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Sentenza 1 maggio 2025
Sentenza 1 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 01/05/2025, n. 830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 830 |
| Data del deposito : | 1 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Angelo Raffaele Violante, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 178 del ruolo generale dei procedimenti dell'anno 2017, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Potenza al P.le Rizzo n. 12, presso e nello studio dell'avv. Salvatore Laguardia, che rappresenta e difende, in virtù di mandato posto in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
Attore-Opponente
E
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliata in Potenza alla via Pretoria n. 12, presso lo studio dell'avv. Enzo Faggella, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Pesenti, in forza di mandato alle liti steso in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
Convenuta-Opposta
*******
Conclusioni: come da verbale di udienza del 08/01/2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, regolarmente notificato, l'attore opponente, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
919/2016, emesso dal Tribunale di Potenza, con il quale gli era stato ingiunto di pagare la somma pari ad € 17.028,11 oltre interessi e spese del procedimento monitorio, in favore di , per insoluto derivante da prestito personale. CP_1
L'opponente in via principale chiedeva declaratoria di nullità o, comunque, dichiarare privo di efficacia il decreto ingiuntivo opposto poiché illegittimo in fatto e in diritto, in via subordinata accertare la minor somma dovuta. Nel merito, a sostegno dell'opposizione, è stata dedotta la carenza di prova scritta poiché non è stata prodotta in atti l'estratto conto recante la certificazione di cui all'art. 50 d. lgs. 385/93; dagli atti si rileva, affermano gli opponenti, che nessuna certificazione necessaria ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo è stata prodotta.
Inoltre, l'opponente ha eccepito la nullità della clausola relativa agli interessi moratori, poiché il contratto prevedeva l'applicazione del tasso di mora in maniera aggiuntiva e non sostitutiva;
nonché eccepiva la vessatorietà della clausola di cui al punto 22) delle condizioni generali del contratto, in applicazione del codice del consumo, secondo il quale, si presumono vessatorie le clausole che prevedono, in caso di inadempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale etc..
2) Con comparsa di costituzione e risposta del 13/07/2017 si costituiva in giudizio l'opposta chiedendo di “… respingere ogni domanda ed eccezione Controparte_1 avversaria, in quanta infondata in fatto e in diritto … nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque il Sig. al pagamento della somma di € 17.028,11 … oltre Parte_1
interessi convenzionali di mora calcolati al tasso contrattualmente previsto dal dovuto al saldo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio”.
A sostegno deduceva che sia cessionaria del credito, che Agos SP, Controparte_1
non sono istituti di credito, ma intermediari finanziari iscritto all' Albo Unico degli
Intermediari Finanziari, di cui all'art. 106 T.U.B., sottoposta alla vigilanza della BA
d'IA ai sensi dell'art. 107 T.U.B., per cui non avrebbero mai potuto rilasciare un estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B.
Inoltre, la documentazione prodotta già in sede monitoria risultava del tutto congrua per l'ottenimento del decreto ingiuntivo, poiché attestante della sussistenza del rapporto contrattuale sottostante e del credito maturato.
Sulla sommatoria degli interessi, l'opposta evidenziava che l'art. 3 della Delibera
CICR 9 febbraio 2000 ammette, la possibilità di conteggiare gli interessi di mora sull'intera rata, consentendo la produzione degli interessi anche su quella parte della rata consistente in interessi corrispettivi negozialmente stabiliti nel piano di ammortamento del finanziamento, con una deroga, quindi, al generale divieto dell'art. 1283 c.c. della produzione degli interessi sugli interessi.
Sulla vessatorietà della clausola n. 22 del regolamento negoziale, evidenziava che l'art. 34, comma 3, Codice del Consumo preved la non vessatorietà delle clausole che riproducono disposizioni di legge, e poiché la clausola richiamata non è che la trasposizione dell'art. 3 della Delibera CICR del 9 febbraio 2000, la stessa non può ritenersi vessatoria.
