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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 25/11/2025, n. 2009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2009 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 953/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Giovanni Salina Presidente Dr.ssa Silvia Romagnoli Consigliere rel. Dr.ssa Antonella Romano Consigliere
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 953/2023 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi da Avv. DAVIDE A. TIROZZI, con domicilio eletto presso il suo studio in Via Cesare Abba n.12, Verona APPELLANTI contro
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa da Avv. ANDREA MARZOLA, con domicilio eletto presso il suo studio in Via Borgo Dei Leoni n.83, Ferrara APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: IMPUGNAZIONE DEL LODO ARBITRALE n.749/2023 DELLA CAMERA ARBITRALE DI FERRARA
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte in sostituzione di udienza di p.c. del 24.06.2025 tenutasi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., come segue
- Per gli appellanti e Parte_1 Parte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello, così giudicare: IN VIA PRINCIPALE DI MERITO: In riforma e/o in parziale annullamento del lodo n. 749/2023 emesso in data 13.01.2023 e notificato il successivo 03.03.2023, accogliere il presente appello e, per l'effetto, nonché per i motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare la parziale nullità e/o illegittimità e/o inefficacia e comunque annullare la deliberazione del 21.09.2021 del consiglio di amministrazione di “
[...]
” ( avente Parte_3 P.IVA_2 ad oggetto l'esclusione dei signori e e, in conseguenza, disporre Parte_1 Parte_2 la reintegrazione dei predetti nelle loro qualità e diritto in seno alla Parte_3
, con conseguente annotazione nel Libro soci della società avversaria;
[...] IN VIA ISTRUTTORIA: Si producono mediante deposito telematico presso la competente cancelleria:
- Copia conforme all'originale del lodo n. 749/2023 depositato in data 16.01.2023 ed emesso in data 13.01.2023, notificata il 03.03.2023 emessa dalla Camera Arbitrale di Ferrara, Arbitro Unico Avv. Maria Rita Remy, notificata in data 03.03.2023;
- Fascicolo di parte del primo grado di giudizio. IN OGNI CASO: Condannare ( ), in persona del legale Parte_3 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.”
- Per l'appellata/appellante incidentale Controparte_1
“che la Corte di Appello adita Voglia, ove non debba essere dichiarata l'improcedibilità dell'impugnazione a' sensi dell'art. 348 c.p.c. per tardiva costituzione degli appellanti;
ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento delle eccezioni e dei motivi di fatto e di diritto dedotti da nella presente comparsa di Parte_3 costituzione e nei propri atti tutti versati nel contenzioso, IN VIA PRINCIPALE, respingere integralmente l'impugnazione proposta da Parte_1 e avverso il reso tra le parti il 13.01.2023/16.01.2023 nel
[...] Parte_2 Per_1 procedimento arbitrale 10821 avanti la Camera Arbitrale di Milano/C. di Ferrara, in quanto CP_2 inammissibile ovvero per insussistenza del motivo di nullità di cui all'art. 829, co. 1, n. 11 c.p.c. ovvero perchè infondata in fatto e in diritto e comunque non provata, confermando per l'effetto il Lodo predetto;
IN SUBORDINE, nella denegata ipotesi di declaratoria di nullità del Lodo in conseguenza dell'accoglimento dell'impugnazione avversaria, in accoglimento delle eccezioni, anche preliminari, e dei motivi di fatto e di diritto, dedotti e riproposti nel presente giudizio da
[...]
nonché dell'impugnazione incidentale proposta da Parte_3 [...]
avverso il Lodo reso tra le parti il 13.01.2023/16.01.2023 Parte_3 nel procedimento arbitrale 10821 avanti la Camera Arbitrale di Milano/C. di Ferrara;
CP_2 accolte altresì le istanze e le eccezioni istruttorie specificamente riproposte da
[...]
nel presente grado di giudizio con la propria comparsa (p. 51, § 5 e Parte_3 udienza 14.05.2024); in via preliminare, previo rigetto dell'eccezione di tardività sollevata da Parte_1 e relativamente alla costituzione di Parte_2 Parte_3
, con conseguente dichiarazione di tempestività della costituzione di
[...] [...]
e delle eccezioni preliminari/pregiudiziali in essa formulate;
Parte_3 dichiarare, in accoglimento delle relative eccezioni formulate da
[...]
nel proprio atto di costituzione e secondo la formula ritenuta di Parte_3 giustizia, le opposizioni proposte da e con la Parte_1 Parte_2 domanda di arbitrato depositata il 22.11.2021 nei confronti di
[...]
avverso le rispettive esclusioni deliberate il 21.09.2021 dal Consiglio Parte_3 di Amministrazione di detta società e la correlata procedura arbitrale, improcedibili e/o inammissibili e/o inesistenti e comunque dichiararne le decadenze in rapporto agli artt. 15 e 34 dello Statuto di;
Parte_3 nel merito, in accoglimento delle ragioni dedotte da Parte_3
nel proprio atto di costituzione, respingere preliminarmente l'eccezione di prescrizione
[...] dell'azione di esclusione dei soci sollevata da e per la prima Parte_1 Parte_2 volta con l'impugnazione del Lodo, reso tra le parti il 13.01.2023/16.01.2023 nel procedimento arbitrale 10821 avanti la Camera Arbitrale di Milano/C. di Ferrara in quanto inammissibile, CP_2 tardiva e preclusa ovvero in quanto totalmente infondata in fatto e in diritto e comunque non provata;
respingere le opposizioni proposte da e con la Parte_1 Parte_2 domanda di arbitrato depositata il 22.11.2021 nei confronti di
[...] avverso le rispettive esclusioni deliberate il 21.09.2021 dal Consiglio Parte_3 di Amministrazione di detta società, nei limiti in cui le stesse risultano e sono state riproposte per il merito con l'impugnazione per nullità dai medesimi proposta avverso il Lodo reso tra le parti il 13.01.2023/16.01.2023 nel procedimento arbitrale 10821 avanti la Camera Arbitrale di Milano/C. di Ferrara, in quanto inammissibili, precluse ovvero perché integralmente CP_2 infondate in fatto e in diritto e comunque non provate. IN TUTTI I CASI, con vittoria di spese ed onorari di lite a favore di .” Controparte_3
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con lodo arbitrale n.749/2023 del 16.01.2023, la Camera Arbitrale di Ferrara, in persona dell'arbitro unico Avv. Maria Rita Remy, dichiarava la validità della deliberazione del 21.09.2021 del Consiglio di Amministrazione di (nel prosieguo anche solo Controparte_3 Pt_3
o la cooperativa) avente ad oggetto l'esclusione dei soci ed Parte_1 [...] nel prosieguo anche solo i . Pt_2 Pt_1
2. Osservava l'arbitro che l'art. 6 dello Statuto della prevedeva espressamente che “non Pt_3 possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese concorrenti a quella della cooperativa. A tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali..”, che l'art. 15 lett. f) dello Statuto di Pt_3 prevedeva che il Consiglio di Amministrazione deliberi l'esclusione del socio, “oltre che nei casi previsti dalla legge, anche nel caso in cui questo venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 6 o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione del Consiglio di Amministrazione”, che era provato che la cooperativa Mitylus, concorrente di , era stata costituita in epoca successiva Pt_3 alla cooperativa e che i e erano divenuti soci fin dalla sua costituzione, in assenza della Pt_1 predetta e necessaria esplicita autorizzazione del Consiglio di Amministrazione della cooperativa.
3. Con atto di citazione notificato in data 1.6.2023 i impugnavano il lodo arbitrale innanzi Pt_1 a questa Corte formulando n.1 motivo di nullità ex art. 829 n. 11 c.c. e, di seguito, riproponendo i rilievi di merito disattesi dall'arbitro. Ritualmente costituita parte appellata, con comparsa di costituzione depositata in data 7.11.2023 chiedeva il rigetto dell'impugnazione in quanto infondata e per il caso di accoglimento dell'impugnazione principale, proponeva appello incidentale con n.1 motivo di nullità ex art. 829 n. 9 c.c. e per violazione delle regole di diritto relative al merito ai sensi dei commi 2 e 3 (rectius 3 e 4) dell'art. 329 c.c.. In esito alla prima udienza di trattazione e senza ulteriore attività la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni come in epigrafe riportate ad udienza del 24.06.2025 sostituita da note scritte ex artt. 35 D. Lgs. 149/2022 e 127 ter c.p.c.
