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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 17/03/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1591/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Paola Criscione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 1591/2017 avente ad oggetto “Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc. (ivi compresa l'azione ex 1669 cc)”
PROMOSSO DA
, con sede legale in Grammichele (CT), in Parte_1
via Roma n. 84, in persona del legale rappresentante pro tempore P.I. Parte_2
, rappresentata e difesa dall'avv. Gianfranco Morello ed elettivamente domiciliata P.IVA_1
presso il suo studio sito in Grammichele (CT), in Corso Vittorio Emanuele n. 49, giusta procura in atti.
OPPONENTE
CONTRO con sede legale in Grammichele (CT), in via Francesco Riso n. 105, in Controparte_1 persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, P.I. , P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Alfio Giuseppe Aureliano Laudani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in sito in Belpasso (CT), in via VIII traversa n. 179, giusta procura in atti.
OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 12/09/2024 le parti hanno concluso riportandosi agli atti e verbali di causa e con provvedimento del 17/09/2024 la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 16/12/2017, la società proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 387/2017, emesso dal Tribunale di Caltagirone in data
18/10/2017 e notificato in data 6/11/2017, con il quale le era stato ingiunto di pagare la somma di € 8.125,38, oltre interessi come da domanda e spese del procedimento monitorio, in favore di in virtù delle fatture n. 209 del 31/8/2016 dell'importo di € 2.818,20, n. 223 del Controparte_1
31/08/2016 dell'importo di € 1.018,21, n. 225 del 15/09/2016 dell'importo di € 521,37, n. 254 del
3/10/2016 dell'importo di € 3.660,00 e n. 281 del 2/11/2016 dell'importo di € 107,60, per le forniture di materiali edili e di mezzi effettuate.
A sostegno della spiegata opposizione eccepiva, in primo luogo, l'inidoneità della documentazione prodotta in sede monitoria a provare il credito, atteso che “la sola produzione delle fatture, quale atto unilaterale, non può certamente provare che l'odierna opposta abbia effettivamente adempiuto la prestazione contrattualmente pattuita”.
In ogni caso, contestava l'esistenza di qualsiasi pretesa creditoria dell'opposta nei suoi confronti.
Deduceva, infatti, di aver ricevuto in appalto dalla giusta contratto del Controparte_2
17/6/2016, l'esecuzione dei lavori di ripristino e sistemazione delle S.P. 48, 25 II e 108 e di avere a sua volta commissionato all'impresa la fornitura dei materiali edili e il nolo a Controparte_1 freddo degli automezzi necessari per l'esecuzione dei suddetti lavori precisando che “la misura e la loro esatta quantificazione veniva stabilita, ex ante, da parte della direzione tecnica della ed i pagamenti” erano “dovuti solo a seguito dalla liquidazione da parte della CP_2 stazione appaltante”, previa decurtazione del 15% quale utile di impresa per la e del 10% Pt_1 quale compenso per la direzione tecnica a favore dell'architetto . Pt_2
Rappresentava, tuttavia, che la non aveva provveduto al pagamento di quanto Controparte_2 dovuto, dal che derivava l'inesigibilità del credito vantato dalla Controparte_1
Contestava, inoltre, l'esecuzione dei lavori nei termini dedotti nelle fatture azionate, nonché la quantificazione dei materiali utilizzati e gli importi fatturati.
In particolare, quanto alle somme portate dalle fatture n. 209 del 31/8/2016 e n. 225 del 15/9/2016 evidenziava che nulla era dovuto per non avere parte opposta fornito alcuna “prova della effettiva consegna del materiale ivi indicato, nelle quantità e nelle modalità ivi descritte”, non avendo mai ricevuto, né sottoscritto i relativi documenti di trasporto.
Quanto alla fattura n. 254 del 3/10/2016 eccepiva che l'importo richiesto “fa riferimento ad una quantità di presunte giornate di nolo a freddo non provate, prive di riscontro probatorio, certamente eccessive rispetto ai cantieri di riferimento, che si contestano”.
Concludeva, pertanto, chiedendo di “revocare o, comunque, annullare, il decreto ingiuntivo n.
387/2017, dichiarando per l'effetto l'inefficacia del medesimo in quanto illegittimo e invalido”, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19/4/2018 si costituiva in giudizio la la quale rappresentava di aver regolarmente eseguito la fornitura dei beni indicati Controparte_1 nelle fatture azionate come, tra l'altro, si evinceva dai documenti di consegna e trasporto n. 1536 del 09/08/2016, n. 1541 del 10/08/2016 e n. 1549 dell'11/08/2016 (relativi alla fattura n. 209), n.
1637 del 07/09/2016 e n. 1641 del 07/09/2016 (relativi alla fattura n. 225), sottoscritti dalla società opponente, dai formulari rifiuti n. PRJ 063938/13, n. PRJ 063939/13 e n. PRJ 063940/13 del
05/08/2016 (relativi alla fattura n. 223) e dal formulario n. PRJ 063941/13 del 18/10/2016 (relativo alla fattura n. 281), nonché dai contratti di nolo stipulati tra le parti (relativi alla fattura n. 254).
