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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 26/07/2025, n. 2335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2335 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile
La Corte d'appello di Milano, in persona dei magistrati:
RI OT Presidente relatore
Alessandra Arceri Consigliere
Manuela Cortelloni Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 2071/2023 R.G. tra
(C.F. ), (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
) e (C.F. , C.F._1 Parte_3 C.F._2 assistiti e difesi dall'Avv. Valentina MONTANARI, ed elettivamente domiciliati presso il difensore, appellante e
(C.F. ), rappresentata da Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
(C.F. ), assistita e difesa dall'avv. Alessandro Limatola,
[...] P.IVA_3 ed elettivamente domiciliata presso il difensore, appellata
(C.F. ), Controparte_3 P.IVA_4 appellata contumace OGGETTO: bancari; appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n.
270/2023 pubblicata il 16.01.2023.
CONCLUSIONI PER e Parte_1 Parte_2
Parte_3
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, per i motivi tutti esposti in parte narrativa, premessa ogni opportuna declaratoria del caso e di legge, In via preliminare: dichiarare la contumacia di stante la mancata Controparte_3 costituzione in giudizio nonostante la regolare notifica dell'atto di appello il 14/07/2023 di cui in atti. Nel merito: accogliere il proposto appello per i motivi tutti dedotti in narrativa e pertanto, in riforma parziale della sentenza n. 270/2023 emessa il 16/01/2023 dal Tribunale di Milano nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo recante RG n. 44010/2018, non notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate dalla parte opponente in primo grado, disattendendo le eccezioni e le istanze sollevate ex adverso dalle parti appellate, e per l'effetto:
- dichiarare nullo ed inefficace e comunque revocare il decreto ingiuntivo n. 13281/2018, RG n. 23248/2018, reso in data 16/16/2018 dal Tribunale di Milano, comunque mandando assolti gli opponenti da ogni avversa pretesa;
- in ogni caso dichiarare che nulla è dovuto dagli opponenti in favore di e/o Controparte_4 Controparte_1
In via riconvenzionale:
- previo accertamento della nullità/illegittimità/inesistenza/erroneità degli addebiti operati dalla sul conto corrente n. 7707147 Controparte_4 per interessi usurari, commissioni, spese ed oneri vari e di ogni importo illegittimamente addebitato, nonché previa dichiarazione di inammissibilità delle domande avversarie, rideterminare i rapporti di dare/avere tra la e e/o e, Parte_1 Controparte_4 Controparte_1 conseguentemente,
- condannare e/o alla Controparte_4 Controparte_1 restituzione a favore di della somma così Parte_1 determinata, quantificata sulla base delle risultanze istruttorie del primo grado nell'importo di € 86.140,97, ovvero in quella diversa, maggiore o minore, misura che risulterà di giustizia sulla base delle risultanze istruttorie, previa compensazione giudiziale con ogni eventuale ragione di credito che fosse accertata a favore di e/o Controparte_4 [...]
CP_1
Con vittoria di spese e compensi di lite
CONCLUSIONI PER Controparte_1
pag. 2/14 Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria domanda, istanza e/o eccezione, così giudicare: Nel merito:
- Respingere integralmente le domande formulate da controparte e, per l'effetto, confermare la sentenza emessa dal Tribunale di Milano n. 270/2023 e, per l'effetto, condannare gli appellanti al pagamento in favore di
[...] della somma di € 83.783,29=, oltre interessi come liquidati nel CP_1 decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano n. 13281/2018. Con vittoria di compensi professionali.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
La causa concerne l'opposizione, parzialmente accolta in primo grado, svolta da – in qualità di debitore principale - e dai sig.ri Parte_1
e – in qualità di fideiussori – avverso il decreto Parte_2 Parte_3 ingiuntivo emesso a favore di e riguardante il Controparte_3 pagamento di € 126.072,37 quale saldo debitore di posizioni a sofferenza rinvenienti da tre anticipi fatture concessi dalla agli opponenti. CP_5
I. Il giudizio di primo grado Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
(di seguito solo “ ), e convenivano in Pt_4 Parte_2 Parte_3 giudizio innanzi al Tribunale di Milano (più avanti Controparte_3 solo “ ”) e (breviter solo “ ), CP_4 Controparte_1 CP_1 opponendosi, nella loro qualità di debitore principale, la prima, e di fideiussori, gli altri, al decreto ingiuntivo n. 13281/2018, con il quale era stato loro ingiunto il pagamento di € 126.072,37 quale saldo debitore delle posizioni a sofferenza n. 03119/9522/407 e n. 0319/9522/408 rinvenienti da tre anticipi fatture concessi dalla e accreditati sui conti correnti n. CP_5
7707147 e n. 614353325599. In particolare, gli opponenti:
- contestavano la correttezza della pretesa della Banca azionata sulla base di tre fatture asseritamente anticipate e tornate impagate, lamentando che la pretesa era stata estrapolata dai rapporti di cui fanno parte;
- eccepivano l'improponibilità dell'azione da parte di , per avere la CP_4 rinunciato a far valere i crediti derivanti da saldo debitore di conto CP_5 corrente e dai relativi anticipi fatture con la transazione perfezionata in data 04.05.2016;
- allegavano l'applicazione di interessi usurari, interessi anatocistici, spese e commissioni non pattuite con riferimento al c/c n. 7707147 su cui erano state accreditate le predette anticipazioni.
