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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/01/2025, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 158/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 158/2024 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili”
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: , Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. ZAPPALA' CARMELA LUCIA;
CONTRO
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: , CP_1 C.F._2
difesa dall'avv. ZAPPALA' CARMELA LUCIA.
Con il parere favorevole del Pubblico Ministero
Conclusioni: il procuratore delle parti ha precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno chiesto congiuntamente a questo Parte_1 CP_1
Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Motta
Sant'Anastasia (CT) in data 14.07.1994.
Dall'unione coniugale sono nate le figlie , il 24.09.1995, e Persona_1 Persona_2
, il 10.12.2005, entrambe maggiorenni.
[...]
Le parti hanno esposto che si sono separate con decreto di omologa della separazione consensuale n. 116/2023, pronunciato da questo Tribunale il 12.01.2023, e che da allora non si sono più riconciliate.
Nel merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 c. 1 n. 2 lett. b) della L. 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dalla legge n. 55/2015, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il periodo prescritto persiste dalla data di celebrazione dell'udienza presidenziale del giudizio volto a pronunciare la separazione personale dei coniugi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Il Tribunale ritiene di condividere quanto stabilito dalle parti stesse in seno al ricorso congiunto.
Va, comunque, precisato in questa sede che le parti rinunciano a qualsiasi richiesta economica tra loro.
Il Tribunale prende atto che le parti hanno specificamente concordato che la figlia
[...]
, maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, vivrà insieme al ricorrente, Per_2
che provvederà anche al mantenimento;
anche la resistente provvederà al mantenimento di
2 versando per il mantenimento della stessa la somma di Euro 100,00 al mese, Persona_2
somma che verrà aumentata non appena le condizioni economiche della resistente - che allo stato attuale non svolge attività lavorativa - saranno più vantaggiose, oltre il pagamento del 50%
delle spese straordinarie.
La natura della causa e la particolarità delle questioni giuridiche affrontate consentono di compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Motta Sant'Anastasia
(CT) in data 14.07.1994, tra e , trascritto nel Parte_1 CP_1
registro degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di Motta Sant'Anastasia (CT)
dell'anno 1994, al N. 12 della Parte II, Serie A, uff. 1, alle condizioni specificate in motivazione;
dispone che la resistente contribuisca al mantenimento della figlia CP_1
maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, versando un Persona_2
assegno mensile di mantenimento dell'importo di Euro 100,00, con le precisazioni contenute in motivazione, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie;
compensa tra le parti le spese di giudizio;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Motta Sant'Anastasia (CT) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale,
il 17 Gennaio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott. Massimo Escher
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 158/2024 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili”
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: , Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. ZAPPALA' CARMELA LUCIA;
CONTRO
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: , CP_1 C.F._2
difesa dall'avv. ZAPPALA' CARMELA LUCIA.
Con il parere favorevole del Pubblico Ministero
Conclusioni: il procuratore delle parti ha precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno chiesto congiuntamente a questo Parte_1 CP_1
Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Motta
Sant'Anastasia (CT) in data 14.07.1994.
Dall'unione coniugale sono nate le figlie , il 24.09.1995, e Persona_1 Persona_2
, il 10.12.2005, entrambe maggiorenni.
[...]
Le parti hanno esposto che si sono separate con decreto di omologa della separazione consensuale n. 116/2023, pronunciato da questo Tribunale il 12.01.2023, e che da allora non si sono più riconciliate.
Nel merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 c. 1 n. 2 lett. b) della L. 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dalla legge n. 55/2015, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il periodo prescritto persiste dalla data di celebrazione dell'udienza presidenziale del giudizio volto a pronunciare la separazione personale dei coniugi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Il Tribunale ritiene di condividere quanto stabilito dalle parti stesse in seno al ricorso congiunto.
Va, comunque, precisato in questa sede che le parti rinunciano a qualsiasi richiesta economica tra loro.
Il Tribunale prende atto che le parti hanno specificamente concordato che la figlia
[...]
, maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, vivrà insieme al ricorrente, Per_2
che provvederà anche al mantenimento;
anche la resistente provvederà al mantenimento di
2 versando per il mantenimento della stessa la somma di Euro 100,00 al mese, Persona_2
somma che verrà aumentata non appena le condizioni economiche della resistente - che allo stato attuale non svolge attività lavorativa - saranno più vantaggiose, oltre il pagamento del 50%
delle spese straordinarie.
La natura della causa e la particolarità delle questioni giuridiche affrontate consentono di compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Motta Sant'Anastasia
(CT) in data 14.07.1994, tra e , trascritto nel Parte_1 CP_1
registro degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di Motta Sant'Anastasia (CT)
dell'anno 1994, al N. 12 della Parte II, Serie A, uff. 1, alle condizioni specificate in motivazione;
dispone che la resistente contribuisca al mantenimento della figlia CP_1
maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, versando un Persona_2
assegno mensile di mantenimento dell'importo di Euro 100,00, con le precisazioni contenute in motivazione, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie;
compensa tra le parti le spese di giudizio;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Motta Sant'Anastasia (CT) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale,
il 17 Gennaio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott. Massimo Escher
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