Sentenza 18 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 18/02/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n.° 1253/2024 - Pag. 1 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - composto dai magistrati: dott. Vincenzo Di Pede Presidente dott.ssa Maria Assunta Pacelli Giudice dott. Gianluca Di Giovanni Giudice relatore ed estensore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 1253/2024 del Ruolo Volontaria Giurisdizione, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente
TRA
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
21/05/1971, rappresentato e difeso – giusta procura in atti – dall'avv. Andrea Garofalo, elettivamente domiciliato come in atti
E
(C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
16/08/1971, rappresentata e difesa – giusta procura in atti – dall'Avv. Giuseppe Vena, elettivamente domiciliato come in atti
RICORRENTI con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
I ricorrenti hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed il P.M. non ha fatto pervenire conclusioni.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 9/07/2024, i coniugi ricorrenti, in epigrafe indicati, hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto, alle concordate condizioni, assumendo la ricorrenza delle condizioni ex lege previste per la chiesta pronuncia.
Tanto esposto, si osserva e rileva quanto segue.
La domanda congiunta concernente la cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta.
Difatti, tenuto conto delle loro concordi dichiarazioni, può dirsi che è del tutto cessata e non può essere più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi – computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio – dalla data dell'avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale tenutasi nel corso del procedimento di separazione n. 172/2020
R.G.A.C., definito da questo Tribunale con decreto di omologa di separazione n. 12480/2020 del
09/12/2020.
Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che, dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale, è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n.
898/70.
I ricorrenti, tenuto conto dell'istanza congiunta e del successivo svolgimento del processo, hanno dichiarato di chiedere la cessazione del vincolo matrimoniale e di concordare le condizioni di cui al ricorso, di seguito riportate:
“- la SI.ra continuerà a risiedere presso la casa familiare sita in Cassano Ionio alla Via G. CP_1
Mazzini, presso la quale – a sua volta – continuerà a risiedere il figlio Controparte_2
- la casa familiare diverrà di proprietà esclusiva della SI.ra : in tal senso, con Controparte_1
efficacia di cd contratto della crisi matrimoniale, il SI. trasferisce alla SI.ra Parte_1
, che accetta, la proprietà della propria quota pari al 50% degli immobili Parte_2
(appartamento e garage) ubicati in Cassano Ionio alla Via G. Mazzini ed identificati in catasto al fg. 16 p.lla 227 sub 16 e 17; a fronte di detta cessione, la SI.ra provvede alla Parte_2
corresponsione – in via anticipata – in favore del SI. della concordata somma Parte_1 omnicomprensiva di €. 39.000,00 (euro trentanovemila/00), mercè assegno circolare datato
26.02.2024, n. 6080900696-00 (all. f), comprensivo dell'attuale aliquota residua del mutuo da rimborsare, pari ad €. 8.000,00 circa (all. g), che il SI. si impegna a versare – Parte_1 appena ottenuta la liquidazione dell'assegno in parola – a Banca Intesa SpA per ottenere
l'estinzione anticipata del mutuo e la cancellazione dell'ipoteca sugli immobili de quibus, col successivo rilascio di visura ipocatastale aggiornata rilasciata dall'Agenzia del territorio. Con espresso esonero del Cancelliere da ogni responsabilità circa gli oneri di trascrizione e le ulteriori formalità di pubblicità immobiliare, nonché le conseguenti volture, che verranno effettuate a cura e spese della SI.ra col deposito presso l'Agenzia del territorio di esemplare Parte_2 R.G. n.° 1253/2024 - Pag. 3 di 4
autentico omologato del suddetto accordo patrimoniale, quale titolo pubblico ex art. 2699 c.c., per la trascrizione a norma dell'art. 2657 c.c., in uno a perizia tecnica giurata di conformità catastale di cui all'art. 29, comma 1bis, L. n. 52/85 smi, con allegati l'attestato di prestazione energetica, la dichiarazione di conformità dell'impianto termico alle prescrizioni legali, la visura e la planimetria catastale dell'appartamento e del garage. Con successivo onere in capo alla SI.ra Parte_2
di depositare presso la Cancelleria del Tribunale la nota di trascrizione rilasciata
[...] dall'Agenzia del territorio;
- resta inteso tra le parti che suppellettili e mobili presenti nella casa coniugale sono ceduti, di comune accordo, alla SI.ra , a fronte del versamento della somma Parte_2 omnicomprensiva concordemente individuata in €. 4.000,00, che la SI.ra verserà al SI. CP_1
in n. 4 trance con scadenza 31.12.2024, 30.04.2025, 31.08.2025 e 31.12.2025; ancora, Pt_1
per quanto attiene le suppellettili tutte presenti nel garage pertinenziale di casa, le parti concordano che verranno asportate dal SI. entro il prossimo 31.08.2024; mentre la Pt_1 cucina componibile installata presso l'appartamento in Villapiana Lido, in uso al SI. Pt_1
verrà asportata dalla SI.ra entro il prossimo 30.09.2024; CP_1
- entrambi i genitori continueranno a provvedere al mantenimento del figlio CP_2
non (ancora pienamente) autosufficiente economicamente: in particolare, il SI.
[...]
provvederà a corrispondere un contributo mensile pari ad €. 200,00 Parte_1 direttamente sul c/c [...], intestato a quest'ultimo; oltre al pagamento del 50% delle cd spese straordinarie, previo accordo e documentate”.
Il Tribunale prende atto delle condizioni pattuite tra le parti, ritenendole conformi alla legge, anche alla luce della citata pronuncia n. 21761\21 delle SS.UU. della Corte di Cassazione;
pertanto, visto il verbale dell'udienza del 23/10/2024, ove le parti, comparse personalmente, hanno formalizzato innanzi al Giudice e al Cancelliere la volontà di trasferire, con effetti reali, l'immobile meglio descritto in ricorso, pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'accordo sopra riportato, ivi compreso il trasferimento immobiliare.
Trattandosi di procedimento su domanda congiunta, in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
A. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e in Cassano all'Ionio (CS) in data 19/04/2001, trascritto nei registri Controparte_1 dell'ufficio di stato civile del medesimo Comune con atto n. 4, parte 2, serie A, vol. 1, anno 2001, R.G. n.° 1253/2024 - Pag. 4 di 4
alle condizioni di cui all'accordo riportato in parte motiva;
B. sulle spese del procedimento;
CP_3
C. ORDINA alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Cassano all'Ionio (CS), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n.° 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) in conformità all'art. 10 L.
1.12.1970 n.° 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 29/1/25.
Il Presidente
dott. Vincenzo Di Pede
Il Giudice estensore dott. Gianluca Di Giovanni
Sentenza redatta in collaborazione con l'addetto all'ufficio del processo dott.ssa Francesca Maglia