Contestava, poi, l'esistenza di un accordo che subordinava il pagamento delle prestazioni rese dalla al pagamento di quanto a sua volta dovuto all'opponente dalla Controparte_1 CP_2
nonché di aver pattuito la decurtazione, in fase di liquidazione, del 15% in favore della ed un Pt_1 ulteriore riduzione del 10% in favore dell'architetto per la direzione tecnica. Pt_2
Concludeva, pertanto, chiedendo, previa concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto per l'intero importo o, in subordine, limitatamente alla somma di € 4.465,38, il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese e compensi.
Con ordinanza del 7/7/2018, veniva rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto e concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c..
La causa veniva istruita mediante l'assunzione dell'interrogatorio formale del legale rappresentante della Società Betoncave s.r.l., all'esito del quale veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza indicata in epigrafe la causa veniva, quindi, assunta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusivi.
***
L'opposizione proposta dalla è infondata e va rigettata per le Parte_1
ragioni di seguito esposte.
Come noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo rappresenta uno sviluppo della fase monitoria e richiede al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che l'oggetto di esso non è limitato ad un controllo di validità o meno del decreto ingiuntivo, ma involge il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso (cfr. Cass. civ., sez. I, 22/05/2008, n.13085).
Ne deriva che l'indagine da effettuarsi in questa sede non attiene alla idoneità o meno della documentazione allegata al ricorso monitorio a consentire l'emissione del decreto opposto, ma alla sussistenza del credito azionato in quella sede alla luce della documentazione allegata al ricorso monitorio ed eventualmente di quella integrata nel corso dell'istruzione, nonché delle eccezioni e difese del debitore. A ciò, per un verso, consegue l'irrilevanza delle doglianze circa la idoneità della documentazione prodotta in sede monitoria a costituire prova rilevante agli effetti degli artt. 633 e ss. e, per l'altro, la necessità di vagliare le prove offerte da parte opposta – attrice in senso sostanziale – a fondamento della propria pretesa a fronte delle controdeduzioni dell'opponente – convenuta in senso sostanziale
– circa eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito.
Valgono sul punto, infatti, le regole ordinarie in materia di onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., secondo il quale l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio grava su chi propone la relativa domanda.
In particolare, è un principio di carattere generale quello secondo cui “colui che agisce in giudizio per ottenere il pagamento di una somma di denaro, deve dare la prova del fatto costitutivo dell'asserito credito, contestato dal convenuto opponente, il quale come noto ha l'onere della contestazione specifica dei fatti addotti dalla controparte, con conseguente irrilevanza processuale della generica contestazione dei medesimi” (cfr. Cass. n. 15107/2004; Cass. n. 6666/2004; Cass. n.
9285/2003).
Nel caso di specie, a riprova del credito parte opposta ha prodotto:
- le fatture n. 209 del 31/8/2016 dell'importo di € 2.818,20 (cfr. allegato n. 2 al ricorso monitorio) e n. 225 del 15/09/2016 dell'importo di € 521,37 (cfr. allegato n. 4 al ricorso monitorio) recanti l'indicazione del materiale fornito all'opponente (calcestruzzo), corredate dai documenti di trasporto n. 1536 del 09/08/2016, n. 1541 del 10/08/2016 e n. 1549 dell'11/08/2016 (relativi alla fattura n. 209) e n. 1637 del 07/09/2016 e n. 1641 del
07/09/2016 (relativi alla fattura n. 225), richiamati specificamente nelle fatture azionate e recanti la sottoscrizione del vettore e del destinatario;
- le fatture n. 223 del 31/08/2016 dell'importo di € 1.018,21 (cfr. allegato n. 3 al ricorso monitorio) e n. 281 del 2/11/2016 dell'importo di € 107,60 (cfr. allegato n. 6 al ricorso monitorio), relative all'attività di conferimento in discarica dei rifiuti prodotti nei cantieri gestiti dall'opponente, corredate dai formulari rifiuti n. PRJ 063938/13, PRJ 063939/13 e n.
PRJ 063940/13 del 05/08/2016 (relativi alla fattura n. 223) e n. PRJ 063941/13 del
18/10/2016 (relativo alla fattura n. 281);
- la fattura n. 254 del 3/10/2016 dell'importo di € 3.660,00 (cfr. allegato n. 5 al ricorso monitorio) avente ad oggetto il nolo a freddo di automezzi, corredata dai relativi contratti del 26/4/2016 e del 2/8/2016, sottoscritti dall'opponente.
