminarmente eccepito la violazione dell'art.14, secondo comma, l.n.689 del 1981, per essere stato il verbale di contestazione notificato oltre il termine di 90 giorni – che sarebbe già spirato prima della sospensione disposta a seguito della pandemia COVID -- decorrente dalla data di ultimazione dell'ispezione (1° ottobre 2019)
-le argomentazioni formulate al riguardo dagli opponenti non sono condivisibili
-innanzitutto, il momento dell'accertamento delle violazioni degli illeciti amministrativi non può identificarsi con la data di ultimazione dell'ispezione
-l'ultimo atto istruttorio compiuto dagli ispettori non risale al 1° ottobre 2019, bensì al 19 dicembre 2019, data di acquisizione dell'ulteriore documentazione richiesta alla e alla CP_10 CP_11
, pur volendo ritenere che il completamento dell'attività di accertamento corrisponda al 19 dicembre
[...]
, la sospensione dei termini nel periodo emergenziale dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 – disposta dal D.L. n.18 del 17 marzo 2020, conv. nella l.n.27 del 2020 – comporta che il termine di 90 giorni è stato rispettato
-in realtà, il momento dell'accertamento delle violazioni non può identificarsi sic et simpliciter con quello del completamento delle attività istruttorie (19 dicembre 2019), poiché esso deve ricomprendere anche l'attività di valutazione del materiale acquisito (documenti, informazioni testimoniali, ecc.) ai fini della formulazione delle contestazioni
-pertanto, la data del 9 giugno 2020 indicata nel verbale unico del 17 giugno 2020 (doc.33 opp.to) come termine di conclusione degli accertamenti è del tutto congrua rispetto alla necessaria fase prodromica di valutazione del materiale istruttorio
-al riguardo, deve richiamarsi il costante orientamento giurisprudenziale secondo il quale:
In tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'illecito, il momento dell'accertamento - in relazione al quale va collocato il "dies a quo" del termine previsto dall'art. 14, comma 2, della l. n. 689 del 1981 per la notifica degli estremi della violazione - non coincide con quello di acquisizione del fatto nella sua materialità da parte dell'autorità che ha ricevuto il rapporto, ma va individuato nella data in cui detta autorità ha completato l'attività intesa a verificare la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione; compete al giudice di merito valutare la congruità del tempo utilizzato per tale attività, in rapporto alla maggiore o minore difficoltà del caso, con apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se correttamente motivato (Cass. ord. n. 27405 del 25 ottobre 2019)
-nella specie, la pluralità delle informazioni testimoniali e documentali raccolte nonché la natura e la varietà del materiale contrattuale e fiscale analizzato per la complessiva ricostruzione degli effettivi rapporti intercorsi fra i tre soggetti coinvolti, giustifica l'identificazione del completamento dell'attività valutativa nella data del 9 giugno 2020
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-gli opponenti hanno poi contestato la legittimità dell'ordinanza ingiuntiva per violazione del diritto di difesa
-hanno infatti sostenuto che le proprie istanze di audizione e di acquisizione di documenti e scritti difensivi sarebbero state disattese in sede di esame ricorso amministrativo presentato il 15 luglio 2020 al Comitato per i rapporti di lavoro ai sensi dell'art.17 D.Lgv. n.124 del 2004
-con delibera n.278 del 28 ottobre 2020 il Comitato aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso per difetto di competenza, giacché le questioni prospettate dai ricorrenti “…attengono non già a profili di sussistenza e/o qualificazione di rapporti di lavoro ex art.17 D.Lgv. n.124/2004, ma a profili relativi a contratti di appalto, alla fattispecie di interposizione illecita da pseudo-appalto e all'istituto del distacco…”
-ora, gli opponenti hanno allegato che: pagina 3 di 9 “…a fronte della richiesta pervenuta vi era l'obbligo della P.A. di ascoltare le ragioni dei richiedenti e di fornire agli stessi tutti i documenti utili a fondamento delle pretese.
È stato quindi violato il diritto di partecipazione e difesa procedimentale del privato, ed in omaggio al principio del giusto procedimento.
Tuttavia, nell'ordinanza ingiunzione si legge infatti che “il trasgressore non ha fornito alcuna dichiarazione e documentazione a discarico né ha chiesto di essere sentito in merito” …”
“…il ricorso amministrativo è stato infatti dichiarato inammissibile per difetto di competenza ma non è dato sapere il motivo di tale decisione.
