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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 11/09/2025, n. 1704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1704 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa Lilia M. Ricucci, letti gli atti, all'esito dell'udienza del 10.9.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6387/2024 R.G.L. vertente
T R A
rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Russo come da procura speciale Parte_1 alle liti in atti;
RICORRENTE
E in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.ta Francesca Banchetti, come da procura generale alle liti in atti;
RESISTENTE avente ad oggetto: art. 445 bis, sesto comma c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 11.7.2024, parte ricorrente in epigrafe indicata – a seguito dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario finalizzato ad ottenere i benefici di cui all'assegno di invalidità civile e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni – ha chiesto all'intestato Tribunale il riconoscimento del predetto stato invalidante, a far data dalla sospensione, o da quella accertata nel corso del giudizio. Vinte le spese.
Integrato il contraddittorio, l' ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
Acquisito il fascicolo relativo al procedimento di A.T.P. il Tribunale, lette le note di trattazione scritta, ha pronunciato la presente sentenza emessa all'esito dell'udienza del 10.9.2025 tenuta secondo le modalità in epigrafe indicate.
2. Ciò posto, il ricorso è infondato e va rigettato, per le ragioni di seguito esposte. pagina 1 di 3 2.1. L'assegno mensile di invalidità è disciplinato, dall'art. 13 l. 118/71 che ne prevede la corresponsione in favore dei mutilati ed invalidi civili in età compresa fra il 18° ed il 64° anno, incollocati al lavoro e per il tempo in cui tale situazione persista, nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa in misura almeno del 74%.
L'erogazione dell'assegno è inoltre subordinata al possesso di determinate condizioni economiche (cfr. art.13, comma 1, L.118/71) ed è prevista soltanto per i cittadini italiani.
Nel caso di specie, la CTU medico–legale depositata dalla dott.ssa ha consentito di Persona_1 accertare che le patologie da cui è affetto l'istante non risultano di entità tale da comportare il riconoscimento di un grado di invalidità pari o superiore al 74% (cfr. gli atti del procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio iscritto al n. 10339/2023 del Tribunale di Foggia).
Chiamato a fornire chiarimenti circa le censure mosse nell'atto introduttivo del presente giudizio, il predetto
CTU, ha così specificato: “ per ciò che riguarda la difformità di valutazione tra i verbali dell redatti il 19 novembre CP_1
2021 (ove veniva riconosciuta una percentuale di invalidità del 75 %) ed il 5 luglio 2023 (quando tale percentuale veniva abbassata al 60 %), la sottoscritta CTU non può esprimersi sulle motivazioni che hanno portato la Commissione Invalidi Civili
a modificare la propria valutazione stante la medesima diagnosi. La sottoscritta CTU ha effettuato la valutazione delle patologie da cui è affetta la sig.ra in maniera critica ed oggettiva. In merito alla mancata valutazione del codice 9323 Parte_1 delle Tabelle Ministeriali, è del tutto scorretto attribuire questo codice alla sig.ra in quanto la stessa non presenta la Parte_1 grave compromissione funzionale richiesta. Infatti, richiamando brevemente l'esame obiettivo effettuato durante le operazioni di
CTU, “il soggetto presenta limitazione funzionale dei movimenti a carico della spalla di sinistra, con modesto deficit di forza”, in assenza di ulteriori segni o sintomi invalidanti evincibili dall'esame obiettivo o dall'analisi della documentazione sanitaria tali da giustificare la presenza di una grave compromissione funzionale. Pertanto, si potrebbe attribuire al più il codice 9322 (“neoplasie
a prognosi favorevole con modesta compromissione funzionale”) con riconoscimento di un'ulteriore percentuale di invalidità dell'
11%. Sul punto, occorre altresì ricordare che la neoplasia mammaria è stata diagnosticata ed operata nel lontano 2018 e che i controlli Specialistici e strumentali effettuati nel corso degli anni hanno dimostrato la assenza di ripetizioni locali e/o a distanza della neoplasia;
pertanto, trascorsi 7 anni dalla asportazione della neoplasia, non si può certo affermare che attualmente la prognosi sia “sfavorevole”. Procedendo pertanto con il calcolo proporzionale riduttivo, cosiddetto “a scalare”, può affermarsi che la
SI.ra è affetta da un complesso patologico tale da renderla invalida in misura del 64 %.”. In definitiva, Parte_1 il predetto ausiliario ha confermato che le patologie di cui è affetta la ricorrente allo stato attuale non risultano di entità tale da comportare il riconoscimento di un grado di invalidità pari o superiore al 74% essendo, precisamente, pari al 64%.
Le conclusioni del C.T.U. possono dunque essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame. pagina 2 di 3 Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
3. Spese irripetibili per effetto della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di CTU, prime fase – liquidate in atti, con separato decreto emesso in data odierna -vengono definitivamente poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, iscritto al n. 6387/2024, proposto da nei confronti dell' disattesa e assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, Parte_1 CP_1 così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) spese irripetibili;
c) pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
Foggia, all'esito dell'udienza del 10.9.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Lilia Maria Ricucci)
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