Dalla documentazione versata in atti risulta, inoltre, che il pagamento delle fatture azionate è stato richiesto all'opponente con diffida del 17/7/2017, cui non ha fatto seguito alcuna formale contestazione (cfr. allegato n. 8 al ricorso monitorio). A fronte delle produzioni documentali effettuate in sede monitoria, parte opponente, su cui incombeva l'onere di provare eventuali fatti impeditivi, estintivi o modificativi della pretesa del creditore secondo gli ordinari principi in tema di riparto degli oneri probatori, non ha contestato l'esistenza un rapporto contrattuale con l'opposta avente ad oggetto la fornitura da parte della stessa di calcestruzzo, il nolo a freddo degli automezzi (circostanza, tra l'altro, riferita dallo stesso opponente in seno all'atto di citazione: cfr. pag. 2 “L'accordo fu raggiunto e prevedeva la fornitura, da parte dell'opposto, dei materiali edili necessari e di noli a freddo degli automezzi”) e il conferimento in discarica dei rifiuti prodotti nei cantieri gestiti dalla Pt_1
L'opponente ha, piuttosto, eccepito, dapprima e in via assorbente, di non aver corrisposto quanto dovuto alla a causa della mancata liquidazione delle somme da parte della stazione Controparte_1 appaltante, e, successivamente, ha contestato l'esecuzione delle prestazioni Controparte_2
indicate nelle fatture azionate in via monitoria, deducendo di non aver ricevuto la fornitura indicata nelle fatture n. 209 del 31/8/2016 e n. 225 del 15/09/2016, che la quantità di giornate di nolo a freddo indicate nella fattura n. 254 del 3/10/2016 era da considerarsi non provata ed eccessiva e, più in generale, l'assenza di prova del credito avendo prodotto l'opposta solo le fatture de quibus.
Sotto il primo profilo, va osservato che la difesa dell'opponente secondo cui il pagamento delle prestazioni rese dalla deve intendersi subordinato alla previa liquidazione delle Controparte_1
somme da parte della stazione appaltante, non trova riscontro nella documentazione versata in atti, né è stata altrimenti provata dall'opponente, pur onerata della relativa prova trattandosi di un fatto impeditivo del credito azionato dall'opposta.
Le medesime considerazioni valgono anche con riferimento alla dedotta sussistenza di un accordo per la decurtazione dell'importo liquidato dalla delle somme dovute alla quale CP_2 Pt_1 utile di impresa e all'architetto per la direzione dei lavori. Pt_2
In particolare, nei contratti di nolo allegati dall'opposta non risulta la previsione di tali condizioni.
Anzi, in essi viene espressamente indicato che il prezzo “è stato concordato e accettato da entrambi le parti”, senza alcun riferimento alla liquidazione operata dalla o, comunque, al CP_2
coinvolgimento della stazione appaltante nella verifica e quantificazione dei lavori.
Inoltre, tali circostanze non sono state confermate dal legale rappresentante della Controparte_1 chiamato dall'opponente a rendere l'interrogatorio formale (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del
27/6/2023) e le prove testimoniali articolate sul punto (sulla cui ammissione, invero, parte opponente non ha insistito in sede di precisazione delle conclusioni e negli scritti conclusivi) risultano superflue alla luce delle suddette dichiarazioni, nonché della considerazione che gli accordi contrattuali dedotti dall'opponente non trovano riscontro, come detto, già nei contratti presenti in atti (rispetto ai quali, peraltro, valgono i limiti della prova testimoniale previsti dall'art. 2722 c.c.).
Quanto alle contestazioni in ordine alla prova del credito, va premesso che, in termini generali, le fatture, così come gli estratti delle scritture contabili, pur costituendo in un eventuale procedimento monitorio prova scritta sufficiente a giustificare l'emissione del decreto ingiuntivo, non costituiscono fonte di prova a favore della parte che le ha emesse nel corso di un giudizio a cognizione piena, attesa la loro formazione unilaterale da parte del soggetto che intenda avvalersi del credito (cfr. Cass. civ., sez. II, sent. del 28/04/2004 n. 8126; Cass. civ., sez. III, sent. del
17/11/2003 n. 17371; Cass. civ., sez. II, sent. del 16/11/2000 n. 14865; Cass. civ., sez. II, sent. del
20/09/1999 n. 10160; Cass. civ., sez. III, sent. del 3/07/1998 n. 6502; Cass. Civ., sez. III, sent. n.
5573 del 23/06/1997). La fattura commerciale, infatti, “ancorché annotata nei libri obbligatori non può assurgere a prova del contratto, ma al più può rappresentare mero indizio della stipulazione di esso e dell'esecuzione della prestazione indicatavi” (cfr. Cass. civ., sent. del 21/07/2003 n. 11343).
Nondimeno, secondo la prevalente giurisprudenza, la fattura “può assurgere a prova del rapporto contrattuale qualora accompagnata dal documento di trasporto, che comprova la consegna della merce. Nello specifico, la prova della consegna della merce può ritenersi raggiunta se i documenti di trasporto siano corredati dalla firma del destinatario e tale firma non sia stata ritualmente disconosciuta dalla controparte” (cfr. Tribunale di Vasto, Sentenza del 08/02/2023 n. 43/2023); in senso analogo si esprime anche la giurisprudenza di legittimità: “allorché il quadro indiziario risulti integrato in particolare dal rilievo, parimenti presuntivo, che a loro volta rivestono i documenti di trasporto ovvero la natura accompagnatoria delle fatture, nessuno ostacolo si frappone, in linea di principio, a che il giudice del merito pervenga ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c. al riscontro sia dell'atto negoziale genetico del credito pecuniario di cui si deduce il mancato pagamento sia del puntuale adempimento della controprestazione gravante sul contraente che abbia azionato il suo credito insoluto al corrispettivo” (si veda Cass. civ. n. 21400/2016).
