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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 02/07/2025, n. 599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 599 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1504/19 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Stefania Deiana Presidente
dott.ssa Elisabetta Carta Giudice
dott.ssa Ilaria Bradamante Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con citazione depositata in data 08.05.2019 da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Bologna, nella Via Emilia Ponente n 252, rappresentato e difeso, giusta delega in atti, dall'Avv. Milena
Mura, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sassari, Via Cagliari n 18
attore nei confronti di
, nata a [...] il [...], codice fiscale , ivi residente al CP_1 CodiceFiscale_2
n. 4 della Via Mastru Santu, al fine del presente procedimento elett.te domiciliato al n. 23 della via
Asproni presso lo studio dell'avv. Silvio Piras (C.F. Pec: CodiceFiscale_3
– fax 079276044) il quale la difende in virtù di procura Email_1
speciale alla lite;
pagina 1 di 8 Resistente
, nata il [...] a [...] e residente a [...]in S.V. Mastru Santu n. 2/A (c.f. Parte_2 [...]
), rappresentata e difesa giusta delega a margine del presente atto dall'avv. Nicola C.F._4
Re, elettivamente domiciliata ai fini della presente procedura presso lo studio del medesimo difensore sito in Sassari (SS), Via Roma n.95.
resistente
Persona_1
(deceduta) Persona_2
resistenti contumaci nonché
con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
CP_ Conclusioni: per l'attore come da citazione del 08.05.2019, per la convenuta come da memoria di costituzione del 10.07.2019, per la convenuta come da memoria di costituzione del Parte_2
29.01.2024 e ribadite nelle rispettive comparse conclusionali.
Motivi in fatto e diritto
, con atto di citazione del 08.05.2019, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
(contumace), (contumace) e suoi eredi CP_1 Parte_2 Persona_2 Persona_1
esponendo quanto segue:
- di essere nato in data [...] da una relazione sentimentale tra la sig.ra ed il sig Parte_3
; Persona_3
pagina 2 di 8 - di essere stato riconosciuto solo dalla madre , in quanto il , subito dopo Parte_3 Persona_3
la nascita dell'odierno attore interrompeva la relazione sentimentale con la sig.ra e si Parte_3
rifiutava di riconoscere il minore;
- che il contraeva successivamente matrimonio con la sig.ra e si disinteressava Pt_2 CP_1
totalmente del figlio , sotto l'aspetto affettivo ed economico;
Parte_1
- che la relazione tra i due era nota perché fin dal 1963, la Sig.ra frequentava la sorella Pt_3 Pt_2
del , in quanto amiche nonché vicine di casa nella borgata di “Mastru Mannu” in agro di Persona_3
Sassari;
- che il Sig. , dopo un periodo di soggiorno in Olanda per ragioni di lavoro, faceva Persona_3
ritorno nella borgata di “Mastru Mannu” per stabilirsi definitivamente fino al decesso avvenuto nel
2018;
- che dopo la morte della prima moglie, il Sig. inizia a frequentare la Sig.ra fino Persona_3 Pt_3
al fidanzamento avvenuto nel 1984;
- che nel mese di Aprile 1986 nasceva;
Pt_1
- che i rispettivi amici ma anche gli stessi congiunti della e del erano a conoscenza della Pt_3 Pt_2
predetta relazione.
Ha lamentato di aver subito, a causa del comportamento del genitore, oltre ad un rilevante danno economico, danni patrimoniali e non patrimoniali per il mancato riconoscimento dello status di figlio.
