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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 11/03/2025, n. 572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 572 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto II Sezione Civile, in persona del Giudice Unico
G.O. Dott. Leonardo Macchitella, definitivamente pronunziando, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado R.G. n. 5751/2022, promossa da: già , C.F. , Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, dall'avv. Andrea Davide Arnaldi, come da mandato in atti,
ATTRICE
CONTRO
(C.F: , Controparte_1 P.IVA_2 in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore,
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: pagamento.
La causa è stata riservata in decisione sulle conclusioni precisate a verbale d'udienza del 16 aprile 2024 dal procuratore della parte attrice, da aversi qui siccome riportate e trascritte, previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. così come novellato dalla L. 69/2009.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione fatto rinotificare in data 8 settembre 2023,
[...] in seguito ), ha convenuto in giudizio il Comune di Parte_1
, per sentirlo condannare al pagamento Controparte_1
1 dei crediti dei quali era divenuta titolare in virtù dei contratti di cessione pro soluto, e pertanto di € 32.278,01 per sorte capitale, portati dalle fatture emesse dalla società AUDAX ENERGIA S.R.L.; di €
801,18 per interessi moratori “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12; degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n.
192/12; e dell'ulteriore importo di € 2.120,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per le fatture costituenti la predetta sorte capitale oggetto del giudizio.
Assumeva la che era cessionaria del credito di € 32.278,01 corrispondente all'importo delle fatture emesse da AUDAX ENERGIA
S.R.L. quale a corrispettivo delle forniture di gas ed energia elettrica, erogate in favore del e che comprendeva anche i relativi CP_1 interessi di mora maturati e maturandi, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del relativo termine di pagamento sino al saldo;
dell'assunto provvedeva a produrre la relativa documentazione.
Al presente giudizio è rimasto contumace l' . CP_2
La domanda è fondata e provata nei termini di cui appresso e come tale merita accoglimento.
L'oggetto della fornitura di Audax Energia Srl al Comune di
[...]
, è relativa energie elettrica e gas metano tra Controparte_1 il gennaio 2021 ed il giugno 2022, come da fatture prodotte. La è stata cessionaria di quel credito notificato all'Ente in data 16 CP_2 giugno 2022.
2 Al cessionario competono, dunque, oltre alla sorte capitale di €
32.278,01, anche gli interessi moratori maturati e maturandi, anch'essi ceduti, la cui misura è quella “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs.
n. 192/12, vale a dire tasso BCE maggiorato di 8 punti percentuali, ma da calcolarsi con decorrenza dal trentunesimo giorno successivo a quello di ricevimento della fattura elettronica da parte dell'Ente fino al saldo.
La inoltre rivendica in forza dell'art. 1283 c.c. il diritto al pagamento degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale scaduti da almeno sei mesi, da calcolarsi dal giorno della domanda giudiziale. Il principio è riconducibile alla regola della fruttuosità del denaro, per cui la mancata disponibilità da parte del creditore degli interessi scaduti è compensata dalla capitalizzazione che replica la fruttuosità del capitale liquido ed esigibile. Pur nonostante, la domanda non appare accoglibile considerato che la mora non appare essersi protratta, prima del giudizio (inteso dome data di iscrizione a ruolo -
14.10.2022- che determina la pendenza del giudizio) per almeno sei mesi, nel senso che la scadenza di quei crediti era superiore a sei mesi
(Cass. nn. 10434/2002 e 1964/2002).
Il creditore procedente, poi, in virtù di quanto previsto dall'art. 6 D.
Lgs. n. 231/02, come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, ha invece diritto di richiedere il pagamento dell'importo di € 2.120,00 per il mancato pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale oggetto del giudizio, a titolo di risarcimento dei danni, calcolato forfettariamente nella misura di € 40 moltiplicato per le 53 fatture rimaste insolute.
Non è accoglibile la richiesta della rivalutazione monetaria trattandosi di debito di valuta e non di valore, oltre che per il fatto che non è stato dimostrato il maggior danno patito.
3 L' , da parte sua, rinunciando a costituirsi non ha replicato CP_2 la mancata erogazione energetica, l'inesistenza del rapporto contrattuale, e la non conformità degli importi alle pattuizioni contrattuali, l'intervenuto pagamento solutorio, circostanze che, a contrario, emergono dalla documentazione prodotta dalla parte attrice.
Le spese seguono la soccombenza e considerata le ragioni d'accoglimento della domanda e la minima attività processuale svolta, possono liquidarsi nell'importo complessivo di € 1.500,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese di iscrizione a ruolo, le spese generali e gli accessori come per legge.
Ogni altra domanda deve ritenersi rigettata e respinta.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Taranto II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
(già nei confronti del
[...] Parte_2 [...]
ogni diversa eccezione, istanza e Controparte_1 conclusione disattesa, così provvede:
1)Accoglie la domanda attorea e per l'effetto condanna il
[...] in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore a pagare a (già Parte_1 [...]
, in persona del suo legale rappresentante pro Parte_2 tempore le seguenti somme: € 32.278,01 per sorte capitale;
gli interessi moratori “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n.
192/12, da calcolarsi con decorrenza dal trentunesimo giorno successivo a quello di ricevimento della fattura elettronica da parte dell'Ente fino al saldo;
la somma di € 2.120,00 dovuta ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.lgs. n. 231/02, come novellato dal D.lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale;
4 2) Condanna il in persona Controparte_1 del suo legale rappresentante pro tempore a pagare a Parte_1
(già , in persona del suo legale Parte_2 rappresentante pro tempore, le spese di iscrizione a ruolo del presente giudizio, le competenze determinate nella misura di €
1.500,00 oltre alle spese generali, l'IVA ed il CPA come per legge.
Così deciso in Taranto oggi 11 marzo 2025 all'esito della Camera di
Consiglio
Il Giudice Unico
Dott.. Leonardo Macchitella
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