Nel caso di specie, come anticipato, l'opposta non ha prodotto in giudizio solo le fatture n. 209 del
31/8/2016 e n. 225 del 15/09/2016, contenenti l'indicazione del materiale fornito (consegna di 10
m3 di calcestruzzo dosato a 300 in data 9-10-11/8/2016 presso il cantiere sito in Mineo;
consegna di
2,5 m3 di calcestruzzo dosato a 250 in data 7/9/2016 presso il cantiere sito in Mineo), ma anche i documenti di trasporto, sottoscritti dal vettore e dal destinatario, i quali costituiscono prova idonea, in assenza di puntuali e specifiche contestazioni anche in ordine alla riferibilità della sottoscrizione all'opponente ( si è, infatti genericamente limitata ad opporre di non aver mai sottoscritto i CP_3
documenti di trasporto, senza alcuna precisa contestazione delle sottoscrizioni invece presenti sui documenti nella sezione “destinatario”), dell'esecuzione della prestazione da parte dell'opposta. Peraltro, in relazione alle predette fatture, la società opponente si è unicamente limitata a contestare la “effettiva consegna del materiale ivi indicato, nelle quantità e nelle modalità ivi descritte”, senza specificare la diversa quantità di calcestruzzo consegnata rispetto a quella indicata in fattura o la diversa misura del corrispettivo concordata tra le parti, né ha articolato richieste di prova orale a tal fine.
Analoghe considerazioni valgono anche con riferimento alla fattura n. 254 del 3/10/2016.
Invero, a fronte della pacifica e provata esistenza di un accordo contrattuale fra le parti per la fornitura di materiali edili e per il nolo a freddo di automezzi, rispetto a tale ultima prestazione di cui alla fattura n. 254 citata, la società opponente si è unicamente limitata a contestare il quantum delle giornate di lavoro riportate nelle fatture (nell'atto di citazione in opposizione è, infatti, unicamente dedotto che la fattura azionata “fa riferimento ad una quantità di presunte giornate di nolo a freddo non provate, prive di riscontro probatorio, certamente eccessive rispetto ai cantieri di riferimento, che si contestano”), senza tuttavia specificare o altrimenti provare il diverso numero di giornate di nolo dei mezzi. Peraltro, dalla lettura dei contratti prodotti dall'opposta in sede monitoria, recanti la sottoscrizione dell'opponente, risulta provato l'accordo per il noleggio di semirimorchi modello “Zorzi” per l'esecuzione dei lavori presso i cantieri di Castel di Iudica e di
Mineo nel periodo tra aprile e ottobre 2016. A fronte, dunque, della produzione dei titoli sottesi alla fattura e degli accordi intervenuti tra le parti in esso sintetizzati, era preciso onere dell'opponente – che non ha contestato in toto l'esecuzione della prestazione, ma unicamente i giorni di effettivo noleggio dei mezzi – fornire la prova della minor prestazione eseguita dall'opposta.
Da ultimo, quanto alle fatture nn. 223 del 31/08/2016 e 281 del 2/11/2016, relative all'attività di conferimento in discarica dei rifiuti prodotti nei cantieri gestiti dall'opponente, va osservato che quest'ultima non ha contestato specificamente né il conferimento dell'incarico, né il suo regolare adempimento da parte della società opposta, né ancora i costi indicati in fattura;
fatti, dunque, che devono intendersi provati ex art. 115 c.p.c..
Alla luce delle allegazioni e produzioni dell'opposta e del tenore delle contestazioni formulate dall'opponente, il credito portato dal credito ingiuntivo opposto deve, pertanto, ritenersi provato.
Per tutto quanto esposto, l'opposizione proposta da va Controparte_4
rigettata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza della nei confronti dell'opposta e si liquidano Pt_1
come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 (come aggiornato al D.M.
147/2022), tenuto conto del valore del giudizio e delle fasi espletate (valori medi per le fasi di studio e introduttiva e minimi per le fasi istruttoria e decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltagirone, in persona del Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1591/2017 R.G., così statuisce:
- RIGETTA l'opposizione proposta dalla e, per l'effetto, DICHIARA Controparte_5
definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 387/2017 emesso dal Tribunale di
Caltagirone in data 18/10/2017;
- CONDANNA la al pagamento in favore della delle Controparte_5 Controparte_1 spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 3.387,00 oltre rimborso forfettario al 15%, iva e c.p.a. come per legge.