Ha concluso chiedendo che il Tribunale dichiari che , nato a [...] il Parte_1
17.04.1986 è figlio legittimo del sig , nato a [...] il [...], e defunto in data Persona_3
6.11.2018 e per l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla trascrizione della sentenza e di disporre che il Sig. assuma il cognome;
Parte_1 Pt_2
accertare e riconoscere il danno non patrimoniale ex art 2059 c.c. da illecito endofamiliare per la deprivazione della figura paterna, con conseguente diritto del sig. al ristoro Parte_1
del danno esistenziale da riconoscersi anche in via equitativa. pagina 3 di 8 Si è costituita in giudizio moglie del defunto , contestando quanto CP_1 Persona_3
sostenuto dall'attore e negando che lei o il defunto marito fossero a conoscenza dell'asserito rapporto di filiazione con l'attore. Ha dedotto che non sarebbero dimostrati i danni subiti poiché il Pt_3
sarebbe cresciuto nell'ambito del nuovo matrimonio della madre, in un ambiente sano e affettuoso ove entrambi i coniugi lavoravano e, dunque, anche economicamente non in difficoltà. Inoltre, la circostanza che l'attore abbia lasciato trascorrere un tempo lunghissimo dalla nascita e solo successivamente al decesso del a quando si è determinato ad agire per il risarcimento del danno, Pt_2
sarebbe idoneo a interrompere ogni nesso di causalità tra la condotta del presunto padre e il nocumento lamentato.
Ha concluso chiedendo il rigetto di tutte le domande attoree.
Si è costituita sorella del (fu) , di cui deve essere pertanto revocata la Parte_2 Persona_3
dichiarazione di contumacia, depositando comparsa di costituzione solo in data 29.01.2024, quando il giudizio era stato completamente istruito.
La causa è stata istruita con audizione di testimoni, produzioni documentali e CTU tecnica e all'udienza del 12.02.2025 sono stati concessi termini ex art. 190 c.p.c. ed è stata trattenuta per essere riferita al Collegio.
***
Deve ritenersi provato che è padre di . Persona_3 Parte_1
Il test del DNA esperito sottoponendo ad indagine genetico-biomolecolare i campioni organici acquisiti dalla salma del defunto Sig. (presunto nonno paterno dell'attore) ed i campioni Persona_4
salivari di confronto del Sig. (attore figlio) e (madre) ed Parte_1 Parte_3
effettuando gli opportuni confronti tra i rispettivi profili genetici al fine di accertare o meno il rapporto di parentela biologica ha restituito un supporto forte all'ipotesi di parentela per via paterna tra
[...]
ed il defunto nonno . Parte_1 Persona_4
pagina 4 di 8 Vi sono, inoltre, indizi gravi, precisi e concordanti che apportano ulteriori elementi a sostegno della sussistenza del rapporto di filiazione. Infatti, i testimoni sentiti, hanno dichiarato che il rapporto sentimentale tra i due e la gravidanza della Sig.ra erano noti nel quartiere di Sassari ove Pt_3
abitavano e che il sig. aveva espresso più volte il desiderio di regolarizzare la situazione Persona_3
di , in quanto suo unico figlio, ma di essere frenato per il timore di dare un dispiacere alla Pt_1
moglie.
Dalla prova testimoniale è, quindi, emerso con certezza che il sig. era perfettamente Persona_3
consapevole di essere il padre di , e che abbia più volte espresso, in età Parte_1
matura, la volontà di riconoscerlo come figlio.
Deve, pertanto, ritenersi giudizialmente provato che il Sig. fosse, fin da Persona_3
subito, a conoscenza del rapporto di paternità esistente, il che consente di ritenere sussistente la condotta illecita generativa del danno. Ora, posto che il danno da privazione della figura paterna determina un danno non patrimoniale lato sensu psicologico-esistenziale, che investe lo sviluppo e la progressiva formazione della personalità del danneggiato, influente sul peggioramento delle condizioni di vita, tale da determinare una vita "qualitativamente
inferiore", parte della giurisprudenza ritiene che l'attore non possa limitarsi a dedurre il contegno inadempiente ai doveri genitoriali, ma debba altresì provare se e in che misura il figlio abbia subito gli effetti negativi di detta assenza della figura genitoriale (cfr. Trib.
Bolzano, 13/03/2020, n. 286; Trib. Savona, 13/01/2020, n. 50).
In particolare, si è ritenuto che il risarcimento spetti ove "siano state dimostrate rilevanti
alterazioni negative dei suoi assetti individuali, relazionali e vitali, e la perdita subita, in
concreto, con riguardo agli studi, alle attività parascolastiche, alle attività lavorative, alle
frequentazioni sociali, ed a qualsivoglia ulteriore aspetto attinente alla vita di relazione"
(Trib. Roma, 01/08/2019). pagina 5 di 8 Nel presente caso, l'attore ha solo allegato di aver vissuto con il solo reddito della madre,
così conducendo una vita qualitativamente inferiore rispetto a quella che gli sarebbe spettata,
privato di tantissime attività realizzatrici della persona che avrebbero potuto condurlo a una crescita psico fisica differente. Trattasi di circostanza che deve rilevare ai fini della quantificazione del danno liquidabile.