4. In via preliminare deduce l'improcedibilità/inammissibilità dell'impugnazione Pt_3 principale. A riguardo, occorre precisare fin d'ora che l'impugnazione del lodo arbitrale, a differenza dell'appello, si configura quale mezzo di impugnazione a critica vincolata in virtù del quale “la Corte D'Appello non è chiamata a confermare o riformare la decisione di primo grado resa da un giudice ordinario, ma ha il compito di verificare se la decisione resa da un organo diverso da quello statale, cui le parti hanno affidato la risoluzione della lite tra loro insorta, sia invalida per uno dei motivi tassativamente indicati dalla legge” (Corte D'Appello Bari n.1338/2023), potendo la Corte D'Appello dichiarare la nullità del lodo impugnato solo sulla base dei vizi tassativamente individuati dall'art.829 c.p.c Inoltre, l'impugnazione del lodo arbitrale si caratterizza rispetto all'appello poiché si articola in due fasi, la prima rescindente, finalizzata all'accertamento della nullità del lodo, che può concludersi con l'annullamento del lodo stesso, e la seconda, eventuale, fase rescissoria che segue al previo annullamento e consente il riesame del merito. Volendo riassumere, “nell'impugnazione del lodo arbitrale l'esame del merito è solo eventuale e condizionato sia dall'individuazione dei motivi di impugnazione di nullità, sia dall'accoglimento degli stessi: di qui l'essenzialità, a pena di inammissibilità, dell'individuazione specifica dei motivi di impugnazione per nullità, da intendersi in senso rigoroso.” (Corte D'Appello Firenze n.207/2022).
5. Con il primo motivo rubricato “Nullità parziale ex art. 829 c. 1 nr 11 e art. 830 cod. proc. civ. del lodo per contraddittorietà della valutazione dell'arbitro. L'autorizzazione del consiglio di amministrazione” gli impugnanti deducono la contraddittoria motivazione del lodo ex art. 829, comma 1, n.11, c.p.c.. In particolare, lamentano che “non può contemporaneamente ritenersi che i abbiano Pt_1 ottenuto un'approvazione (n.d.r. a svolgere attività concorrenziale) alla presenza dell'intero C.d.A. della con voto positivo ed unanime e sostenere che l'autorizzazione sia stata emessa dal Pt_3 solo Consiglio dei Soci, quando tra i soci, e votanti all'unanimità, vi era l'intero consiglio di amministrazione.” Il motivo è infondato. L'arbitro unico ha accertato che effettivamente nell'Assemblea dei Soci tenutasi in data 17.05.2007 i omunicavano l'intenzione di aderire o costituire una nuova cooperativa, così come ha Pt_1 accertato che, anche alla presenza degli amministratori nominati in quella stessa sede, veniva conseguito un voto positivo ed unanime sulla predetta questione, ma ha aggiunto altresì che permaneva la mancanza di autorizzazione specifica del Consiglio di Amministrazione, come espressamente richiesta dallo Statuto, non potendo ritenersi sostituita dalla delibera del 17.05.2007 che rimaneva pur sempre un atto dell'Assemblea dei Soci. L'argomentare dell'arbitro è logico, lineare e va esente da contraddizioni. Non può condividersi la ricostruzione degli impugnanti laddove tentano di sovrapporre la delibera assembleare del 17.05.2007 alla esplicita autorizzazione del C.d.A. in quanto si tratta di atti distinti di competenza di organi sociali altrettanto distinti, come ha correttamente rilevato l'arbitro unico, non potendo pertanto configurarsi il lamentato vizio di contraddittorietà nelle disposizioni del lodo, neppure laddove l'arbitro ha ritenuto che si potesse presumere che il C.d.A. e tutti i soci della sapessero dell'attività concorrenziale dei che dunque l'abbiano solamente Pt_3 Pt_1 tollerata, poiché comunque permaneva la mancanza della necessaria esplicita autorizzazione del C.d.A. In ultima analisi, l'eventuale conoscenza in capo agli amministratori/soci dell'intenzione dei di intraprendere un'attività in concorrenza con la cooperativa, non è equipollente e non Pt_1 sostituisce l'autorizzazione specifica che a termini di Statuto doveva essere espressa dall'organo di gestione. L'iter argomentativo dell'arbitro unico è dunque privo del lamentato vizio di contraddittorietà, tanto più alla luce della consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, la quale ne ha significativamente perimetrato i confini, poichè “detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'“iter” logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale” (Cass. Civ. n.11895/2014, Cass. Civ. n.2747/2021), circostanza che non si verifica nel caso di specie, potendosi al contrario apprezzare il lineare sviluppo logico-giuridico del lodo.