Caltagirone, il 14/3/2025
IL GIUDICE dott.ssa Paola Criscione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Paola Criscione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 1591/2017 avente ad oggetto “Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc. (ivi compresa l'azione ex 1669 cc)”
PROMOSSO DA
, con sede legale in Grammichele (CT), in Parte_1
via Roma n. 84, in persona del legale rappresentante pro tempore P.I. Parte_2
, rappresentata e difesa dall'avv. Gianfranco Morello ed elettivamente domiciliata P.IVA_1
presso il suo studio sito in Grammichele (CT), in Corso Vittorio Emanuele n. 49, giusta procura in atti.
OPPONENTE
CONTRO con sede legale in Grammichele (CT), in via Francesco Riso n. 105, in Controparte_1 persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, P.I. , P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Alfio Giuseppe Aureliano Laudani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in sito in Belpasso (CT), in via VIII traversa n. 179, giusta procura in atti.
OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 12/09/2024 le parti hanno concluso riportandosi agli atti e verbali di causa e con provvedimento del 17/09/2024 la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 16/12/2017, la società proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 387/2017, emesso dal Tribunale di Caltagirone in data
18/10/2017 e notificato in data 6/11/2017, con il quale le era stato ingiunto di pagare la somma di € 8.125,38, oltre interessi come da domanda e spese del procedimento monitorio, in favore di in virtù delle fatture n. 209 del 31/8/2016 dell'importo di € 2.818,20, n. 223 del Controparte_1
31/08/2016 dell'importo di € 1.018,21, n. 225 del 15/09/2016 dell'importo di € 521,37, n. 254 del
3/10/2016 dell'importo di € 3.660,00 e n. 281 del 2/11/2016 dell'importo di € 107,60, per le forniture di materiali edili e di mezzi effettuate.
A sostegno della spiegata opposizione eccepiva, in primo luogo, l'inidoneità della documentazione prodotta in sede monitoria a provare il credito, atteso che “la sola produzione delle fatture, quale atto unilaterale, non può certamente provare che l'odierna opposta abbia effettivamente adempiuto la prestazione contrattualmente pattuita”.
In ogni caso, contestava l'esistenza di qualsiasi pretesa creditoria dell'opposta nei suoi confronti.
Deduceva, infatti, di aver ricevuto in appalto dalla giusta contratto del Controparte_2
17/6/2016, l'esecuzione dei lavori di ripristino e sistemazione delle S.P. 48, 25 II e 108 e di avere a sua volta commissionato all'impresa la fornitura dei materiali edili e il nolo a Controparte_1 freddo degli automezzi necessari per l'esecuzione dei suddetti lavori precisando che “la misura e la loro esatta quantificazione veniva stabilita, ex ante, da parte della direzione tecnica della ed i pagamenti” erano “dovuti solo a seguito dalla liquidazione da parte della CP_2 stazione appaltante”, previa decurtazione del 15% quale utile di impresa per la e del 10% Pt_1 quale compenso per la direzione tecnica a favore dell'architetto . Pt_2
Rappresentava, tuttavia, che la non aveva provveduto al pagamento di quanto Controparte_2 dovuto, dal che derivava l'inesigibilità del credito vantato dalla Controparte_1
Contestava, inoltre, l'esecuzione dei lavori nei termini dedotti nelle fatture azionate, nonché la quantificazione dei materiali utilizzati e gli importi fatturati.
In particolare, quanto alle somme portate dalle fatture n. 209 del 31/8/2016 e n. 225 del 15/9/2016 evidenziava che nulla era dovuto per non avere parte opposta fornito alcuna “prova della effettiva consegna del materiale ivi indicato, nelle quantità e nelle modalità ivi descritte”, non avendo mai ricevuto, né sottoscritto i relativi documenti di trasporto.
Quanto alla fattura n. 254 del 3/10/2016 eccepiva che l'importo richiesto “fa riferimento ad una quantità di presunte giornate di nolo a freddo non provate, prive di riscontro probatorio, certamente eccessive rispetto ai cantieri di riferimento, che si contestano”.
Concludeva, pertanto, chiedendo di “revocare o, comunque, annullare, il decreto ingiuntivo n.
387/2017, dichiarando per l'effetto l'inefficacia del medesimo in quanto illegittimo e invalido”, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19/4/2018 si costituiva in giudizio la la quale rappresentava di aver regolarmente eseguito la fornitura dei beni indicati Controparte_1 nelle fatture azionate come, tra l'altro, si evinceva dai documenti di consegna e trasporto n. 1536 del 09/08/2016, n. 1541 del 10/08/2016 e n. 1549 dell'11/08/2016 (relativi alla fattura n. 209), n.
1637 del 07/09/2016 e n. 1641 del 07/09/2016 (relativi alla fattura n. 225), sottoscritti dalla società opponente, dai formulari rifiuti n. PRJ 063938/13, n. PRJ 063939/13 e n. PRJ 063940/13 del
05/08/2016 (relativi alla fattura n. 223) e dal formulario n. PRJ 063941/13 del 18/10/2016 (relativo alla fattura n. 281), nonché dai contratti di nolo stipulati tra le parti (relativi alla fattura n. 254).