Più nello specifico, la più recente giurisprudenza tende a liquidare il danno utilizzando le tabelle giurisprudenziali adottate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano relativa all'ipotesi di perdita del rapporto parentale, specificando che tale parametro tabellare deve essere considerato solo come punto di riferimento, dal momento che in caso di abbandono genitoriale la perdita non può ritenersi totale e definitiva come nel caso del decesso (cfr.
Trib. Reggio Emilia, 8/2/2018; Trib. Torino, 5/6/2014; Trib. Milano, 23/7/2014).
Sul punto, parte della giurisprudenza suggerisce, con valutazione condivisibile, un ampio ricorso alla valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., stante l'impossibilità di ancorare tale pregiudizio a precise quantificazioni in moneta e vista la necessità di rideterminare l'importo tabellare sulle base delle circostanze concrete (cfr. Trib. Roma, 17/6/2019; Trib. Ravenna,
13/5/2019; Trib. Rimini, 3/2/2018). Tra queste circostanze possono essere valorizzate, a titolo esemplificativo, la durata e il livello d'assenza materiale e affettiva del padre, l'effettiva consapevolezza dell'abbandono, la recuperabilità del rapporto genitoriale e la presenza di altre figure parentali (v. Trib. Modena, 22/4/2020).
Nel caso di specie è, certo, emerso che il Sig. non si sia solo disinteressato Persona_3
del mantenimento, istruzione ed educazione, ma abbia anche mancato di partecipare affettivamente alla vita del figlio, ad es. non partecipando alle principali funzioni religiose,
comunione e cresima, ai traguardi scolastici ed agli eventi sportivi, non supportandolo nella pagina 6 di 8 scelta degli studi e del lavoro. Ma se è vero che la “perdita” del genitore non è compensata dalla presenza dell'altro o dei parenti prossimi, è anche vero che nella liquidazione del danno deve tenersi conto di altri fattori quali, nella specie, la circostanza che l'attore è cresciuto, a seguito del nuovo matrimonio della madre, con altri figli, in un ambiente sano e amorevole ove entrambi i coniugi lavoravano, non facendo mancare nulla alla prole.
Ciò premesso, considerato che le tabelle del Tribunale di Milano, utilizzate alla data di instaurazione del presente giudizio, risarciscono in favore del figlio per la perdita del genitore un importo di circa €. 180.000, non essendo stati addotti o rilevabili peculiari profili, che possano portare a valutare in chiave più specifica o personalizzata il danno di cui si tratta, si ritiene congruo liquidare a la somma di €. 50.000, pari a Parte_1
circa un terzo dell'importo di cui sopra.
Deve essere rigettata l'eccezione di prescrizione, in quanto è pacifico in giurisprudenza che il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale non è utilmente azionabile se non dal momento della sentenza di accertamento della filiazione, che costituisce il dies a quo della decorrenza della ordinaria prescrizione (Tribunale Roma sez. I, 19/05/2017).
A tale stregua, le domande dell'attore devono essere accolte.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate secondo il D.M. vigente, valore indeterminabile complessità bassa, parametri minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) accerta e dichiara che è padre di e, per l'effetto, dispone Persona_3 Parte_1
che assuma il cognome , ordinando all'Ufficiale di stato civile del Parte_1 Pt_2
Comune di Sassari la relativa annotazione nell'atto di nascita di quest'ultimo;
pagina 7 di 8 2) accerta in capo a il diritto al risarcimento per complessivi €. 50.000,00; Parte_1
3) condanna alla rifusione in favore di delle spese di lite che CP_1 Parte_1
liquida in €. 3.809,00, oltre rimborso c.u., rimborso forfettario 15%, iva e cnpa, oltre oneri di legge;
4) compensa le spese per Parte_2
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 19.06.2025.
