Articolo 18 della Legge 7 dicembre 2000, n. 397
Articolo 17Articolo 19
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18 gennaio 2001
Art. 18. 1. All' articolo 512, comma 1, del codice di procedura penale , dopo le parole: "pubblico ministero" sono inserite le seguenti: ", dai difensori delle parti private".
Nota all'art. 18:
- Il testo dell' art. 512 del codice di procedura penale , come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 512 (Lettura di atti per sopravvenuta impossibilita' di ripetizione). - 1. Il giudice, a richiesta di parte, dispone che sia data lettura degli atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero dai difensori delle parti private e dal giudice nel corso della udienza preliminare quando, per fatti o circostanze imprevedibili, ne e' divenuta impossibile la ripetizione.".
Entrata in vigore il 18 gennaio 2001
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