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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 15/04/2025, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 190/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott.ssa Maria Grazia Caserta Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. R.G. 193/2023, promosso da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FAGGIANO GIOVANNI, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. FAGGIANO GIOVANNI
Appellante
Contro
(cessionaria in blocco e pro soluto tutti i diritti di credito, anche futuri ed Controparte_1 oggetto di contestazione e le azioni revocatorie concorsuali ex art. 106 L.F, facenti capo alla società
110/2018), difesa dall'avv. TARSIA VITTORIO e Controparte_2 dell'avv. BUFFA DOMENICO ( VIA NICOLA DE GIOSA 98 70121 BARI;
C.F._1
( ) VIA MONTEBELLO 8 ROMA;
elettivamente domiciliata Parte_2 C.F._2 in VIA PUTIGNANI, 141 – 70122, BARI, presso il difensore avv. TARSIA VITTORIO
Appellata
pagina 1 di 9 in persona del curatore Controparte_2
Appellata contumace avverso
la sentenza n. 4355/2022, emessa e pubblicata in data 24/11/2022 dal Tribunale di Bari - IV Sezione
Civile, notificata in data 16 gennaio 2023
Oggetto: revocatoria fallimentare.
All'esito dell'udienza collegiale del 19.11.2024, celebrata in modalità scritta, la causa è stata riservata per la decisione con assegnazione dei termini per il deposito delle memorie conclusive ex art. 190 cpc.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premessa: la vicenda trae origine dalla dichiarazione del fallimento della Controparte_2 dichiarazione risalente all'11.10.2018 (cfr. sentenza del Tribunale di Bari n. 114/18).
1. L'azione revocatoria.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., la Curatela appellata conveniva in revocatoria ex art. 67, co. 2 l.f. la innanzi al Tribunale di Bari chiedendo di dichiarare inefficace il pagamento effettuato Parte_1 dalla fallita in favore della convenuta per l'importo di euro 46.004,50. La somma era riferita ad un credito vantato da nei confronti di in qualità di girataria di una Parte_1 Controparte_2 cambiale emessa il 7.1.2016 dalla nei confronti della CO.GE.A. S.r.l., di importo Controparte_2 pari ad € 29.890,00, con scadenza 28.2.2016 (doc. 2 fascicolo di primo grado); nonché in virtù di una ulteriore cambiale emessa il 27.11.2015 dalla nei confronti di Controparte_2 Parte_1 con scadenza 31.3.2016, di importo pari a € 12.383,00 (doc. 3 fascicolo primo grado). In data
01.03.2016, il Notaio Dott. certificava che il titolo cambiario con scadenza Persona_1
28.02.2016 (doc. 2 fascicolo di primo grado di parte appellata), dell'importo di Euro 29.890,00, a firma di non era protestabile per “denominazione e codice fiscale della società Controparte_2 mancante e/o illeggibile”. Allo stesso modo, in data 01.04.2016, il medesimo Notaio certificava che anche il secondo titolo cambiario (doc. 3 fascicolo primo grado cit.), con scadenza 31.03.2016, non era protestabile per “codice fiscale mancante e/o illeggibile”. Pertanto, per recuperare le somme non pagate alla scadenza dalla il 27.12.2016 la a mezzo del proprio Controparte_2 Parte_1
pagina 2 di 9 difensore Avv. Giovanni Faggiano, notificava alla società poi fallita un atto di precetto a cui seguiva un pignoramento presso terzi rivolto al Comune di Brindisi, notificato in data 4.1.2017 (doc. 4 e 5 fascicolo primo grado). Le somme trattenute in favore della (doc. 7, pag. 5 fascicolo primo Parte_1 grado) erano pari ad euro 43.096,00 a titolo di somma precettata ed euro 64.644,00 a titolo di somma pignorata (prot. pign. 1640/17 – data di arrivo pign. 04/01/2017). La quindi, Controparte_2 corrispondeva in favore di in data 19.01.2017, un pagamento di importo pari ad € Parte_1
46.004,50 a mezzo bonifico bancario con descrizione “estinzione pignoramento” (doc. 8 fascicolo primo grado cit.).
Di conseguenza, poiché aveva ricevuto un pagamento dalla società fallita nei sei mesi Parte_1 precedenti al deposito della domanda di concordato preventivo per complessivi € 46.004,50 (v. doc. 6 fascicolo di primo grado cit.), a mezzo bonifico bancario del 19.1.2017, la curatela proponeva dinanzi al Tribunale di Bari ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 10 febbraio 2021, al fine di
“accertare l'inefficacia e revocare ex art. 67, 2° co., l.f. i pagamenti effettuati dalla Controparte_2 in favore della in data 19.01.2017, di importo pari a complessivi € 46.004,50, e per
[...] Parte_1
l'effetto condannare quest'ultima a corrispondere in favore del Controparte_3
l'importo di € 46.004,50, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, ovvero il
[...] maggiore o minore importo che dovesse emerge nel corso del giudizio e ritenuto di giustizia;
con vittoria, in ogni caso, di spese e competenze del presente giudizio”.
