Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 09/06/2025, n. 1956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1956 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE N…………………...rep.
Udienza del 7/5/2025 OGGETTO…………….... G.M. Dott. ssa Lucia Esposito
…………………………. Il Giudice
invitate le parti a precisare le conclusioni e, letto l'art. 281 sexies cod. proc. civ., ordinata la
…………………………. discussione della causa con note di trattazione scritte, decide la controversia pronunciando NOTIF. SENTENZA la sentenza incorporata al presente verbale depositando telematicamente il dispositivo e la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
…………………………. NOTIF. APPELLO
………………………….
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del G.M., Dott. ssa Lucia Esposito, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies cod. proc. Civ, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 7258/2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente TRA
di Via G. D'Anna n.120 84012 AN (SA) Parte_1
a dell'amm.re p.t. (C.F.: P.IVA_1 Parte_2
), rapp.to e difeso dall'avvocato Ciro Bellucci (C.F.: C.F._1
) elett.te dom.ti presso il suo studio in Via Dei Goti n.183 AN (Sa), C.F._2 in virtù di procura in calce all'atto di citazione OPPONENTE E nato ad [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._3 rapp. e dif., in virtù di procura in calce al decreto ingiuntivo, dagli avv.ti MAURI ERNESTO (C.F MAURI MARIA (C.F. ) e MAURI C.F._4 C.F._5
GUGLIELMO (C.F. ). presso il cui studio in VIA RAFFAELE DE C.F._6 PASCALE N.11 è elett.te dom.to; OPPOSTO
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 7/5/2025 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate. MOTIVI DELLA DECISIONE Come esposto nel verbale che precede, la presente decisione viene adottata ai sensi dell'art. 281sexies cod. proc. civ. e, dunque, prescindendo dalle indicazioni contenute nell'art. 132 cod. proc. civ. (cfr. Cass., 19.10.2006, n. 22409). Con atto di citazione ritualmente notificato, il Condominio proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.2073/2018 dei 09.11.-novembre 2018, notificato il 12/11/2018, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento, in favore del Geometra
della somma di € 5.922,06, in forza di n.6 fatture in atti oltre interessi e Controparte_1 oni professionali al Condominio. Parte opponente eccepiva, in via preliminare, il difetto proprio di legittimazione passiva, in quanto il nulla doveva alla Geometra dal momento che tutti Parte_1 Controparte_1
- G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 1 C.F._7
Eccepiva, inoltre, che il ricorrente oggi opposto aveva accettato nel contratto d'opera firmato e sottoscritto di rinunziare espressamente alla solidarietà passiva (ex art. 1292 e 1311 c.c.), dunque anche in fase di azione per la formazione del titolo e non soltanto nella fase di esecuzione;
pertanto, avrebbe dovuto richiedere preliminarmente all'amministratore chi fossero i condomini morosi già nella fase precedente al deposito del decreto ingiuntivo (art.11 del contratto d'opera). Eccepiva, inoltre, che il condominio, essendo sostituto d'imposta doveva trattenere il 20% del compenso (sorta capitale) del tecnico e questo importo non poteva, dunque, far parte dell'ingiunzione di pagamento perché non spettava al tecnico ma all'erario, con la conseguenza che, sottraendo l'IVA al 22%, la cassa al 4% e la ritenuta acconto 20% su 4.667,44, il netto a pagare per il presunto credito, sarebbe stato pari ed € 4.988,572, con conseguente incompetenza per valore del giudice adito. Eccepiva, inoltre l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'ingiunzione in quanto il contratto d'opera sottoscritto prevedeva preliminarmente la mediazione obbligatoria (Art.7 del contratto d'opera). Nel merito eccepiva la carenza dei requisiti per l'ottenimento della pronuncia ex art.633 e 634 c.p.c., dal momento che tutti i documenti prodotti non erano in copia conforme all'originale ma fotocopie. Eccepiva e contestava espressamente sia l'an che il quantum debeatur nonché la sussistenza del debito e la documentazione posta a fondamento dell'ingiunzione, spettando la prova, ex art. 2697 c.c. al ricorrente. Concludeva, dunque, chiedendo: in accoglimento della proposta opposizione, revocare l'opposto decreto e rigettare la domanda del ricorrente con il favore delle spese. Si costituiva parte opposta, eccependo in via preliminare che il difensore dell'opponente non aveva prodotto in giudizio la delibera con la quale sarebbe stata autorizzata dal ad opporre il decreto ingiuntivo. Parte_1
Nel merito eccepiva l'infondatezza dell'opposizione, avendo il decreto ingiuntivo ad oggetto lavori straordinari effettuati al condominio, essendo il compenso previsto contrattualmente e che la rinuncia al vincolo di solidarietà non operava, non avendo il Parte_1 comunicato il nominativo dei condomini morosi. Eccepiva, altresì, infondatezza dell'eccezione di incompetenza per valore, richiedendo il professionista il compenso al lordo della ritenuta e non al netto. Concludeva dunque per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. In data 28/3/2019, il giudice concedeva la provvisoria esecutorietà al decreto opposto e ordinava l'esperimento della mediazione, che aveva esito negativo. Nelle more del giudizio, intrapresa l'azione esecutiva, veniva corrisposto dall'opponente quanto richiesto con il decreto ingiuntivo. La causa viene decisa ex art. 281 sexies cod. proc. civ..