3) All'udienza del 08/01/2025, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per memorie ex art. 190 cpc.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
4) preliminarmente, il decreto ingiuntivo ha ad oggetto il contratto di finanziamento n. 42461537.5 del 08/04/2010, con il quale è stato finanziato l'importo di € 16.366,87, da restituirsi in 120 rate mensili, comprensive delle spese di incasso, previste a rimborso del capitale e degli interessi corrispettivi pari ad € 212,80 comprensiva delle spese di incasso di € 1,30, il premio assicurativo a copertura del rischio vita e/o infortuni pari ad € 1.141,87 e gli oneri legati alle spese di istruttoria € 225,00.
Parte opponente ha eccepito la mancata produzione, in sede monitoria, di un estratto conto certificato ex art 50 TUB.
Tale eccezione risulta del tutto infondata.
Invero, com'è noto, la predetta norma prevede che la BA d'IA e le banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione, previsto dall'articolo 633 del codice di procedura civile, anche in base all'estratto conto certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido.
Dunque, la produzione di un estratto conto certificato è una mera facoltà riconosciuta, peraltro, alle sole banche, mentre, nel caso di specie il credito azionato dalla società
era in capo al creditore originario Agos SP, che non era anch'essa Controparte_1 una “banca”, bensì un intermediario autorizzato.
Comunque, a sostegno della domanda è stato allegato:
- copia del contratto di finanziamento (cfr. DOC. 2 fascicolo monitorio);
- copia del contratto di cessione dei crediti stipulato tra Agos UC SP e CP_1
(cfr. DOC. 03 fascicolo monitorio);
[...]
- copia dell'estratto conto relativo al titolo contrattuale dedotto in giudizio (cfr. DOC.
06 fascicolo monitorio);
- la comunicazione del credito con contestuale diffida di pagamento, oltre alla ricevuta di ritorno (cfr. DOCC. 4 e 5 fascicolo monitorio);
- il prospetto del calcolo interessi (cfr. DOC. 06 fascicolo monitorio). Quindi, il decreto ingiuntivo è stato emesso dal Tribunale di Potenza legittimamente e sulla scorta di idonea documentazione.
5) Nel merito della presente causa.
Si deve osservare che, secondo la tesi prevalente, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (cfr. in tal senso: Tribunale Roma sez. XI, 04 luglio 2017, n. 13614; Tribunale Teramo, 01 febbraio 2017, n. 71; Tribunale Grosseto, 22 aprile 2016, n. 335; Corte appello
Lecce sez. II, 27 gennaio 2016, n. 57; Tribunale Modena sez. I, 14 gennaio 2016,
n. 75; Cass. civile, sez. I, 31 maggio 2007 n. 12765; Cass. civile, sez. I, 03 febbraio 2006, n. 2421).
Peraltro, resta fermo il fondamentale orientamento seguito dalla Cassazione
Civile a Sezioni Unite 30 ottobre 2001 n. 13533 secondo cui "il creditore (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto), sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'attore opponente) a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento" (cfr. in tal senso: Cass., Sezioni Unite, 30 ottobre 2001 n. 13533;
Cass. Civ. Sez. II 14 gennaio 2002 n. 341; Cass. civile, sez. III, 12 aprile 2006,
n. 8615).
Nel caso di specie, la fonte negoziale, del diritto fatto valere in via monitoria e nel presente giudizio, risulta indiscussa e non contestata tra le parti.
Invero, parte opponente non ha contestato l'esistenza di un contratto di prestito personale sottoscritto, con la società Agos SP, tale circostanza, oltre a risultare documentalmente provata, è anche incontestato, ed ai sensi dell'art. 115, 1° comma, c.p.c. (come sostituito dall'art. 45 Legge n. 69/2009), il Giudice deve porre a fondamento della decisione non soltanto le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, bensì anche "i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita". In proposito, si deve osservare che il principio di non contestazione consacrato nel novellato art. 115, 1° comma, c.p.c. trova applicazione anche nell'atto di citazione in opposizione rispetto a quanto dedotto nel ricorso per ingiunzione (cfr. in tal senso: Tribunale Milano sez. IV, 19 marzo
2015 n. 3666; Tribunale Monza sez. I, 17 marzo 2014 n. 498; Tribunale
Catanzaro, sez. II, 18 gennaio 2011 in).