Il Presidente dott.ssa Stefania Deiana
Il Giudice est. dott.ssa Ilaria Bradamante
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Stefania Deiana Presidente
dott.ssa Elisabetta Carta Giudice
dott.ssa Ilaria Bradamante Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con citazione depositata in data 08.05.2019 da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Bologna, nella Via Emilia Ponente n 252, rappresentato e difeso, giusta delega in atti, dall'Avv. Milena
Mura, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sassari, Via Cagliari n 18
attore nei confronti di
, nata a [...] il [...], codice fiscale , ivi residente al CP_1 CodiceFiscale_2
n. 4 della Via Mastru Santu, al fine del presente procedimento elett.te domiciliato al n. 23 della via
Asproni presso lo studio dell'avv. Silvio Piras (C.F. Pec: CodiceFiscale_3
– fax 079276044) il quale la difende in virtù di procura Email_1
speciale alla lite;
pagina 1 di 8 Resistente
, nata il [...] a [...] e residente a [...]in S.V. Mastru Santu n. 2/A (c.f. Parte_2 [...]
), rappresentata e difesa giusta delega a margine del presente atto dall'avv. Nicola C.F._4
Re, elettivamente domiciliata ai fini della presente procedura presso lo studio del medesimo difensore sito in Sassari (SS), Via Roma n.95.
resistente
Persona_1
(deceduta) Persona_2
resistenti contumaci nonché
con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
CP_ Conclusioni: per l'attore come da citazione del 08.05.2019, per la convenuta come da memoria di costituzione del 10.07.2019, per la convenuta come da memoria di costituzione del Parte_2
29.01.2024 e ribadite nelle rispettive comparse conclusionali.
Motivi in fatto e diritto
, con atto di citazione del 08.05.2019, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
(contumace), (contumace) e suoi eredi CP_1 Parte_2 Persona_2 Persona_1
esponendo quanto segue:
- di essere nato in data [...] da una relazione sentimentale tra la sig.ra ed il sig Parte_3
; Persona_3
pagina 2 di 8 - di essere stato riconosciuto solo dalla madre , in quanto il , subito dopo Parte_3 Persona_3
la nascita dell'odierno attore interrompeva la relazione sentimentale con la sig.ra e si Parte_3
rifiutava di riconoscere il minore;
- che il contraeva successivamente matrimonio con la sig.ra e si disinteressava Pt_2 CP_1
totalmente del figlio , sotto l'aspetto affettivo ed economico;
Parte_1
- che la relazione tra i due era nota perché fin dal 1963, la Sig.ra frequentava la sorella Pt_3 Pt_2
del , in quanto amiche nonché vicine di casa nella borgata di “Mastru Mannu” in agro di Persona_3
Sassari;
- che il Sig. , dopo un periodo di soggiorno in Olanda per ragioni di lavoro, faceva Persona_3
ritorno nella borgata di “Mastru Mannu” per stabilirsi definitivamente fino al decesso avvenuto nel
2018;
- che dopo la morte della prima moglie, il Sig. inizia a frequentare la Sig.ra fino Persona_3 Pt_3
al fidanzamento avvenuto nel 1984;
- che nel mese di Aprile 1986 nasceva;
Pt_1
- che i rispettivi amici ma anche gli stessi congiunti della e del erano a conoscenza della Pt_3 Pt_2
predetta relazione.
Ha lamentato di aver subito, a causa del comportamento del genitore, oltre ad un rilevante danno economico, danni patrimoniali e non patrimoniali per il mancato riconoscimento dello status di figlio.
Ha concluso chiedendo che il Tribunale dichiari che , nato a [...] il Parte_1
17.04.1986 è figlio legittimo del sig , nato a [...] il [...], e defunto in data Persona_3
6.11.2018 e per l'effetto, ordinare all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla trascrizione della sentenza e di disporre che il Sig. assuma il cognome;
Parte_1 Pt_2
accertare e riconoscere il danno non patrimoniale ex art 2059 c.c. da illecito endofamiliare per la deprivazione della figura paterna, con conseguente diritto del sig. al ristoro Parte_1
del danno esistenziale da riconoscersi anche in via equitativa. pagina 3 di 8 Si è costituita in giudizio moglie del defunto , contestando quanto CP_1 Persona_3
sostenuto dall'attore e negando che lei o il defunto marito fossero a conoscenza dell'asserito rapporto di filiazione con l'attore. Ha dedotto che non sarebbero dimostrati i danni subiti poiché il Pt_3
sarebbe cresciuto nell'ambito del nuovo matrimonio della madre, in un ambiente sano e affettuoso ove entrambi i coniugi lavoravano e, dunque, anche economicamente non in difficoltà. Inoltre, la circostanza che l'attore abbia lasciato trascorrere un tempo lunghissimo dalla nascita e solo successivamente al decesso del a quando si è determinato ad agire per il risarcimento del danno, Pt_2
sarebbe idoneo a interrompere ogni nesso di causalità tra la condotta del presunto padre e il nocumento lamentato.