Contestava, poi, l'esistenza di un accordo che subordinava il pagamento delle prestazioni rese dalla al pagamento di quanto a sua volta dovuto all'opponente dalla Controparte_1 CP_2
nonché di aver pattuito la decurtazione, in fase di liquidazione, del 15% in favore della ed un Pt_1 ulteriore riduzione del 10% in favore dell'architetto per la direzione tecnica. Pt_2
Concludeva, pertanto, chiedendo, previa concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto per l'intero importo o, in subordine, limitatamente alla somma di € 4.465,38, il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese e compensi.
Con ordinanza del 7/7/2018, veniva rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto e concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c..
La causa veniva istruita mediante l'assunzione dell'interrogatorio formale del legale rappresentante della Società Betoncave s.r.l., all'esito del quale veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza indicata in epigrafe la causa veniva, quindi, assunta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusivi.
***
L'opposizione proposta dalla è infondata e va rigettata per le Parte_1
ragioni di seguito esposte.
Come noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo rappresenta uno sviluppo della fase monitoria e richiede al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che l'oggetto di esso non è limitato ad un controllo di validità o meno del decreto ingiuntivo, ma involge il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso (cfr. Cass. civ., sez. I, 22/05/2008, n.13085).
Ne deriva che l'indagine da effettuarsi in questa sede non attiene alla idoneità o meno della documentazione allegata al ricorso monitorio a consentire l'emissione del decreto opposto, ma alla sussistenza del credito azionato in quella sede alla luce della documentazione allegata al ricorso monitorio ed eventualmente di quella integrata nel corso dell'istruzione, nonché delle eccezioni e difese del debitore. A ciò, per un verso, consegue l'irrilevanza delle doglianze circa la idoneità della documentazione prodotta in sede monitoria a costituire prova rilevante agli effetti degli artt. 633 e ss. e, per l'altro, la necessità di vagliare le prove offerte da parte opposta – attrice in senso sostanziale – a fondamento della propria pretesa a fronte delle controdeduzioni dell'opponente – convenuta in senso sostanziale
– circa eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito.
Valgono sul punto, infatti, le regole ordinarie in materia di onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., secondo il quale l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio grava su chi propone la relativa domanda.
In particolare, è un principio di carattere generale quello secondo cui “colui che agisce in giudizio per ottenere il pagamento di una somma di denaro, deve dare la prova del fatto costitutivo dell'asserito credito, contestato dal convenuto opponente, il quale come noto ha l'onere della contestazione specifica dei fatti addotti dalla controparte, con conseguente irrilevanza processuale della generica contestazione dei medesimi” (cfr. Cass. n. 15107/2004; Cass. n. 6666/2004; Cass. n.
9285/2003).
Nel caso di specie, a riprova del credito parte opposta ha prodotto:
- le fatture n. 209 del 31/8/2016 dell'importo di € 2.818,20 (cfr. allegato n. 2 al ricorso monitorio) e n. 225 del 15/09/2016 dell'importo di € 521,37 (cfr. allegato n. 4 al ricorso monitorio) recanti l'indicazione del materiale fornito all'opponente (calcestruzzo), corredate dai documenti di trasporto n. 1536 del 09/08/2016, n. 1541 del 10/08/2016 e n. 1549 dell'11/08/2016 (relativi alla fattura n. 209) e n. 1637 del 07/09/2016 e n. 1641 del
07/09/2016 (relativi alla fattura n. 225), richiamati specificamente nelle fatture azionate e recanti la sottoscrizione del vettore e del destinatario;
- le fatture n. 223 del 31/08/2016 dell'importo di € 1.018,21 (cfr. allegato n. 3 al ricorso monitorio) e n. 281 del 2/11/2016 dell'importo di € 107,60 (cfr. allegato n. 6 al ricorso monitorio), relative all'attività di conferimento in discarica dei rifiuti prodotti nei cantieri gestiti dall'opponente, corredate dai formulari rifiuti n. PRJ 063938/13, PRJ 063939/13 e n.
PRJ 063940/13 del 05/08/2016 (relativi alla fattura n. 223) e n. PRJ 063941/13 del
18/10/2016 (relativo alla fattura n. 281);
- la fattura n. 254 del 3/10/2016 dell'importo di € 3.660,00 (cfr. allegato n. 5 al ricorso monitorio) avente ad oggetto il nolo a freddo di automezzi, corredata dai relativi contratti del 26/4/2016 e del 2/8/2016, sottoscritti dall'opponente.
