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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 25/11/2025, n. 1132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 1132 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3004/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione civile – controversie di lavoro e previdenza
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice
LU LA, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 3004/2024 Ruolo Generale Affari
Contenziosi promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. RIPEPI ROBERTO;
Parte_1
-ricorrente- nei confronti di rappresentato e difeso dall'avv. TAMBONE Controparte_1
LUIGI;
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 25.09.2025
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_2
, proponendo opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso
[...]
l'intimazione di pagamento n. 09420249007814323000, con cui le è stato richiesto il pagamento (per ciò che riguarda l'oggetto del presente giudizio e della sfera di cognizione del giudice del lavoro) degli importi risultanti da avvisi di addebito emessi dall' , da cartelle CP_3 esattoriali emesse con riferimento a crediti di competenza dell' CP_4
e della DPL, eccependo l'omessa notificazione delle cartelle di pagina1 di 8
pagamento o, comunque, l'intervenuta prescrizione quinquennale, successiva alla notificazione delle predette cartelle, con riferimento a talune delle pretese.
1.1.- Costituendosi in giudizio, ha Controparte_5 preliminarmente eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, oltre a chiedere il rigetto del ricorso nel merito, contestando specificamente i motivi posti a base dell'opposizione.
2.- Il ricorso è infondato.
3. In particolare, il ricorso è infondato in ordine alle pretese vantate in relazione alle pretese oggetto degli avvisi di addebito, nonché delle cartelle esattoriale sottostanti a crediti dell' CP_4 costituenti crediti previdenziali, trovando fondamento l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata da Controparte_2
, tenuto conto della natura dei crediti sottostanti, aventi
[...] natura previdenziale, e delle motivazioni sottostanti all'opposizione.
3.1.- Secondo una recente pronuncia delle Sezioni Unite, “In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs.
n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188
c.c.” (C. SU 7514/2022).
In particolare, secondo detta pronuncia l'omessa notificazione della cartella, così come la prescrizione del credito, sono questioni attinenti al merito della pretesa. “Non si fa questione, infatti, della regolarità o della validità degli atti della procedura di riscossione.
Ciò che si chiede al giudice è l'accertamento dell'infondatezza della
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pretesa creditoria o, in ogni caso, della prescrizione dell'azione di riscossione in costanza di omissione della notifica delle cartelle di pagamento, cioè una pronuncia sul merito della pretesa contributiva.
L'omissione della notificazione, d'altra parte, attiene al merito della controversia, perché, oltre ad essere rilevante ai fini della prescrizione, ridonda sulla stessa sussistenza della pretesa, potendone determinare l'eventuale decadenza (Cass. Sez. U. 25 luglio
2007 n. 16412). Tale omissione, per altro verso, assume valenza neutra, potendo essere attribuita tanto a inerzia del concessionario quanto a mancata o ritardata trasmissione del ruolo all'esattore, ancor più in mancanza della prospettazione di specifiche responsabilità del concessionario, le quali, in ogni caso, non assumono rilevanza nei rapporti tra destinatario della pretesa contributiva ed ente titolare del credito, in ragione dell'estraneità dell'obbligato al rapporto (di responsabilità) tra l'esattore e l'ente impositore (Cass. Sez. U. da ultimo citata).” (C. SU 7514/2022 cit.)
Peraltro, la Sezioni Unite, evidenziando che l'art. 24, comma 5, D.Lgs.
46/1999 – nel testo risultante a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 4, comma 2 quater, DL 209/2002 – non prevede più l'obbligo di notifica al concessionario del ricorso contro l'iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, lasciandosi immutata, però, la parte concernente la legittimazione dell'ente impositore, hanno tratto dalla norma un principio cardine che regola, sul versante della legittimazione passiva, tutte le controversie attinenti al merito della pretesa contributiva, anche con riguardo a vicende successive all'iscrizione a ruolo, ponendosi la norma citata in regime di specialità rispetto a quella, successiva, contenuta nell'art. 39 D.Lgs.
112/1999 che, richiamata a sostegno delle proprie ragioni dall'odierno ricorrente, dispone che “Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite” (si vedano, in particolare, i punti 12.2 ss. della citata sentenza).
