Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/02/2025, n. 727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 727 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
dott.ssa Rosaria Papa Presidente
dott.ssa Alessandra Piscitiello Consigliere/ relatore dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in grado d'appello, N.R.G. 60/2021 vertente
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
e (C.F. ), nella C.F._2 Parte_3 C.F._3
qualità di eredi di , tutte rappresentate e difese, congiuntamente e Parte_4 disgiuntamente, dagli Avv.ti Alessandro Della Valle (C.F. ) e C.F._4
Nicosia Maurizio (C.F. ), ed elettivamente domiciliate presso il loro C.F._5
studio sito in Caserta (CE), alla Via C. Santagata n.32.
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. rappresentato e difeso dagli Controparte_1 C.F._6
Avv.ti Gianluigi Piscitelli (C.F. ) e Gianluca Tuccillo (C.F. C.F._7
), ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Napoli, C.F._8
alla Via Riviera di Chiaia n.242.
Oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Avellino n.1744/2020 emessa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc il 24/11/2020, notificata a mezzo pec il 25.11.2020;
Conclusioni: come in atti e verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 28.12.2020 e iscritto a ruolo il
7.1.2021, e , n.q. di eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3
, hanno proposto appello avverso la sentenza n.1744/2020 pronunciata Parte_4
ex art. 281 sexies cpc il 24/11/2020 e notificata il 25.11.2020, con la quale il tribunale di
Avellino, nel giudizio istaurato da ( dante cause delle appellanti) Parte_4
contro , aveva: (in accoglimento della domanda riconvenzionale del Controparte_1 convenuto ):
1- accertato che il confine tra il fondo di proprietà degli Parte_4
eredi , sito in AS (AV), contraddistinto in Catasto al foglio 3, Persona_1 particella 342, ed il fondo di proprietà dei convenuti, sito in AS (AV), contraddistinto in Catasto al foglio 3, particella 341, era quello costituito dalla striscia di terreno in comunione tra le parti individuata dal C.T.U. in colore viola, contraddistinta dai punti X, Y, W e Z e meglio descritta al paragrafo 4 della parte motiva della sentenza;
-2 condannato l'attore a rimuovere la rete metallica contrassegnata con il Controparte_1 colore verde ed apposta nella striscia di terreno in comunione tra le parti contrassegnata con il colore viola (cfr primo grafico contenuto a pag. 43 della relazione di C.T.U.); (in accoglimento della domanda proposta dall'attore ) 3- dichiarato Parte_4
l'inesistenza della servitù di scolo a carico del fondo di parte attrice ed in favore del fondo di parte convenuta con riferimento allo scarico delle acque telluriche, condannando i convenuti, in solido tra loro, all'immediata rimozione delle tubature mediante le quali le acque telluriche esistenti nel fondo di parte convenuta erano convogliate all'interno della condotta fognaria “antica” esistente all'interno del fondo di parte attrice ( il tutto come meglio descritto nella relazione scritta di C.T.U. e fatto salvo quanto indicato all'ultimo capoverso del paragrafo 5 della parte motiva della sentenza);
4 -rigettato tutte le altre domande proposte dalle parti (ndr per l'attore: domanda di condanna del convenuto alla ricostruzione del muro comune e di risarcimento danni;
per parte convenuta: domanda di usucapione della servitù di scolo e della proprietà della striscia di terreno sulla quale insisteva la recinzione metallica delimitante il confine tra le due proprietà; risarcimento danni per la violazione della proprietà e per la sottrazione di 20 quintali di legna);
5- dichiarato integralmente compensate le spese di giudizio tra le parti;
6- poste definitivamente a carico di ciascuna parte per 1/2 , in solido tra loro, le spese della consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio, così come liquidate con decreto depositato in Cancelleria in data 29/12/2018.
2. A fondamento di tale soluzione il tribunale, per quel che ancora qui rileva, nel respingere l'eccezione sollevata da parte convenuta di difetto di legittimazione attiva di
, affermava che, poiché detta legittimazione doveva sussistere al Controparte_1
momento della decisione, l'attore aveva dimostrato la proprietà della particella 342 posta a confine con la proprietà dei convenuti mediante la produzione- tempestiva- dell'atto per notaio del 2.5.2014 con cui aveva acquistato da la quota Persona_2 Controparte_2
di ½ dell'area urbana scoperta identificata in catasto al foglio 3 p.lle 1287,1288 e 342.
