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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 20/06/2025, n. 613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 613 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1019/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott.ssa Anna Ghedini Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Nel procedimento iscritto al n. 1019/2025 R.G. promosso con ricorso in data 6 maggio 2025 da parte di:
nata a [...] il [...], residente a [...]
Porta D'amore 11, CF C.F._1
e
, nato a [...] il [...], residente a [...]
132, CF C.F._2
entrambi rappresenti e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Davide Conti (cod. fisc.
, PEC: ) presso il cui studio in C.F._3 Email_1
Ferrara, Via Mentana 4/a sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: procedimento su domanda congiunta per la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio ai sensi degli artt. 337 bis e seguenti c.c.; preso atto che il P.M. ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito il giudice relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 6 maggio
2025, contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti CONDIZIONI:
1) I figli minori, ed , vengano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori che Per_1 Per_2
conseguentemente eserciteranno la responsabilità genitoriale insieme. Le parti concordano che, per quanto riguarda l'abitazione coniugale - di proprietà dei nonni paterni nella misura del 100% e concessa in comodato d'uso regolarmente registrato a nome - rimanga nella Parte_2
disponibilità della Signora e che i figli mantengano la residenza presso la stessa abitazione Pt_1
sita nel Ferrara (FE) in via Porta D'amore 11, sino a che i figli vivano con la madre.
2) Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, educazione, salute ed ad eventuali attività ricreative e sportive, dei figli saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi. I figli minori avranno il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi e conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale. Le decisioni ordinarie saranno invece assunte da ciascun genitore separatamente nei rispettivi periodi di permanenza con i minori.
3) Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli nei week-end a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì sino a domenica sera;
nel corso della settimana potrà tenerli con sé nei pomeriggi di mercoledì sera e venerdì con pernottamento e accompagnamento a scuola il mattino successivo;
le vacanze natalizie e pasquali saranno equamente ripartite, con la seguente specifica: durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé i figli ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni i minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua
e con la madre quello del lunedì dell'Angelo e viceversa. Al fine, tra l'altro, di consentire al padre maggiori occasioni di condivisione con i figli rispetto a quanto normalmente accade durante il periodo scolastico, si concorda che i mesi delle vacanze estive saranno equamente suddivisi tra i genitori che si alterneranno settimanalmente nella cura e nell'accudimento dei figli, tentando di far coincidere, per quanto possibile, tali periodi con le proprie ferie, garantendo, compatibilmente con i reciproci impegni, contatti, condivisione di pezzi di quotidianità e pernottamenti con l'altro genitore nelle settimane trascorse presso i rispettivi domicili;
qualora uno dei due genitori programmasse viaggi con i figli fuori città per periodi superiori alla settimana, se ne darà opportuna comunicazione all'altro genitore almeno una settimana prima. Nelle settimane in cui entrambi i genitori siano impossibilitati a godere delle ferie e/o permessi e quindi a provvedere direttamente alla gestione dei figli, si utilizzeranno tutte le risorse disponibili (tra campi estivi, altre opportunità presenti sul territorio, reti parentali e amicali), e coinvolgendo doverosamente e preventivamente i bambini i quali - come previsto dalla Carta dei Diritti dei Figli, ampiamente discussa e condivisa tra i genitori e costituente parte integrante degli accordi tra le parti “hanno il diritto di essere informati sulle decisioni che li riguardano” - dando loro la possibilità di esprimere il loro punto di vista e le loro preferenze che i genitori si impegnano ad ascoltare ed, eventualmente, ad accogliere avendo, comunque, l'obiettivo di giungere a soluzioni il più possibile condivise sia tra i genitori, sia tra questi ed i figli. Le parti concordano di predisporre e condividere tra loro il “piano estivo” entro il mese di maggio di ogni anno. Per il giorno del compleanno dei figli e per le occasioni che li coinvolgono direttamente (feste di fine anno scolastico, saggi relativi ad attività extrascolastiche, ecc.) i genitori concordano di presenziare entrambi e di definire e condividere di volta in volta quanto necessario per salvaguardare il concetto di benessere dei figli e della continuità delle responsabilità genitoriali. I genitori si impegnano reciprocamente a collaborare e a ricercare soluzioni condivise in caso di particolari esigenze (malattie, impegni di lavoro, imprevisti vari…), da comunicare entro un giorno prima, laddove possibile. Qualora entrambi fossero impossibilitati a far fronte alle esigenze di cui sopra, fatta salva la possibilità di ricorrere alle rispettive reti parentali e/o amicali da intendersi come figure significative e risorse dei minori, piuttosto che di “uso” esclusivo di ciascuno dei genitori, si dà atto che ciascuno dei genitori provvederà autonomamente nelle giornate e nei periodi di propria spettanza, secondo quanto previsto dalla calendarizzazione concordata. Le parti concordano che le altre attività routinarie (come il rapporto con la scuola, il pediatra, responsabili di attività extrascolastiche e ricreative, etc.) verranno gestite secondo il principio di garantire ad ed continuità con Per_1 Per_2
quanto svolto finora e il loro sviluppo in un contesto di serenità familiare. Previo accordo tra i genitori, potranno essere concordate variazioni alle visite ed al tempo di permanenza, sempre nel rispetto degli impegni scolastici, educativi e delle attività dei minori nonché delle esigenze di entrambi i genitori.