Con memoria del 12.04.2021 si costituiva in giudizio la convenuta, odierna appellante, contestando la domanda proposta dalla Curatela ed eccepiva:
1) l'improcedibilità del ricorso per il mancato esperimento della preventiva attività di mediazione come obbligatoria;
2) l'inammissibilità ovvero l'improcedibilità del ricorso ex art. 702 bis c.p.c., in quanto sarebbe stata necessaria una istruttoria a cognizione piena attesi i contenuti della domanda e la conseguente domanda di tutela processuale;
3) l'intervenuta decadenza dall'azione proposta ovvero la prescrizione dell'azione;
4) che il ricorrente non era creditore della , bensì di azienda a sua volta Controparte_2 creditrice della fallita;
5) l'assenza dei presupposti di legge per l'esercizio dell'azione revocatoria;
pagina 3 di 9 6) l'inesistenza della “scientia decoctionis”.
Chiedeva quindi al Tribunale di: “1) Dichiarare la improcedibilità della domanda per difetto della attivazione della mediazione civile;
2) Dichiarare la inammissibilità della domanda, nelle forme proposte per inesistenza dei presupposti della rapidità e sommarietà della istruttoria;
3) Dichiarare, in subordine, la prescrizione del diritto della Curatela e/o la decadenza della stessa dall'azione; 4) Nel merito, ed ancora più subordinatamente, rigettare la domanda perché infondata in fatto e diritto.” (cfr. testualmente dalle conclusioni)
Disposto il mutamento del rito, con ordinanza del 12/5/2021, istruita la causa con produzioni documentali, dopo la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. la domanda veniva accolta con vittoria delle spese in favore dell'attrice.
2. L'appello.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello con quattro motivi la hiedendo di: Parte_1
“…1) …omissis…, 1) Dichiarare la improcedibilità della domanda per difetto della attivazione della mediazione civile;
2) Dichiarare la inammissibilità della domanda, nelle forme proposte per inesistenza dei presupposti della rapidità e sommarietà della istruttoria;
3) Dichiarare, in subordine, la prescrizione del diritto della Curatela e/o la decadenza della stessa dall'azione; 4) Nel merito, ed ancora più subordinatamente, rigettare la domanda perché infondata in fatto e diritto. 5) Accertare e dichiarare il difetto di motivazione su un motivo essenziale della difesa, quale la triangolazione creditoria…” (cfr. testualmente dalle conclusioni dell'atto di appello).
Con comparsa di costituzione e risposta del 30.09.2023, si è costituita in giudizio CP_1 quale cessionaria del credito della chiedendo il
[...] Controparte_4 rigetto dell'appello per infondatezza e la conferma della sentenza impugnata, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado.
Non si è costituita la e di va dichiarata la contumacia. Controparte_2
L'udienza conclusiva è stata svolta in modalità cartolare-telematica. All'esito, la causa è stata riservata per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle difese finali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. L'appello è infondato.
In via preliminare va dichiarata la contumacia della Controparte_5
pagina 4 di 9 Venendo ai motivi di gravame, col primo motivo l'appellante ripropone le medesime censure già sviluppate in prime cure, vale a dire la improcedibilità della domanda per omesso tentativo obbligatorio di mediazione.
Il motivo è infondato.
La Cassazione, come ha già osservato il Tribunale, ha chiarito che l'azione revocatoria, non vertendo sulla qualificazione e attribuzione di diritti reali ed avendo solo l'effetto di rendere insensibile, nei confronti dei creditori, l'atto dispositivo a contenuto patrimoniale del debitore, senza incidere sulla validità "inter partes" dell'atto stesso, non rientra fra le controversie assoggettate alla condizione di procedibilità della domanda consistente nel previo esperimento del procedimento di mediazione ex art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010. (Cass. Sez. 2, 23/09/2021, n. 25855, Rv. 662258 - 01).
Col secondo motivo di appello, l'appellante lamenta l'improcedibilità del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. necessitando la procedura di un procedimento ordinario e non sommario. Il motivo è inammisisbile, prima ancora che infondato attesa l'ordinanza di mutamento del rito -da sommario ad ordinario- pronunziata in primo grado e la condivisibile, svolta istruttoria solo documentale. Non è superfluo, a riprova, riportare le parole dell'atto di appello in cui si afferma che l'istruttoria sommaria è
<<…assolutamente incompatibile con la qualità e quantità di argomenti da trattare e con i mezzi di prova eventualmente necessari ad accertare i fatti. Si chiede quindi la mutazione del rito con passaggio dello stesso alla cognizione piena.>> (cfr. testualmente). Da tale motivo si ricava che l'appellante non si è neppure accorta del mutamento del rito avvenuto in prime cure.
