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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 08/05/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Giulia Paoli Giudice
Ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A NON DEFINITIVA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi
, nata a [...] il [...] Parte_1
E
, nato a [...] il [...] Parte_2
Entrambi rappresentati e difesi dall' avv. Tomasini Doris e domiciliati presso il suo studio in Rovereto via Parteli n.19, giusta delega a margine del ricorso per ottenere la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio contratto dagli stessi il 29.05.2010 in Rovereto nonché la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
preso atto che all'udienza del 07.03.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ; - che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia l'omologa della separazione consensuale del matrimonio contratto da e alle seguenti condizioni: Parte_1 Parte_2
1) I coniugi e vivranno separati, fermi gli obblighi di Parte_2 Parte_1
legge compatibili con tale stato e nel reciproco rispetto.
2) La casa coniugale viene assegnata alla sig.a nella quale Parte_1
dimorerà insieme ai figli minori, luogo nel quale viene fissata la loro residenza.
Si precisa che le parti concordano espressamente che il sig. possa Pt_2
rimanere a vivere nella casa coniugale il tempo necessario a trovare nuova sistemazione abitativa;
3) I figli minori di anni 13, di anni 10 e di anni 7, Per_1 Per_2 Per_3
saranno affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori con residenza presso la madre.
4) I genitori si riconoscono reciprocamente, ai fini della crescita e dell'educazione dei figli, il loro importantissimo ruolo di padre e madre e, quindi,
condivideranno in egual modo le rispettive responsabilità genitoriali e si impegnano a tenersi costantemente informati delle problematiche dei figli, del loro rendimento scolastico e di quant'altro li riguardi, discutendo ogni aspetto rilevante della loro vita, della loro salute e della loro crescita. La responsabilità
pag. 2 di 8 genitoriale verrà paritariamente esercitata da entrambi i genitori, per cui le decisioni di maggior interesse saranno assunte di comune accordo dai genitori tenendo conto delle rispettive capacità, delle inclinazioni ed aspirazioni dei figli.
Limitatamente alle decisioni concernenti le questioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale anche separatamente e disgiuntamente.
6) Quanto al diritto di visita, i figli minori trascorreranno con ciascun genitore paritariamente metà del mese, anche a giorni non consecutivi, con modalità
concordate tra i genitori nel rispetto delle esigenze ed impegni scolastici dei minori.
7) I genitori trascorreranno con i figli, in pari misura, le vacanze natalizie (da concordarsi entro il 30 Settembre) e pasquali, avendo cura di alternare tra loro i periodi, alternando altresì annualmente i giorni di Vigilia/Natale con fine anno/Capodanno e i giorni di Pasqua e Pasquetta;
ciascun genitore trascorrerà
almeno quattro settimane, anche non consecutive, di vacanze estive con i figli minori, con calendario da concordare entro il 31 Maggio di ogni anno. In caso di disaccordo tra i genitori, il calendario sarà deciso alternativamente negli anni pari dal sig. negli anni dispari dalla garantendo sempre una Pt_2 CP_1 Pt_1
pari permanenza dei figli presso ciascun genitore. Anche le ulteriori pause scolastiche e ricorrenze verranno gestite dai genitori in modo da garantire una pari permanenza dei figli presso ciascun genitore.
8) Dato che i genitori terranno con sé paritariamente per metà del mese i figli minori, non viene previsto alcun assegno di mantenimento vicendevole in pag. 3 di 8 quanto ognuno provvederà esclusivamente al mantenimento dei figli per il tempo che gli stessi trascorreranno con il genitore;
9) Gli eventuali assegni unico e/o regionale al nucleo familiare, quelli familiari e ogni altra diversa erogazione e/o borsa di studio o altro ausilio pubblico e/o privato ricevuto dai coniugi e finalizzato a far fronte ai bisogni dei figli, vengono suddivisi a metà così come le detrazioni fiscali: nel caso in cui un genitore riceva interamente le suddette erogazioni, sarà suo obbligo versarne il 50%
all'altro genitore.
10) Quanto alle spese straordinarie, le stesse saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
Per spese straordinarie si intendono quelle che presentano almeno uno dei seguenti requisiti: occasionalità o sporadicità (requisito temporale), gravosità
(requisito quantitativo), voluttuarietà (requisito funzionale). Esse vanno sempre documentate dal genitore anticipatario e sono suddivise in:
Spese per le quali non è previsto il preventivo accordo
Spese mediche: visite specialistiche prescritte dal pediatria/medico curante;
cure dentistiche presso strutture pubbliche;
trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista del SSN;
ticket sanitari, ad accezione di quelli afferenti acquisto di farmaci da banco;
occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
apparecchio ortodontico se prescritto da specialista;
farmaci non da banco prescritti dal medico curante di base o dallo specialista anche se non coperti dal SSN;
cure mediche urgenti non dilazionabili.
pag. 4 di 8 Spese scolastiche: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
spese per alloggio universitario se correlate e necessarie alla frequenza universitaria di istituti pubblici;
libri di testo;
materiale di corredo scolastico;
dotazione informatica connessa al programma di studio;
assicurazione scolastica;
spese per mezzi di trasporto pubblico;
corso di lingua promosso o patrocinato dalla scuola;
acquisto di strumento musicale connesso e/o correlato al percorso di studi intrapreso.