Ha concluso chiedendo il rigetto di tutte le domande attoree.
Si è costituita sorella del (fu) , di cui deve essere pertanto revocata la Parte_2 Persona_3
dichiarazione di contumacia, depositando comparsa di costituzione solo in data 29.01.2024, quando il giudizio era stato completamente istruito.
La causa è stata istruita con audizione di testimoni, produzioni documentali e CTU tecnica e all'udienza del 12.02.2025 sono stati concessi termini ex art. 190 c.p.c. ed è stata trattenuta per essere riferita al Collegio.
***
Deve ritenersi provato che è padre di . Persona_3 Parte_1
Il test del DNA esperito sottoponendo ad indagine genetico-biomolecolare i campioni organici acquisiti dalla salma del defunto Sig. (presunto nonno paterno dell'attore) ed i campioni Persona_4
salivari di confronto del Sig. (attore figlio) e (madre) ed Parte_1 Parte_3
effettuando gli opportuni confronti tra i rispettivi profili genetici al fine di accertare o meno il rapporto di parentela biologica ha restituito un supporto forte all'ipotesi di parentela per via paterna tra
[...]
ed il defunto nonno . Parte_1 Persona_4
pagina 4 di 8 Vi sono, inoltre, indizi gravi, precisi e concordanti che apportano ulteriori elementi a sostegno della sussistenza del rapporto di filiazione. Infatti, i testimoni sentiti, hanno dichiarato che il rapporto sentimentale tra i due e la gravidanza della Sig.ra erano noti nel quartiere di Sassari ove Pt_3
abitavano e che il sig. aveva espresso più volte il desiderio di regolarizzare la situazione Persona_3
di , in quanto suo unico figlio, ma di essere frenato per il timore di dare un dispiacere alla Pt_1
moglie.
Dalla prova testimoniale è, quindi, emerso con certezza che il sig. era perfettamente Persona_3
consapevole di essere il padre di , e che abbia più volte espresso, in età Parte_1
matura, la volontà di riconoscerlo come figlio.
Deve, pertanto, ritenersi giudizialmente provato che il Sig. fosse, fin da Persona_3
subito, a conoscenza del rapporto di paternità esistente, il che consente di ritenere sussistente la condotta illecita generativa del danno. Ora, posto che il danno da privazione della figura paterna determina un danno non patrimoniale lato sensu psicologico-esistenziale, che investe lo sviluppo e la progressiva formazione della personalità del danneggiato, influente sul peggioramento delle condizioni di vita, tale da determinare una vita "qualitativamente
inferiore", parte della giurisprudenza ritiene che l'attore non possa limitarsi a dedurre il contegno inadempiente ai doveri genitoriali, ma debba altresì provare se e in che misura il figlio abbia subito gli effetti negativi di detta assenza della figura genitoriale (cfr. Trib.
Bolzano, 13/03/2020, n. 286; Trib. Savona, 13/01/2020, n. 50).
In particolare, si è ritenuto che il risarcimento spetti ove "siano state dimostrate rilevanti
alterazioni negative dei suoi assetti individuali, relazionali e vitali, e la perdita subita, in
concreto, con riguardo agli studi, alle attività parascolastiche, alle attività lavorative, alle
frequentazioni sociali, ed a qualsivoglia ulteriore aspetto attinente alla vita di relazione"
(Trib. Roma, 01/08/2019). pagina 5 di 8 Nel presente caso, l'attore ha solo allegato di aver vissuto con il solo reddito della madre,
così conducendo una vita qualitativamente inferiore rispetto a quella che gli sarebbe spettata,
privato di tantissime attività realizzatrici della persona che avrebbero potuto condurlo a una crescita psico fisica differente. Trattasi di circostanza che deve rilevare ai fini della quantificazione del danno liquidabile.