pag. 3/14 Pertanto, gli opponenti concludevano per la revoca del decreto ingiuntivo opposto e per la ripetizione dell'indebito da parte della quantificato in CP_5
€ 133.746,93 sulla base della perizia di parte prodotta in causa. Si costituivano e le quali contestavano nel merito Controparte_3 CP_1 la domanda di ripetizione svolta dalle parti opponenti e concludevano per la conferma del decreto ingiuntivo opposto deducendo:
- che il credito azionato risultava provato dalla documentazione prodotta in sede monitoria;
- l'intervenuta prescrizione dell'azione di ripetizione svolta dagli opponenti per il periodo antecedente al 12.09.2018 (ossia 10 anni precedenti alla notifica dell'atto di citazione). Istruita la causa mediante CTU, il Tribunale di Milano, con sentenza n. 270/2023 pubblicata il 16.01.2023, ha parzialmente accolto le domande degli opponenti, decidendo come segue:
“1) conferma il decreto ingiuntivo n. 13281/2018 limitatamente alla somma di Euro 83.783,29 revocando il medesimo per il residuo importo di Euro 42.289,08; 2) accerta il saldo del conto corrente 777147 alla data del 31.12.2015 nella misura di Euro 44.217,72 a favore del correntista e, in accoglimento della domanda di ripetizione formulata dagli opponenti, condanna la banca convenuta alla restituzione al correntista dell'importo di Parte_1
Euro 16.938,12 oltre interessi dal 12.9.2018 al saldo;
3) spese di lite integralmente compensate;
4) pone definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU così CP_5 come liquidate in corso di causa;
5) Condanna la convenuta al pagamento delle spese di CTP di parte CP_5 attrice che si liquidano in Euro 1576,48”. In particolare, il Tribunale ha ritenuto:
- preliminarmente, di disattendere la contestazione svolta dalla Banca, secondo la quale il mancato deposito di note di trattazione scritta nell'udienza di precisazione delle conclusioni avrebbe comportato la rinuncia della controparte alle proprie domande1;
- quanto alla asserita rinuncia a far valere i crediti, che la transazione non ha avuto piena esecuzione nonostante la diffida ad adempiere intimata dalla controparte. Invero, dovendosi negare natura novativa alla transazione intervenuta, la stessa non è di preclusione alla domanda di pagamento 1 Sul punto, il primo Giudice ha richiamato l'ordinanza n. 13524/2022 della Corte di cassazione, in base alla quale in caso di mancata partecipazione del procuratore di una parte all'udienza di precisazione delle conclusioni debbono intendersi richiamate le richieste precedentemente formulate. pag. 4/14 azionata dalla parte opposta. Al riguardo, infatti, nessuna espressione rinvenibile nel testo della transazione autorizza ad ipotizzare una volontà novativa, laddove, per costante giurisprudenza, la volontà novativa deve essere inequivoca. Il primo Giudice ha poi osservato che lo stesso accordo transattivo prevedeva che la non avrebbe più avuto nulla a pretendere CP_5 in ordine ai crediti di cui è causa solo all'avvenuto versamento dell'importo ivi stabilito secondo i tempi in esso stabiliti2;
- di confermare il decreto ingiuntivo limitatamente all'importo di € 83.783,29 e di revocarlo per la parte residua, dato che: i) alla prima udienza parte opposta ha allegato che l'anticipo di € 42.892,08, indicata nel ricorso monitorio come derivante dall'anticipo sulla fattura 46 di cui era comprovata la richiesta di anticipazione e la relativa fattura in capo alla cedente ai docc. 2-5, non atteneva a tale fattura, bensì ad altra non Pt_4 meglio precisata3; ii) con riferimento al residuo importo di € 83.783,29, parte opposta ha dato atto dell'errore circa l'indicazione delle fatture, precisando che tali ulteriori anticipi attenevano alla fattura 58 di € 209.049,50, i cui importi risultavano anticipati in data 30.12.2011 per € 150.000,00 (doc. 39) e in data 01.02.2012 per € 59.049,50 (doc. 40) e la cui richiesta di anticipo risultava provata dai docc. 39 e 40; iii) parte opponente non ha dato prova, né ha offerto di provare, il pagamento di tali ulteriori importi da parte del cedente Comune di Rho;