Il ricorso, infatti, è stato trasmesso all'unico organo indicato nel verbale nel quale non vi era traccia di nessun'altro organo diverso da quello destinatario del ricorso quale organo competente a decidere in via amministrativa.
Se invece l'inammissibilità è connessa all'art. 17 DLgs 124/2004, che viene citato nella pronuncia, in base al quale i ricorsi al comitato, avverso gli atti di accertamento dell' e degli enti previdenziali, devono CP_1 avere ad oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro, anche in questo caso non è comprensibile la delibera assunta dal Comitato.
Il verbale di accertamento era relativo a rilievi su un appalto e un distacco non ritenuti genuini con determinazione di asserite giornate di somministrazione illecita da parte dei lavoratori.
La contestazione verte quindi in tema di qualificazione dei rapporti di lavoro e pertanto non è chiaro perché il Comitato si sia pronunciato per una inammissibilità.
Orbene, se il motivo del rigetto è una asserita ed eventuale incompetenza dell'organo invocato, ciò non giustificherebbe il rigetto.
Infatti, se anche vi fosse stato un destinatario errato, il avrebbe dovuto provvedere all'inoltro CP_12 dell'atto all'organo competente per il noto principio di c ne tra organi amministrativi secondo il quale l'ufficio incompetente ha l'obbligo di trasmettere l'istanza a quello competente.
Ciò non è avvenuto o comunque non è dato sapere.
Quanto precede costituisce ulteriore motivo di nullità e/o comunque di illegittimità dell'ordinanza qui opposta …”
-in realtà, i superiori profili di illegittimità del procedimento culminato nella pronuncia dell'ordinanza ingiuntiva in esame sono infondati
-le censure attinenti alla violazione del diritto di difesa nel procedimento innanzi al Comitato per i rapporti di lavoro sono irrilevanti nella presente fattispecie
-il ricorso dell'art.17 D.Lgv. n.124 del 2004 è successivo alla pronuncia dell'ordinanza ingiuntiva e, pertanto, i motivi dedotti dalla difesa degli opponenti sono del tutto inconferenti
-quanto, poi, alla fase istruttoria culminata nell'ordinanza n.93/21/i datata 8 giugno 2020, la difesa degli opponenti non ha prodotto alcuna documentazione attestante la richiesta di audizione ex art.18 l.n.689 del 1981 da parte del e del relativo Presidente (mail, ecc.) Controparte_13
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-gli opponenti hanno poi contestato la “carenza di legittimazione passiva” del Controparte_13 assumendo che:
“…l'art. 18, comma 5 bis, del D.Lgs. 276/2003, nell'individuare quali destinatari della sanzione per i casi di appalto non genuino “l'utilizzatore e il somministratore”, fa espresso riferimento all'esecuzione concreta del rapporto, imponendo di verificare le reali modalità di utilizzazione dei lavoratori.
pagina 4 di 9 “Somministratore” è il soggetto che assume i lavoratori e li adibisce all'appalto, “utilizzatore” è il soggetto a favore del quale i servizi sono eseguiti (vedasi in merito la recente sentenza Tribunale Venezia, 11/03/2019, n.147).
Nel caso di specie il , e il legale rappresentante dello stesso, non possono essere qualificati CP_6 né utilizzatori né somministratori del personale.
Essi infatti si sono limitati, nell'ambito delle funzioni consortili previste dai documenti prodotti in sede di accertamento ispettivo, a mettere in contatto e CP_10 Controparte_8 CP_ È stata poi a gestire il personale, ponendo in essere gli adempimenti di legge e contratto quali formalità di zione e di sicurezza, dando alle risorse adibite all'appalto le informazioni utili per l'espletamento del lavoro.
ha fornito il supporto previsto dallo statuto e dal Regolamento Consortile (ALL. 8 sub 3 e 11), CP_5 che si è limitato peraltro alla fase contrattuale iniziale e non alle fasi esecutive/operative dell'appalto.