6) Parte attrice opponente ha di fatto eccepito, con la propria opposizione a decreto ingiuntivo, essenzialmente, l'applicazione del tasso di mora in maniera aggiuntiva e non sostitutiva rispetto al tasso corrispettivo e la vessatorietà della clausola n. 22 delle condizioni generali del contratto
Secondo il principio di diritto fissato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza n. 19597/2020, condiviso da questo giudicante, “L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art.
2697 cod. civ., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto”.
Per completezza, si deve osservare che per la stessa struttura del contratto di finanziamento, il tasso moratorio e quello compensativo non possono mai trovarsi ad essere applicati congiuntamente in relazione ad un medesimo periodo temporale.
Gli interessi corrispettivi, infatti, si applicano soltanto sul capitale a scadere, essendo il corrispettivo del diritto del mutuatario a godere della somma capitale in conformità al piano di rimborso graduale (artt. 821 e 1815 c.c.), mentre gli interessi di mora si applicano soltanto sul debito scaduto (art. 1224 c.c.).
Dunque, il tasso di mora sostituisce il tasso corrispettivo - con formula equivalente può dirsi che, con riguardo al debito scaduto, al tasso corrispettivo si aggiunge lo spread di mora - e, pertanto, i due tassi non possono sic et simpliciter sommarsi tra loro;
detto altrimenti, il debitore può essere tenuto a corrispondere, per un certo periodo, o il tasso corrispettivo (se il capitale deve ancora scadere) o il tasso di mora (se la rata è già scaduta), mentre non può (né mai potrebbe) essere chiamato a pagare un tasso di interesse periodale pari alla somma del tasso corrispettivo e della mora.
Questa considerazione esclude che il TEG contrattuale ai fini della verifica dell'usura possa corrispondere alla sommatoria dei tassi, sul punto, possono richiamarsi le seguenti più recenti pronunce: Tribunale Torino, Prima Sez. Civile,
Sent. 02 marzo 2018 n. 1037; Tribunale Milano sez. III, 28 settembre 2016, n.
10450.
7) Precisato quanto sopra, il G.I. con ordinanza del 05/10/2018 affidava al CTU
i seguenti quesiti: “Verifichi, con riferimento al contratto di finanziamento, se i tassi d'interesse pattuiti corrispettivo e moratorio, singolarmente considerati, al momento della pattuizione siano superiori al cd. Tasso soglia, tenuto conto del fatto che, sino alla data del 14.5.2011, il tasso soglia si calcola aumentando del
50% il tasso effettivo globale medio (comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse) e, dal
14.5.2011, il tasso soglia si calcola ai sensi dell'art.2, 4° comma L. 108/96, come modificato dal D.L. 70/2011, convertito in L. 106/2011; in caso di superamento del tasso soglia, ridetermini la consistenza residua del mutuo, alla luce del principio previsto dall'art. 1815 c.c. secondo cui se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi (cd. usura originaria).
Verifichi il CTU l'esattezza del TAEG indicato nel contratto e nell'ipotesi in cui il TAEG effettivo sia diverso da quello indicato nel contratto, determini il CTU la consistenza residua del finanziamento applicando gli interessi ai tassi legali sostitutivi”.
Il consulente tecnico ha evidenziato che “non è stato necessario computare gli interessi di mora, in quanto, oltre ad essere stata accertata la non conformità alla Legge 108/1996 del tasso di mora pattuito (con conseguente applicazione della sanzione prevista dall'articolo 1815, secondo comma, c.c.), non risultano comunque addebitati e/o pagati interessi di mora nel corso del rapporto di finanziamento”.