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Peraltro, anche con riferimento ad opposizioni ad atti di intimazione, proposte ex art. 615 c.p.c. e fondate sull'eccezione di prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella, la Cassazione ha avuto modo di precisare che, “Più di recente Cass. n. 2560/2025, in vertenza avente ad oggetto intimazione di pagamento ed in cui era stato convenuto il solo agente per la riscossione, ha ribadito che, "ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta Data 1 giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102
c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c." (Cass., Sez.Un., n.
7514/2022)", concludendo che "il ricorso non poteva essere proposto ab origine, non essendo stato evocato in giudizio l'ente impositore..., quale unico legittimato a contraddire sull'impugnazione "recuperatola" esperita dal contribuente in riferimento alle eccezioni sul merito della pretesa contributiva (in particolare, l'eccezione di prescrizione,.), mentre l' sarebbe stato legittimato a CP_6 contraddire, in caso di opposizione agli atti esecutivi, ma con impugnazione diretta in cassazione della sentenza del Tribunale".
Ancora prima, come ex multis Cass. n. 34255/2022, si era evidenziato che "limitatamente al processo attinente alle opposizioni a iscrizione
a ruolo dei crediti previdenziali e alle opposizioni, concernenti
l'accertamento negativo del debito per fatti successivi all'iscrizione
a ruolo, entrambe accomunate dall'attinenza al merito della pretesa contributiva, la legittimazione passiva resta regolata dal citato art.
24, senza che possa trovare applicazione l'art. 39 D.Lgs. n.112 del
1999 e le conseguenze che da esso ha tratto la giurisprudenza in materia
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tributaria, atteso che "dalla complessiva lettura del D.Lgs. n. 112 del 1999 (...) si trae conferma del fatto che si tratta di decreto principalmente rivolto alla riscossione dei tributi" (Cass. S.U.25 ottobre 2016 n.23397); e sussiste la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore poiché l'azione ha ad oggetto il merito della prete contributiva (vale a dire, la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo) rispetto al quale- in conformità all'art. 24 D.Lgs.49 del 1999- l'agente della riscossione resta estraneo". Quest'ultima pronuncia ha poi aggiunto che "parimenti non può ritenersi ricorrere un'ipotesi di litisconsorzio necessario considerato che nel giudizio non si fa questione della legittimità degli atti esecutivi imputabili al concessionario;
pertanto la sentenza deve ritenersi utiliter data anche senza la partecipazione di quest'ultimo al processo, mentre l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente, avuto riguardo allo schema dell'art. 1188 cod. civ., comma 1, soggetto (incaricato dal creditore e autorizzato dalla legge
a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa (Cass. 25 luglio 2007 n.
16412); f) la parte che introduce il giudizio, infatti, al fine di ottenere una pronuncia nel merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio e poiché l'unico soggetto convenuto in giudizio, nel caso in disamina, è l'agente della riscossione e costui non è titolare del diritto di credito, quanto, piuttosto, mero destinatario del pagamento (Cass. 24 giugno 2004 n. 11746) o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex 1188, I c.c. (cfr. Cass. 26 settembre 2006 n. 21222, Cass. 15 luglio
2007 n. 16412), sussiste il difetto di legittimazione passiva in capo all'agente per la riscossione ed il difettoso radicamento del
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contraddittorio da parte di chi ha agito in giudizio nei confronti esclusivamente del medesimo". (C. 23489/2025)
Detti principi sono stati fatti propri dalla giurisprudenza di legittimità e di merito (si vedano, in particolare: C. 22453/2025; C.
19549/2025; C. 3171/2025; C. 2560/2025; C. 19985/2024; nella giurisprudenza di merito, da ultimo: T. Taranto, 10.10.2023, n. 2188;