Ciò è confermato proprio dalla dichiarazione del Sig. riferita nel verbale ispettivo …” Testimone_1
-in realtà, dall'esame della documentazione contrattuale e delle dichiarazioni rese da e da Parte_2
rispettivamente legale rappresentante e dipendente del e il Testimone_1 CP_5 ha fornito un rilevante contributo causale alla dissimulazione della somministrazione Controparte_13 di manodopera mediante il contratto di sub-appalto con la CP_14
-al riguardo, la difesa dell'opposta ha formulato le seguenti condivisibili osservazioni:
“…in merito si fa rilevare che il è responsabile, a titolo di concorso ai sensi Controparte_6 dell'art. 5 L.689/81, nella violazione dell'appalto illecito tra la e la a cui era stata CP_7 Controparte_8 affidata l'esecuzione del contratto dal ricorrente olaz co illecito del CP_5 lavoratore CP_9
…il si era aggiudicato la commessa presso la sede operativa dell'utilizzatore Controparte_6 ed aveva affidato l'esecuzione della commessa al somministratore CP_10 Controparte_8
Dall'esame del contratto di appalto stipulato tra il opponente e la emergeva che la CP_5 CP_7
incaricata dell'esecuzione del contratto di appalto, era priva delle competenze necessarie Parte_3 alla esecuzione autonoma del contratto.
La voleva acquisire tali competenze mediante il distacco ai sensi dell'art. 30 D. Lgs. Controparte_8
276 dipendente e socio della il quale dal 1/3/2017 al Persona_1 CP_7 31/10/2018 veniva distaccato dalla stessa presso la sede operativa della , sita a sua volta Parte_3 presso la sede operativa della stessa CP_7
Il era consapevole dell'esistenza dell'accordo di distacco nonché dell'assenza Controparte_6 de incaricata dell'esecuzione dell'appalto in quanto aveva fornito alla Parte_3 cooperativa consorziata la consulenza tecnico-giuridica, così come emergeva dalle dichiarazioni del sig. e del sig. rispettivamente legale rappresentante e dipendente del Parte_2 Testimone_1
opponente (doc. n. 19 e n. 17). CP_5
Inoltre, dall'accertamento emergeva che la valorizzazione del servizio reso nell'ambito dell'appalto veniva CP effettuata in base alle ore lavorate dai dipendenti della cooperativa .
Pertanto, il , che provvedeva alla fatturazione del servizio in base alle ore di lavoro dei soci CP_6 lavoratori della e non in base ai rendiconti ricevuti dei pezzi lavorati dagli stessi soci Controparte_8 lavoratori, era c ssenza dei requisiti essenziali della genuinità dell'appalto ex art. 29 D. Lgs. 276/2003 …”
-il dato documentale della fatturazione, da parte del (“sub-appaltante”), non sulla Controparte_13 base del lavoro svolto dalla (“sub-appaltatrice”), bensì sulla base delle ore di lavoro dei soci di CP_14 pagina 5 di 9 quest'ultima, attesta in termini inequivocabili – nel complessivo e variegato contesto probatorio sopra tratteggiato -- l'effettiva natura dei rapporti contrattuali complessivamente intercorsi fra i tre soggetti e l'assenza di un effettivo contratto d'appalto
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-le superiori affermazioni attengono già al merito dell'opposizione
-le doglianze formulate dagli opponenti riguardano, in particolare, l'irrilevanza del fatto che l'attività lavorativa fosse stata espletata presso la sede della committente e con i macchinari di proprietà CP_7 di quest'ultima
-gli altri profili di contestazione attengono poi all'infondatezza del fatto che i dipendenti di avessero CP_15 lavorato all'interno del ciclo produttivo della committente, che il personale di svolgesse CP_7 mansioni promiscue con quello della e sotto le direttive e secondo i turni st mittente, CP_14 che il personale di non avesse le necessarie competenze tecniche, che il non avesse CP_14 CP_5 rischio di impresa perché retribuito ad ore anziché a risultato
-gli opponenti hanno infine sostenuto la piena legittimità del disacco di della Persona_1 CP_7 presso la CP_16
, è sufficiente richiamare al riguardo le analitiche considerazioni formulate dalla difesa dell'opposta, le
[...]
i trovano piena conferma nelle dichiarazioni testimoniali e dell'ampia documentazione acquisiti nel corso degli accertamenti ispettivi
“…i soci lavoratori della avevano lavorato esclusivamente presso la sede operativa della Controparte_8 [...] in forza di un contratto di appalto stipulato in data 4/2/2017 tra la stessa ed il CP_7 CP_7 che, a sua volta, aveva incaricato dell'esecuzione dell'appalto Controparte_6 Controparte_8 con lettera di incarico della stessa data.