Passando ad esaminare le plurime domande proposte dalle parti, in accoglimento della domanda riconvenzionale dei convenuti, accertava l'esistenza dello sconfinamento operato dall'attore mediante l'apposizione di una recinzione con rete metallica tra la p.lla 342 di sua proprietà e la p.lla 341 di proprietà di convenuti all'interno della striscia di terreno comune tra i confinanti ( perché area di sedime di un muro divisorio comune non più esistente) e condannava l'attore alla sua rimozione;
in accoglimento dell'actio negatoria servitutis proposta dall'attore, nel recepire le risultanze della CTU, accertava che le tubazioni che convogliavano le acque telluriche provenienti dal fondo dei convenuti, per immettersi in profondità nella condotta fognaria definita “antica dall'ausiliario, effettivamente attraversavano il fondo attoreo e quindi costituivano a carico di quest'ultimo una servitù di scolo, di cui negava l'acquisto per usucapione in capo ai convenuti, ritenendo la relativa domanda riconvenzionale da essi proposta infondata per difetto di prova, non avendo dimostrato da quando precisamente l'attore era venuto a conoscenza dell'esistenza delle tubazioni e, quindi, il dies a quo per l'inizio della decorrenza del termine per l'usucapione, considerando che trattavasi di tubazioni sotterranee e ad una certa profondità nel fondo attoreo, con conseguente impossibilità per il proprietario del fondo servente di avvedersi dell'esistenza del peso imposto in assenza di opere visibili sulla sua proprietà; rigettava, infine, le domande risarcitorie di entrambe le parti per difetto di prova, non essendo state articolate da alcuno di essi prove ammissibili e, quanto al pregiudizio derivato dallo sconfinamento dell'attore in danno della striscia comune invocato da parte convenuta, ritenendo inammissibile il riconoscimento di un danno in re ipsa, in assenza di allegazione e prova di specifici danni-conseguenza.
3. Le appellanti hanno criticato la decisione sulla base dei seguenti motivi:
- 1° motivo: violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato;
violazione dell'art. 112 cpc;
violazione di norma processuale;
nullità della sentenza, lamentando che il primo giudice aveva condannato esse convenute alla rimozione delle tubature convoglianti le acque telluriche provenienti dal loro fondo nella condotta fognaria “antica”(che non era di proprietà dell'attore) sebbene l'attore avesse chiesto la rimozione delle tubature innestate nella sua condotta fognaria, introducendo così un titolo nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda;
-2° motivo: error in iudicando, error in procedendo, omesso esame e/o errata valutazione risultanze documentali, insufficiente motivazione su eccezione difetto di legittimazione attiva deducendo che erroneamente il primo giudice aveva respinto l'eccezione in questione, senza considerare che l'attore non risultava proprietario della p.lla 342 al momento della notifica dell'atto introduttivo e peraltro non aveva assolto al più rigoroso onere probatorio (
c.d. probatio diabolica) richiesto dal tipo di iniziativa giudiziaria oggetto di giudizio, da riqualificarsi non come azione di regolamento dei confini ma in termini di azione di accertamento della proprietà o di rivendicazione, per esservi obiettiva incertezza in ordine ai titoli di proprietà di controparte;
-3° motivo: motivazione manifestamente illogica relativamente all'apprezzamento delle prove documentali e delle risultanze della CTU;
violazione dell'art. 132 comma 2 n. 4 cpc;
violazione di norma processuale protestando che il primo giudice, nell'ordinare la rimozione delle tubazioni, aveva errato nella valutazione delle risultanze documentali e degli esiti della CTU, essendo emerso dai saggi svolti nel corso delle operazioni peritali che non vi era stata alcuna immissione di tubi nella fogna di parte attrice e che l'impianto di tubazioni costruito ( in sostituzione di precedente impianto) nel lontano 1989 a seguito della pratica di terremoto n. 768 si immetteva nella fogna “antica”, che non era di proprietà dell'attore; -4° motivo motivazione manifestamente illogica, erronea ed arbitraria relativamente alla valutazione delle risultanze istruttorie e documentali, violazione degli artt. 115 e 116 cpc deducendo che il tribunale, laddove aveva respinto la domanda riconvenzionale di usucapione della servitù di scolo sull'errata considerazione che parte convenuta non avesse dimostrato quando l'attore era venuto a conoscenza dell'esistenza delle tubazioni, aveva omesso di valorizzare la produzione documentale e fotografica allegata nonché le risultanze della CTU che, invece, evidenziavano come il sistema di tubi che si inseriva nella fogna
“antica” era caratterizzato dal requisito dell'apparenza, in quanto un primo tratto della condotta non era interrata ma passava a vista sull'area di sedime della porzione di fabbricato del convenuto e un secondo tratto era interrata ed adagiata nel sottosuolo della corte comune, sicché vi erano opere visibili destinate all'esercizio della servitù in questione;
-5° motivo: error in iudicando, erro in procedendo, mancata ammissione della prova testimoniale;
omessa ed illogica motivazione, rimproverando al tribunale di aver ritenuto erroneamente non ammissibili perché generici i capi di prova testimoniali articolati dall'originario convenuto nelle memorie istruttorie, quando invece, l'articolazione era complessivamente puntuale e circostanziata.