Col terzo motivo di appello, l'appellante eccepisce nuovamente la decadenza e la prescrizione dell'azione. Ebbene, in disparte anche in questo caso, il mancato sviluppo del motivo di appello che lo renderebbe per ciò solo inammissibile, nel merito, in ogni caso, non è superfluo precisare, a confutazione delle censure con esso prospettate e circa gli eventi che hanno condotto al fallimento della che: Controparte_2
1) La società, in data 15 giugno 2017, presentava domanda di concordato preventivo, cosiddetto “in bianco” ex articolo 161, co. 6 l.f.;
2) La domanda veniva pubblicata nel registro delle imprese in data 20 giugno 2017;
3) Con decreto del Tribunale di Bari, datato 27 giugno 2017, veniva concesso il termine di 60 giorni, prorogato di ulteriori 60 giorni, per il deposito della documentazione, deposito che non avveniva nei termini. Di talché la società rinunciava alla procedura pagina 5 di 9 concordataria in data 15 dicembre 2017 e contestualmente alla rinuncia alla prima domanda di concordato presentava una nuova domanda di concordato preventivo. Il commissario giudiziale chiedeva la revoca della procedura concordataria. La società rinunciava quindi definitivamente alla stessa e il Tribunale di Bari ne dichiarava il fallimento con sentenza n. 114 dell'11.10.2018;
4) Dai successivi accertamenti effettuati dalla curatela emergeva quindi che la società, in data 19/01/2017 (nei sei mesi precedenti alla domanda del concordato preventivo), aveva effettuato il pagamento oggetto della odierna revocatoria
Ciò detto, l'art. 67 l.f. consente di revocare gli atti dispositivi compiuti dal fallito sei mesi o un anno (a seconda della tipologia di atto) prima della dichiarazione di fallimento e il successivo art. 69-bis l.f. stabilisce che: "Nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segue la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli articoli 64, 65, 67, primo e secondo comma, e 69 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese".
La disposizione è tesa a disciplinare la consecuzione tra procedure sfociate in un fallimento finale.
Si tratta del collegamento sequenziale fra procedure concorsuali di qualsiasi tipo volto a regolare una coincidente situazione di dissesto dell'impresa (vuoi che essa si atteggi come crisi, vuoi che consista in una situazione di insolvenza, dato che stato di crisi e stato di insolvenza possono rappresentare una mera distinzione di grado della medesima crisi economica) unita da un rapporto di continuità causale e unità concettuale piuttosto che di rigorosa successione cronologica. Ciò significa che ai fini della valutazione della sussistenza di questa sequenza qualificata rimane irrilevante la presenza di una finale dichiarazione di insolvenza in funzione dell'avvio di una procedura fallimentare o di amministrazione straordinaria, ma occorre invece verificare, partendo da un dato cronologico per passare, poi, ad una valutazione di carattere giuridico e/o economico, se l'imprenditore, nell'eventuale iato temporale fra le procedure susseguitesi fra loro, sia intervenuto fattivamente nella gestione dell'impresa ed abbia variato la consistenza economica del suo stato di dissesto in maniera sostanziale, introducendo elementi di rilevante difformità rispetto alla situazione in precedenza apprezzata dagli organi giudiziari (cfr. Cass.
9289/2010, Cass. 8164/1999). La consecuzione fra procedure trova quindi fondamento nella sostanziale sovrapponibilità dei presupposti delle singole procedure consecutive - in una prospettiva non cronologica ma logica, a prescindere dalla presenza di una finale dichiarazione di insolvenza - e giustificazione nell'unica e comune finalità delle procedure coinvolte di dare soluzione alla medesima situazione di crisi economica;
ed è proprio l'unicità del fenomeno sostanziale a cui ciascuna procedura pagina 6 di 9 ha cercato di porre rimedio a dare ragione di un regime consecutivo di procedure concorsuali, pur segnandone il limite. Il disposto dell'art. 69-bis I. fall. va quindi interpretato come norma speciale tesa a regolare il fenomeno della consecuzione fra procedura minore e fallimento.
Nel precisare i confini dell'istituto, la Cassazione ha affermato, fra l'altro, che <<… la consecuzione è un fenomeno generalissimo consistente nel collegamento fra procedure concorsuali di qualsiasi tipo volte a regolare una coincidente situazione di dissesto dell'impresa, che trova nell'art. 69-bis I. fall. una sua particolare disciplina nel caso in cui esso si atteggi a consecuzione fra una o più procedure minori e un fallimento finale …>> (cfr. Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 15724 del 11/06/2019, Rv. 654456
– 02).
Nel caso di specie, la domanda di concordato c.d. pieno è stata depositata contestualmente alla declaratoria di chiusura della prima domanda concordataria e la dichiarazione di fallimento è stata contestuale alla chiusura della domanda di concordato preventivo alla quale era stata ammessa la società, con la conseguenza che non si è mai creata alcuna cesura tra le procedure concorsuali, cesura del tipo di quella indicata dalla Suprema Corte a supporto della insussistenza della consecuzione. Ne deriva che le procedure in questione sono accomunate da un nesso teleologico unitario sfociato nel fallimento e correttamente il semestre per l'esercizio dell'azione in esame (ex art. 67,co. 2 l.f.) va calcolato a partire dalla prima domanda concordataria, come correttamente ha fatto il Tribunale.
Non possono, quindi, ritenersi decorsi entrambi i termini, visto che il pagamento è stato effettuato in data 19.01.2017, meno di sei mesi prima della prima domanda concordataria e comunque entro cinque anni dalla data del fallimento dell'11.10.2018, e l'azione revocatoria è stata promossa in data 10 febbraio 2021. Si rammenta in proposito che per giurisprudenza costante il termine quinquennale di prescrizione dell'azione revocatoria fallimentare non decorre dalla data dell'atto, come avviene in tema di revocatoria ordinaria, ma dal momento della dichiarazione di fallimento, per effetto del principio generale che la prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere
(cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1635 del 16/02/1998 (Rv. 512681 - 01).
Diversamente opinando, poiché accade sovente che la procedura concordataria possa durare più di tre anni, ove essa sfoci nel fallimento, gli organi della successiva procedura fallimentare perderebbero la possibilità di promuovere l'azione revocatoria ex art. 67 l.f.
Ne consegue il rigetto del terzo motivo di appello.
pagina 7 di 9 4. Quanto al quarto motivo di appello, con cui si ripropongono ancora una volta questioni già disattese in prime cure e, fra esse, l'assenza di consapevolezza del dissesto, la Corte osserva che
(irrilevante essendo la circostanza che il rapporto economico dell'appellante interveniva con altra azienda - la GE SRL srl- che, a sua volta, era creditrice della -definita Controparte_6
'triangolazione creditoria'-, di poi fallita) dalla documentazione in atti si evince la pubblicazione, in danno della di numerosi protesti, elevati dal mese di ottobre 2016 al mese di Controparte_2 agosto 2017 (doc. 14 fascicolo primo grado cit.), per importi complessivamente più che significativi, indicatori di criticità e insolvibilità. La Curatela ha, altresì, provato lo stato d'insolvenza del debitore versando in atti numerosi articoli di stampa dai quali si evince che, a partire dalla fine del 2016, la società fallita ebbe difficoltà a pagare gli stipendi ai propri dipendenti (doc. 15 fasc. cit.). Senza dire che l'appellante confonde il momento di conclusione del contratto con il momento in cui è stato effettuato il pagamento che è avvenuto a tacitazione di una procedura esecutiva di pignoramento avviata dalla convenuta in danno della società , visto che risultavano insoluti i due Controparte_2 effetti cambiari consegnati in pagamento. Ciò consente di ritenere, secondo le più ovvie deduzioni logiche, che al momento del pagamento la società appellante fosse pienamente consapevole dello stato di dissesto della società fallita avendo peraltro dovuto promuovere una procedura esecutiva per ottenere il pagamento del suo credito.
L'appellante, invero, tende a svalutare la triplice circostanza valorizzata per ritenere noto lo stato di decozione della società debitrice, vale a dire: l'esistenza di protesti, le allarmanti notizie di stampa e il pignoramento eseguito a seguito del mancato pagamento dei titoli cambiari.
Si tratta di circostanze idonee a provare la conoscenza della decozione, circostanze molto più solide dei
(ritenuti sufficienti dalla giurisprudenza) gravi indizi che, se precisi e concordanti, consentono ex sé di ritenere provata la consapevolezza del dissesto.
Ne consegue il rigetto anche del quarto motivo di appello e, per l'effetto, del gravame nella sua interezza.
5. In conseguenza del rigetto del gravame, l'appellante va condannata al pagamento delle spese del presente grado di merito, secondo le regole della soccombenza (cfr. quarto scaglione, atteso il valore della causa e facendo applicazione dei parametri minimi, in considerazione della scarsa complessità delle questioni trattate) e in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/14 e succ. mod.
pagina 8 di 9 Ai sensi dell'art. 13, comma 1 bis e quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, inoltre, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Del che è dispositivo.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Bari, sezione Prima Civile, disatteso e assorbito ogni diverso motivo, istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in Parte_3 persona del legale rappresentante, avverso l'ordinanza n. 1676/2021, emessa e pubblicata in data
02/04/2022 dal Tribunale di Bari, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado in favore dell'appellata , CP_4 spese liquidate per compensi in euro 2.906,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge;
3) pone a carico della parte appellante anche l'onere dell'integrazione del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 01 aprile 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore Maria MITOLA
Maria Grazia CASERTA
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott.ssa Maria Grazia Caserta Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. R.G. 193/2023, promosso da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FAGGIANO GIOVANNI, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. FAGGIANO GIOVANNI
Appellante
Contro
(cessionaria in blocco e pro soluto tutti i diritti di credito, anche futuri ed Controparte_1 oggetto di contestazione e le azioni revocatorie concorsuali ex art. 106 L.F, facenti capo alla società
110/2018), difesa dall'avv. TARSIA VITTORIO e Controparte_2 dell'avv. BUFFA DOMENICO ( VIA NICOLA DE GIOSA 98 70121 BARI;
C.F._1
( ) VIA MONTEBELLO 8 ROMA;
elettivamente domiciliata Parte_2 C.F._2 in VIA PUTIGNANI, 141 – 70122, BARI, presso il difensore avv. TARSIA VITTORIO
Appellata
pagina 1 di 9 in persona del curatore Controparte_2
Appellata contumace avverso
la sentenza n. 4355/2022, emessa e pubblicata in data 24/11/2022 dal Tribunale di Bari - IV Sezione
Civile, notificata in data 16 gennaio 2023
Oggetto: revocatoria fallimentare.
All'esito dell'udienza collegiale del 19.11.2024, celebrata in modalità scritta, la causa è stata riservata per la decisione con assegnazione dei termini per il deposito delle memorie conclusive ex art. 190 cpc.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premessa: la vicenda trae origine dalla dichiarazione del fallimento della Controparte_2 dichiarazione risalente all'11.10.2018 (cfr. sentenza del Tribunale di Bari n. 114/18).
1. L'azione revocatoria.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., la Curatela appellata conveniva in revocatoria ex art. 67, co. 2 l.f. la innanzi al Tribunale di Bari chiedendo di dichiarare inefficace il pagamento effettuato Parte_1 dalla fallita in favore della convenuta per l'importo di euro 46.004,50. La somma era riferita ad un credito vantato da nei confronti di in qualità di girataria di una Parte_1 Controparte_2 cambiale emessa il 7.1.2016 dalla nei confronti della CO.GE.A. S.r.l., di importo Controparte_2 pari ad € 29.890,00, con scadenza 28.2.2016 (doc. 2 fascicolo di primo grado); nonché in virtù di una ulteriore cambiale emessa il 27.11.2015 dalla nei confronti di Controparte_2 Parte_1 con scadenza 31.3.2016, di importo pari a € 12.383,00 (doc. 3 fascicolo primo grado). In data
01.03.2016, il Notaio Dott. certificava che il titolo cambiario con scadenza Persona_1
28.02.2016 (doc. 2 fascicolo di primo grado di parte appellata), dell'importo di Euro 29.890,00, a firma di non era protestabile per “denominazione e codice fiscale della società Controparte_2 mancante e/o illeggibile”. Allo stesso modo, in data 01.04.2016, il medesimo Notaio certificava che anche il secondo titolo cambiario (doc. 3 fascicolo primo grado cit.), con scadenza 31.03.2016, non era protestabile per “codice fiscale mancante e/o illeggibile”. Pertanto, per recuperare le somme non pagate alla scadenza dalla il 27.12.2016 la a mezzo del proprio Controparte_2 Parte_1
pagina 2 di 9 difensore Avv. Giovanni Faggiano, notificava alla società poi fallita un atto di precetto a cui seguiva un pignoramento presso terzi rivolto al Comune di Brindisi, notificato in data 4.1.2017 (doc. 4 e 5 fascicolo primo grado). Le somme trattenute in favore della (doc. 7, pag. 5 fascicolo primo Parte_1 grado) erano pari ad euro 43.096,00 a titolo di somma precettata ed euro 64.644,00 a titolo di somma pignorata (prot. pign. 1640/17 – data di arrivo pign. 04/01/2017). La quindi, Controparte_2 corrispondeva in favore di in data 19.01.2017, un pagamento di importo pari ad € Parte_1
46.004,50 a mezzo bonifico bancario con descrizione “estinzione pignoramento” (doc. 8 fascicolo primo grado cit.).
Di conseguenza, poiché aveva ricevuto un pagamento dalla società fallita nei sei mesi Parte_1 precedenti al deposito della domanda di concordato preventivo per complessivi € 46.004,50 (v. doc. 6 fascicolo di primo grado cit.), a mezzo bonifico bancario del 19.1.2017, la curatela proponeva dinanzi al Tribunale di Bari ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 10 febbraio 2021, al fine di
“accertare l'inefficacia e revocare ex art. 67, 2° co., l.f. i pagamenti effettuati dalla Controparte_2 in favore della in data 19.01.2017, di importo pari a complessivi € 46.004,50, e per
[...] Parte_1
l'effetto condannare quest'ultima a corrispondere in favore del Controparte_3
l'importo di € 46.004,50, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, ovvero il
[...] maggiore o minore importo che dovesse emerge nel corso del giudizio e ritenuto di giustizia;
con vittoria, in ogni caso, di spese e competenze del presente giudizio”.