Dalla documentazione versata in atti risulta, inoltre, che il pagamento delle fatture azionate è stato richiesto all'opponente con diffida del 17/7/2017, cui non ha fatto seguito alcuna formale contestazione (cfr. allegato n. 8 al ricorso monitorio). A fronte delle produzioni documentali effettuate in sede monitoria, parte opponente, su cui incombeva l'onere di provare eventuali fatti impeditivi, estintivi o modificativi della pretesa del creditore secondo gli ordinari principi in tema di riparto degli oneri probatori, non ha contestato l'esistenza un rapporto contrattuale con l'opposta avente ad oggetto la fornitura da parte della stessa di calcestruzzo, il nolo a freddo degli automezzi (circostanza, tra l'altro, riferita dallo stesso opponente in seno all'atto di citazione: cfr. pag. 2 “L'accordo fu raggiunto e prevedeva la fornitura, da parte dell'opposto, dei materiali edili necessari e di noli a freddo degli automezzi”) e il conferimento in discarica dei rifiuti prodotti nei cantieri gestiti dalla Pt_1
L'opponente ha, piuttosto, eccepito, dapprima e in via assorbente, di non aver corrisposto quanto dovuto alla a causa della mancata liquidazione delle somme da parte della stazione Controparte_1 appaltante, e, successivamente, ha contestato l'esecuzione delle prestazioni Controparte_2
indicate nelle fatture azionate in via monitoria, deducendo di non aver ricevuto la fornitura indicata nelle fatture n. 209 del 31/8/2016 e n. 225 del 15/09/2016, che la quantità di giornate di nolo a freddo indicate nella fattura n. 254 del 3/10/2016 era da considerarsi non provata ed eccessiva e, più in generale, l'assenza di prova del credito avendo prodotto l'opposta solo le fatture de quibus.
Sotto il primo profilo, va osservato che la difesa dell'opponente secondo cui il pagamento delle prestazioni rese dalla deve intendersi subordinato alla previa liquidazione delle Controparte_1
somme da parte della stazione appaltante, non trova riscontro nella documentazione versata in atti, né è stata altrimenti provata dall'opponente, pur onerata della relativa prova trattandosi di un fatto impeditivo del credito azionato dall'opposta.
Le medesime considerazioni valgono anche con riferimento alla dedotta sussistenza di un accordo per la decurtazione dell'importo liquidato dalla delle somme dovute alla quale CP_2 Pt_1 utile di impresa e all'architetto per la direzione dei lavori. Pt_2
In particolare, nei contratti di nolo allegati dall'opposta non risulta la previsione di tali condizioni.
Anzi, in essi viene espressamente indicato che il prezzo “è stato concordato e accettato da entrambi le parti”, senza alcun riferimento alla liquidazione operata dalla o, comunque, al CP_2
coinvolgimento della stazione appaltante nella verifica e quantificazione dei lavori.
Inoltre, tali circostanze non sono state confermate dal legale rappresentante della Controparte_1 chiamato dall'opponente a rendere l'interrogatorio formale (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del
27/6/2023) e le prove testimoniali articolate sul punto (sulla cui ammissione, invero, parte opponente non ha insistito in sede di precisazione delle conclusioni e negli scritti conclusivi) risultano superflue alla luce delle suddette dichiarazioni, nonché della considerazione che gli accordi contrattuali dedotti dall'opponente non trovano riscontro, come detto, già nei contratti presenti in atti (rispetto ai quali, peraltro, valgono i limiti della prova testimoniale previsti dall'art. 2722 c.c.).
Quanto alle contestazioni in ordine alla prova del credito, va premesso che, in termini generali, le fatture, così come gli estratti delle scritture contabili, pur costituendo in un eventuale procedimento monitorio prova scritta sufficiente a giustificare l'emissione del decreto ingiuntivo, non costituiscono fonte di prova a favore della parte che le ha emesse nel corso di un giudizio a cognizione piena, attesa la loro formazione unilaterale da parte del soggetto che intenda avvalersi del credito (cfr. Cass. civ., sez. II, sent. del 28/04/2004 n. 8126; Cass. civ., sez. III, sent. del
17/11/2003 n. 17371; Cass. civ., sez. II, sent. del 16/11/2000 n. 14865; Cass. civ., sez. II, sent. del
20/09/1999 n. 10160; Cass. civ., sez. III, sent. del 3/07/1998 n. 6502; Cass. Civ., sez. III, sent. n.
5573 del 23/06/1997). La fattura commerciale, infatti, “ancorché annotata nei libri obbligatori non può assurgere a prova del contratto, ma al più può rappresentare mero indizio della stipulazione di esso e dell'esecuzione della prestazione indicatavi” (cfr. Cass. civ., sent. del 21/07/2003 n. 11343).
Nondimeno, secondo la prevalente giurisprudenza, la fattura “può assurgere a prova del rapporto contrattuale qualora accompagnata dal documento di trasporto, che comprova la consegna della merce. Nello specifico, la prova della consegna della merce può ritenersi raggiunta se i documenti di trasporto siano corredati dalla firma del destinatario e tale firma non sia stata ritualmente disconosciuta dalla controparte” (cfr. Tribunale di Vasto, Sentenza del 08/02/2023 n. 43/2023); in senso analogo si esprime anche la giurisprudenza di legittimità: “allorché il quadro indiziario risulti integrato in particolare dal rilievo, parimenti presuntivo, che a loro volta rivestono i documenti di trasporto ovvero la natura accompagnatoria delle fatture, nessuno ostacolo si frappone, in linea di principio, a che il giudice del merito pervenga ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c. al riscontro sia dell'atto negoziale genetico del credito pecuniario di cui si deduce il mancato pagamento sia del puntuale adempimento della controprestazione gravante sul contraente che abbia azionato il suo credito insoluto al corrispettivo” (si veda Cass. civ. n. 21400/2016).