Sulla base di tali ragioni hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“I. In via preliminare, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
II. In via preliminare, accertare e dichiarare la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 112 c.p.c. per i motivi espressi nel presente atto di appello;
III. Sempre in via preliminare voglia l'adito Corte accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva ai sensi dell'art. 81 c.p.c., per le considerazioni esposte nel presente atto e, per l'effetto dichiarare la mancanza dei presupposti all'azione e l'improcedibilità dell'atto di citazione in capo al sig. ; Controparte_1
IV. Nel merito, in riforma della impugnata sentenza ed in accoglimento dell'appello, voglia
l'adita Corte rigettare, comunque tutte le domande ex adverso formulate per la loro assoluta infondatezza in fatto ed in diritto, ed in particolare voglia accertare e dichiarare che non vi è alcuna illegittima immissione di tubi nella fogna di parte appellata, atteso che l'impianto di tubazioni delle appellanti si immette nella fogna “antica”, che non è di proprietà del sig. ; Controparte_1
V. nel caso in cui non vengano accolte le eccezioni preliminari e non sia riconosciuto il legittimo posizionamento dei tubi, voglia la Corte accogliere le domande riconvenzionali spiegate in primo grado, ed in particolare si chiede che venga accertata e dichiarata
l'intervenuta usucapione, in favore di parte appellante, della servitù di scolo delle acque provenienti dalla proprietà della parte appellante nella condotta fognaria sottoposta all'immobile del sig. , e di conseguenza si condanni quest'ultimo, anche Controparte_1
ad agevolare il diritto delle appellanti di ispezionare il relativo pozzetto;
VI. nel caso in cui non vengano accolte le eccezioni preliminari, sussistendo il pacifico esercizio del possesso, ininterrotto ed incontrastato, voglia Codesta Corte accertare e dichiarare l'intervenuta usucapione, in favore di parte appellante, della striscia di terreno su cui oggi, e da oltre quarant'anni è posizionata la recinzione metallica, che delimita il confine tra le rispettive proprietà.
VII. nel caso in cui non vengano accolte le eccezioni preliminari, alla luce del descritto illegittimo comportamento tenuto dall'appellato in merito alla violazione della proprietà privata della parte appellante, con conseguente sottrazione di circa 20 quintali di legna di quercia ivi accatastata, si chiede condannare il sig. al risarcimento Controparte_1 della somma di € 280 per la sottrazione di 20 quintali di legna di quercia, il cui valore di mercato è pari ad € 14 al quintale, oltre al risarcimento del danno in re ipsa, da quantificarsi in via equitativa, per la violazione della proprietà privata, in quanto conseguenza diretta ed immediata di una condotta illecita, costituente addirittura reato.
VIII. nel caso in cui non vengano accolte le eccezioni preliminari, atteso che l'odierno appellato, senza alcuna autorizzazione da parte delle appellanti, proprietarie esclusive del muro perimetrale, ha delimitato la sua presunta proprietà apponendo su tale muro, il capo della propria recinzione provvisoria, mediante picchetti e pietre di tufo, si chiede accertare
e disporre il distacco dal muro perimetrale di esclusiva proprietà delle appellanti, delle predette opere abusivamente ed illegittimamente realizzate o, in via subordinata, qualora fosse accertato, previa necessaria autorizzazione urbanistica amministrativa e funzionali verifiche strutturali il diritto dell'appellato ad innestarsi e/o appoggiarsi al predetto muro, si chiede condannare quest'ultimo al pagamento della relativa indennità ex art. 876 – 877 cc, da quantificarsi in corso di causa.”
In via istruttoria hanno reiterato le richieste di interrogatorio formale dell'appellato e di prova testimoniale formulate in primo grado, non ammesse, riportandone i capi nell'atto di appello (cfr. pagg. 29-33).