Quindi, non computava gli interessi di mora sia in applicazione dell'art. 1815, secondo comma, c.c., secondo cui se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi e sia perché, nel rapporto di finanziamento non erano stati addebitati interessi di mora.
Sul punto, va precisato che il CTU individuava il tasso soglia aumentando del
50% il tasso effettivo globale medio, senza alcun preventivo aumento di 2,1 punti percentuali, come evidenziava il CTP di parte opposta, secondo il quale per la verifica della conformità del tasso degli interessi moratori alla Legge n. 108/1996, occorre maggiorare il tasso soglia 2,1 punti percentuali il T.E.G.M. di riferimento ed applicare la maggiorazione del 50%.
7.1) Preliminarmente, sull'usura originaria del tasso mora, si ritiene che la maggiorazione per il ritardato pagamento ipotizzabile, non vada inserita nel calcolo del TEG alla data della stipula, perché evento non ancora verificatosi e potenzialmente non verificabile (questo secondo le citate istruzioni della BA
d'IA e secondo i Decreti del MEF ove, in quest'ultimi, viene indicata, fuori dal
TEG, la maggiorazione mediamente applicata dal sistema bancario e finanziario in caso di mora sulla base di una indagine statistica effettuata). Non è, quindi, corretto tecnicamente, secondo il criterio della omogeneità del confronto, verificare alla data di stipula un eventuale esubero del tasso di mora applicabile nel contratto rispetto al tasso soglia vigente nel trimestre. Il tasso di mora va verificato solo successivamente alla stipula per analizzare la usurarietà sopravvenuta eventualmente intervenuta durante la vita del rapporto.
7.2) Tanto precisato, va qui richiamata la sentenza con la quale le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno enunciato i seguenti principi di diritto:
“… La disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al memento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso». «La mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del
T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché
"fuori mercato", donde la formula: "T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto"». «Ove i decreti ministeriali non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista». «Si applica l'art. 1815, comma
2, cod. civ., onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l'art.
1224, comma 1, cod. civ., con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti». «Anche in corso di rapporto sussiste
l'interesse ad agire del finanziato per la declaratoria di usurarietà degli interessi pattuiti, tenuto conto del tasso-soglia del momento dell'accordo; una volta verificatosi l'inadempimento ed il presupposto per l'applicazione degli interessi di mora, la valutazione di usurarietà attiene all'interesse in concreto applicato dopo l'inadempimento». «Nei contratti conclusi con un consumatore, concorre la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del codice del consumo, di cui al d.lgs. n. 206 del 2005, già artt. 1469-bis e 1469-quinquies cod. civ.». «L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha
l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concrete applicate, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerate, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, e one re della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto …” (Cass. civ. S.U. n. 19597/2020).
Ad avviso delle Sezioni Unite, dunque, la disciplina antiusura deve trovare applicazione anche con riferimento agli interessi moratori (seppur ontologicamente distinti dagli interessi corrispettivi). Di conseguenza, il tasso pattuito nel contratto andrà confrontato con il tasso soglia previsto nei decreti ministeriali via via vigenti. Tuttavia, mentre per gli interessi corrispettivi i decreti ministeriali fissano trimestralmente il tasso-soglia dal 1996, con riferimento agli interessi moratori la BA d'IA ha iniziato a rilevare la misura media dell'incremento applicato dagli Istituti di credito rispetto agli interessi corrispettivi solo dal DM 25/3/2003 in poi, ed a soli fini statistici. Ciò nonostante, tale incremento medio è stato ritenuto utile per rappresentare l'indicazione oggettiva (priva di discrezionalità in quanto basata su dati fattuali di tipo statistico medio), idonea a determinare la soglia rilevante per gli interessi di mora, nel senso di ritenere usuraria la clausola sugli interessi moratori che si ponga “fuori dal mercato”, in quanto nettamente distante dalla media delle clausole analogamente stipulate dagli operatori. Ciò, del resto, conferma la piena validità e razionalità del cd. principio di simmetria, secondo cui deve esservi simmetria tra il tasso effettivo globale medio rilevato trimestralmente ed il tasso effettivo globale della singola operazione, al fine di rispettare l'esigenza logica propria di ogni procedimento comparativo, che richiede un certo grado di omogeneità dei termini di riferimento. Tale maggiorazione media rispetto agli interessi corrispettivi rappresenta, quindi, il parametro oggettivo di confronto per verificare la usurarietà degli interessi moratori.