Più nello specifico, la più recente giurisprudenza tende a liquidare il danno utilizzando le tabelle giurisprudenziali adottate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano relativa all'ipotesi di perdita del rapporto parentale, specificando che tale parametro tabellare deve essere considerato solo come punto di riferimento, dal momento che in caso di abbandono genitoriale la perdita non può ritenersi totale e definitiva come nel caso del decesso (cfr.
Trib. Reggio Emilia, 8/2/2018; Trib. Torino, 5/6/2014; Trib. Milano, 23/7/2014).
Sul punto, parte della giurisprudenza suggerisce, con valutazione condivisibile, un ampio ricorso alla valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., stante l'impossibilità di ancorare tale pregiudizio a precise quantificazioni in moneta e vista la necessità di rideterminare l'importo tabellare sulle base delle circostanze concrete (cfr. Trib. Roma, 17/6/2019; Trib. Ravenna,
13/5/2019; Trib. Rimini, 3/2/2018). Tra queste circostanze possono essere valorizzate, a titolo esemplificativo, la durata e il livello d'assenza materiale e affettiva del padre, l'effettiva consapevolezza dell'abbandono, la recuperabilità del rapporto genitoriale e la presenza di altre figure parentali (v. Trib. Modena, 22/4/2020).
Nel caso di specie è, certo, emerso che il Sig. non si sia solo disinteressato Persona_3
del mantenimento, istruzione ed educazione, ma abbia anche mancato di partecipare affettivamente alla vita del figlio, ad es. non partecipando alle principali funzioni religiose,
comunione e cresima, ai traguardi scolastici ed agli eventi sportivi, non supportandolo nella pagina 6 di 8 scelta degli studi e del lavoro. Ma se è vero che la “perdita” del genitore non è compensata dalla presenza dell'altro o dei parenti prossimi, è anche vero che nella liquidazione del danno deve tenersi conto di altri fattori quali, nella specie, la circostanza che l'attore è cresciuto, a seguito del nuovo matrimonio della madre, con altri figli, in un ambiente sano e amorevole ove entrambi i coniugi lavoravano, non facendo mancare nulla alla prole.
Ciò premesso, considerato che le tabelle del Tribunale di Milano, utilizzate alla data di instaurazione del presente giudizio, risarciscono in favore del figlio per la perdita del genitore un importo di circa €. 180.000, non essendo stati addotti o rilevabili peculiari profili, che possano portare a valutare in chiave più specifica o personalizzata il danno di cui si tratta, si ritiene congruo liquidare a la somma di €. 50.000, pari a Parte_1
circa un terzo dell'importo di cui sopra.
Deve essere rigettata l'eccezione di prescrizione, in quanto è pacifico in giurisprudenza che il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale non è utilmente azionabile se non dal momento della sentenza di accertamento della filiazione, che costituisce il dies a quo della decorrenza della ordinaria prescrizione (Tribunale Roma sez. I, 19/05/2017).
A tale stregua, le domande dell'attore devono essere accolte.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate secondo il D.M. vigente, valore indeterminabile complessità bassa, parametri minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) accerta e dichiara che è padre di e, per l'effetto, dispone Persona_3 Parte_1
che assuma il cognome , ordinando all'Ufficiale di stato civile del Parte_1 Pt_2
Comune di Sassari la relativa annotazione nell'atto di nascita di quest'ultimo;
pagina 7 di 8 2) accerta in capo a il diritto al risarcimento per complessivi €. 50.000,00; Parte_1
3) condanna alla rifusione in favore di delle spese di lite che CP_1 Parte_1
liquida in €. 3.809,00, oltre rimborso c.u., rimborso forfettario 15%, iva e cnpa, oltre oneri di legge;
4) compensa le spese per Parte_2
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 19.06.2025.
Il Presidente dott.ssa Stefania Deiana
Il Giudice est. dott.ssa Ilaria Bradamante
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