T. Velletri, 30.05.2023, n. 597).
4.- Con riferimento ai crediti relativi a pretese della Direzione provinciale del lavoro per sanzioni amministrative, portati dalle cartelle nn. 09420160001766342000, 09420160004563521000 e
09420190005996066000, non possono, al contrario, ritenersi operanti i principi su esposti di cui alla sentenza n. 7514 del 2022 delle Sezioni
Uniti, atteso che la fattispecie in esame, benché proposta davanti al giudice del lavoro, non riguarda l'ipotesi contributiva, trattandosi, come detto, di sanzioni amministrative emesse dalla Direzione
Provinciale del Lavoro ex lege 689/1981, ritenendosi, quindi, operante l'orientamento formatosi in tema di opposizione a sanzioni amministrative ex L. 24 novembre 1981 n. 689 che fa leva sull'operatività dell'art. 39 D. Lgs.13 aprile 1999 n. 112 e che afferma che “lo stesso esattore ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui
è incaricato, ciò traendosi dalla considerazione che trattasi del soggetto dal quale proviene l'atto oggetto di opposizione (Cass. 11 luglio 2016 n. 2016 e, in precedenza, Cass. 7 agosto 2003 n. 11926,
Cass. 18 giugno 2002 n. 8759) o in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale (ex multis Cass. 21 maggio 2013 n. 12385, Cass.
29 gennaio 2014 n. 1985)” (C. SU 7514/2022 cit.).
4.1.- Ciò detto, deve ritenersi provato il perfezionamento delle notificazioni effettuate tramite il servizio postale delle cartelle nn. 09420160001766342000 e 09420160004563521000, alla luce degli avvisi di ricevimento depositati da dai Controparte_1
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quali emerge l'avvenuto perfezionamento, a seguito della consegna della raccomandata a , in data 15.03.2016 e 17.05.2016. Parte_1
Con riferimento alla notificazione della cartella di pagamento n.
09420190005996066000, eseguita a mezzo posta dall'agente della riscossione con raccomandata ricevuta da persona diversa dal destinatario, qualificata come figlio di quest'ultimo, non possono trovare accoglimento le deduzioni di parte opponente, formulate nelle note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 19.02.2025, circa la necessità, ai fini del perfezionamento della notificazione dell'invio della raccomandata informativa, allorché il plico sia stato consegnato a persona diversa dal destinatario.
Infatti, secondo pacifica giurisprudenza, “Se la cartella esattoriale viene notificata ai sensi dell' art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973
(ossia mediante invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario) si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle di cui alla l. n. 890 del 1982
: pertanto la notifica effettuata a mezzo posta con consegna del plico
a persona diversa del destinatario è perfettamente valida, pur in assenza di ulteriore raccomandata recante la comunicazione di avvenuta notificazione. (cfr. C.App. Roma, 01.03.2022, n. 860; nello stesso senso, si vedano: C. 27925/2024 e C.App. Reggio Calabria, 14.02.2025,
n. 119).
Pertanto, la cartella in questione deve ritenersi perfezionata il
07.06.2019, data della ricezione del plico da parte del figlio della destinataria , così come documentato da parte resistente. Parte_2
4.2.- L'eccezione di estinzione del credito per intervenuta prescrizione quinquennale, maturata in seguito alla notificazione delle predette cartelle esattoriali, non è fondata, avendo parte resistente dato prova della continua interruzione del decorso della prescrizione fino all'introduzione del presente giudizio, atteso il perfezionamento delle notificazioni: 1) dell'atto di pignoramento presso terzi (all. 23 alla memoria di costituzione), avvenuta a mezzo del servizio postale con consegna nelle mani della destinataria in data pagina7 di 8
09.12.2019; 2) dell'intimazione di pagamento n. 09420239001588600000, avvenuta a mezzo del servizio postale con consegna del plico a persona di famiglia in data 27.03.2023 (all. 18 alla memoria difensiva); 4) dell'atto di intimazione n. 09420249007814323000, oggetto della presente opposizione, perfezionatasi a mezzo del servizio postale con consegna del plico a persona di famiglia in data 29.08.2024 (all. 1 alla memoria difensiva).
5.- Pertanto, l'opposizione deve essere rigettata.
6.- Le spese di lite seguono la soccombenza di parte ricorrente e sono liquidate come da dispositivo, alla luce del DM 55/2014, valori minimi, tenuto conto del valore della controversia, della difficoltà delle questioni trattate e della circostanza che alcuna attività istruttoria
è stata compiuta.
P Q M
RIGETTA l'opposizione;
PONE in capo all'opponente le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 5.360,00 a titolo di compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, Iva e CPA come per legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Palmi, 25/11/2025
Il giudice
LU LA
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