4) Entrambi i genitori si impegnano a rispettare gli orari, concordando per iscritto (anche tramite sms e/o e-mail) eventuali variazioni se necessarie.
5) A titolo di contributo al mantenimento dei figli, il padre verserà l'importo mensile di € 1.000,00
(€. 500,00 a figlio) - l'importo del contributo sarà assoggettato ad automatica rivalutazione annuale secondo gli indici Istat - da corrispondersi il giorno 10 di ciascun mese oltre al 75% delle spese straordinarie. Le spese straordinarie, debitamente documentate, saranno rimborsate, al genitore che le abbia anticipate, entro trenta giorni dalla richiesta scritta (anche via sms e/o mail). Si precisa che le spese straordinarie comprendono, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: SPESE
MEDICHE (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo) - visite specialistiche prescritte dal medico curante;
- cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
- tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante. SPESE MEDICHE (da documentare e che richiedono il preventivo accordo) - cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private - cure termali e fisioterapiche;
- trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private. SPESE SCOLASTICHE (da documentare che non richiedono il preventivo accordo) - tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
- rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
- libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
- gite scolastiche senza pernottamento;
- trasporto pubblico. SPESE SCOLASTICHE (da documentare che richiedono il preventivo accordo) - tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
rette asilo nido e scuola materna privata e relativo trasporto;
- corsi di specializzazione;
- gite scolastiche con pernottamento;
- corsi di recupero e lezioni private;
- alloggio presso la sede Universitaria. SPESE EXTRASCOLASTICHE (da documentare che non richiedono il preventivo accordo) - tempo prolungato;
- Mensa scolastica;
- Attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente. SPESE
EXTRASCOLASTICHE (da documentare che richiedono il preventivo accordo) - baby-sitter; - campi estivi.
6) Riguardo alle detrazioni fiscali delle spese per i figli le parti concordano che siano detratte dal padre e per quanto riguarda l'assegno unico e universale i genitori concordano che venga erogato alla madre.
7) I genitori si autorizzano sin d'ora reciprocamente al rilascio e/o rinnovo del passaporto e di altro documento valido per l'espatrio, per sé stessi e anche per i figli.
*****
Le parti personalmente comparse all'udienza del 18 giugno 2025 hanno integralmente confermato le condizioni di cui al ricorso.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c lo stesso ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte. 2) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Ferrara, nella Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile, in data 18 giugno 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Anna Ghedini
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott.ssa Anna Ghedini Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Nel procedimento iscritto al n. 1019/2025 R.G. promosso con ricorso in data 6 maggio 2025 da parte di:
nata a [...] il [...], residente a [...]
Porta D'amore 11, CF C.F._1
e
, nato a [...] il [...], residente a [...]
132, CF C.F._2
entrambi rappresenti e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Davide Conti (cod. fisc.
, PEC: ) presso il cui studio in C.F._3 Email_1
Ferrara, Via Mentana 4/a sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: procedimento su domanda congiunta per la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio ai sensi degli artt. 337 bis e seguenti c.c.; preso atto che il P.M. ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito il giudice relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 6 maggio
2025, contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti CONDIZIONI:
1) I figli minori, ed , vengano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori che Per_1 Per_2
conseguentemente eserciteranno la responsabilità genitoriale insieme. Le parti concordano che, per quanto riguarda l'abitazione coniugale - di proprietà dei nonni paterni nella misura del 100% e concessa in comodato d'uso regolarmente registrato a nome - rimanga nella Parte_2
disponibilità della Signora e che i figli mantengano la residenza presso la stessa abitazione Pt_1
sita nel Ferrara (FE) in via Porta D'amore 11, sino a che i figli vivano con la madre.
2) Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, educazione, salute ed ad eventuali attività ricreative e sportive, dei figli saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi. I figli minori avranno il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi e conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale. Le decisioni ordinarie saranno invece assunte da ciascun genitore separatamente nei rispettivi periodi di permanenza con i minori.
3) Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli nei week-end a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì sino a domenica sera;
nel corso della settimana potrà tenerli con sé nei pomeriggi di mercoledì sera e venerdì con pernottamento e accompagnamento a scuola il mattino successivo;
le vacanze natalizie e pasquali saranno equamente ripartite, con la seguente specifica: durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé i figli ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni i minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua
e con la madre quello del lunedì dell'Angelo e viceversa. Al fine, tra l'altro, di consentire al padre maggiori occasioni di condivisione con i figli rispetto a quanto normalmente accade durante il periodo scolastico, si concorda che i mesi delle vacanze estive saranno equamente suddivisi tra i genitori che si alterneranno settimanalmente nella cura e nell'accudimento dei figli, tentando di far coincidere, per quanto possibile, tali periodi con le proprie ferie, garantendo, compatibilmente con i reciproci impegni, contatti, condivisione di pezzi di quotidianità e pernottamenti con l'altro genitore nelle settimane trascorse presso i rispettivi domicili;
qualora uno dei due genitori programmasse viaggi con i figli fuori città per periodi superiori alla settimana, se ne darà opportuna comunicazione all'altro genitore almeno una settimana prima. Nelle settimane in cui entrambi i genitori siano impossibilitati a godere delle ferie e/o permessi e quindi a provvedere direttamente alla gestione dei figli, si utilizzeranno tutte le risorse disponibili (tra campi estivi, altre opportunità presenti sul territorio, reti parentali e amicali), e coinvolgendo doverosamente e preventivamente i bambini i quali - come previsto dalla Carta dei Diritti dei Figli, ampiamente discussa e condivisa tra i genitori e costituente parte integrante degli accordi tra le parti “hanno il diritto di essere informati sulle decisioni che li riguardano” - dando loro la possibilità di esprimere il loro punto di vista e le loro preferenze che i genitori si impegnano ad ascoltare ed, eventualmente, ad accogliere avendo, comunque, l'obiettivo di giungere a soluzioni il più possibile condivise sia tra i genitori, sia tra questi ed i figli. Le parti concordano di predisporre e condividere tra loro il “piano estivo” entro il mese di maggio di ogni anno. Per il giorno del compleanno dei figli e per le occasioni che li coinvolgono direttamente (feste di fine anno scolastico, saggi relativi ad attività extrascolastiche, ecc.) i genitori concordano di presenziare entrambi e di definire e condividere di volta in volta quanto necessario per salvaguardare il concetto di benessere dei figli e della continuità delle responsabilità genitoriali. I genitori si impegnano reciprocamente a collaborare e a ricercare soluzioni condivise in caso di particolari esigenze (malattie, impegni di lavoro, imprevisti vari…), da comunicare entro un giorno prima, laddove possibile. Qualora entrambi fossero impossibilitati a far fronte alle esigenze di cui sopra, fatta salva la possibilità di ricorrere alle rispettive reti parentali e/o amicali da intendersi come figure significative e risorse dei minori, piuttosto che di “uso” esclusivo di ciascuno dei genitori, si dà atto che ciascuno dei genitori provvederà autonomamente nelle giornate e nei periodi di propria spettanza, secondo quanto previsto dalla calendarizzazione concordata. Le parti concordano che le altre attività routinarie (come il rapporto con la scuola, il pediatra, responsabili di attività extrascolastiche e ricreative, etc.) verranno gestite secondo il principio di garantire ad ed continuità con Per_1 Per_2
quanto svolto finora e il loro sviluppo in un contesto di serenità familiare. Previo accordo tra i genitori, potranno essere concordate variazioni alle visite ed al tempo di permanenza, sempre nel rispetto degli impegni scolastici, educativi e delle attività dei minori nonché delle esigenze di entrambi i genitori.
4) Entrambi i genitori si impegnano a rispettare gli orari, concordando per iscritto (anche tramite sms e/o e-mail) eventuali variazioni se necessarie.
5) A titolo di contributo al mantenimento dei figli, il padre verserà l'importo mensile di € 1.000,00
(€. 500,00 a figlio) - l'importo del contributo sarà assoggettato ad automatica rivalutazione annuale secondo gli indici Istat - da corrispondersi il giorno 10 di ciascun mese oltre al 75% delle spese straordinarie. Le spese straordinarie, debitamente documentate, saranno rimborsate, al genitore che le abbia anticipate, entro trenta giorni dalla richiesta scritta (anche via sms e/o mail). Si precisa che le spese straordinarie comprendono, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: SPESE
MEDICHE (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo) - visite specialistiche prescritte dal medico curante;
- cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
- tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante. SPESE MEDICHE (da documentare e che richiedono il preventivo accordo) - cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private - cure termali e fisioterapiche;
- trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private. SPESE SCOLASTICHE (da documentare che non richiedono il preventivo accordo) - tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
- rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
- libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
- gite scolastiche senza pernottamento;
- trasporto pubblico. SPESE SCOLASTICHE (da documentare che richiedono il preventivo accordo) - tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
rette asilo nido e scuola materna privata e relativo trasporto;
- corsi di specializzazione;
- gite scolastiche con pernottamento;
- corsi di recupero e lezioni private;
- alloggio presso la sede Universitaria. SPESE EXTRASCOLASTICHE (da documentare che non richiedono il preventivo accordo) - tempo prolungato;
- Mensa scolastica;
- Attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente. SPESE
EXTRASCOLASTICHE (da documentare che richiedono il preventivo accordo) - baby-sitter; - campi estivi.
6) Riguardo alle detrazioni fiscali delle spese per i figli le parti concordano che siano detratte dal padre e per quanto riguarda l'assegno unico e universale i genitori concordano che venga erogato alla madre.
7) I genitori si autorizzano sin d'ora reciprocamente al rilascio e/o rinnovo del passaporto e di altro documento valido per l'espatrio, per sé stessi e anche per i figli.
*****
Le parti personalmente comparse all'udienza del 18 giugno 2025 hanno integralmente confermato le condizioni di cui al ricorso.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c lo stesso ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte. 2) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Ferrara, nella Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile, in data 18 giugno 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Anna Ghedini
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri