Sentenza 30 marzo 2006
Massime • 1
Ai fini della prova del possesso di un fondo, utile per usucapione, la sua coltivazione è di per sé manifestazione di una attività corrispondente all'esercizio della proprietà; per cui, presumendosi ai sensi dell'art. 1141 codice civile il possesso in colui che esercita il potere di fatto sulla cosa, spetta a chi contesta tale possesso provare che il terreno è coltivato in base ad un titolo diverso dal diritto di proprietà.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/03/2006, n. 7500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7500 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2006 |
Testo completo
@ -75 0 0/ 0 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto rupolamente SEZIONE SECONDA CIVILE de confuci Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 9346/02 Dott. Mario SPADONE Presidente Cron.7500 Dott. VI COLARUSSO Consigliere Dott. Salvatore BOGNANNI · Consigliere Rep. 1897 · Consigliere Ud.14/01/05 Dott. Massimo ODDO O T Rel. Consigliere U Dott. Francesca TROMBETTA O - IB T A R IC ha pronunciato la seguente T IF N FT2 O N SE N TENZA C U sul ricorso proposto da: AS SC, elettivamente domiciliata in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, difesa dagli avvocati PASQUALE RUSSO, LUIGI DI VIETRI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
CC NN;
intimata avverso la sentenza n. 441/01 della Corte d'Appello di SALERNO, depositata il 21/11/01; udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2005 59 udienza del 14/01/05 dal Consigliere Dott. Francesca -1- E TROMBETTA;
udito il P.M. Generale Dott. rigetto del rico in persona del Sostituto Procuratore Carlo DESTRO che ha concluso per rso. F12 -2- * - SVOLGIMENTO DEL PROCESSO atto di citazione 2.6.84 NN CC Con convenne in giudizio davanti al Tribunale di Vallo della Lucania, AS Francesca perché fosse accertato l'esatto confine fra i fondi di rispettiva proprietà siti nel Comune di apposizione termini, di Castellabate, con rilascio delle zone illegittimamente detenute, danni e vittoria di spese risarcimento giudiziali La convenuta, costituitasi, contestava la FTz domanda attrice affermando che il confine non era inincerto, quanto lo stesso doveva ritenersi determinato sulla base del possesso continuo ed ininterrotto da lei esercitato sulla zona da oltre trenta anni Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda ed in subordine la dichiarazione di intervenuto acquisto in suo favore della proprietà della zona di terreno in contestazione per maturata usucapione - Espletata C.T.U. ed escussi testi, il Tribunale con sentenza 10.12.98 determinava il confine tra i fondi di proprietà delle parti nella linea spezzata che unisce i punti A B e C 3 t riportata nella planimetria allegata con la lettera C alla C.T.U.; disponeva l'apposizione di termini;
respingeva tutte le altre domande. Su impugnazione della AS, la Corte di Appello di Salerno, con sentenza 21.11.2001 respingeva l'impugnazione Afferma la Corte d'Appello: - che la sostituzione del Presidente Istruttore con altro Giudice, senza le formalità di cui all'art. 174 c.p.c. 79 disp. Att. stesso codice, costituisce una mera irregolarità di FT2 carattere interno che non è causa di nullità della sentenza;
- che le nullità e le decadenze attinenti alle modalità di deduzione della prova testimoniale hanno carattere relativo, a tutela degli interessi delle parti, per cui una prova come fuori termine espletata, nella specie, rimane sanata dall'acquiescenza della controparte;
che il teste NG PP, che avrebbe potuto avere un interesse sia pure indiretto in causa, non è entrato nel novero degli elementi probatori su cui il primo Giudice ha fondato la sua decisione essendo stata la domanda 4 € + riconvenzionale respinta per carenza degli elementi probatori, avendo i testi fornito, in linea di massima, elementi labili ed inidonei a provare il possesso ad usucapionem;
