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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 04/11/2025, n. 1358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1358 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6309/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MONZA IV SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dr. RA TI........................Presidente rel. dr. Michela Bordieri….………….Giudice dr. Ethel Matilde Ancona..............Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Art. 473 bis. 51 c.p.c.
nella causa civile di I Grado vertente tra:
(C.F. nata a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) nato a RN GN in [...]_2 C.F._2
01.12.1970 entrambi con la rappresentanza e difesa dell'Avv. BRENNA MARCO
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO
Le parti in data 24.10.2025 hanno depositato note congiunte con le quali chiedono il recepimento delle conclusioni contenute nel ricorso introduttivo che qui si riportano
CONCLUSIONI Per_
1. La figlia minore resterà affidata congiuntamente a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre.
2. La IG.ra continuerà ad abitare con la figlia l'immobile in Verano Brianza (MB), Via Parte_1 della Repubblica n. 37.
3. Il IG. verserà in favore della IG.ra , a titolo di mantenimento della figlia Parte_2 Parte_1 Per_ minore , la somma mensile di € 375,00, che sarà annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT.
4. Il IG. contribuirà, altresì, nella misura del 50% alle spese straordinarie in favore della Parte_2 Per_ figlia minore , come dalle Linee guida condivise concernenti le spese per i figli tra il Tribunale di Monza e l'Ordine degli Avvocati di Monza – Prot. n. 1377/18 – del 07 maggio 2018 e, dunque, come segue: SPESE STRAORDINARIE EROGABILI SENZA PREVENTIVO ACCORDO Spese mediche • Ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
• Spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
• Spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia):
• Spese mediche urgenti;
Spese scolastiche e di istruzione
• Iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
• Libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
• Per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
• Corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
• Partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
• Frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). SPESE PER LE QUALI È NECESSARIO IL PREVENTIVO ACCORDO Ogni altra spesa non compresa tra quelle sopra indicate è invece soggetta a consenso dell'altro genitore. In via esemplificativa e non esaustiva si possono indicare: Spese mediche
• Esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
• Cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
• Interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
• Farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
Altre spese
• Gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
• Iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
• Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
• Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari;
• alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
• Iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
• Viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
• Acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione);
5. L'Assegno Unico sarà percepito interamente dalla IG.ra . Parte_1
6. Il padre eserciterà il diritto di visita e, conseguentemente, potrà vedere e tenere con sè la figlia un giorno festivo e un giorno infrasettimanale ogni settimana, da concordarsi previamente con la madre, e un fine settimana (sabato e domenica) al mese, parimenti da concordarsi tra i genitori entro il 5 di ogni mese, tenuto conto degli impegni lavorativi di entrambi, nonché degli impegni Per_ scolastici ed extrascolastici di . Il padre potrà, preavvisando la madre e/o la nonna materna, Per_ prelevare alla uscita della scuola, per portarla al proprio domicilio (in base ai giorni previsti dall'accordo) o presso l'indirizzo di residenza della madre. Per quanto attiene le Per_ vacanze: trascorrerà i giorni di Natale e Santo Stefano alternati tra i genitori, così come ultimo dell'anno e primo dell'anno, nonché Pasqua e Lunedì dell'Angelo. In merito ai giorni di vacanze scolastiche nel periodo natalizio, la minore trascorrerà con un genitore dal giorno di Santo Stefano al 31.12. Con l'altro genitore dal 01.01 sino al 06.01. Altrimenti, la minore trascorrerà i periodi di vacanza sopra citati con il genitore che non sia impegnato lavorativamente. Durante le vacanze estive, il genitore non collocatario potrà trascorrere con la minore fino a 15 giorni consecutivi, da concordare tra i genitori entro il mese di maggio di ogni anno.
7. Le spese del giudizio sono integralmente compensate tra le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale, visti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta dalle parti;
rilevato che è stato acquisito il parere del Pubblico Ministero;
rilevato che le parti hanno raggiunto un accordo sulla regolamentazione delle condizioni di affidamento e di mantenimento della figlia minore;
Per_1 che tale regolamentazione è conforme alla legge e all'interesse della minore;
ritenuto che
le spese del giudizio debbano essere dichiarate integralmente compensate fra le parti, considerata la particolare natura della causa e il comportamento processuale delle stesse;
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 02.10.2025:
I. Provvede in conformità e per l'effetto recepisce le condizioni concordate dalle parti e suindicate;
II. Compensa le spese del giudizio
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 30.10.2025
Il Presidente est.
