Art. 1.
Il contributo annuo dello Stato a favore della Stazione zoologica di Napoli, stabilito dalla legge 14 febbraio 1951, n. 155 , e' elevato, a far luogo dall'esercizio finanziario 1972, da lire 10 milioni a lire 645 milioni. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 5 agosto 1978, n.501 ha disposto (con l'art. 1) che "Il contributo annuo dello Stato in favore della stazione zoologica di Napoli, stabilito in lire 645 milioni dalla legge 30 luglio 1973, n. 487 , e' elevato, a decorrere dall'anno finanziario 1977, a lire 1.500 milioni".
Il contributo annuo dello Stato a favore della Stazione zoologica di Napoli, stabilito dalla legge 14 febbraio 1951, n. 155 , e' elevato, a far luogo dall'esercizio finanziario 1972, da lire 10 milioni a lire 645 milioni. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 5 agosto 1978, n.501 ha disposto (con l'art. 1) che "Il contributo annuo dello Stato in favore della stazione zoologica di Napoli, stabilito in lire 645 milioni dalla legge 30 luglio 1973, n. 487 , e' elevato, a decorrere dall'anno finanziario 1977, a lire 1.500 milioni".