4. In data 22/07/2021 si è costituito chiedendo respingersi il Controparte_1
gravame per totale infondatezza, opponendosi all'ammissione delle prove riproposte in appello da controparte in quanto da intendersi rinunciate per non essere state reiterate nel corso del primo grado e nelle memorie conclusive.
5. È stato acquisito il fascicolo d'ufficio telematico del primo grado e non è stata svolta attività istruttoria;
indi la causa è stata riservata in decisione allo scadere dei termini ex art. 190 cpc assegnati con ordinanza del 19 giugno 2024 in estio all'udienza di pari data celebrata in forma cartolare ex art. 127 ter cpc.
RAGIONI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Sulla tempestività dell'appello.
Preliminarmente, dalla verifica d'ufficio, risulta che l'impugnazione è stata proposta tempestivamente.
Al riguardo, dall'esame degli atti risulta che: a) la sentenza impugnata è stata notificata il
25.11.2025 a mezzo pec;
c) l'atto d'appello è stato è stato notificato a mezzo pec il
28.12.2020.
Ne deriva che il termine previsto dall'art. 325 cpc è stato osservato.
Sulle richieste istruttorie.
In ordine logico-giuridico va esaminato in via prioritaria il quinto motivo di appello con cui si sollecita la Corte ad ammettere le richieste istruttorie disattese dal primo giudice, trattandosi di profilo che, qualora fondato, impedirebbe la decisione allo stato degli atti, rendendo necessaria l'integrazione istruttoria.
Senonché una tale evenienza è da escludere dal momento che il mezzo è inammissibile. Invero, al riguardo coglie nel segno l'eccezione dell'appellato secondo cui le istanze istruttorie delle appellanti, originarie convenute in riassunzione, devono considerarsi rinunciate per omessa istanza di revoca del provvedimento di non ammissione della prova e mancata riproposizione delle medesime istanze in sede di precisazione delle conclusioni.
Soccorre al riguardo il granitico orientamento di legittimità per il quale nel caso in cui il giudice di primo grado non accolga alcune richieste istruttorie, la parte che le ha formulate ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi rinunciate e non possono essere riproposte in appello neppure ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c; presunzione che è stata ritenuta superabile qualora emerga una volontà inequivoca di insistere nella richiesta istruttoria in base ad una valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione tra la richiesta probatoria non esplicitamente riproposta con le conclusioni e la linea difensiva adottata nel processo (cfr. ex plurimis Cass. Ordinanza n. 15029 del
31/05/2019; Cass. Ordinanza n. 10767 del 04/04/2022).
Nel caso in esame, l'analisi degli atti e verbali di causa porta a ritenere, senza dubbio, che vi sia stata rinuncia implicita di entrambe le parti alle richieste istruttorie formulate con le memorie ex art. 183 comma 6 cpc in quanto, dopo che il tribunale, con ordinanza dell'11.4.2018, non ammetteva le prove articolate dai contraddittori e disponeva procedersi a CTU, né all'udienza successiva di conferimento dell'incarico del 28.5.2018, né nelle memorie conclusionali depositate in vista dell'udienza del 24.11.2020 in cui la causa veniva decisa ex art. 281 sexies cpc parte convenuta ( e parte attrice) chiedeva la revoca dell'ordinanza suddetta né reiterava le proprie istanze, ma, anzi, instava per la decisione.
Dunque, il contegno complessivo tenuto dalle attuali appellanti in primo grado integra una rinuncia implicita alle istanze istruttorie- come del resto quello dell'attuale appellato- che ne preclude l'esame in questa sede.
Da qui l'inammissibilità del mezzo fondato su una critica volta a dare ingresso ad una prova ormai rinunciata.
Sul difetto di legittimazione attiva di . Controparte_1 Quale secondo profilo che, in odine logico-giuridico, va subito esaminato, essendo astrattamente idoneo a definire il giudizio, è quello oggetto del secondo mezzo, riguardante la legittimazione attiva dell'originario attore, ora appellato, , che a dire Controparte_1
delle appellanti, contrariamente a come opinato dal tribunale, sarebbe da negare per non avere lo stesso dimostrato di essere proprietario della p.lla 342, posta al confine con quella di esse deducenti.
Trattasi dell'eccezione di merito - diversa da quella in rito del difetto di legitimatio ad processum- con cui si dubita della c.d. legittimatio ad causam di chi agisce, intesa come effettiva titolarità della situazione giuridica oggetto della domanda.