- di disporre CTU tecnica in relazione alla domanda riconvenzionale spiegata dagli opponenti (applicazione di interessi usurari, interessi anatocistici, spese e commissioni non pattuite con riferimento al c/c n. 7707147). A tale riguardo, il primo Giudice: i) ha preliminarmente osservato di non condividere le deduzioni svolte dagli opponenti circa l'intervenuta decadenza dell'eccezione di prescrizione per essere stata la medesima operata dalle opposte con la comparsa di costituzione avvenuta il 09.01.2019 e non già 20 giorni prima dell'udienza fissata per il 10.01.2019, come previsto per le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio. Invero, la posizione processuale della convenuta opposta è assimilabile alla posizione dell'attore che, nel giudizio di cognizione ordinario, subisce la riconvenzionale del convenuto. Sul punto, risulta pertinente la sentenza delle Sezioni Unite n. 26128/2010 che ha esattamente individuato nella comparsa di costituzione dell'opposto il momento preclusivo in ordine alla proposizione di reconventio reconventionis da parte dell'opposta (cui è assimilabile nel caso di specie l'eccezione di prescrizione); ii) ha incaricato il CTU di verificare se le rimesse pervenute sul c/c n. 7707147 ante 12.09.2018 fossero solutorie o ripristinatorie. Il CTU ha depositato la relazione peritale, pervenendo a ricalcolare il saldo finale al 31.12.2015 (data di chiusura del conto) in € 44.217,72 a favore del correntista, anziché in € 41.923,25 a debito del correntista, con una differenza pari ad € 86.140,97. Tuttavia, con riferimento all'eccezione di prescrizione, il primo Giudice ha ritenuto che, per il periodo precedente al 12.09.2008, le risultanze a debito, pure indebite, devono essere tenute ferme se successivamente pagate con rimesse solutorie. Pertanto, il Tribunale ha rettificato il conteggio operato dal CTU, dato che quest'ultimo ha accertato il carattere solutorio di tutte le rimesse e, nonostante ciò, ha incluso nel ricalcolo gli indebiti successivamente pagati con rimesse solutorie. Dunque, la domanda di ripetizione formulata dall'attore con riferimento alla data della chiusura del conto è stata accolta nella misura di € 16.938,12 (importo pari al saldo accertato dal CTU in € 44.217,72 meno le somme precedentemente specificate di € 27.279,60). Infine, il primo Giudice ha ritenuto correttamente detratte le Commissioni di Massimo scoperto, le spese e gli altri addebiti, posto che la legittimità dell'applicazione degli stessi non risulta documentata sulla base di condizioni contrattuali pattuite (non è stato prodotto il contratto di conto corrente né le modifiche contrattuali approvate dalle parti); alla stessa conclusione è giunto per quanto riguarda gli interessi anatocistici (non risulta documentata alcuna espressa pattuizione, successiva al 01.07.2000, che preveda pari periodicità di capitalizzazione degli interessi passivi e attivi);
- di porre le spese di CTU e di CTP a carico della Banca opposta, dato che sulla domanda riconvenzionale la parte opponente risulta vittoriosa. II. L'appello La società e i sig.ri e hanno proposto appello avverso la Pt_4 Pt_2 Pt_3 decisione del Tribunale, chiedendo, in parziale riforma della sentenza impugnata, di dichiarare nullo e inefficace e comunque di revocare il decreto ingiuntivo n. 13281/2018. Gli appellanti hanno affidato il gravame ai seguenti sei motivi di impugnazione. I. “NULLITÀ DELLA SENTENZA PER ERRORE DI DIRITTO E VIOLAZIONE DELL'ART. 653, COMMA 2 C.P.C. NELLA PARTE (PUNTO A, PAGG. 4-6