Spese extrascolastiche: centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali) fino ad un massimo di 4
settimane se necessario all'organizzazione famigliare;
spese per la manutenzione del mezzo di trasporto dei figli (comprensivo di bollo e assicurazione) se l'acquisto del mezzo è stato concordato dai genitori.
Spese per le quali è necessario il preventivo accordo
Spese mediche: cure dentistiche, ortodontiche, oculistiche presso strutture private;
cure termali e fisioterapiche se prescritte dallo specialista;
trattamenti sanitari non erogati dal SSN o effettuati privatamente.
Spese scolastiche: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
spese per alloggio universitario per la frequenza universitaria di istituti privati;
spese per alloggio universitario per la frequenza di istituti pubblici se non correlate e non necessarie alla frequentazione universitaria;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero.
pag. 5 di 8 Spese extrascolastiche: corsi di lingue non promossi dalla scuola;
corsi di musica e relativo acquisto degli strumenti;
attività sportive e relativo abbigliamento e attrezzature;
spese per attività ludiche e ricreative ed artistiche;
centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali) se di durata complessivamente superiori alle 4 settimane e/o non necessario all'organizzazione famigliare;
viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); spese per la manutenzione del mezzo di trasporto dei figli (comprensivo di bollo e assicurazione) se l'acquisto del mezzo non è stato concordato dai genitori.
Modalità di richiesta e di rimborso
Il genitore che affronta la spesa deve sempre conservare documentazione comprovante l'esborso. A fronte di richiesta scritta di rimborso (anche a mezzo e-mail o messaggistica telefonica) del genitore anticipatario, l'altro genitore dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto, in difetto di riscontro entro massimo 10 giorni, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta e riconoscimento del dovuto. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare con ogni mezzo utile la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro
30 giorni dall'effettuazione della spesa e il correlativo rimborso dovrà avvenire entro i 30 giorni successivi alla richiesta.
La detrazione delle spese a fini fiscali avverrà secondo le quote di ripartizione della spesa.
pag. 6 di 8 11) I coniugi si autorizzano sin d'ora reciprocamente al rilascio/rinnovo dei passaporti e della carta d'identità dei minori validi per l'espatrio.
12) I coniugi, essendo reciprocamente indipendenti economicamente non avanzano alcuna richiesta reciproca di assegno di mantenimento per se stessi.
13) Gli arredi e corredi della casa coniugale resteranno nella disponibilità della sig.a Prezzi previo accordo tra i coniugi di ripartirsi quanto riterranno opportuno.
14) Al fine dello scioglimento della comunione coniugale dei beni, dato che gli arredi e la maggior parte degli oggetti rimarranno nella disponibilità della sig.a e tenuto conto dell'apporto di ciascun coniuge durante la vita coniugale, Pt_1
la sig.a verserà al sig. a somma una tantum pari ad € 10.000 entro Pt_1 Pt_2
la data del 31.12.2028;
15) La somma presente sul conto corrente cointestato ai coniugi presso la banca Cassa Rurale Alto Garda - Rovereto, IBAN
[...], verrà suddivisa a metà al momento dell'estinzione dello stesso;
16) L'autovettura Ford Fiesta tg. DP237AT, bene caduto in comunione legale,
diverrà di proprietà esclusiva della sig.a attraverso cessione della Parte_1
proprietà di detto bene come regolata nel presente atto, veicolo di cui ha già il pieno possesso con sopportazione di spese e correlati oneri;
17) La cessione della proprietà di detta autovettura avviene a titolo gratuito, in quanto l'autovettura Skoda Octavia SW tg. EH174WY, bene sempre caduto in comunione legale, rimarrà di proprietà esclusiva del sig. , al quale Parte_2
è già intestata.
pag. 7 di 8 18) Le parti dichiarano di aver definito ogni questione patrimoniale correlata e/o dipendente dal loro matrimonio e di non aver altro a pretendere reciprocamente a tale titolo.
19) Le spese legali della presente procedura sono sostenute a metà da ciascuna parte.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio
Addì 8.5.2025.