Nel caso di specie, come anticipato, l'opposta non ha prodotto in giudizio solo le fatture n. 209 del
31/8/2016 e n. 225 del 15/09/2016, contenenti l'indicazione del materiale fornito (consegna di 10
m3 di calcestruzzo dosato a 300 in data 9-10-11/8/2016 presso il cantiere sito in Mineo;
consegna di
2,5 m3 di calcestruzzo dosato a 250 in data 7/9/2016 presso il cantiere sito in Mineo), ma anche i documenti di trasporto, sottoscritti dal vettore e dal destinatario, i quali costituiscono prova idonea, in assenza di puntuali e specifiche contestazioni anche in ordine alla riferibilità della sottoscrizione all'opponente ( si è, infatti genericamente limitata ad opporre di non aver mai sottoscritto i CP_3
documenti di trasporto, senza alcuna precisa contestazione delle sottoscrizioni invece presenti sui documenti nella sezione “destinatario”), dell'esecuzione della prestazione da parte dell'opposta. Peraltro, in relazione alle predette fatture, la società opponente si è unicamente limitata a contestare la “effettiva consegna del materiale ivi indicato, nelle quantità e nelle modalità ivi descritte”, senza specificare la diversa quantità di calcestruzzo consegnata rispetto a quella indicata in fattura o la diversa misura del corrispettivo concordata tra le parti, né ha articolato richieste di prova orale a tal fine.
Analoghe considerazioni valgono anche con riferimento alla fattura n. 254 del 3/10/2016.
Invero, a fronte della pacifica e provata esistenza di un accordo contrattuale fra le parti per la fornitura di materiali edili e per il nolo a freddo di automezzi, rispetto a tale ultima prestazione di cui alla fattura n. 254 citata, la società opponente si è unicamente limitata a contestare il quantum delle giornate di lavoro riportate nelle fatture (nell'atto di citazione in opposizione è, infatti, unicamente dedotto che la fattura azionata “fa riferimento ad una quantità di presunte giornate di nolo a freddo non provate, prive di riscontro probatorio, certamente eccessive rispetto ai cantieri di riferimento, che si contestano”), senza tuttavia specificare o altrimenti provare il diverso numero di giornate di nolo dei mezzi. Peraltro, dalla lettura dei contratti prodotti dall'opposta in sede monitoria, recanti la sottoscrizione dell'opponente, risulta provato l'accordo per il noleggio di semirimorchi modello “Zorzi” per l'esecuzione dei lavori presso i cantieri di Castel di Iudica e di
Mineo nel periodo tra aprile e ottobre 2016. A fronte, dunque, della produzione dei titoli sottesi alla fattura e degli accordi intervenuti tra le parti in esso sintetizzati, era preciso onere dell'opponente – che non ha contestato in toto l'esecuzione della prestazione, ma unicamente i giorni di effettivo noleggio dei mezzi – fornire la prova della minor prestazione eseguita dall'opposta.
Da ultimo, quanto alle fatture nn. 223 del 31/08/2016 e 281 del 2/11/2016, relative all'attività di conferimento in discarica dei rifiuti prodotti nei cantieri gestiti dall'opponente, va osservato che quest'ultima non ha contestato specificamente né il conferimento dell'incarico, né il suo regolare adempimento da parte della società opposta, né ancora i costi indicati in fattura;
fatti, dunque, che devono intendersi provati ex art. 115 c.p.c..
Alla luce delle allegazioni e produzioni dell'opposta e del tenore delle contestazioni formulate dall'opponente, il credito portato dal credito ingiuntivo opposto deve, pertanto, ritenersi provato.
Per tutto quanto esposto, l'opposizione proposta da va Controparte_4
rigettata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza della nei confronti dell'opposta e si liquidano Pt_1
come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 (come aggiornato al D.M.
147/2022), tenuto conto del valore del giudizio e delle fasi espletate (valori medi per le fasi di studio e introduttiva e minimi per le fasi istruttoria e decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltagirone, in persona del Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1591/2017 R.G., così statuisce:
- RIGETTA l'opposizione proposta dalla e, per l'effetto, DICHIARA Controparte_5
definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 387/2017 emesso dal Tribunale di
Caltagirone in data 18/10/2017;
- CONDANNA la al pagamento in favore della delle Controparte_5 Controparte_1 spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 3.387,00 oltre rimborso forfettario al 15%, iva e c.p.a. come per legge.
Caltagirone, il 14/3/2025
IL GIUDICE dott.ssa Paola Criscione