Articolo 1 della Legge 30 luglio 1973, n. 487
Articolo 2
Versione
4 settembre 1973
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Versione
17 settembre 1978
Art. 1.
Il contributo annuo dello Stato a favore della Stazione zoologica di Napoli, stabilito dalla legge 14 febbraio 1951, n. 155 , e' elevato, a far luogo dall'esercizio finanziario 1972, da lire 10 milioni a lire 645 milioni. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 5 agosto 1978, n.501 ha disposto (con l'art. 1) che "Il contributo annuo dello Stato in favore della stazione zoologica di Napoli, stabilito in lire 645 milioni dalla legge 30 luglio 1973, n. 487 , e' elevato, a decorrere dall'anno finanziario 1977, a lire 1.500 milioni".
Entrata in vigore il 17 settembre 1978