pag. 6/14 SENTENZA APPELLATA) IN CUI ACCOGLIE PARZIALMENTE L'OPPOSIZIONE E TUTTAVIA CONFERMA PARZIALMENTE IL DECRETO INGIUNTIVO OPPOSTO” Col primo motivo, gli appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice ha revocato parzialmente il decreto ingiuntivo opposto e ha confermato lo stesso per il minore importo residuo. Ad avviso dell'appellante, tale statuizione integra una palese violazione dell'art. 653, comma 2, c.p.c. e contrasta con il costante orientamento della Suprema Corte, secondo il quale “il magistrato che riconosca l'opposizione fondata anche solamente in parte […], è tenuto a revocare in toto il decreto, salvo pronunciare condanna al pagamento della somma effettivamente dovuta” (Cass. civile n. 15026/2005). Infatti, se l'opposizione a decreto ingiuntivo è accolta parzialmente, il titolo esecutivo deve essere costituito esclusivamente dalla sentenza conclusiva, avente effetto sostitutivo, facendo venire meno anche la condanna relativa alle spese di lite liquidate nel decreto. Nel caso in esame, invece, l'errata conferma parziale del decreto monitorio ha dato origine ad un risultato contraddittorio, sulla base del quale possiede CP_4 due titoli esecutivi contrastanti tra loro nel merito e scaturiti da un'unica domanda: per una parte il decreto ingiuntivo n. 13281/2018 e, per l'altra, la sentenza n. 270/2023.4 II. “NULLITÀ/INVALIDITÀ DELLA SENTENZA EX ART. 132, COMMA 4 C.P.C. PER ERRATA, CONTRADDITTORIA E/O OMESSA MOTIVAZIONE IN RELAZIONE ALL'ERRONEA VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE ED AL MANCATO RIGETTO DELLE DOMANDE DI INTESA SAN PAOLO PER MANCANZA DI PROVA” Col secondo motivo, gli appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice, pur avendo rilevato la sussistenza di carenze probatorie, ha ritenuto parzialmente fondate le pretese creditorie di , CP_4 sulla base esclusivamente delle certificazioni ex art. 50 TUB, notoriamente insufficienti ai fini probatori nel giudizio di cognizione secondo costante indirizzo giurisprudenziale. Il Tribunale, infatti, dal punto di vista istruttorio, ha preso in considerazione i documenti prodotti nella fase monitoria e quelli allegati alla comparsa di costituzione e risposta, le certificazioni del conto anticipi, ovvero i saldaconti delle posizioni a sofferenza. Tali documenti, tuttavia, sono stati erroneamente considerati sufficienti a ritenere provato il credito dell'appellata (limitatamente all'importo di € 83.783,29), poiché, per giurisprudenza pacifica, in sede di cognizione piena è necessaria l'allegazione da parte della dell'intera movimentazione del conto corrente sul quale CP_5 4 Sul punto, gli appellanti citano anche Cass. civ. n. 19126/2004, SS.UU. n. 4071/2010 e Corte d'Appello di Milano, Sez. I, n. 1089/2022. pag. 7/14 si fonda la pretesa creditoria. Nel caso di specie, essendo le pretese dell'istituto fondate sul conto-anticipi, avrebbe dovuto produrre tutte CP_4 le movimentazioni di tale conto (rispetto ad un rapporto durato 28 anni, instaurato a partire dal 15.06.1987 e chiuso il 31.12.2015, la ha CP_5 presentato solo gli estratti conto parziali ed intermedi al 31.12.2011, al 13.02.2012, al 31.03.2012 e al 30.06.2012). III. “NULLITÀ/INVALIDITÀ DELLA SENTENZA EX ART. 132, COMMA 4 C.P.C. PER ERRATA, CONTRADDITTORIA E/O OMESSA MOTIVAZIONE IN RELAZIONE ALL'ERRONEA VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE IN ORDINE ALLA MANCATA CONSIDERAZIONE UNITARIA DEL CONTO CORRENTE PRINCIPALE E DEL CONTO ANTICIPI” Col terzo motivo, gli appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice ha errato nella valutazione delle risultanze istruttorie, non avendo considerato unitariamente il conto corrente principale e il conto anticipi. Invero, le pretese economiche della Banca e quelle contrarie, sottese all'azione di ripetizione di indebito, non possono essere esaminate disgiuntamente, soprattutto dal punto di vista istruttorio. Il conto corrente principale deve essere considerato come la complessiva rappresentazione del rapporto intercorso tra il correntista e l'istituto di credito, poiché nel medesimo sono confluite tutte le poste attive e passive sorte nel corso del rapporto. A tale prospettazione deve però aggiungersi che sul conto corrente principale confluivano anche gli addebiti per interessi e competenze rivenienti dal conto anticipi, e soprattutto che, nella maggior parte