Il Presidente
Dott. Adilardi Giulio
pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Giulia Paoli Giudice
Ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A NON DEFINITIVA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi
, nata a [...] il [...] Parte_1
E
, nato a [...] il [...] Parte_2
Entrambi rappresentati e difesi dall' avv. Tomasini Doris e domiciliati presso il suo studio in Rovereto via Parteli n.19, giusta delega a margine del ricorso per ottenere la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio contratto dagli stessi il 29.05.2010 in Rovereto nonché la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
preso atto che all'udienza del 07.03.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ; - che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia l'omologa della separazione consensuale del matrimonio contratto da e alle seguenti condizioni: Parte_1 Parte_2
1) I coniugi e vivranno separati, fermi gli obblighi di Parte_2 Parte_1
legge compatibili con tale stato e nel reciproco rispetto.
2) La casa coniugale viene assegnata alla sig.a nella quale Parte_1
dimorerà insieme ai figli minori, luogo nel quale viene fissata la loro residenza.
Si precisa che le parti concordano espressamente che il sig. possa Pt_2
rimanere a vivere nella casa coniugale il tempo necessario a trovare nuova sistemazione abitativa;
3) I figli minori di anni 13, di anni 10 e di anni 7, Per_1 Per_2 Per_3
saranno affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori con residenza presso la madre.
4) I genitori si riconoscono reciprocamente, ai fini della crescita e dell'educazione dei figli, il loro importantissimo ruolo di padre e madre e, quindi,
condivideranno in egual modo le rispettive responsabilità genitoriali e si impegnano a tenersi costantemente informati delle problematiche dei figli, del loro rendimento scolastico e di quant'altro li riguardi, discutendo ogni aspetto rilevante della loro vita, della loro salute e della loro crescita. La responsabilità
pag. 2 di 8 genitoriale verrà paritariamente esercitata da entrambi i genitori, per cui le decisioni di maggior interesse saranno assunte di comune accordo dai genitori tenendo conto delle rispettive capacità, delle inclinazioni ed aspirazioni dei figli.
Limitatamente alle decisioni concernenti le questioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale anche separatamente e disgiuntamente.
6) Quanto al diritto di visita, i figli minori trascorreranno con ciascun genitore paritariamente metà del mese, anche a giorni non consecutivi, con modalità
concordate tra i genitori nel rispetto delle esigenze ed impegni scolastici dei minori.
7) I genitori trascorreranno con i figli, in pari misura, le vacanze natalizie (da concordarsi entro il 30 Settembre) e pasquali, avendo cura di alternare tra loro i periodi, alternando altresì annualmente i giorni di Vigilia/Natale con fine anno/Capodanno e i giorni di Pasqua e Pasquetta;
ciascun genitore trascorrerà
almeno quattro settimane, anche non consecutive, di vacanze estive con i figli minori, con calendario da concordare entro il 31 Maggio di ogni anno. In caso di disaccordo tra i genitori, il calendario sarà deciso alternativamente negli anni pari dal sig. negli anni dispari dalla garantendo sempre una Pt_2 CP_1 Pt_1
pari permanenza dei figli presso ciascun genitore. Anche le ulteriori pause scolastiche e ricorrenze verranno gestite dai genitori in modo da garantire una pari permanenza dei figli presso ciascun genitore.
8) Dato che i genitori terranno con sé paritariamente per metà del mese i figli minori, non viene previsto alcun assegno di mantenimento vicendevole in pag. 3 di 8 quanto ognuno provvederà esclusivamente al mantenimento dei figli per il tempo che gli stessi trascorreranno con il genitore;
9) Gli eventuali assegni unico e/o regionale al nucleo familiare, quelli familiari e ogni altra diversa erogazione e/o borsa di studio o altro ausilio pubblico e/o privato ricevuto dai coniugi e finalizzato a far fronte ai bisogni dei figli, vengono suddivisi a metà così come le detrazioni fiscali: nel caso in cui un genitore riceva interamente le suddette erogazioni, sarà suo obbligo versarne il 50%
all'altro genitore.
10) Quanto alle spese straordinarie, le stesse saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
Per spese straordinarie si intendono quelle che presentano almeno uno dei seguenti requisiti: occasionalità o sporadicità (requisito temporale), gravosità
(requisito quantitativo), voluttuarietà (requisito funzionale). Esse vanno sempre documentate dal genitore anticipatario e sono suddivise in:
Spese per le quali non è previsto il preventivo accordo
Spese mediche: visite specialistiche prescritte dal pediatria/medico curante;
cure dentistiche presso strutture pubbliche;
trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista del SSN;
ticket sanitari, ad accezione di quelli afferenti acquisto di farmaci da banco;
occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
apparecchio ortodontico se prescritto da specialista;
farmaci non da banco prescritti dal medico curante di base o dallo specialista anche se non coperti dal SSN;
cure mediche urgenti non dilazionabili.
pag. 4 di 8 Spese scolastiche: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
spese per alloggio universitario se correlate e necessarie alla frequenza universitaria di istituti pubblici;
libri di testo;
materiale di corredo scolastico;
dotazione informatica connessa al programma di studio;
assicurazione scolastica;
spese per mezzi di trasporto pubblico;
corso di lingua promosso o patrocinato dalla scuola;
acquisto di strumento musicale connesso e/o correlato al percorso di studi intrapreso.