L'inizio dell'attività era previsto dall'8/2/2017 ma i lavori partivano nel mese di marzo del 2017, dopo l'avvio dell'esecuzione del contratto di distacco, datato 24/2/2017, del sig. dipendente e CP_9 socio della dalla stessa alla CP_7 CP_7 Controparte_8
Dalle dichiarazioni rese e dalla documentazione acquisita emergeva che:
1) I sigg.ri , , , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 CP dipendenti della società cooperativa , nel periodo compreso tra marzo 2017 e ottobre 2018lavoravano esclusivamente presso la sede operativa della società sita in Inveruno, alla via Rembrandt 19; CP_10
2) I suddetti lavoratori lavoravano in promiscuità con i dipendenti della società svolgendo le stesse CP_10 mansioni: magazzinaggio, stoccaggio, inventario, spessoratura, smerigliatu di tipologia meno complessa che di tipologia più complessa (anche con la macchina Fulminosa);
3) I dipendenti della e della società committente utilizzavano macchine ed attrezzature Parte_3 fornite dalla CP_7
4) Il sig. decideva le macchine che ogni lavoratore della cooperativa doveva utilizzare e CP_9 quale lavoro effettuare;
CP
5) I soci lavoratori della cooperativa ricevevano direttive sul lavoro da svolgere dai sigg.ri CP_9 e dipendenti della soc.
[...] Parte_8 CP_7
6) Le assenze dei dipendenti della venivano comunicate dai soci lavoratori ed autorizzate dai Controparte_8 responsabili di che d i di lavoro;
CP_10
CP 7) Il sig. dipendente della rilevava le presenze dei dipendenti della Parte_8 CP_7 società cooperativa e le comunicava alla stessa cooperativa;
8) L'importo delle fatture emesse dalla Sils società cooperativa era determinato in base alle ore di lavoro pagina 6 di 9 svolte dai soci lavoratori e comunicate dal sig. Parte_8
9) Un dipendente della si recava presso la sede della una volta al mese, al solo Parte_3 CP_7 fine di consegnare i prospetti paga ai soci lavoratori;
CP
10) Il sig. nel periodo in cui era distaccato presso la cooperativa , impartiva ordini e CP_9 direttive sia ai dipendenti della sia ai dipendenti della CP_7 Controparte_8
Sulla base delle predette circostanze risulta provata l'interposizione illecita da pseudo appalto ex art. 29 c. 1D.Lgs. n. 276/2003, in quanto la in qualità di appaltante, e la a sua volta CP_7 Controparte_8 subappaltatrice del avevano realizzato un appalto non genuino, avendo la Controparte_6 [...]
“illecita atori suddetti per i periodi indicati alle pagine n. 9,10 CP_8 del verbale di accertamento e notificazione del 9/6/2020 alla in violazione della normativa in CP_7 vigore, in quanto soggetto diverso dalle Agenzie di somministrazione autorizzate.
Gli elementi che contraddistinguono l'appalto genuino, in base al combinato disposto dell'art. 1655 c.c. con l'art. 29 c.1 D. Lgs. 276/2003, sono: l'organizzazione dei mezzi necessari in relazione all'esigenza dell'opera o del servizio dedotti nel contratto;
l'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto da parte dell'appaltatore; l'assunzione del rischio di impresa da parte dello stesso appaltatore.
Nella fattispecie per cui è causa la aveva utilizzato, per oltre un anno, continuativamente, i CP_7 lavoratori forniti dalla i quali erano inseriti nel ciclo produttivo della società committente;
gli Controparte_8 CP stessi soci lavoratori d utilizzavano, nell'espletamento della propria attività lavorativa, le attrezzature e i macchinari di proprietà della erano sottoposti al potere direttivo, organizzativo CP_7
e di controllo dei responsabili e dei dipendenti della CP_7
L'utilizzo dei lavoratori dipendenti della cooperativa appaltatrice da parte della risultava CP_7 indispensabile alla realizzazione dell'attività produttiva propria della società committente.
La si limitava a retribuire i lavoratori forniti alla e non esercitava alcun potere Controparte_8 CP_7 nel e realizzativa dell'appalto in quanto non era un referente della cooperativa all'interno dell'unità operativa della società committente.