dei casi, l'esposizione creatasi sul conto anticipi, secondo il meccanismo sopra descritto, veniva estinta non mediante specifici giroconti degli importi via via bonificati dal terzo debitore sul conto corrente principale, bensì mediante giroconti di importi cumulativi, non riconducibili al saldo di specifiche fatture anticipate, di fatto determinati a discrezione della A fronte di CP_5 tali molteplici operazioni di estinzione delle passività maturate sul conto anticipi, appare impossibile ricostruire correttamente il complessivo rapporto tra le parti se non mediante l'esame di tutti gli estratti-conto sia del conto corrente principale sia del conto anticipi. In difetto (ed oltretutto in mancanza anche del contratto originario di apertura di credito), occorre concludere che l'allegazione della di aver anticipato determinati CP_5 importi e che gli stessi sarebbero rimasti (parzialmente) impagati è del tutto arbitraria e non provata. IV. “NULLITÀ/INVALIDITÀ DELLA SENTENZA PER VIOLAZIONE DELL'ART. 167, COMMA 2 C.P.C. NELLA PARTE (PUNTO B, PAGG.
6-8 SENTENZA APPELLATA) IN CUI HA OMESSO DI RILEVARE LA TARDIVITÀ ED
pag. 8/14 INAMMISSIBILITÀ DELL'ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE FORMULATA DA
PER TARDIVA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO” CP_6
Col quarto motivo, gli appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice ha ritenuto di assimilare la posizione della Banca opposta a quella dell'attore che subisce una riconvenzionale del convenuto, sicché il momento preclusivo per la formulazione delle eventuali eccezioni non rilevabili d'ufficio diverrebbe la prima udienza di trattazione. In verità, la pronuncia citata sul punto dal Tribunale (SS.UU. n. 26128/2010) affronta il tema dello ius variandi nell'ambito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, ma non pone in discussione le preclusioni derivanti dal deposito della comparsa di costituzione senza il rispetto del termine dei venti giorni di cui all'art. 167, comma 2, c.p.c. La Suprema Corte, nella predetta pronuncia, chiarisce infatti che la comparsa di costituzione rappresenta per l'opposto l'atto nel quale poter formulare eventuali domande riconvenzionali o eccezioni non rilevabili d'ufficio, ma nel rispetto dei limiti temporali fissati dall'art. 167, comma 2, c.p.c., a pena di decadenza. Pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare l'intervenuta decadenza della Banca dalla possibilità di proporre eccezioni a seguito della sua tardiva costituzione in giudizio e per l'effetto dichiarare tardiva ed inammissibile l'avversa eccezione di prescrizione. Quindi, laddove venisse accolto tale motivo di gravame (ritenendo inammissibile l'eccezione di prescrizione formulata da per CP_4 tardiva costituzione in giudizio), alle parti appellanti dovrà riconoscersi l'ulteriore importo di € 27.279,60, erroneamente espunto dal primo Giudice, pari all'entità degli addebiti illegittimi operati dalla Banca anteriormente al 12.09.2008, alla luce dell'accertamento effettuato dal CTU. V. “NULLITÀ/INVALIDITÀ DELLA SENTENZA PER VIOLAZIONE DELL'ART. 112 C.P.C. IN ORDINE ALLA OMESSA PRONUNCIA SULLA RICHIESTA DI COMPENSAZIONE GIUDIZIALE FORMULATA DA Parte_1
Col quinto motivo, gli appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice ha omesso di pronunciarsi sulla domanda proposta in via riconvenzionale dagli appellanti, in violazione dell'art. 112 c.p.c. Invero, con l'atto di citazione in opposizione, in via riconvenzionale, gli appellanti chiedevano la rideterminazione dei rapporti dare/avere tra le parti con eliminazione delle poste non dovute e, a seguire, la compensazione giudiziale. Si osserva, infatti, che la mancata compensazione del credito accertato a favore di alla data di chiusura del c/c n. 7707147 (ovvero al Pt_4
31.12.2015) con il credito accertato in primo grado a favore di CP_4 comporta un evidente pregiudizio a carico degli appellanti in relazione al calcolo degli interessi addebitati dall'istituto.