Spese extrascolastiche: centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali) fino ad un massimo di 4
settimane se necessario all'organizzazione famigliare;
spese per la manutenzione del mezzo di trasporto dei figli (comprensivo di bollo e assicurazione) se l'acquisto del mezzo è stato concordato dai genitori.
Spese per le quali è necessario il preventivo accordo
Spese mediche: cure dentistiche, ortodontiche, oculistiche presso strutture private;
cure termali e fisioterapiche se prescritte dallo specialista;
trattamenti sanitari non erogati dal SSN o effettuati privatamente.
Spese scolastiche: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
spese per alloggio universitario per la frequenza universitaria di istituti privati;
spese per alloggio universitario per la frequenza di istituti pubblici se non correlate e non necessarie alla frequentazione universitaria;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero.
pag. 5 di 8 Spese extrascolastiche: corsi di lingue non promossi dalla scuola;
corsi di musica e relativo acquisto degli strumenti;
attività sportive e relativo abbigliamento e attrezzature;
spese per attività ludiche e ricreative ed artistiche;
centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali) se di durata complessivamente superiori alle 4 settimane e/o non necessario all'organizzazione famigliare;
viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); spese per la manutenzione del mezzo di trasporto dei figli (comprensivo di bollo e assicurazione) se l'acquisto del mezzo non è stato concordato dai genitori.
Modalità di richiesta e di rimborso
Il genitore che affronta la spesa deve sempre conservare documentazione comprovante l'esborso. A fronte di richiesta scritta di rimborso (anche a mezzo e-mail o messaggistica telefonica) del genitore anticipatario, l'altro genitore dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto, in difetto di riscontro entro massimo 10 giorni, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta e riconoscimento del dovuto. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare con ogni mezzo utile la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro
30 giorni dall'effettuazione della spesa e il correlativo rimborso dovrà avvenire entro i 30 giorni successivi alla richiesta.
La detrazione delle spese a fini fiscali avverrà secondo le quote di ripartizione della spesa.
pag. 6 di 8 11) I coniugi si autorizzano sin d'ora reciprocamente al rilascio/rinnovo dei passaporti e della carta d'identità dei minori validi per l'espatrio.
12) I coniugi, essendo reciprocamente indipendenti economicamente non avanzano alcuna richiesta reciproca di assegno di mantenimento per se stessi.
13) Gli arredi e corredi della casa coniugale resteranno nella disponibilità della sig.a Prezzi previo accordo tra i coniugi di ripartirsi quanto riterranno opportuno.
14) Al fine dello scioglimento della comunione coniugale dei beni, dato che gli arredi e la maggior parte degli oggetti rimarranno nella disponibilità della sig.a e tenuto conto dell'apporto di ciascun coniuge durante la vita coniugale, Pt_1
la sig.a verserà al sig. a somma una tantum pari ad € 10.000 entro Pt_1 Pt_2
la data del 31.12.2028;
15) La somma presente sul conto corrente cointestato ai coniugi presso la banca Cassa Rurale Alto Garda - Rovereto, IBAN
[...], verrà suddivisa a metà al momento dell'estinzione dello stesso;
16) L'autovettura Ford Fiesta tg. DP237AT, bene caduto in comunione legale,
diverrà di proprietà esclusiva della sig.a attraverso cessione della Parte_1
proprietà di detto bene come regolata nel presente atto, veicolo di cui ha già il pieno possesso con sopportazione di spese e correlati oneri;
17) La cessione della proprietà di detta autovettura avviene a titolo gratuito, in quanto l'autovettura Skoda Octavia SW tg. EH174WY, bene sempre caduto in comunione legale, rimarrà di proprietà esclusiva del sig. , al quale Parte_2
è già intestata.
pag. 7 di 8 18) Le parti dichiarano di aver definito ogni questione patrimoniale correlata e/o dipendente dal loro matrimonio e di non aver altro a pretendere reciprocamente a tale titolo.
19) Le spese legali della presente procedura sono sostenute a metà da ciascuna parte.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio
Addì 8.5.2025.
Il Presidente
Dott. Adilardi Giulio
pag. 8 di 8