1. Questioni preliminari L'eccezione preliminare di inammissibilità della proposta opposizione sollevata dal creditore opposto è infondata. Con la sentenza n. 342 pubblicata il 10 gennaio 2023, la Corte di Cassazione si è
N.R.G.7258/2018 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 2 pronunciata riguardo la legittimazione processuale dell'amministratore di condominio nell'ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che lo stesso aveva proposto senza allegare l'autorizzazione dell'assemblea. La Suprema Corte ha accolto il ricorso rilevando una erronea interpretazione della giurisprudenza costante in merito alla legittimazione dell'amministratore, in particolare della sentenza n. 18331/2010 SS.UU. La Cassazione ha quindi ribadito che la necessità dell'autorizzazione o della ratifica assembleare per la costituzione in giudizio dell'amministratore va riferita soltanto alle cause che esorbitano dalle attribuzioni proprie dell'amministratore ex art. 1131, commi 2 e 3, cod. civ. Secondo la Cassazione “nel caso in esame, doveva considerarsi allora che l'amministratore di condominio non ha necessità di autorizzazione o ratifica dell'assemblea per proporre opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento preteso nei confronti del condominio dal terzo creditore in adempimento di un'obbligazione assunta dal medesimo amministratore per conto dei partecipanti, ovvero per dare esecuzione a delibere assembleari”.
“La necessità dell'autorizzazione o della ratifica assembleare per la costituzione in giudizio dell'amministratore va riferita soltanto alle cause che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore, ai sensi dell'art. 1131, commi 2 e 3, cod. civ. Pertanto, l'amministratore di condominio non ha necessità di autorizzazione o ratifica dell'assemblea per proporre opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento, preteso nei confronti del , dal terzo creditore in adempimento di un'obbligazione assunta Parte_1 dal medesim tore per conto dei condomini” Va poi disattesa l'eccezione preliminare di incompetenza per valore, sollevata dal Condominio, dal momento che la stessa si determina, ex art. 10 c.p.c., in base alla domanda.
2.sul merito Passando al merito va dichiarata cessata la materia del contendere, avendo il Parte_1 interamente corrisposto quanto richiesto dall'opposto, con conseguente revoca del decreto opposto. In caso di cessazione della materia del contendere a seguito del pagamento di un decreto ingiuntivo, il giudice deve valutare le spese processuali secondo il principio della "soccombenza virtuale" Nel caso di specie, va rilevato che parte opposta ha richiesto il decreto ingiuntivo per il pagamento dei lavori straordinari effettuati al e non relativi alle parti private dei Parte_1 singoli condomini. L'importo totale dei lavori, decurtato degli oneri accessori, era pari ad € 300.360,36: pertanto, l'importo dovuto al creditore opposto era pari ad € 15390,46, comprensivo di iva e cassa, in base a quanto espressamente previsto al punto 3 del contratto d'opera. Con riguardo all'eccezione relativa alla rinuncia alla solidarietà, va rilevato che i giudici di legittimità hanno chiarito che il principio della parziarietà delle obbligazioni condominiali assunte nell'interesse del , va inteso nel senso della loro ripartizione tra i singoli Parte_1 condomini in proporzione e quote e si applica anche nei confronti dei terzi, ma pur sempre previo ottenimento della condanna dell'amministratore per il mancato adempimento delle stesse. E' vero che la responsabilità dei singoli partecipanti per le obbligazioni assunte dal condominio è fondate sul criterio della parziarietà in proporzione delle rispettive quote di proprietà millesimale, ma è anche vero che tale principio si applica rispetto ai terzi dopo
N.R.G.7258/2018 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 3 l'accertamento dell'obbligazione gravante sulla compagine condominiale, testualmente affermandosi che "conseguita nel processo la condanna dell'amministratore, quale rappresentante dei condomini, il creditore può procedere all'esecuzione individualmente nei confronti dei singoli, secondo la quota di ciascuno". È proprio in virtù del titolo ottenuto contro il condominio che il terzo può preannunciare l'esecuzione e, poi, agire esecutivamente in danno dei singoli condomini morosi, sia pur limitatamente alla quota da essi dovuta e conformemente a quanto comunicato dall'amministratore ai sensi dell'articolo 63 disp. att. c.c.
3. Sulle spese di lite. In considerazione della soccombenza virtuale il va condannato al pagamento Parte_1 delle spese del giudizio di opposizione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 281sexies cod. proc. civ., nella causa iscritta al n. 7258 /2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente tra e Parte_1 CP_1 ogni contraria istanza disattesa così provvede:
[...] essata, per le causali di cui in motivazione, la materia del contendere e, per l'effetto:
2.revoca il decreto ingiuntivo opposto;
3. condanna il , al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1 del € 2552,00 per compensi, oltr
[...] forfettario spese generali, nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge, con attribuzione ai difensori, dichiaratisene anticipatari, Così deciso in Nocera Inferiore, il 09/06/2025
Il Giudice
Dott. ssa Lucia Esposito
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