pag. 9/14 VI. “CONTRADDITTORIETÀ ED ERRONEITÀ DELLA SENTENZA APPELLATA IN RELAZIONE ALL'AMMONTARE DELLE SPESE DI CTP LIQUIDATE A FAVORE DI EDILCONSULRESTAURI” Col sesto motivo, gli appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice, pur avendo posto le spese di CTU e di CTP (come documentate in causa) a carico della nel dispositivo, per evidente CP_5 errore materiale, ha liquidato le spese di CTP riconosciute a nella Pt_4 misura di € 1.576,48, anziché nel complessivo importo di € 8.832,00 delle spese di CTP documentate in corso di causa. Gli appellanti hanno proposto anche istanza di sospensione, la quale è stata accolta con ordinanza del 09.02.2024. La Corte ha ritenuto:
“- che, con il primo motivo di gravame parte appellante lamenta la nullità dell'impugnata sentenza per avere il Tribunale omesso di revocare il D.I., nonostante il parziale accoglimento dell'opposizione;
- che, sia pure ad una deliberazione sommaria, propria di questa fase, tale motivo di gravame appare manifestamento fondato, atteso che costituisce orientamento giurisprudenziale consolidato quello per cui “L'accoglimento, anche parziale, dell'opposizione a decreto ingiuntivo comporta la definitiva caducazione del provvedimento monitorio” (Cass. 20868/2017; Cass. SS.UU n. 4071/2010);
- che anche il quinto motivo di censura, con cui parte appellante si duole dell'omessa compensazione tra il credito di euro 83.783,29, accertato in favore di e quello di euro 16.938,12 accertato in favore di Controparte_4
non appare pretestuoso, almeno ad una valutazione prima Parte_1 facie”. Si è costituita (e per essa , la quale ha concluso CP_1 Controparte_2 per il rigetto dell'appello e per la conferma della sentenza impugnata. In particolare, l'appellata ha sostenuto:
- l'irrilevanza del primo motivo di appello, relativo alla erroneità della conferma parziale del decreto opposto;
- l'infondatezza del secondo motivo di appello, relativo alla asserita erronea valutazione delle risultanze probatorie da parte del Tribunale;
- l'infondatezza del terzo motivo di appello, relativo all'erronea valutazione del rapporto di conto corrente e di affidamento a fronte di anticipi come rapporti separati;
- l'infondatezza del quarto motivo di appello, relativo all'erroneità della sentenza per avere ritenuto tempestivamente formulata l'eccezione di prescrizione;
pag. 10/14 - l'infondatezza del quinto motivo di appello, relativo all'omessa pronuncia sulla compensazione giudiziale;
- l'infondatezza del sesto motivo di appello, relativo all'erronea quantificazione delle spese di consulenza tecnica di parte. All'udienza del 07.02.2024 è stata dichiarata la contumacia di
[...]
CP_3
Negli scritti conclusivi le parti hanno ribadito le argomentazioni già svolte nei propri atti introduttivi, e la causa è passata alla decisione della Corte all'udienza del 28 maggio 2025.