Con memoria del 12.04.2021 si costituiva in giudizio la convenuta, odierna appellante, contestando la domanda proposta dalla Curatela ed eccepiva:
1) l'improcedibilità del ricorso per il mancato esperimento della preventiva attività di mediazione come obbligatoria;
2) l'inammissibilità ovvero l'improcedibilità del ricorso ex art. 702 bis c.p.c., in quanto sarebbe stata necessaria una istruttoria a cognizione piena attesi i contenuti della domanda e la conseguente domanda di tutela processuale;
3) l'intervenuta decadenza dall'azione proposta ovvero la prescrizione dell'azione;
4) che il ricorrente non era creditore della , bensì di azienda a sua volta Controparte_2 creditrice della fallita;
5) l'assenza dei presupposti di legge per l'esercizio dell'azione revocatoria;
pagina 3 di 9 6) l'inesistenza della “scientia decoctionis”.
Chiedeva quindi al Tribunale di: “1) Dichiarare la improcedibilità della domanda per difetto della attivazione della mediazione civile;
2) Dichiarare la inammissibilità della domanda, nelle forme proposte per inesistenza dei presupposti della rapidità e sommarietà della istruttoria;
3) Dichiarare, in subordine, la prescrizione del diritto della Curatela e/o la decadenza della stessa dall'azione; 4) Nel merito, ed ancora più subordinatamente, rigettare la domanda perché infondata in fatto e diritto.” (cfr. testualmente dalle conclusioni)
Disposto il mutamento del rito, con ordinanza del 12/5/2021, istruita la causa con produzioni documentali, dopo la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. la domanda veniva accolta con vittoria delle spese in favore dell'attrice.
2. L'appello.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello con quattro motivi la hiedendo di: Parte_1
“…1) …omissis…, 1) Dichiarare la improcedibilità della domanda per difetto della attivazione della mediazione civile;
2) Dichiarare la inammissibilità della domanda, nelle forme proposte per inesistenza dei presupposti della rapidità e sommarietà della istruttoria;
3) Dichiarare, in subordine, la prescrizione del diritto della Curatela e/o la decadenza della stessa dall'azione; 4) Nel merito, ed ancora più subordinatamente, rigettare la domanda perché infondata in fatto e diritto. 5) Accertare e dichiarare il difetto di motivazione su un motivo essenziale della difesa, quale la triangolazione creditoria…” (cfr. testualmente dalle conclusioni dell'atto di appello).
Con comparsa di costituzione e risposta del 30.09.2023, si è costituita in giudizio CP_1 quale cessionaria del credito della chiedendo il
[...] Controparte_4 rigetto dell'appello per infondatezza e la conferma della sentenza impugnata, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado.
Non si è costituita la e di va dichiarata la contumacia. Controparte_2
L'udienza conclusiva è stata svolta in modalità cartolare-telematica. All'esito, la causa è stata riservata per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle difese finali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. L'appello è infondato.
In via preliminare va dichiarata la contumacia della Controparte_5
pagina 4 di 9 Venendo ai motivi di gravame, col primo motivo l'appellante ripropone le medesime censure già sviluppate in prime cure, vale a dire la improcedibilità della domanda per omesso tentativo obbligatorio di mediazione.
Il motivo è infondato.
La Cassazione, come ha già osservato il Tribunale, ha chiarito che l'azione revocatoria, non vertendo sulla qualificazione e attribuzione di diritti reali ed avendo solo l'effetto di rendere insensibile, nei confronti dei creditori, l'atto dispositivo a contenuto patrimoniale del debitore, senza incidere sulla validità "inter partes" dell'atto stesso, non rientra fra le controversie assoggettate alla condizione di procedibilità della domanda consistente nel previo esperimento del procedimento di mediazione ex art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010. (Cass. Sez. 2, 23/09/2021, n. 25855, Rv. 662258 - 01).
Col secondo motivo di appello, l'appellante lamenta l'improcedibilità del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. necessitando la procedura di un procedimento ordinario e non sommario. Il motivo è inammisisbile, prima ancora che infondato attesa l'ordinanza di mutamento del rito -da sommario ad ordinario- pronunziata in primo grado e la condivisibile, svolta istruttoria solo documentale. Non è superfluo, a riprova, riportare le parole dell'atto di appello in cui si afferma che l'istruttoria sommaria è
<<…assolutamente incompatibile con la qualità e quantità di argomenti da trattare e con i mezzi di prova eventualmente necessari ad accertare i fatti. Si chiede quindi la mutazione del rito con passaggio dello stesso alla cognizione piena.>> (cfr. testualmente). Da tale motivo si ricava che l'appellante non si è neppure accorta del mutamento del rito avvenuto in prime cure.