Inoltre, lacooperativa subappaltatrice non si assumeva alcun rischio di impresa in quanto i propri dipendenti utilizzavano le attrezzature e i macchinari di proprietà del committente e non possedevano l'autonomia nell'esecuzione dell'attività prevista nel contratto di appalto.
Ancora, all'interno dell'unità produttiva della l'attività lavorativa dei dipendenti della CP_7 Con non era distinta da quella dei d stessa la quale controllava e Parte_3 CP_7 gestiva ogni fase produttiva espletata.
La giurisprudenza della Suprema Corte è concorde nel ritenere che “il divieto di intermediazione e di interposizione nelle prestazioni di lavoro, in riferimento agli appalti endo-aziendali, caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di tutte le attività, ancorché strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, opera tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore-datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo”(Cass. 28 marzo 2011 n. 7034; Cass. 9 marzo 2009 n. 5648; 30 agosto 2007 n. 18281; 5 ottobre 2002 n. 14302).
Il Tribunale di Milano, Sez. Lavoro, nella sentenza del 3/11/2017, stabiliva che “il contratto di appalto si distingue dalla somministrazione e, indirettamente, il contratto di appalto lecito da quello illecito, per il fatto che nel primo l'organizzazione dei mezzi necessari fa capo all'appaltatore. Tale organizzazione può anche risultare-tenuto conto dell'attuale evoluzione dei sistemi produttivi, che possono essere incentrati pagina 7 di 9 anche solo nella razionale gestione della forza lavoro- dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto nonché dall'assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio di impresa. L'organizzazione dei mezzi deve essere effettiva e sostanziale e può essere realizzata anche da una genuina impresa c. d. “leggera” o “dematerializzata”, in cui l'organizzazione del fattore lavoro sia prevalente sul capitale, purché idonea a soddisfare le esigenze dedotte in contratto. Di conseguenza, deve considerarsi illecito l'appalto svolto a mezzo di una prestazione di lavoro subordinato ove sia del tutto assente il tratto qualificante della direzione tecnica ed organizzativa della prestazione da parte dell'appaltatore e, di converso, ai fini della configurazione di un appalto lecito, occorre che vi sia una organizzazione di mezzi necessari da parte dell'appaltatore che comporti sia l'esercizio di potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, sia l'assunzione del rischio di impresa, con accertamento operato in concreto, con riferimento all'oggetto e al contenuto intrinseco dell'appalto, alle qualità professionali di coloro che prestano attività lavorativa, alle caratteristiche e alla specializzazione dell'impresa, alla possibilità che l'appaltatore abbia dato vita o meno, in caso di attività esplicate all'interno della azienda appaltante, ad una organizzazione lavorativa autonoma, ed abbia assunto, conla gestione dell'esecuzione e la responsabilità del risultatoil rischio di impresa relativo al servizio fornito” …”
-infine, con riferimento alla pretesa legittimità del distacco del sig. presso la cooperativa CP_9 CP_
dal 1° marzo 2017 al 31 ottobre 2018, la difesa dell'opposta ha fondatamente affermato che:
“…il sig. era dipendente della dall'anno 2004; era figlio del sig. CP_9 CP_7 [...]
era altresì socio di con il fratello ed il padre tutti e Persona_2 CP_7 Parte_8 Persona_2 dei fatti, erano me iglio di ammi sig. era Persona_2 Presidente e i due figli consiglieri delegati, come emerge dal verbale del consiglio di amministrazione del 27/9/2010. CP Ancora, il sig. era stato distaccato presso la sede operativa della cooperativa , sita, a sua CP_9 volta, presso la sede operativa della CP_7
Il distacco, la cui durata era stata prevista inizialmente per 6 mesi, si era protratto per tutta la durata del contratto di appalto stipulato tra la ed il opponente (doc. n. 41). CP_7 CP_5
Il distacco e le relative proroghe non erano stati comunicati al Centro per l'impiego, così come previsto dall'art. 4bis, comma 5, del D.Lgs. 181/2000. Con Tuttavia, la aveva esibito un contratto di distacco, sottoscritto in data 24/2/2017, nonché CP_7
l'accordo pe di 6 mesi sottoscritto il 28/8/2017(la prosecuzione oltre tali ulteriori sei mesi era avvenuta di fatto, senza accordi scritti).