mentre gli unici due testi che avevano fornito dati di apprezzabile entità e significato, non potevano ritenersi utili allo scopo non avendo precisato quale fosse il titolo in base al quale la AS coltivata il terreno di cui è causa Avverso tale sentenza ricorre in Cassazione la AS - F72 Nessuna attività difensiva ha svolto la controparte - MOTIVI DELLA DECISIONE Deduce la ricorrente motivia di impugnazione: 1) la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 174 c.p.c. e 79 disp. att. c.p.c.; nonché 1'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto ex art. 360 NN. 3 e 5 c.p.c. - per avere la Corte d'Appello erroneamente ritenuto che non costituisse motivo di nullità la sostituzione del Presidente 5 " con altro Giudice Istruttore all'udienza del 10.6.88, successivamente nonostante per le udienze successive al 10.6.88 non si sia dato atto a verbale del perdurare dell'impedimento del Presidente Istruttore;
0, comunque non si sia adottato definitivamente un provvedimento di sostituzione con le forme dell'art. 79 disp. att. c.p.c.; 2) la nullità el illegittimità della sentenza per violazione dell'art. 244 c.p.c. FT2 insufficiente e contraddittoria l'omessa, motivazione sul punto (art. 360 NN. 3 e 5 c.p.c.) per avere la Corte d'Appello erroneamente ritenuto sanata per acquiescenza, la prova espletata dall'attrice fuori termine, per mancata contestazione sul punto da parte della convenuta né al momento né precedentemente,dell'escussione, NONOSTANTE: A) il termine fissato dal Giudice per l'integrazione della prova sia perentorio, NON suscettibile di proroghe, la sua violazione produca 6 decadenza dalla prova, rilevabile d'ufficio non sanabile neppure per accordo fra le parti;
B) l'attrice, non depositando la lista testi nei 10 giorni concessi dal Giudice, abbia direttamente escussi i testi da lei indotti in due udienze successive a quella originariamente fissata, violando, in tal modo, il principio di unitarietà della prova;
la nullità o illegittimità della sentenza 3) 772 per violazione dell'art. 246 c.p.c.; l'omessa insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto: per non avere la Corte d'Appello dichiarato l'incapacità а testimoniare di NG PP, come dedotto nei motivi d'Appello, affermando, viceversa la ininfluenza della sua deposizione nella decisione del primo Giudice, NONOSTANTE la testimonianza del NG sia stata determinante nel rigetto delu riconvenzionale sulla usucapione dedotta dalla AS, а nulla rilevando le testimonianze di ZO LI e di PO E VI 4) l'erroneità ed illegittimità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c.; l'omesso esame e motivazione sul punto (art. 360 NN. 3 e 5 c.p.c.) per aver la Corte d'Appello omesso di rilevare, nonostante fosse stato proposto specifico motivo di appello, che il primo Giudice aveva assegnato all'attrice la proprietà della p.lla 332 del foglio 23, FT nonostante tale particella non fosse stata oggetto di alcuna domanda ed anzi il C.T.U. avesse espressamente indicato che essa risultava catastalmente intestata ad altri;
5) l'erroneità ed illegittimità della sentenza per violazione degli artt. 1140, 1158, 1159 bis C. civ., 115, 116 c.p.c.; l'errata od inesatta valutazione delle risultanze istruttorie;
l'omessa insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 NN. 3 e 5 c.p.c.) per avere la Corte d'Appello erroneamente ritenuto infondata per mancanza di prova la riconvenzionale relativa all'usucapione maturata dalla AS, affermando che i 8 testi indotti dalla AS che pur avevano fornito dati apprezzabili, non potevano essere presi in considerazione perché non avevano precisato a che titolo la AS coltivasse terreno, NONOSTANTEil spettasse alla controparte provare che la suddetta coltivasse in base ad un titolo e quindi non potesse vantare un possesso idoneo ad usucapire. Il primo motivo di ricorso è infondato FT2 Infatti, la sostituzione del Giudice, senza l'osservanza delle condizioni stabilite dalle norme, costituisce una mera irregolarità che non produce nullità del giudizio о della sentenza;
