Ordinanza cautelare 19 gennaio 2022
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 09/06/2025, n. 11217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11217 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 11217/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11811/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS-, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Bozena Katia Kolakowska e Tatiana Benelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l’annullamento
del decreto di rigetto dell’istanza di concessione di cittadinanza -OMISSIS- emanato dal Ministro dell’interno il -OMISSIS- e notificato in data -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 9 maggio 2025 il dott. Matthias Viggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente impugnava il provvedimento in epigrafe con cui il Ministero dell’interno respingeva l’istanza volta ad ottenere la cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett f) l. 5 febbraio 1992, n. 91 (c.d. acquisto per naturalizzazione ).
2. Si costituiva in giudizio l’amministrazione intimata.
3. Al ricorso era unita istanza di sospensione cautelare dell’efficacia degli atti gravati che, chiamata alla camera di consiglio del 17 gennaio 2022, veniva rigettata con ordinanza non appellata.
4. All’esito dell’udienza straordinaria del 9 maggio 2025 il ricorso veniva trattenuto per la decisione.
5. Conclusa l’esposizione dello svolgimento del processo è possibile passare l’unico articolato (quasi difettante del requisito della specificità ai sensi dell’art. 40, comma 1, lett. d) c.p.a.) motivo di ricorso.
6. In particolare, viene evidenziato come la ricorrente sia di condotta irreprensibile, essendo invece i precedenti menzionati stati pronunciati a carico del di lei figlio.
7. La censura è infondata.
8. Preliminarmente, deve rammentarsi che la concessione della cittadinanza italiana costituisce espressione di un’attività amministrativa caratterizzata da ampia discrezionalità (recentemente, Tar Lazio, sez. I- bis , 7 maggio 2019, n. 5707), sindacabile in sede giurisdizionale entro i ristretti limiti del controllo estrinseco e formale (ossia per marchiana illogicità ovvero travisamento di fatto) senza poter sconfinare nell’esame del merito, essendo quest’ultimo riservato unicamente all’amministrazione (cfr. Cons. Stato, sez. III, 7 gennaio 2022, n. 104).
9. Nel caso di specie, il Ministero ha motivato il diniego evidenziando la mancanza dei requisiti per la concessione, valorizzando la sussistenza di un gran numero di procedimenti penali (alcuni conclusi con condanne, altri ancora pendenti) a carico del figlio convivente.
10. Orbene, tale giudizio non appare macroscopicamente illogico, atteso che, come da prevalente giurisprudenza, nei procedimenti di concessione della cittadinanza la valutazione circa l’avvenuta integrazione dello straniero nella comunità nazionale può essere estesa anche al nucleo familiare con riguardo, tra gli altri, anche al profilo dell’irreprensibilità della condotta (cfr. Cons. Stato, sez. I, par., 19 novembre 2018, n. 2674).
11. Ciò posto, nel caso di specie, l’amministrazione ha opportunamente valutato i precedenti penali relativi al figlio della ricorrente come sintomo di criticità nel contesto familiare ed ha, di conseguenza, non irragionevolmente considerato che il legame affettivo e il grado di parentela stabile intercorrente tra l’esponente e il familiare pregiudicato potrebbero potenzialmente indurla a tenere anche solo in futuro comportamenti in contrasto con l’ordinamento giuridico nazionale (cfr. Tar Lazio, sez. V- bis, 5 dicembre 2022, n. 16216; o piú recentemente, Tar Lazio, sez. V- bis , 9 marzo 2023, n. 3922).
12. Peraltro, la valutazione dei precedenti penali a carico dei parenti della ricorrente non poteva non rilevare alla luce dei beneficî che indirettamente l’acquisto della cittadinanza da parte di un familiare comporta anche per gli altri membri del nucleo, tra i quali l’impossibilità di espellere i parenti entro il secondo grado come disposto dall’art. 19, comma 2, lett. c) d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (cfr., da ultimo, in tal senso Tar Lazio, sez. V- bis , 21 giugno 2022 n. 8307).
13. Infine, priva di fondamento risulta anche la contestazione circa la mancata valutazione dell’avvenuta espiazione di tutte le pendenze giudiziarie da parte del figlio della ricorrente, in quanto l’amministrazione è tenuta a determinarsi unicamente con riferimento allo stato di fatto al momento della presentazione dell’istanza (cfr. Tar Lazio, sez. I, 12 ottobre 2020, n. 10317): peraltro, non risulta, in ogni caso, alcuna pronuncia di riabilitazione neppure successivamente all’emanazione dello stesso provvedimento impugnato, sicché la circostanza appare meramente allegata e non provata.
14. Alla luce di quanto esposto, il ricorso è definitivamente respinto.
15. Resta comunque salva la possibilità per il ricorrente di presentare una nuova istanza per la concessione della cittadinanza, nel caso di ulteriori fatti sopravvenuti.
16. Le spese, stante la natura della controversia, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Cosí deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Calogero Commandatore, Presidente FF
Matthias Viggiano, Referendario, Estensore
Marilena Di Paolo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Matthias Viggiano | Calogero Commandatore |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.