Il contratto di distacco tra laD. e la indicava tra le premesse che “ CP_7 Parte_9 [...] ha stipulato un contratto di appalto con il per la gestione del CP_7 Controparte_17 agazzino sito in Inveruno”, che “è intere l'immediato, che il CP_7 proprio personale distaccato trasmetta le abilità e le competenze necessarie al personale della Parte_9
per fornire a il servizio richiesto e realizzare la fase di start-up”, e che “è i
[...] CP_7 società possedere al proprio interno le professionalità richieste in tempi ridotti”. Parte_9
Il sig. legale rapp.te della dichiarava agli Ispettori: “Proprio perché Controparte_18 Parte_3 mancano nella cooperativa specifiche competenze tecniche nel campo della conciatura delle pelli è stato avviato dal 1/3/2017 per un periodo di sei mesi il distacco del sig. al fine di trasmette le CP_9 competenze necessarie ai lavoratori” (doc. n. 15).
Il distacco è lecito quando, ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. 276/2003, “un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa”; la disposizione citata ha recepito la giurisprudenza formatasi sul punto (Cass. 15/05/2012, n. 7517, Cass. Penale 29/10/2009 n. 47006).
pagina 8 di 9 La lettera circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 28/2005 chiarisce che l'interesse del distaccante deve essere specifico, rilevante concreto e persistente, anche produttivo e di carattere non economico, ma non può mai coincidere con l'interesse lucrativo connesso alla mera somministrazione di lavoro.
La giurisprudenza della Suprema Corte precisava che la legittimità del distacco dipende dalla sussistenza di due requisiti essenziali: l'interesse organizzativo del datore di lavoro e la temporaneità del distacco (Cass. 18 agosto 2004 n. 16165; Cass. 7 giugno 2000 n. 7743).
Nella fattispecie per cui è causa, invece, il distacco non soddisfaceva un interesse del distaccante, ma del distaccatario, ossia della che, non aveva le competenze necessarie alla esecuzione Parte_3 autonoma del contratto, non possedendo al proprio interno le professionalità richieste.
Le parti, pertanto, avevano posto in essere un negozio in frode alla legge. La cooperativa appaltatrice non era in grado di adempiere al contratto di appalto, ma solamente di fornire manodopera che necessitava di essere organizzata e diretta dal committente, operazione non consentita dalla legge;
le parti superavano tale divieto attraverso il distacco del sig. . CP_9
Il distacco del sig. aveva avuto la stessa durata dell'appalto ed aveva consentito di fornire al CP_9 committente manodopera da impiegare sotto le direttive dello stesso CP_7 CP_9
Ancora, il sig. veniva individuato dai dipendenti della come il soggetto che CP_9 CP_7 forniva le direttive e gli ordini in merito al lavoro da svolgere, anche nel periodo in cui lo stesso CP_9 CP era distaccato presso la cooperativa .
Durante il distacco il sig. continuava ad operare come un dipendente della nessuna CP_9 CP_7 forma di eterodirezione sa nei confronti dello stesso da par perativa CP_9 distaccataria;
il lavoratore distaccato continuava ad espletare le proprie mansioni, comprese quelle CP_9 non rientranti nel contratto di ap lavorazioni più complesse da svolgere con la macchina CP Fulminosa) e ad occuparsi della direzione dei dipendenti della cooperativa , oltre che dei dipendenti della …” CP_7
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-in conclusione, l'opposizione proposta da e dal avverso Parte_2 Controparte_13 l'ordinanza ingiuntiva n.93 /21/i del 8 giugno 2021 è infondata e, pertanto, non merita accoglimento
-le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con applicazione dei valori previsti dalle Tabelle dei compensi con riferimento a ciascuna fase processuale effettivamente esperita
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ex art. 6 D.lgv. n. 150 del 2011 nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanza ingiuntiva n.93 /21/i del 8 giugno 2021, ogni altra domanda od eccezione rigettata, osì dispone:
1) rigetta l'opposizione proposta da e dal avverso l'ordinanza Parte_2 Controparte_13 ingiuntiva indicata in epigrafe
2) condanna gli opponenti in solido alla rifusione, in favore dell'opposto, delle spese processuali che si liquidano in complessivi € 4.000,00 per compenso, oltre a spese generali e oneri riflessi
Milano, 23 maggio 2025 Il Giudice
dott. Angelo Claudio Ricciardi pagina 9 di 9