Il mezzo è infondato.
Invero, la tesi delle appellanti, secondo cui l'attore avrebbe dovuto fornire la dimostrazione della titolarità della p.lla 342 secondo la regola della c.d. probatio diabolica non merita condivisone in quanto, contrariamente all'assunto delle deducenti, alcuna delle domande azionate in giudizio dall'attore è qualificabile come di accertamento della proprietà o di rivendica: infatti, la domanda di condanna dei convenuti a partecipare alle spese di ricostruzione del muro comune diruto è stata ricondotta dal tribunale, senza ricevere censure, alla disciplina dell'art. 1104; quella afferente lo scolo delle acque non è contestato dalle appellanti che sia un'actio negatoria servitutis.
Né il più rigoroso regime probatorio in capo all'allora attore potrebbe essere conseguenza dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva formulata dalle convenute in primo grado, con cui hanno contestato l'appartenenza della p.lla 342 a al momento Controparte_1 dell'introduzione del giudizio, atteso, per un verso, che nell'actio negatoria servitutis la verifica di tale titolarità non costituisce oggetto della controversia e l'attore ha l'onere non già di fornire, come nell'azione di revindica, la prova rigorosa della proprietà del fondo, ma di dimostrare, con ogni mezzo e anche in via presuntiva, di possederlo in forza di un valido titolo ( cfr ex plurimis Ordinanza n. 1905 del 23/01/2023); per altro verso, che, come affermato dal primo giudice con argomento non censurato, la titolarità del bene è sufficiente che sussista in capo a chi agisce al momento della decisione, quand'anche carente all'inizio del giudizio, come accaduto nella specie, avendo l'attore acquistato la predetta particella in corso di causa con atto per notaio del 23.5.2014. Per_2 Pertanto, tutte le argomentazioni svolte nel secondo motivo di gravame, tese a mettere in discussione la ricostruzione delle vicende traslative della p.lla 342 per sostenere il fallimento della probatio diabolica da parte dell'allora attore non sono conferenti rispetto alla vicenda controversa e vanno disattese.
Sulla negatoria servitutis di scolo delle acque.
Il primo e il terzo mezzo vanno esaminati congiuntamente perché riguardano entrambi la servitù di scolo delle acque oggetto della domanda attorea di negatoria servitutis.
Nessuno di essi merita accoglimento.
In primo luogo, non si ravvisa vizio di ultrapetizione nella statuizione con cui il tribunale, accertato l'attraversamento del fondo attoreo da tubazioni interrate di convogliamento delle acque telluriche provenienti dal fondo delle convenute, ne ha disposto la rimozione, sebbene fosse rimasto accertato, tramite CTU, che dette tubazioni, invece che innestarsi nella condotta fognaria dell'attore- come sostenuto in citazione dallo stesso- si immettessero nella “antica” condotta fognaria ubicata a maggiore profondità del medesimo fondo: ciò che, infatti, rileva, ai fini della tutela richiesta con la negatoria servitutis, è l'accertata presenza delle tubazioni nel sottosuolo del predio attoreo perché il peso imposto al fondo servente è rappresentato dall'attraversamento di condutture d'acqua a vantaggio del fondo dominante, situazione di soggezione rispetto alla quale è irrilevante se la confluenza delle stesse avvenga in una condotta non realizzata dall'attore, ma pur sempre insistente nel suo sottosuolo ( la condotta fognaria “antica” ).
Le medesime considerazioni valgono a respingere tutte le argomentazioni con cui le appellanti rimproverano al tribunale di aver mal interpetrato gli esiti della CTU nell'accogliere la negatoria servitutis, perché non era stata riscontrata alcuna immissione di tubi provenienti dal loro fondo nella fogna di parte attrice, bensì nella fogna “antica” non di proprietà di : la questione, come detto, non è la proprietà della condotta Controparte_1 in cui si innestano le tubazioni al servizio del fondo dominante bensì l'attraversamento delle stesse nel sottosuolo del fondo servente, circostanza acclarata dalla CTU e non contestata dalle appellanti.
Da qui il rigetto dei motivi in esame. Sulla domanda di usucapione della servitù di scolo
Infondato è, altresì, il quarto mezzo volto a sovvertire la statuizione di rigetto della domanda riconvenzionale di usucapione della servitù di scolo.