Pertanto, condividendo le conclusioni alle quali giungono le Sezioni Unite con la sentenza sopra richiamata, si deve ritenere che secondo quanto accertato dal CTU
i tassi di interesse pattuiti corrispettivo e moratorio, non sono superiori al tasso soglia né sono diventati usurari nel tempo.
7.3) Il CTU, inoltre, con riferimento al T.A.E.G. corrispondente alle condizioni economiche pattuite in contratto, nel computo effettuato ha incluso anche gli oneri legati al premio assicurativo a copertura del rischio vita e/o infortuni;
alle spese di incasso rate;
all'imposta di bollo.
La polizza assicurativa in questione, a copertura del rischio vita e/o infortuni, dalla documentazione in atti, risulta essere facoltativa e non obbligatoria ai fini del finanziamento, dal momento che la relativa clausola è separata dal testo contrattuale ed è stata oggetto di specifica sottoscrizione. Quindi, nel caso in esame si ritiene che gli oneri assicurativi previsti in contratto abbiano natura facoltativa, in quanto per ottenere il credito alle condizioni contrattuali offerte non è stato obbligatorio sottoscrivere alcuna assicurazione. Il carattere
“facoltativo” della polizza stipulata dal Cliente si evince dall'analisi della documentazione contrattuale, dal momento che la clausola contenente l'adesione alla copertura assicurativa facoltativa risulta separata dal testo contrattuale e oggetto di specifica sottoscrizione nel modulo allegato;
pertanto, il Sig. Pt_1
non è stato vincolato a sostenere tale onere, ma questo è stato frutto di una propria libera scelta.
Richiamando le attuali Istruzioni della BA d'IA per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura, le quali al punto 5 della lettera C4 stabiliscono che tra le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo e le spese collegate all'erogazione del credito e sostenute dal cliente debbano, altresì, essere considerate e conteggiate “… le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore, se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente. Le assicurazioni sul credito (le cosiddette CPI – Cost Protection Insurance o PPI – Payment Protection
Insurance) e quelle per furto e incendio sono ritenute connesse con il finanziamento, e quindi incluse nel calcolo del TEG, anche nei casi in cui il beneficiario della polizza non sia l'ente creditore”.
Di contro, la nota n. 30 al testo delle medesime Istruzioni dispone, inoltre, che “I contratti assicurativi di carattere del tutto accessorio (per esempio polizze sanitarie, polizze a tutela degli acquisti e prelievi effettuati con carta di credito), sia pure contestuali al finanziamento, in cui la polizza non è finalizzata in alcun modo al rimborso totale o parziale del credito non rilevano ai fini del calcolo del
TEG”.
Ciò detto, nel caso di specie, la polizza assicurativa essendo facoltativa e non connessa al credito, va esclusa dal conteggio.
Così come va esclusa dal computo del T.A.E.G. sia l'imposta di bollo che il costo per l'operazione di c/c relativo al pagamento delle rate a mezzo RID.
Il CTU, quindi, concludeva che “il Tasso Effettivo Globale pattuito con riferimento agli interessi corrispettivi non è superiore al tasso soglia ex L.
108/1996 (vds. prospetto di computo del T.E.G. - Allegato n. 4)”. Sul tasso di mora affermava essere superiore al tasso soglia, solo qualora si aderisse alla tesi che non vada individuato un tasso soglia aumentato preventivamente di 2,1%, a tal uopo si richiama quanto sopra evidenziato in tema di tasso mora in uno ai principi espressi dalle Sezioni Unite della Suprema Corte.