RA TI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MONZA IV SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dr. RA TI........................Presidente rel. dr. Michela Bordieri….………….Giudice dr. Ethel Matilde Ancona..............Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Art. 473 bis. 51 c.p.c.
nella causa civile di I Grado vertente tra:
(C.F. nata a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) nato a RN GN in [...]_2 C.F._2
01.12.1970 entrambi con la rappresentanza e difesa dell'Avv. BRENNA MARCO
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO
Le parti in data 24.10.2025 hanno depositato note congiunte con le quali chiedono il recepimento delle conclusioni contenute nel ricorso introduttivo che qui si riportano
CONCLUSIONI Per_
1. La figlia minore resterà affidata congiuntamente a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre.
2. La IG.ra continuerà ad abitare con la figlia l'immobile in Verano Brianza (MB), Via Parte_1 della Repubblica n. 37.
3. Il IG. verserà in favore della IG.ra , a titolo di mantenimento della figlia Parte_2 Parte_1 Per_ minore , la somma mensile di € 375,00, che sarà annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT.
4. Il IG. contribuirà, altresì, nella misura del 50% alle spese straordinarie in favore della Parte_2 Per_ figlia minore , come dalle Linee guida condivise concernenti le spese per i figli tra il Tribunale di Monza e l'Ordine degli Avvocati di Monza – Prot. n. 1377/18 – del 07 maggio 2018 e, dunque, come segue: SPESE STRAORDINARIE EROGABILI SENZA PREVENTIVO ACCORDO Spese mediche • Ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
• Spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
• Spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia):
• Spese mediche urgenti;
Spese scolastiche e di istruzione
• Iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
• Libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
• Per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
• Corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
• Partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
• Frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). SPESE PER LE QUALI È NECESSARIO IL PREVENTIVO ACCORDO Ogni altra spesa non compresa tra quelle sopra indicate è invece soggetta a consenso dell'altro genitore. In via esemplificativa e non esaustiva si possono indicare: Spese mediche
• Esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
• Cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
• Interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
• Farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
Altre spese
• Gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
• Iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
• Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
• Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari;
• alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
• Iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
• Viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
• Acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione);
5. L'Assegno Unico sarà percepito interamente dalla IG.ra . Parte_1
6. Il padre eserciterà il diritto di visita e, conseguentemente, potrà vedere e tenere con sè la figlia un giorno festivo e un giorno infrasettimanale ogni settimana, da concordarsi previamente con la madre, e un fine settimana (sabato e domenica) al mese, parimenti da concordarsi tra i genitori entro il 5 di ogni mese, tenuto conto degli impegni lavorativi di entrambi, nonché degli impegni Per_ scolastici ed extrascolastici di . Il padre potrà, preavvisando la madre e/o la nonna materna, Per_ prelevare alla uscita della scuola, per portarla al proprio domicilio (in base ai giorni previsti dall'accordo) o presso l'indirizzo di residenza della madre. Per quanto attiene le Per_ vacanze: trascorrerà i giorni di Natale e Santo Stefano alternati tra i genitori, così come ultimo dell'anno e primo dell'anno, nonché Pasqua e Lunedì dell'Angelo. In merito ai giorni di vacanze scolastiche nel periodo natalizio, la minore trascorrerà con un genitore dal giorno di Santo Stefano al 31.12. Con l'altro genitore dal 01.01 sino al 06.01. Altrimenti, la minore trascorrerà i periodi di vacanza sopra citati con il genitore che non sia impegnato lavorativamente. Durante le vacanze estive, il genitore non collocatario potrà trascorrere con la minore fino a 15 giorni consecutivi, da concordare tra i genitori entro il mese di maggio di ogni anno.
7. Le spese del giudizio sono integralmente compensate tra le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale, visti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta dalle parti;
rilevato che è stato acquisito il parere del Pubblico Ministero;
rilevato che le parti hanno raggiunto un accordo sulla regolamentazione delle condizioni di affidamento e di mantenimento della figlia minore;
Per_1 che tale regolamentazione è conforme alla legge e all'interesse della minore;
ritenuto che
le spese del giudizio debbano essere dichiarate integralmente compensate fra le parti, considerata la particolare natura della causa e il comportamento processuale delle stesse;
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 02.10.2025:
I. Provvede in conformità e per l'effetto recepisce le condizioni concordate dalle parti e suindicate;
II. Compensa le spese del giudizio
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 30.10.2025
Il Presidente est.
RA TI