^*^*^ Col primo motivo di gravame, gli appellanti lamentano la nullità della sentenza impugnata per avere il Tribunale omesso di revocare il decreto ingiuntivo, nonostante il parziale accoglimento dell'opposizione. Il motivo di appello merita accoglimento. Costituisce infatti orientamento giurisprudenziale consolidato quello per cui
“L'accoglimento, anche parziale, dell'opposizione a decreto ingiuntivo comporta la definitiva caducazione del provvedimento monitorio” (Cass. 20868/2017; Cass. SS.UU n. 4071/2010). Nel caso in esame, dal momento che l'opposizione al decreto ingiuntivo è stata parzialmente accolta dal Giudice di prime cure, la Corte non può esimersi dal riformare la sentenza impugnata revocando totalmente il decreto ingiuntivo emesso e condannando gli appellanti al pagamento di quanto risulterà dovuto dagli stessi a favore dell'appellata alla luce di quanto si dirà in prosieguo. CP_1
Il secondo e terzo motivo d'appello possono essere esaminati congiuntamente perché strettamente connessi. Col secondo motivo di gravame, gli appellanti censurano la statuizione della sentenza impugnata per avere il Tribunale realizzato un'erronea valutazione delle risultanze istruttorie, ritenendo parzialmente fondate le pretese di con riferimento all'anticipo della fattura n. 58 sulla scorta delle sole CP_4 certificazioni ex art. 50 TUB. Col terzo motivo di gravame, gli appellanti lamentano che la sentenza impugnata per non avere il Tribunale considerato unitariamente i rapporti contrattuali intercorsi tra le parti e per aver proceduto all'accertamento del
“dare-avere” separatamente. Sul punto si osserva quanto segue. È risaputo che in forza di costante indirizzo giurisprudenziale – da cui non vi è motivo di discostarsi - l'efficacia probatoria dell'estratto conto certificato ex art. 50 D. Lgs. 385/93 è limitata alla sola fase monitoria, in quanto soltanto pag. 11/14 essa è caratterizzata da uno speciale rito sommario nella valutazione delle prove sufficienti ad ottenere l'ingiunzione (v. Cass. n. 9695 del 3/5/2011). La sentenza del primo giudice sul punto appare corretta. Appare dirimente considerare che in sentenza si mettono in evidenza i seguenti elementi: l'esistenza del patto di affidamento per anticipo fatture, e le risultanze dei docc. 39 e 40 attestanti le richieste di anticipo e le effettive anticipazioni degli importi relativi alla fattura n. 58 (l'unica ancora di interesse in questa sede). Evidenzia la Corte che gli allora opponenti non hanno, invece, puntualmente indicato quale posta ricavabile dagli atti sarebbe univocamente riconducibile al pagamento del residuo debito di cui alla fattura n. 58 (essendosi limitate a prospettare delle mere ipotesi a pag. 14 dell'appello), né, a maggior ragione, hanno provato l'estinzione di detta obbligazione. La parte appellata risulta dunque creditrice, per detto titolo, della somma di
€ 83.783,29. I motivi secondo e terzo sono quindi infondati. Col quarto motivo di gravame, gli appellanti lamentano che il Giudice di primo grado sarebbe incorso in errore per avere il Tribunale ritenuto tempestivamente formulata l'eccezione di prescrizione. Il primo giudice ha così ragionato: “Si deve preliminarmente osservare che non può essere condivisa le deduzioni svolte dalle parti opponenti cica l'intervenuta decadenza della eccezione di prescrizione per essere stata la medesima operata con la comparsa di costituzione avvenuta il 9.1.2019 e non già 20 giorni prima della udienza fissata per il 10.1.2019 come previsto per le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio Sul punto deve convenirsi con la parte opposta, laddove a pag. 11 della comparsa conclusionale di replica, argomenta nel senso che la posizione processuale della convenuta opposta è assimilabile alla posizione dell'attore che, nel giudizio di cognizione ordinario, subisce la riconvenzionale del convenuto. Il momento preclusivo per l'opposto in relazione alle eccezioni non rilevabili d'ufficio discendenti dalla domanda introdotta dall'opponente nella presente causa (vale a dire la domanda di nullità del titolo su cui si basa il DI) deve intendersi pertanto quello di cui all'art 183 V comma fissato per l'attore nei confronti del quali sia svolta una domanda riconvenzionale da parte dell'attore nel procedimento di cognizione ordinario. Sul punto del tutto pertinente è la sentenza della Corte di cassazione a SS.UU. 26128/2010 che ha esattamente individuato nella comparsa di costituzione dell'opposto il momento preclusivo in ordine alla proposizione di reconventio reconventionis da parte dell'opposta