8) Sulla vessatorietà della clausola n. 22 delle condizioni generali del contratto
- in relazione all'art. 33 comma 2 lettera f) del codice del consumo – che prevede:
“In caso di Prestito Personale anche flessibile Agos UC ha la facoltà di addebitare al Cliente, in caso di mancato, inesatto o ritardato pagamento, un importo pari al 1,5% mensile sull'importo dovuto alla scadenza di ciascuna rata.
Resta inteso che, se al momento della conclusione del contratto tale tasso fosse superiore a quello determinato ex art. 2 L. 108/96 e successive modifiche, il tasso effettivamente convenuto sarà quello corrispondente al tasso soglia così come determinato ai sensi di legge. …”.
Secondo l'art. 33 comma 2 lettera f), “Si presumono vessatorie fino a prova contraria tutte le clausole elencate dalla lettera a) alla lettera v-ter) che hanno per oggetto o effetto: imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo;
…”.
Nella fattispecie, l'importo che il consumatore poteva essere tenuto a sopportare non sarebbe stato, comunque, eccessivo stante la previsione della clausola di salvaguardia, la quale seppure sia a vantaggio della sola banca, è lecita e garantisce che, pur in presenza di un saggio di interesse variabile o modificabile unilateralmente dalla banca, la sua fluttuazione non oltrepassi mai il limite stabilito dalla Legge sull'usura.
La Suprema Corte ha ribadito che la clausola “di salvaguardia”, sebbene assicuri che gli interessi non oltrepassino mai la soglia dell'usura cd. “oggettiva”, la stessa previene il rischio dell'applicazione dei tassi usurari. La clausola non presenta profili di contrarietà a norme imperative, anzi, al contrario, essa è volta ad assicurare l'effettiva applicazione del precetto d'ordine pubblico che fa divieto di pattuire interessi usurari. Sebbene la “clausola di salvaguardia” ponga le banche al riparo dall'applicazione della “sanzione” prevista dall'art. 1815, comma 2, c.c. per il caso di pattuizione di interessi usurari (nessun interesse è dovuto), la stessa non ha carattere elusivo, poiché il principio d'ordine pubblico che governa la materia è costituito dal divieto di praticare interessi usurari, non dalla sanzione che consegue alla violazione di tale divieto (così, Cassazione Civile, sez. I, sent.
n. 13144 del 15/5/2023).
Pertanto, la previsione della clausola di salvaguardia rende non vessatorio la previsione degli addebiti in caso di ritardo nei pagamenti, in quanto, la somma non potrebbe mai superare il tasso soglia previsto per legge.
In conclusione, alla luce di quanto sopra evidenziato, l'opposizione al decreto ingiuntivo 919/2016, emesso dal Tribunale di Potenza in data 03/11/2016, risulta essere infondata e, pertanto, va rigettata con conseguente conferma dell'opposto decreto ingiuntivo. 9) Le spese processuali del presente giudizio di opposizione seguono la soccombenza e liquidate come in dispositivo, mentre le spese di CTU sono poste a carico delle parti in ossequio al principio giurisprudenziale secondo cui “il compenso dovuto al consulente è posto solidalmente a carico di tutte le parti, atteso che l'attività posta in essere dal professionista è finalizzata alla realizzazione del superiore interesse della giustizia, che invece non rileva nei rapporti interni tra le parti, nei quali la ripartizione delle spese è regolata dal diverso principio della soccombenza” (Cass. civ., 30 dicembre 2009, n. 28094).
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. R.G.
178/2017, promossa da (attore-opponente) contro Parte_1 Controparte_1
(convenuta-opposta), nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così decide:
a) – Rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da , per Parte_1
quanto in parte motiva, e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo nr. 919/2016, emesso dal Tribunale di Potenza in data 03/11/2016;
b) – Condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite che liquida in €
4.237,00 oltre accessori di legge;
d)- Pone definitivamente le spese di CTU, come già liquidate, a carico delle parti, in solido tra loro.
Così deciso in Potenza, in data 01/05/2025.
Il GOP dott. Angelo Raffaele Violante