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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. III, sentenza 03/02/2026, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 97/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 3, riunita in udienza il
02/04/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
GRECO CARLO, Presidente e Relatore
BAGNAI FRANCESCO, Giudice
LELLO MASSIMO, Giudice
in data 02/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 185/2023 depositato il 20/02/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze - Via Santa Caterina D'Alessandria 23 50129 Firenze FI
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2.Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 582/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FIRENZE sez. 1
e pubblicata il 21/10/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. FI068225 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E CLASSAMENTO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in oggetto l'Agenzia delle Entrate di Firenze ha proposto appello avverso le risultanze della sentenza n.582/01/22, resa dalla CGT di Firenze all'udienza del 13 ottobre 2022.
Con tale sentenza era stato accolto il ricorso proposto dalla Società Resistente_1 SPA in ordine alla determinazione della classificazione catastale degli immobili in argomento.
Tutto ciò premesso, in primo luogo si precisa che, ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. 546/92, la sentenza deve contenere (tra l'altro) “la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto”.
In altri termini la procedura del processo tributario, anticipando la modifica del c.p.c. di cui all'art. 132 avvenuta con decorrenza 4 luglio 2009, ha da sempre escluso che la sentenza tributaria debba contenere
“l'esposizione dello svolgimento del processo”.
Per quanto sopra gli atti introduttivi dei ricorsi, le allegazioni processuali, le costituzioni in giudizio di controparte nonché le memorie aggiuntive devono intendersi qui integralmente richiamate.
In estrema sintesi, risulta contestata la rettifica catastale, operata dalla Agenzia in ordine alla dichiarazione DOCFA resa dalla Società.
Chiamata la causa all'odierna pubblica udienza, la stessa è passata in decisione alla luce della documentazione e delle argomentazioni in atti, ribadite dai patrocinanti comparsi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito dei fatti il Collegio, premessa la condivisione della ricostruzione fattuale operata dalle parti e trasfusa nella narrativa della sentenza appellata, valuta l'Appello non fondato.
La Corte, in punto di decisione, premette che, secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., il Giudice non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Detti principi si applicano al processo tributario, ex art. 1, co. 2 D.Lgs. n. 546 del 1992, con la conseguenza che le questioni non trattate non sono quindi omesse ma semplicemente assorbite o superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato.
L'Avviso impugnato ha per oggetto la rettifica della dichiarazione DOCFA presentata in data 26 febbraio
2020 conseguente ad una diversa distribuzione degli spazi interni.
Il punto di contrasto non attiene alla “categoria” del bene immobile, pacificamente C/1, bensì alla “classe” che la parte indica nella 12^ e l'Uffici rettifica nella 15^.
Per completezza sussiste anche una minima discordanza in punto di “consistenza” pari a mq. 75 per la
Società ed a mq. 71 per l'Ufficio.
Circa la motivazione della rettifica, premessa la non effettuazione di un sopralluogo (procedura non prevista legislativamente ma opportuna in sede giurisdizionale), è stato applicato il criterio comparativo nonché generiche valutazioni in ordine alla ubicazione e dotazione dell'immobile in riferimento.
Diversamente argomentando la parte contribuente, fin dal primo grado del giudizio, ha richiamato il fatto che l'immobile era rubricato come Categoria C/1 e classe 10, per poi passare alla classe 12 nell'anno 2004.
In effetti solo in un secondo momento la Società proprietaria è giunta allo stesso risultato dell'Agenzia visto che in data 17 dicembre 2021, ha presentato una nuova pratica DOCFA, con la quale ha proposto la cat.
C/1 classe 15, avvallando così l'operato dell'Ufficio.
Ciò detto, l'arco temporale di riferimento in questa sede è anteriore all'ultimo DOCFA ed è giustificato dalla paralisi dei lavori di ammodernamento e/o ristrutturazione rinviati dal regime introdotto dal noto DCPM 8 marzo 2020 in tema di emergenza COVID-19.
La riapertura dei locali avvenuta il 14 febbraio 2022 (cfr. allegazioni processuali) attesta che solo da quella data sussistono le condizioni per la maggiorazione di “classe” erroneamente attribuita dall'Ufficio dal 25 febbraio 2020 (cfr. Avviso impugnato).
Per quanto sopra l'Appello deve essere respinto però, relativamente alla liquidazione delle spese, in deroga al principio generale della soccombenza, la normativa di settore lascia ampi margini di valutazione che integrano (ex art. 15/2 D.Lgs. 546/92) le richieste “gravi ed eccezionali ragioni” per addivenire alla compensazione delle spese per entrambi i gradi di giudizio.
Visti gli artt.15-36 del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n.546.
P.Q.M.
La Corte respinge l'Appello e compensa le spese.
Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 2 aprile 2025.