pag. 12/14 (cui è assimilabile per quel che qui riguarda, l'odierna eccezione di prescrizione)”. Reputa invece la Corte che in relazione alla domanda riconvenzionale volta ad ottenere la ripetizione dell'indebito, le opposte si trovavano nella posizione sostanziale di convenute, sicché alla luce delle disposizioni di cui agli artt. 166 e 167 cpc esse erano onerate di sollevare l'eccezione di prescrizione, attivabile solo per iniziativa di parte, nella comparsa di risposta da depositare almeno venti giorni antecedenti all'udienza di prima comparizione. Nel caso in esame l'udienza di prima comparizione è stata fissata per il giorno 10.01.2019; la comparsa di risposta contenente l'eccezione di prescrizione è stata invece depositata solo il giorno prima, ossia 09.01.2019. L'eccezione di prescrizione è dunque intempestiva: il motivo d'appello in esame appare fondato. La somma spettante per detto titolo agli appellanti è complessivamente pari a € 44.217,72 (i calcoli del CTU non sono in questa sede contestati), invece della minor somma riconosciuta per detto titolo dal primo Giudice. Col quinto motivo di gravame, gli appellanti lamentano l'omessa compensazione tra il maggior credito riconosciuto a favore della e le CP_5 sommedovute agli appellanti a titolo di indebito. La Corte reputa che il motivo d'appello sia fondato, dovendosi dare atto che la compensazione è stata chiesta dagli appellanti fin dall'introduzione dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo. Il saldo di dare e avere è a favore di che dunque -deve ritenersi- ha ricevuto in cessione il credito CP_1 originario della Banca solo per la minor somma data dalla differenza tra € 83.783,29 ed € 44.217,72, ossia per € 39.565,57.
^*^*^ Alla luce dei rilievi che precedono, in parziale riforma della sentenza impugnata, previa revoca integrale del decreto ingiuntivo, gli appellanti vanno condannati, in solido tra loro, al pagamento in favore di CP_1
(cessionaria) della complessiva somma di € 39.565,57. Le spese legali, con assorbimento del sesto motivo d'appello, rideterminate avuto riguardo al principio di causalità e all'esito complessivo della lite, vanno poste a carico degli appellanti, e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della causa rientrante nello scaglione tra euro 26.000,00 ed euro 52.000,00 (decisum), comprensivo della fase istruttoria per il solo primo grado. Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico degli appellanti.
P.Q.M.
pag. 13/14 La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
e con atto di Parte_1 Parte_2 Parte_3 citazione ritualmente notificato nei confronti di e Controparte_3
avverso la sentenza del Tribunale di Milano, n. Controparte_1
270/2023, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
1. accoglie parzialmente l'appello e, previa revoca integrale del decreto ingiuntivo, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna
e in solido Parte_1 Parte_2 Parte_3 tra loro, al pagamento, in favore di della complessiva Controparte_1 somma di € 39.565,57; 2. condanna gli appellanti al pagamento, in favore della parte appellata costituita, delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida
-in € 7.616,00 per il primo grado,
-e in € 6.946,00 per il secondo grado, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge. Così deciso a Milano, nella camera di consiglio del 28 maggio 2025.
Il presidente estensore
- RI OT -
pag. 14/14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Cfr. docc. 23 e 24 parte opposta. 3 Gli estremi della fattura di cui si allega la anticipazione non sono indicati né risultano ricavabili dal conto anticipi né dai conto correnti su cui sarebbero stati accreditati, sicché la parte opponente si trova nella posizione di non poter prendere posizione in ordine a tale pretesa con riferimento, in particolare, all'omesso pagamento da parte del cedente del relativo importo. pag. 5/14