ed, inoltre, nella specie, non risultando, la sostituzione del Presidente componente il Collegio, disposta per la sola udienza del 10.6.88, in mancanza di una esplicita indicazione in tal senso, deve intendersi fatta per l'intera ulteriore trattazione della causa - Ugualmente infondato è il secondo motivo di ricorso in quanto, come afferma la stessa Corte d'Appello, le nullità concernenti l'ammissione e l'espletamento della prova testimoniale hanno 9 carattere relativo, in quanto derivano dalla violazione di formalità non stabilite per ragioni di ordine pubblico;
ma nell'esclusivo interesse delle parti, per cui non sono rilevabili d'ufficio; ed ai sensi dell'art. 157 2° C. c.p.c. vanno denunciate dalla parte interessata nella prima istanza 0 difesa successiva al loro verificarsi V. sent. 194/2002), cosa che, nella specie, non avvenuta, come afferma la Corte d'Appello, che FT2 l'avvenuto espletamento della ha evidenziato contestazioni da parte del prova senza difensore della AS, ed, anzi, con il suo consenso Non sussiste la violazione dell'art. 246 c.p.c. dedotta con il terzo motivo di ricorso, in quanto l'essere NG PP il padre del dante causa dell'attrice, non costituisce causa di incapacità a testimoniare, perché il rapporto di parentela, di per sé non rende il teste titolare di un interesse giuridico che legittimi la sua partecipazione al giudizio;
ma opera sul piano dell'attendibilità del teste, aspetto riservato all'apprezzamento del Giudice di merito, nella specie irrilevante avendo la 10 Corte d'Appello escluso che la valutazione della sua testimonianza abbia avuto incidenza sulla decisione della causa Il quarto motivo di ricorso è inammissibile l'omissione dedotta è irrilevante, perché ad oggetto una affermazione avendo (1'intestazione catastale della particella a persona diversa dalla CC) NON decisiva per l'individuazione della proprietà della stessa CC, avvenuta attraverso la C.T.U. - FT2 Merita, viceversa, accoglimento il quinto motivo di ricorso, avendo la Corte d'Appello, respingendo la domanda relativa all'usucapione, proposta dalla AS, escluso la rilevanza delle testimonianze di LO SI e ER RI (che pur uniche avevano fornito, come si dice in sentenza, dati di apprezzabile entità e significato) sull'assunto erroneo che le stesse, affermando la presenza della AS sul terreno e riferendo dell'attività di coltivazione da lei esercitata sul fondo, che si assume dalla medesima usucapito, NON avessero precisato il titolo in base al quale ella coltivava il fondo Erra, infatti, la Corte d'Appello nel non 11 rilevare che la coltivazione del fondo è, di per sé, manifestazione di una attività 3 corrispondente all'esercizio della proprietà; per cui, presumendosi ai sensi dell'art. 1141 C.C. il possesso in colui che esercita il potere di fatto sulla cosa, spetta а chi contesta tale possesso provare che il terreno è coltivato in base ad un titolo diverso dal diritto di proprietà. FT2 La valutazione delle prove deve, pertanto, essere nuovamente fatta alla luce di questo principio - In accoglimento del quinto motivo, la sentenza va cassata nei limiti della censura rinvio alla Corte dicome sopra accolta, con Appello di Napoli che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta i primi quattro motivi di ricorso;
accoglie il quinto motivo;
cassa la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, alla Corte di Appello di Napoli. 12 Così deciso in Roma il 14.1.2005. Francesca Trombetta est. Il Relatore P.CANCELLIERE Paolo Talarico Cleric 13 FTZ Il Presidente краями 01 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 30 MAR. 2006 IL CANCELLIERE C1 .......