Col terzo motivo di appello, l'appellante eccepisce nuovamente la decadenza e la prescrizione dell'azione. Ebbene, in disparte anche in questo caso, il mancato sviluppo del motivo di appello che lo renderebbe per ciò solo inammissibile, nel merito, in ogni caso, non è superfluo precisare, a confutazione delle censure con esso prospettate e circa gli eventi che hanno condotto al fallimento della che: Controparte_2
1) La società, in data 15 giugno 2017, presentava domanda di concordato preventivo, cosiddetto “in bianco” ex articolo 161, co. 6 l.f.;
2) La domanda veniva pubblicata nel registro delle imprese in data 20 giugno 2017;
3) Con decreto del Tribunale di Bari, datato 27 giugno 2017, veniva concesso il termine di 60 giorni, prorogato di ulteriori 60 giorni, per il deposito della documentazione, deposito che non avveniva nei termini. Di talché la società rinunciava alla procedura pagina 5 di 9 concordataria in data 15 dicembre 2017 e contestualmente alla rinuncia alla prima domanda di concordato presentava una nuova domanda di concordato preventivo. Il commissario giudiziale chiedeva la revoca della procedura concordataria. La società rinunciava quindi definitivamente alla stessa e il Tribunale di Bari ne dichiarava il fallimento con sentenza n. 114 dell'11.10.2018;
4) Dai successivi accertamenti effettuati dalla curatela emergeva quindi che la società, in data 19/01/2017 (nei sei mesi precedenti alla domanda del concordato preventivo), aveva effettuato il pagamento oggetto della odierna revocatoria
Ciò detto, l'art. 67 l.f. consente di revocare gli atti dispositivi compiuti dal fallito sei mesi o un anno (a seconda della tipologia di atto) prima della dichiarazione di fallimento e il successivo art. 69-bis l.f. stabilisce che: "Nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segue la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli articoli 64, 65, 67, primo e secondo comma, e 69 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese".
La disposizione è tesa a disciplinare la consecuzione tra procedure sfociate in un fallimento finale.
Si tratta del collegamento sequenziale fra procedure concorsuali di qualsiasi tipo volto a regolare una coincidente situazione di dissesto dell'impresa (vuoi che essa si atteggi come crisi, vuoi che consista in una situazione di insolvenza, dato che stato di crisi e stato di insolvenza possono rappresentare una mera distinzione di grado della medesima crisi economica) unita da un rapporto di continuità causale e unità concettuale piuttosto che di rigorosa successione cronologica. Ciò significa che ai fini della valutazione della sussistenza di questa sequenza qualificata rimane irrilevante la presenza di una finale dichiarazione di insolvenza in funzione dell'avvio di una procedura fallimentare o di amministrazione straordinaria, ma occorre invece verificare, partendo da un dato cronologico per passare, poi, ad una valutazione di carattere giuridico e/o economico, se l'imprenditore, nell'eventuale iato temporale fra le procedure susseguitesi fra loro, sia intervenuto fattivamente nella gestione dell'impresa ed abbia variato la consistenza economica del suo stato di dissesto in maniera sostanziale, introducendo elementi di rilevante difformità rispetto alla situazione in precedenza apprezzata dagli organi giudiziari (cfr. Cass.
9289/2010, Cass. 8164/1999). La consecuzione fra procedure trova quindi fondamento nella sostanziale sovrapponibilità dei presupposti delle singole procedure consecutive - in una prospettiva non cronologica ma logica, a prescindere dalla presenza di una finale dichiarazione di insolvenza - e giustificazione nell'unica e comune finalità delle procedure coinvolte di dare soluzione alla medesima situazione di crisi economica;
ed è proprio l'unicità del fenomeno sostanziale a cui ciascuna procedura pagina 6 di 9 ha cercato di porre rimedio a dare ragione di un regime consecutivo di procedure concorsuali, pur segnandone il limite. Il disposto dell'art. 69-bis I. fall. va quindi interpretato come norma speciale tesa a regolare il fenomeno della consecuzione fra procedura minore e fallimento.
Nel precisare i confini dell'istituto, la Cassazione ha affermato, fra l'altro, che <<… la consecuzione è un fenomeno generalissimo consistente nel collegamento fra procedure concorsuali di qualsiasi tipo volte a regolare una coincidente situazione di dissesto dell'impresa, che trova nell'art. 69-bis I. fall. una sua particolare disciplina nel caso in cui esso si atteggi a consecuzione fra una o più procedure minori e un fallimento finale …>> (cfr. Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 15724 del 11/06/2019, Rv. 654456
– 02).