6. L'appello incidentale subordinato resta assorbito dal rigetto dell'appello principale. L'ulteriore accertamento del merito è precluso a questa Corte ai sensi dell'art. 830 c.p.c.
7. Le spese del grado di appello seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, secondo i criteri e parametri di cui al D.M. 10.3.2014 n. 55 e successive modifiche, avuto riguardo alla tabella dei giudizi innanzi alla corte di appello (n. 12), con applicazione dei valori minimi dei compensi previsti per lo scaglione di valore della causa (valore indeterminato con rimando ex art. 5/6° co. D.M. cit. allo scaglione da € 26.000,01 ad € 52.000, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia) in applicazione dei parametri generali ex art. 4 D.M. cit., oltre 15% per spese generali ex art. 2 D.M. cit. con esclusione del compenso per la fase di trattazione/istruttoria. Il rigetto dell'appello comporta l'applicazione dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 (TU spese giustizia) sull'obbligo del versamento del doppio contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello del lodo arbitrale proposta da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 Controparte_3
con atto di citazione notificato in data 1.6.2023, così provvede:
[...]
RIGETTA l'appello e per l'effetto conferma integralmente il lodo n.749/2023 della Camera Arbitrale di Ferrara;
ND e in solido fra loro al rimborso in Parte_1 Parte_2 favore di in persona del l.r.p.t. delle spese del grado di Controparte_3 appello, che liquida in € 3.473,00 per compenso di avvocato, oltre 15% per spese generali ed oltre accessori di legge.
DICHIARA la ricorrenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater DPR 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Bologna in data 13.11.2025.
Il Consigliere est. Dr.ssa Silvia Romagnoli
Il Presidente Dr. Giovanni Salina
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Giovanni Salina Presidente Dr.ssa Silvia Romagnoli Consigliere rel. Dr.ssa Antonella Romano Consigliere
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 953/2023 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi da Avv. DAVIDE A. TIROZZI, con domicilio eletto presso il suo studio in Via Cesare Abba n.12, Verona APPELLANTI contro
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa da Avv. ANDREA MARZOLA, con domicilio eletto presso il suo studio in Via Borgo Dei Leoni n.83, Ferrara APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: IMPUGNAZIONE DEL LODO ARBITRALE n.749/2023 DELLA CAMERA ARBITRALE DI FERRARA
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte in sostituzione di udienza di p.c. del 24.06.2025 tenutasi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., come segue
- Per gli appellanti e Parte_1 Parte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello, così giudicare: IN VIA PRINCIPALE DI MERITO: In riforma e/o in parziale annullamento del lodo n. 749/2023 emesso in data 13.01.2023 e notificato il successivo 03.03.2023, accogliere il presente appello e, per l'effetto, nonché per i motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare la parziale nullità e/o illegittimità e/o inefficacia e comunque annullare la deliberazione del 21.09.2021 del consiglio di amministrazione di “
[...]
” ( avente Parte_3 P.IVA_2 ad oggetto l'esclusione dei signori e e, in conseguenza, disporre Parte_1 Parte_2 la reintegrazione dei predetti nelle loro qualità e diritto in seno alla Parte_3
, con conseguente annotazione nel Libro soci della società avversaria;
[...] IN VIA ISTRUTTORIA: Si producono mediante deposito telematico presso la competente cancelleria:
- Copia conforme all'originale del lodo n. 749/2023 depositato in data 16.01.2023 ed emesso in data 13.01.2023, notificata il 03.03.2023 emessa dalla Camera Arbitrale di Ferrara, Arbitro Unico Avv. Maria Rita Remy, notificata in data 03.03.2023;
- Fascicolo di parte del primo grado di giudizio. IN OGNI CASO: Condannare ( ), in persona del legale Parte_3 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.”
- Per l'appellata/appellante incidentale Controparte_1
“che la Corte di Appello adita Voglia, ove non debba essere dichiarata l'improcedibilità dell'impugnazione a' sensi dell'art. 348 c.p.c. per tardiva costituzione degli appellanti;
ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento delle eccezioni e dei motivi di fatto e di diritto dedotti da nella presente comparsa di Parte_3 costituzione e nei propri atti tutti versati nel contenzioso, IN VIA PRINCIPALE, respingere integralmente l'impugnazione proposta da Parte_1 e avverso il reso tra le parti il 13.01.2023/16.01.2023 nel
[...] Parte_2 Per_1 procedimento arbitrale 10821 avanti la Camera Arbitrale di Milano/C. di Ferrara, in quanto CP_2 inammissibile ovvero per insussistenza del motivo di nullità di cui all'art. 829, co. 1, n. 11 c.p.c. ovvero perchè infondata in fatto e in diritto e comunque non provata, confermando per l'effetto il Lodo predetto;
IN SUBORDINE, nella denegata ipotesi di declaratoria di nullità del Lodo in conseguenza dell'accoglimento dell'impugnazione avversaria, in accoglimento delle eccezioni, anche preliminari, e dei motivi di fatto e di diritto, dedotti e riproposti nel presente giudizio da
[...]
nonché dell'impugnazione incidentale proposta da Parte_3 [...]
avverso il Lodo reso tra le parti il 13.01.2023/16.01.2023 Parte_3 nel procedimento arbitrale 10821 avanti la Camera Arbitrale di Milano/C. di Ferrara;
CP_2 accolte altresì le istanze e le eccezioni istruttorie specificamente riproposte da
[...]
nel presente grado di giudizio con la propria comparsa (p. 51, § 5 e Parte_3 udienza 14.05.2024); in via preliminare, previo rigetto dell'eccezione di tardività sollevata da Parte_1 e relativamente alla costituzione di Parte_2 Parte_3
, con conseguente dichiarazione di tempestività della costituzione di
[...] [...]
e delle eccezioni preliminari/pregiudiziali in essa formulate;
Parte_3 dichiarare, in accoglimento delle relative eccezioni formulate da
[...]
nel proprio atto di costituzione e secondo la formula ritenuta di Parte_3 giustizia, le opposizioni proposte da e con la Parte_1 Parte_2 domanda di arbitrato depositata il 22.11.2021 nei confronti di
[...]
avverso le rispettive esclusioni deliberate il 21.09.2021 dal Consiglio Parte_3 di Amministrazione di detta società e la correlata procedura arbitrale, improcedibili e/o inammissibili e/o inesistenti e comunque dichiararne le decadenze in rapporto agli artt. 15 e 34 dello Statuto di;
Parte_3 nel merito, in accoglimento delle ragioni dedotte da Parte_3
nel proprio atto di costituzione, respingere preliminarmente l'eccezione di prescrizione
[...] dell'azione di esclusione dei soci sollevata da e per la prima Parte_1 Parte_2 volta con l'impugnazione del Lodo, reso tra le parti il 13.01.2023/16.01.2023 nel procedimento arbitrale 10821 avanti la Camera Arbitrale di Milano/C. di Ferrara in quanto inammissibile, CP_2 tardiva e preclusa ovvero in quanto totalmente infondata in fatto e in diritto e comunque non provata;
respingere le opposizioni proposte da e con la Parte_1 Parte_2 domanda di arbitrato depositata il 22.11.2021 nei confronti di
[...] avverso le rispettive esclusioni deliberate il 21.09.2021 dal Consiglio Parte_3 di Amministrazione di detta società, nei limiti in cui le stesse risultano e sono state riproposte per il merito con l'impugnazione per nullità dai medesimi proposta avverso il Lodo reso tra le parti il 13.01.2023/16.01.2023 nel procedimento arbitrale 10821 avanti la Camera Arbitrale di Milano/C. di Ferrara, in quanto inammissibili, precluse ovvero perché integralmente CP_2 infondate in fatto e in diritto e comunque non provate. IN TUTTI I CASI, con vittoria di spese ed onorari di lite a favore di .” Controparte_3
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con lodo arbitrale n.749/2023 del 16.01.2023, la Camera Arbitrale di Ferrara, in persona dell'arbitro unico Avv. Maria Rita Remy, dichiarava la validità della deliberazione del 21.09.2021 del Consiglio di Amministrazione di (nel prosieguo anche solo Controparte_3 Pt_3
o la cooperativa) avente ad oggetto l'esclusione dei soci ed Parte_1 [...] nel prosieguo anche solo i . Pt_2 Pt_1
2. Osservava l'arbitro che l'art. 6 dello Statuto della prevedeva espressamente che “non Pt_3 possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese concorrenti a quella della cooperativa. A tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali..”, che l'art. 15 lett. f) dello Statuto di Pt_3 prevedeva che il Consiglio di Amministrazione deliberi l'esclusione del socio, “oltre che nei casi previsti dalla legge, anche nel caso in cui questo venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 6 o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione del Consiglio di Amministrazione”, che era provato che la cooperativa Mitylus, concorrente di , era stata costituita in epoca successiva Pt_3 alla cooperativa e che i e erano divenuti soci fin dalla sua costituzione, in assenza della Pt_1 predetta e necessaria esplicita autorizzazione del Consiglio di Amministrazione della cooperativa.
3. Con atto di citazione notificato in data 1.6.2023 i impugnavano il lodo arbitrale innanzi Pt_1 a questa Corte formulando n.1 motivo di nullità ex art. 829 n. 11 c.c. e, di seguito, riproponendo i rilievi di merito disattesi dall'arbitro. Ritualmente costituita parte appellata, con comparsa di costituzione depositata in data 7.11.2023 chiedeva il rigetto dell'impugnazione in quanto infondata e per il caso di accoglimento dell'impugnazione principale, proponeva appello incidentale con n.1 motivo di nullità ex art. 829 n. 9 c.c. e per violazione delle regole di diritto relative al merito ai sensi dei commi 2 e 3 (rectius 3 e 4) dell'art. 329 c.c.. In esito alla prima udienza di trattazione e senza ulteriore attività la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni come in epigrafe riportate ad udienza del 24.06.2025 sostituita da note scritte ex artt. 35 D. Lgs. 149/2022 e 127 ter c.p.c.
4. In via preliminare deduce l'improcedibilità/inammissibilità dell'impugnazione Pt_3 principale. A riguardo, occorre precisare fin d'ora che l'impugnazione del lodo arbitrale, a differenza dell'appello, si configura quale mezzo di impugnazione a critica vincolata in virtù del quale “la Corte D'Appello non è chiamata a confermare o riformare la decisione di primo grado resa da un giudice ordinario, ma ha il compito di verificare se la decisione resa da un organo diverso da quello statale, cui le parti hanno affidato la risoluzione della lite tra loro insorta, sia invalida per uno dei motivi tassativamente indicati dalla legge” (Corte D'Appello Bari n.1338/2023), potendo la Corte D'Appello dichiarare la nullità del lodo impugnato solo sulla base dei vizi tassativamente individuati dall'art.829 c.p.c Inoltre, l'impugnazione del lodo arbitrale si caratterizza rispetto all'appello poiché si articola in due fasi, la prima rescindente, finalizzata all'accertamento della nullità del lodo, che può concludersi con l'annullamento del lodo stesso, e la seconda, eventuale, fase rescissoria che segue al previo annullamento e consente il riesame del merito. Volendo riassumere, “nell'impugnazione del lodo arbitrale l'esame del merito è solo eventuale e condizionato sia dall'individuazione dei motivi di impugnazione di nullità, sia dall'accoglimento degli stessi: di qui l'essenzialità, a pena di inammissibilità, dell'individuazione specifica dei motivi di impugnazione per nullità, da intendersi in senso rigoroso.” (Corte D'Appello Firenze n.207/2022).