Il Presidente-relatore
(LO GR)
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 3, riunita in udienza il
02/04/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
GRECO CARLO, Presidente e Relatore
BAGNAI FRANCESCO, Giudice
LELLO MASSIMO, Giudice
in data 02/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 185/2023 depositato il 20/02/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze - Via Santa Caterina D'Alessandria 23 50129 Firenze FI
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2.Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 582/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FIRENZE sez. 1
e pubblicata il 21/10/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. FI068225 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E CLASSAMENTO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in oggetto l'Agenzia delle Entrate di Firenze ha proposto appello avverso le risultanze della sentenza n.582/01/22, resa dalla CGT di Firenze all'udienza del 13 ottobre 2022.
Con tale sentenza era stato accolto il ricorso proposto dalla Società Resistente_1 SPA in ordine alla determinazione della classificazione catastale degli immobili in argomento.
Tutto ciò premesso, in primo luogo si precisa che, ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. 546/92, la sentenza deve contenere (tra l'altro) “la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto”.
In altri termini la procedura del processo tributario, anticipando la modifica del c.p.c. di cui all'art. 132 avvenuta con decorrenza 4 luglio 2009, ha da sempre escluso che la sentenza tributaria debba contenere
“l'esposizione dello svolgimento del processo”.
Per quanto sopra gli atti introduttivi dei ricorsi, le allegazioni processuali, le costituzioni in giudizio di controparte nonché le memorie aggiuntive devono intendersi qui integralmente richiamate.
In estrema sintesi, risulta contestata la rettifica catastale, operata dalla Agenzia in ordine alla dichiarazione DOCFA resa dalla Società.
Chiamata la causa all'odierna pubblica udienza, la stessa è passata in decisione alla luce della documentazione e delle argomentazioni in atti, ribadite dai patrocinanti comparsi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito dei fatti il Collegio, premessa la condivisione della ricostruzione fattuale operata dalle parti e trasfusa nella narrativa della sentenza appellata, valuta l'Appello non fondato.
La Corte, in punto di decisione, premette che, secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., il Giudice non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Detti principi si applicano al processo tributario, ex art. 1, co. 2 D.Lgs. n. 546 del 1992, con la conseguenza che le questioni non trattate non sono quindi omesse ma semplicemente assorbite o superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato.
L'Avviso impugnato ha per oggetto la rettifica della dichiarazione DOCFA presentata in data 26 febbraio
2020 conseguente ad una diversa distribuzione degli spazi interni.
Il punto di contrasto non attiene alla “categoria” del bene immobile, pacificamente C/1, bensì alla “classe” che la parte indica nella 12^ e l'Uffici rettifica nella 15^.
Per completezza sussiste anche una minima discordanza in punto di “consistenza” pari a mq. 75 per la
Società ed a mq. 71 per l'Ufficio.
Circa la motivazione della rettifica, premessa la non effettuazione di un sopralluogo (procedura non prevista legislativamente ma opportuna in sede giurisdizionale), è stato applicato il criterio comparativo nonché generiche valutazioni in ordine alla ubicazione e dotazione dell'immobile in riferimento.
Diversamente argomentando la parte contribuente, fin dal primo grado del giudizio, ha richiamato il fatto che l'immobile era rubricato come Categoria C/1 e classe 10, per poi passare alla classe 12 nell'anno 2004.
In effetti solo in un secondo momento la Società proprietaria è giunta allo stesso risultato dell'Agenzia visto che in data 17 dicembre 2021, ha presentato una nuova pratica DOCFA, con la quale ha proposto la cat.
C/1 classe 15, avvallando così l'operato dell'Ufficio.
Ciò detto, l'arco temporale di riferimento in questa sede è anteriore all'ultimo DOCFA ed è giustificato dalla paralisi dei lavori di ammodernamento e/o ristrutturazione rinviati dal regime introdotto dal noto DCPM 8 marzo 2020 in tema di emergenza COVID-19.
La riapertura dei locali avvenuta il 14 febbraio 2022 (cfr. allegazioni processuali) attesta che solo da quella data sussistono le condizioni per la maggiorazione di “classe” erroneamente attribuita dall'Ufficio dal 25 febbraio 2020 (cfr. Avviso impugnato).
Per quanto sopra l'Appello deve essere respinto però, relativamente alla liquidazione delle spese, in deroga al principio generale della soccombenza, la normativa di settore lascia ampi margini di valutazione che integrano (ex art. 15/2 D.Lgs. 546/92) le richieste “gravi ed eccezionali ragioni” per addivenire alla compensazione delle spese per entrambi i gradi di giudizio.
Visti gli artt.15-36 del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n.546.
P.Q.M.
La Corte respinge l'Appello e compensa le spese.
Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 2 aprile 2025.
Il Presidente-relatore
(LO GR)