Nel caso di specie, la domanda di concordato c.d. pieno è stata depositata contestualmente alla declaratoria di chiusura della prima domanda concordataria e la dichiarazione di fallimento è stata contestuale alla chiusura della domanda di concordato preventivo alla quale era stata ammessa la società, con la conseguenza che non si è mai creata alcuna cesura tra le procedure concorsuali, cesura del tipo di quella indicata dalla Suprema Corte a supporto della insussistenza della consecuzione. Ne deriva che le procedure in questione sono accomunate da un nesso teleologico unitario sfociato nel fallimento e correttamente il semestre per l'esercizio dell'azione in esame (ex art. 67,co. 2 l.f.) va calcolato a partire dalla prima domanda concordataria, come correttamente ha fatto il Tribunale.
Non possono, quindi, ritenersi decorsi entrambi i termini, visto che il pagamento è stato effettuato in data 19.01.2017, meno di sei mesi prima della prima domanda concordataria e comunque entro cinque anni dalla data del fallimento dell'11.10.2018, e l'azione revocatoria è stata promossa in data 10 febbraio 2021. Si rammenta in proposito che per giurisprudenza costante il termine quinquennale di prescrizione dell'azione revocatoria fallimentare non decorre dalla data dell'atto, come avviene in tema di revocatoria ordinaria, ma dal momento della dichiarazione di fallimento, per effetto del principio generale che la prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere
(cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1635 del 16/02/1998 (Rv. 512681 - 01).
Diversamente opinando, poiché accade sovente che la procedura concordataria possa durare più di tre anni, ove essa sfoci nel fallimento, gli organi della successiva procedura fallimentare perderebbero la possibilità di promuovere l'azione revocatoria ex art. 67 l.f.
Ne consegue il rigetto del terzo motivo di appello.
pagina 7 di 9 4. Quanto al quarto motivo di appello, con cui si ripropongono ancora una volta questioni già disattese in prime cure e, fra esse, l'assenza di consapevolezza del dissesto, la Corte osserva che
(irrilevante essendo la circostanza che il rapporto economico dell'appellante interveniva con altra azienda - la GE SRL srl- che, a sua volta, era creditrice della -definita Controparte_6
'triangolazione creditoria'-, di poi fallita) dalla documentazione in atti si evince la pubblicazione, in danno della di numerosi protesti, elevati dal mese di ottobre 2016 al mese di Controparte_2 agosto 2017 (doc. 14 fascicolo primo grado cit.), per importi complessivamente più che significativi, indicatori di criticità e insolvibilità. La Curatela ha, altresì, provato lo stato d'insolvenza del debitore versando in atti numerosi articoli di stampa dai quali si evince che, a partire dalla fine del 2016, la società fallita ebbe difficoltà a pagare gli stipendi ai propri dipendenti (doc. 15 fasc. cit.). Senza dire che l'appellante confonde il momento di conclusione del contratto con il momento in cui è stato effettuato il pagamento che è avvenuto a tacitazione di una procedura esecutiva di pignoramento avviata dalla convenuta in danno della società , visto che risultavano insoluti i due Controparte_2 effetti cambiari consegnati in pagamento. Ciò consente di ritenere, secondo le più ovvie deduzioni logiche, che al momento del pagamento la società appellante fosse pienamente consapevole dello stato di dissesto della società fallita avendo peraltro dovuto promuovere una procedura esecutiva per ottenere il pagamento del suo credito.
L'appellante, invero, tende a svalutare la triplice circostanza valorizzata per ritenere noto lo stato di decozione della società debitrice, vale a dire: l'esistenza di protesti, le allarmanti notizie di stampa e il pignoramento eseguito a seguito del mancato pagamento dei titoli cambiari.
Si tratta di circostanze idonee a provare la conoscenza della decozione, circostanze molto più solide dei
(ritenuti sufficienti dalla giurisprudenza) gravi indizi che, se precisi e concordanti, consentono ex sé di ritenere provata la consapevolezza del dissesto.
Ne consegue il rigetto anche del quarto motivo di appello e, per l'effetto, del gravame nella sua interezza.
5. In conseguenza del rigetto del gravame, l'appellante va condannata al pagamento delle spese del presente grado di merito, secondo le regole della soccombenza (cfr. quarto scaglione, atteso il valore della causa e facendo applicazione dei parametri minimi, in considerazione della scarsa complessità delle questioni trattate) e in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/14 e succ. mod.
pagina 8 di 9 Ai sensi dell'art. 13, comma 1 bis e quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, inoltre, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Del che è dispositivo.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Bari, sezione Prima Civile, disatteso e assorbito ogni diverso motivo, istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in Parte_3 persona del legale rappresentante, avverso l'ordinanza n. 1676/2021, emessa e pubblicata in data
02/04/2022 dal Tribunale di Bari, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado in favore dell'appellata , CP_4 spese liquidate per compensi in euro 2.906,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge;
3) pone a carico della parte appellante anche l'onere dell'integrazione del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 01 aprile 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore Maria MITOLA
Maria Grazia CASERTA
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