5. Con il primo motivo rubricato “Nullità parziale ex art. 829 c. 1 nr 11 e art. 830 cod. proc. civ. del lodo per contraddittorietà della valutazione dell'arbitro. L'autorizzazione del consiglio di amministrazione” gli impugnanti deducono la contraddittoria motivazione del lodo ex art. 829, comma 1, n.11, c.p.c.. In particolare, lamentano che “non può contemporaneamente ritenersi che i abbiano Pt_1 ottenuto un'approvazione (n.d.r. a svolgere attività concorrenziale) alla presenza dell'intero C.d.A. della con voto positivo ed unanime e sostenere che l'autorizzazione sia stata emessa dal Pt_3 solo Consiglio dei Soci, quando tra i soci, e votanti all'unanimità, vi era l'intero consiglio di amministrazione.” Il motivo è infondato. L'arbitro unico ha accertato che effettivamente nell'Assemblea dei Soci tenutasi in data 17.05.2007 i omunicavano l'intenzione di aderire o costituire una nuova cooperativa, così come ha Pt_1 accertato che, anche alla presenza degli amministratori nominati in quella stessa sede, veniva conseguito un voto positivo ed unanime sulla predetta questione, ma ha aggiunto altresì che permaneva la mancanza di autorizzazione specifica del Consiglio di Amministrazione, come espressamente richiesta dallo Statuto, non potendo ritenersi sostituita dalla delibera del 17.05.2007 che rimaneva pur sempre un atto dell'Assemblea dei Soci. L'argomentare dell'arbitro è logico, lineare e va esente da contraddizioni. Non può condividersi la ricostruzione degli impugnanti laddove tentano di sovrapporre la delibera assembleare del 17.05.2007 alla esplicita autorizzazione del C.d.A. in quanto si tratta di atti distinti di competenza di organi sociali altrettanto distinti, come ha correttamente rilevato l'arbitro unico, non potendo pertanto configurarsi il lamentato vizio di contraddittorietà nelle disposizioni del lodo, neppure laddove l'arbitro ha ritenuto che si potesse presumere che il C.d.A. e tutti i soci della sapessero dell'attività concorrenziale dei che dunque l'abbiano solamente Pt_3 Pt_1 tollerata, poiché comunque permaneva la mancanza della necessaria esplicita autorizzazione del C.d.A. In ultima analisi, l'eventuale conoscenza in capo agli amministratori/soci dell'intenzione dei di intraprendere un'attività in concorrenza con la cooperativa, non è equipollente e non Pt_1 sostituisce l'autorizzazione specifica che a termini di Statuto doveva essere espressa dall'organo di gestione. L'iter argomentativo dell'arbitro unico è dunque privo del lamentato vizio di contraddittorietà, tanto più alla luce della consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, la quale ne ha significativamente perimetrato i confini, poichè “detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'“iter” logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale” (Cass. Civ. n.11895/2014, Cass. Civ. n.2747/2021), circostanza che non si verifica nel caso di specie, potendosi al contrario apprezzare il lineare sviluppo logico-giuridico del lodo.
6. L'appello incidentale subordinato resta assorbito dal rigetto dell'appello principale. L'ulteriore accertamento del merito è precluso a questa Corte ai sensi dell'art. 830 c.p.c.
7. Le spese del grado di appello seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, secondo i criteri e parametri di cui al D.M. 10.3.2014 n. 55 e successive modifiche, avuto riguardo alla tabella dei giudizi innanzi alla corte di appello (n. 12), con applicazione dei valori minimi dei compensi previsti per lo scaglione di valore della causa (valore indeterminato con rimando ex art. 5/6° co. D.M. cit. allo scaglione da € 26.000,01 ad € 52.000, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia) in applicazione dei parametri generali ex art. 4 D.M. cit., oltre 15% per spese generali ex art. 2 D.M. cit. con esclusione del compenso per la fase di trattazione/istruttoria. Il rigetto dell'appello comporta l'applicazione dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 (TU spese giustizia) sull'obbligo del versamento del doppio contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello del lodo arbitrale proposta da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 Controparte_3
con atto di citazione notificato in data 1.6.2023, così provvede:
[...]
RIGETTA l'appello e per l'effetto conferma integralmente il lodo n.749/2023 della Camera Arbitrale di Ferrara;
ND e in solido fra loro al rimborso in Parte_1 Parte_2 favore di in persona del l.r.p.t. delle spese del grado di Controparte_3 appello, che liquida in € 3.473,00 per compenso di avvocato, oltre 15% per spese generali ed oltre accessori di legge.
DICHIARA la ricorrenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater DPR 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Bologna in data 13.11.2025.
Il Consigliere est. Dr.ssa Silvia Romagnoli
Il Presidente Dr. Giovanni Salina