Sul punto le appellanti lamentano l'erroneità della sentenza laddove ha escluso ricorresse nella specie il requisito dell'apparenza della servitù di scarico ai fini dell'acquisto per usucapione da parte loro del relativo diritto, sostenendo, di contro, che sussistevano tutti i requisiti richiesti dalla legge vale a dire l'opera, la sua visibilità e la permanenza;
in particolare, quanto alla visibilità, osservano che dalle fotografie in atti e dalle risultanze della CTU risultava che il percorso della tubazione- come descritto dall'ausiliario- per il tratto che attraversa l'area di sedime del fabbricato dei convenuti è “ a vista” ( non adeguatamente interrato;
cfr pag. 51) e che i documenti prodotti dimostravano che l'impianto di tubazioni, composto di n. 28 tubi e n. 2 pozzetti, era stato realizzato nel lontano 1989, con interventi che, per il tipo di attività messe in opera, non poteva essere avvenuto senza il consenso e all'oscuro dei proprietari all'epoca dei fondi attraversati.
La censura non merita condivisione, sebbene per ragioni in parte diverse da quelle svolte in sentenza.
Gova osservare che l''apparenza della servitù si identifica nell'oggettiva e permanente presenza di opere suscettibili di essere viste, ancorché in concreto ignorate, che, per struttura e consistenza, inequivocamente denuncino il peso imposto su un fondo a favore dell'altro.
Deve sussistere, cioè, una situazione oggettiva di fatto, rivelatrice di per se stessa dall'assoggettamento di un fondo ad un altro per l'esistenza di opere inequivocabilmente destinate all'esercizio della servitù. Tali opere debbono, pertanto, essere visibili - in modo da rendere palese a chiunque la presenza di una modificazione esteriore, rivolta a determinare il vincolo di asservimento di uno dei due fondi all'altro - ma non necessariamente situate sul fondo servente, potendosi il requisito dell'apparenza della servitù desumere da qualsiasi elemento di fatto, ancorché emergente dal fondo dominante, il quale dia la visione certa, all'esterno, dell'asservimento del fondo vicino.
Tanto chiarito in punto di diritto, nella specie ciò che è dirimente per escludere l'”apparenza” non è la circostanza- valorizzata dal primo giudice- che le tubazioni nel fondo servente siano interrate ( quindi non visibili); così come non è sufficiente, a contrario, per affermare la ricorrenza di tale caratteristica della servitù, la circostanza, enfatizzata dalle appellanti, della presenza di tubazioni “ a vista” nel fondo preteso dominante: il profilo decisivo, infatti, è la presenza o meno di manufatti esterni idonei a rendere palese il rapporto di subordinazione tra i due fondi. Poiché tale requisito teleologico non emerge dalla CTU e dalle fotografie in atti né le appellanti lo hanno evidenziato nell'esposizione delle loro argomentazioni difensive, deve escludersi il requisito dell'apparenza della servitù sebbene per le diverse ragioni appena esposte e confermato il rigetto della domanda di usucapione.
Sulla domanda riconvenzionale di condanna al distacco della recinzione dal muro perimetrale delle convenute.
Va respinto, da ultimo, il sesto motivo che denuncia omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale su indicata.
Si osserva, infatti, che la statuizione di condanna dell'attore alla rimozione della recinzione assorbe e rende superflua la pronuncia sul punto, posto che dovendosi rimuovere l'intera struttura metallica va da sé che l'intervento non può che essere realizzato disancorando la recinzione dal muro perimetrale di proprietà delle convenute.
Spese.
La totale soccombenza delle appellanti ne comporta la condanna al pagamento delle spese del presente grado in favore dell'appellato.
La liquidazione va operata come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al regolamento emanato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e succ. modif. (in appello manca la fase istruttoria) tenuto conto del valore della causa (indeterminato, bassa complessità: scaglione da euro 5201,00 ad euro 26.000,00).
Posto che il procedimento è iniziato in data successiva al 30 gennaio 2013, l'appellante, in quanto soccombente, è tenuto a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, 2^ sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e , n.q. di eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3
, così provvede: Parte_4
1- rigetta l'appello principale;
2- condanna le su indicate appellanti al pagamento delle spese del grado in favore di che liquida in complessivi euro 3966,00 per compensi, , oltre rimborso Controparte_1 spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3- dà atto che le appellanti, in solido tra loro, sono tenute a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma
1 quater DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
Così deciso in Napoli, il 20.11 2024
Il consigliere est. Il presidente
Dott.ssa Alessandra Piscitiello Dott.ssa Rosaria Papa